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Sentenza 4 luglio 2024
Sentenza 4 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/07/2024, n. 1980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1980 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5461/17 RG, avente ad oggetto azione confessoria
TRA
, e , tutti rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3
dagli avv.ti Marco Longobardi e Patrizio Cesarano, presso il primo elettivamente domiciliati in
Castellammare di Stabia, via G. Leopardi n. 5, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione, attori;
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Agostino D'Auria presso il quale è elettivamente domiciliata in S.
Maria La Carità, via Visitazione n. 141, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuta.
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 07 dicembre 2024, cui per brevità si rinvia.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
In via pregiudiziale si premette che al presente giudizio va applicato l'art. 132 c.p.c., novellato dalla
L. 69/09; pertanto, come espressamente previsto per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, la presente sentenza non contiene lo svolgimento del processo, ma solo la motivazione.
Con atto di citazione regolarmente notificato, gli attori affermavano di essere titolari di una servitù di passaggio della larghezza di 10 m, insistente sul terreno a confine con la proprietà della società
convenuta, la quale, nell'ambito di lavori di realizzazione di un manufatto destinato a civile abitazione, aveva ingiustificatamente ridoto alla metà detta servitù, provocandogli danni.
1 Chiedevano, quindi, previo accertamento della servitù di passaggio, di ordinare alla convenuta il ripristino di detta servitù, con conseguente risarcimento del danno.
Si costituiva la società convenuta, la quale, non negava l'esistenza della servitù e la sua consistenza,
né i lavori di ricostruzione di un edificio diruto, ma eccepiva che la realizzazione della rampa che,
temporaneamente aveva ristretto l'estensione della servitù, era stata necessaria per la realizzazione di parcheggi interrati.
Eccepiva, inoltre, che, terminati i lavori, nel mese di giugno 2017 era stato ripristinato lo status quo ante.
Chiedeva pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c., con le prime note gli attori contestavano la riduzione in pristino della servitù avvenuta nel mese di giugno 2017, eccependo che parte convenuta aveva modificato lo stato del viale ed aveva anche limitato la servitù realizzando al di sotto del viale in questione, dei locali interrati ad uso rimessa. Difatti, la servitù in parola permetteva, non solo il passaggio, ma anche il diritto per i fondi dominanti di installare nel sottosuolo delle condotte di adduzione e di scarico, senza la previa autorizzazione del proprietario del fondo servente.
Entrambi i testi escussi, hanno confermato le circostanze esposte negli atti introduttivi.
Nel merito, preliminarmente, il consulente d'ufficio, dall'esame dell'atto del notaio ha Per_1
rilevato che le parti pattuirono che nel viale oggetto di causa sarebbero potute essere collocate, senza alcuna indennità da parte degli aventi diritto, ma in sottosuolo, condotte di adduzione e di scarico, per le fabbriche a sorgere.
Dall'esame dello stato dei luoghi, il CTU, con criteri equilibrati ed esaustivi, ai quali può farsi integrale riferimento, dal confronto tra la planimetria allegata all'atto del 25.07.1968 per Notaio
rep. 26650 e lo stato dei luoghi, ha accertato che, dalla planimetria allegata all'atto el Per_1 Per_1
1968, la fascia di terreno gravata da servitù di passaggio in favore delle particelle oggi di proprietà
degli attori è quella della larghezza di 10 m posta a sud delle particelle oggi individuate in
2 C.T. del Comune di Castellammare di Stabia al F. 4 p.lle 2277, 2278, 1595, 1596, 2276, fino alla particella 2276 di proprietà della signora a 20 metri dal raccordo. Parte_1
Nello stato dei luoghi il viale sterrato che parte da via Annunziatella, posto a sud dei terreni di proprietà degli attori, ha un larghezza pressoché costante di 5 metri per tutta la sua lunghezza,
ricadendo in parte sulla particella 2979 del foglio 4 ed in parte sulla particella 2981 del foglio 4.
Per i restanti 5 metri a sud del suddetto viale sterrato, la zona di terreno gravata da servitù di passaggio
è in parte occupata dal parcheggio a raso di pertinenza del fabbricato di proprietà della
[...]
ed in parte dalla recinzione della restante porzione della particella 2981 Controparte_2
del foglio 4 di proprietà della convenuta Controparte_2
Il consulente ha inoltre rilevato al piano interrato del fabbricato l'esistenza di box destinati ad autorimessa. Tali locali sono in parte sottostanti alla zona di terreno gravata da servitù di passaggio e riducono in parte la servitù di sottopassaggio esistente in favore dei signori , Parte_1 Parte_2
e
[...] Parte_3
Detti locali box, siti al piano interrato del fabbricato in oggetto, sono sottostanti alla fascia di terreno gravata da servitù di passaggio e ne occupano un'area delle dimensioni di 5,00 m x 30,42 m.
Infine, ha rilevato che la rampa di accesso allo scavo non è più esistente.
Sul punto, in diritto si osserva che, con l'azione confessoria servitutis, oggetto del presente giudizio,
l'attore si è dichiarato titolare del diritto di servitù sul fondo servente di proprietà convenuta. In tale ipotesi, colui che agisce in giudizio, ha l'onere di provare l'esistenza della servitù che grava sul fondo servente;
prova che è stata debitamente fornita da parte attrice, come del resto rilevato anche dal consulente d'ufficio.
In tema di servitù, l'aggravamento derivante da diverse modalità di esercizio non è mai "in re ipsa",
ma va valutato caso per caso in relazione alle concrete circostanze (Cass. 25096/23).
Con riferimento alle servitù prediali, l'inasprimento dell'esercizio della servitù-effettuata sul fondo dominante- va appurato accertando se l'innovazione abbia mutato il rapporto originario col fondo servente e se il sacrificio con la medesima imposto sia maggiore rispetto a quello originario, a tal
3 proposito valutandosi non soltanto la nuova opera in sé, bensì anche le conseguenze che ne derivino a carico del fondo servente, con rilievo non solo dei pregiudizi attuali, ma anche di quelli potenziali,
connessi e prevedibili, per l'intensificazione dell'onere posto a carico del fondo servente.
Orbene, con riferimento alla servitù di passaggio di parte attrice, la Suprema Corte ha affermato che non comporta diminuzione dell'esercizio della servitù l'esecuzione di opere, ovvero la modifica dello stato dei luoghi che, pur riduce quando la larghezza dello spazio di fatto disponibile a tal fine, la conservino, tuttavia, in quelle dimensioni che non comportino una riduzione o una maggiore scomodità dell'esercizio della servitù (Cass.14500/2018).
Sul punto, il consulente pur avendo accertato, che la zona di terreno gravata da servitù di passaggio
è in parte occupata dal parcheggio a raso di pertinenza del fabbricato di proprietà di parte convenuta ed in parte dalla recinzione della proprietà convenuta, non ha rilevato che tale modifica abbia comportato una riduzione o una maggiore scomodità dell'esercizio della servitù di passaggio oggetto di causa.
Al contrario, con riferimento alla servitù di sottopassaggio, prevista nell'atto notarile del 1968, il consulente ha accertato che le modifiche eseguite dalla convenuta hanno ridotto in parte detta servitù.
Pertanto, deve accogliersi la domanda relativamente alla riduzione della servitù di sottopassaggio,
con conseguente condanna di parte convenuta al ripristino dello satus quo ante.
Infine, va rigettata la domanda di risarcimento danni dell'attrice.
Sul punto giova, all'uopo, richiamare il condiviso orientamento della Cass. Civ., sez. II, 12 giugno
2008, n. 15814, che evidenzia come, nell'attuale sistema normativo, il diritto al risarcimento del danno non rivesta natura punitiva, ma vada correlato alla prova del concreto pregiudizio economico asseritamente subito dal danneggiato. Anche nelle ipotesi per le quali il danno sia ritenuto in re ipsa e trovi la sua causa diretta ed immediata nella situazione illegittima posta in essere dalla controparte,
la presunzione attiene alla sola possibilità della sussistenza del danno, ma non alla sua effettiva sussistenza e, tanto meno, alla sua entità materiale. L'affermazione del danno in re ipsa si riferisce,
dunque, esclusivamente all'an debeatur, che presuppone soltanto l'accertamento d'un fatto
4 potenzialmente dannoso in base ad una valutazione anche di probabilità o di verosimiglianza secondo l'id quod plerumque accidit, onde permane la necessità della prova d'un concreto pregiudizio economico ai diversi fini della determinazione quantitativa e della liquidazione di esso per equivalente pecuniario;
non è precluso al giudice il negare la risarcibilità stessa del danno ove la sua effettiva sussistenza o la sua materiale entità non risultino provate. (ex pluribus, Cass. n. 17492/2007;
Cass. n. 13288/2007; Cass. n. 13761/2004).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5461/17 R.G., così provvede:
A) accoglie parzialmente la domanda attorea e per l'effetto ordina alla convenuta
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., il ripristino della servitù di Controparte_2
sottopassaggio al di sotto del viale per cui è causa.
B) rigetta nel resto;
C) condanna la convenuta in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., al pagamento, in favore di , e delle Parte_2 Parte_1 Parte_3
spese di giudizio che liquida in complessivi € 2.900,00, di cui € 2.500,00 per compensi professionali ed € 400,00 per esborsi, oltre IVA e CPA, se dovute come per legge, e spese generali nella misura del 15%.
D) Pone definitivamente a carico convenuta in persona del Controparte_2
legale rappresentante p.t., le spese della compiuta CTU, già liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Torre Annunziata il 04 luglio 2024.
Il G.O.P.
Dr.ssa Cristina Gallo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5461/17 RG, avente ad oggetto azione confessoria
TRA
, e , tutti rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3
dagli avv.ti Marco Longobardi e Patrizio Cesarano, presso il primo elettivamente domiciliati in
Castellammare di Stabia, via G. Leopardi n. 5, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione, attori;
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Agostino D'Auria presso il quale è elettivamente domiciliata in S.
Maria La Carità, via Visitazione n. 141, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuta.
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 07 dicembre 2024, cui per brevità si rinvia.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
In via pregiudiziale si premette che al presente giudizio va applicato l'art. 132 c.p.c., novellato dalla
L. 69/09; pertanto, come espressamente previsto per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, la presente sentenza non contiene lo svolgimento del processo, ma solo la motivazione.
Con atto di citazione regolarmente notificato, gli attori affermavano di essere titolari di una servitù di passaggio della larghezza di 10 m, insistente sul terreno a confine con la proprietà della società
convenuta, la quale, nell'ambito di lavori di realizzazione di un manufatto destinato a civile abitazione, aveva ingiustificatamente ridoto alla metà detta servitù, provocandogli danni.
1 Chiedevano, quindi, previo accertamento della servitù di passaggio, di ordinare alla convenuta il ripristino di detta servitù, con conseguente risarcimento del danno.
Si costituiva la società convenuta, la quale, non negava l'esistenza della servitù e la sua consistenza,
né i lavori di ricostruzione di un edificio diruto, ma eccepiva che la realizzazione della rampa che,
temporaneamente aveva ristretto l'estensione della servitù, era stata necessaria per la realizzazione di parcheggi interrati.
Eccepiva, inoltre, che, terminati i lavori, nel mese di giugno 2017 era stato ripristinato lo status quo ante.
Chiedeva pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c., con le prime note gli attori contestavano la riduzione in pristino della servitù avvenuta nel mese di giugno 2017, eccependo che parte convenuta aveva modificato lo stato del viale ed aveva anche limitato la servitù realizzando al di sotto del viale in questione, dei locali interrati ad uso rimessa. Difatti, la servitù in parola permetteva, non solo il passaggio, ma anche il diritto per i fondi dominanti di installare nel sottosuolo delle condotte di adduzione e di scarico, senza la previa autorizzazione del proprietario del fondo servente.
Entrambi i testi escussi, hanno confermato le circostanze esposte negli atti introduttivi.
Nel merito, preliminarmente, il consulente d'ufficio, dall'esame dell'atto del notaio ha Per_1
rilevato che le parti pattuirono che nel viale oggetto di causa sarebbero potute essere collocate, senza alcuna indennità da parte degli aventi diritto, ma in sottosuolo, condotte di adduzione e di scarico, per le fabbriche a sorgere.
Dall'esame dello stato dei luoghi, il CTU, con criteri equilibrati ed esaustivi, ai quali può farsi integrale riferimento, dal confronto tra la planimetria allegata all'atto del 25.07.1968 per Notaio
rep. 26650 e lo stato dei luoghi, ha accertato che, dalla planimetria allegata all'atto el Per_1 Per_1
1968, la fascia di terreno gravata da servitù di passaggio in favore delle particelle oggi di proprietà
degli attori è quella della larghezza di 10 m posta a sud delle particelle oggi individuate in
2 C.T. del Comune di Castellammare di Stabia al F. 4 p.lle 2277, 2278, 1595, 1596, 2276, fino alla particella 2276 di proprietà della signora a 20 metri dal raccordo. Parte_1
Nello stato dei luoghi il viale sterrato che parte da via Annunziatella, posto a sud dei terreni di proprietà degli attori, ha un larghezza pressoché costante di 5 metri per tutta la sua lunghezza,
ricadendo in parte sulla particella 2979 del foglio 4 ed in parte sulla particella 2981 del foglio 4.
Per i restanti 5 metri a sud del suddetto viale sterrato, la zona di terreno gravata da servitù di passaggio
è in parte occupata dal parcheggio a raso di pertinenza del fabbricato di proprietà della
[...]
ed in parte dalla recinzione della restante porzione della particella 2981 Controparte_2
del foglio 4 di proprietà della convenuta Controparte_2
Il consulente ha inoltre rilevato al piano interrato del fabbricato l'esistenza di box destinati ad autorimessa. Tali locali sono in parte sottostanti alla zona di terreno gravata da servitù di passaggio e riducono in parte la servitù di sottopassaggio esistente in favore dei signori , Parte_1 Parte_2
e
[...] Parte_3
Detti locali box, siti al piano interrato del fabbricato in oggetto, sono sottostanti alla fascia di terreno gravata da servitù di passaggio e ne occupano un'area delle dimensioni di 5,00 m x 30,42 m.
Infine, ha rilevato che la rampa di accesso allo scavo non è più esistente.
Sul punto, in diritto si osserva che, con l'azione confessoria servitutis, oggetto del presente giudizio,
l'attore si è dichiarato titolare del diritto di servitù sul fondo servente di proprietà convenuta. In tale ipotesi, colui che agisce in giudizio, ha l'onere di provare l'esistenza della servitù che grava sul fondo servente;
prova che è stata debitamente fornita da parte attrice, come del resto rilevato anche dal consulente d'ufficio.
In tema di servitù, l'aggravamento derivante da diverse modalità di esercizio non è mai "in re ipsa",
ma va valutato caso per caso in relazione alle concrete circostanze (Cass. 25096/23).
Con riferimento alle servitù prediali, l'inasprimento dell'esercizio della servitù-effettuata sul fondo dominante- va appurato accertando se l'innovazione abbia mutato il rapporto originario col fondo servente e se il sacrificio con la medesima imposto sia maggiore rispetto a quello originario, a tal
3 proposito valutandosi non soltanto la nuova opera in sé, bensì anche le conseguenze che ne derivino a carico del fondo servente, con rilievo non solo dei pregiudizi attuali, ma anche di quelli potenziali,
connessi e prevedibili, per l'intensificazione dell'onere posto a carico del fondo servente.
Orbene, con riferimento alla servitù di passaggio di parte attrice, la Suprema Corte ha affermato che non comporta diminuzione dell'esercizio della servitù l'esecuzione di opere, ovvero la modifica dello stato dei luoghi che, pur riduce quando la larghezza dello spazio di fatto disponibile a tal fine, la conservino, tuttavia, in quelle dimensioni che non comportino una riduzione o una maggiore scomodità dell'esercizio della servitù (Cass.14500/2018).
Sul punto, il consulente pur avendo accertato, che la zona di terreno gravata da servitù di passaggio
è in parte occupata dal parcheggio a raso di pertinenza del fabbricato di proprietà di parte convenuta ed in parte dalla recinzione della proprietà convenuta, non ha rilevato che tale modifica abbia comportato una riduzione o una maggiore scomodità dell'esercizio della servitù di passaggio oggetto di causa.
Al contrario, con riferimento alla servitù di sottopassaggio, prevista nell'atto notarile del 1968, il consulente ha accertato che le modifiche eseguite dalla convenuta hanno ridotto in parte detta servitù.
Pertanto, deve accogliersi la domanda relativamente alla riduzione della servitù di sottopassaggio,
con conseguente condanna di parte convenuta al ripristino dello satus quo ante.
Infine, va rigettata la domanda di risarcimento danni dell'attrice.
Sul punto giova, all'uopo, richiamare il condiviso orientamento della Cass. Civ., sez. II, 12 giugno
2008, n. 15814, che evidenzia come, nell'attuale sistema normativo, il diritto al risarcimento del danno non rivesta natura punitiva, ma vada correlato alla prova del concreto pregiudizio economico asseritamente subito dal danneggiato. Anche nelle ipotesi per le quali il danno sia ritenuto in re ipsa e trovi la sua causa diretta ed immediata nella situazione illegittima posta in essere dalla controparte,
la presunzione attiene alla sola possibilità della sussistenza del danno, ma non alla sua effettiva sussistenza e, tanto meno, alla sua entità materiale. L'affermazione del danno in re ipsa si riferisce,
dunque, esclusivamente all'an debeatur, che presuppone soltanto l'accertamento d'un fatto
4 potenzialmente dannoso in base ad una valutazione anche di probabilità o di verosimiglianza secondo l'id quod plerumque accidit, onde permane la necessità della prova d'un concreto pregiudizio economico ai diversi fini della determinazione quantitativa e della liquidazione di esso per equivalente pecuniario;
non è precluso al giudice il negare la risarcibilità stessa del danno ove la sua effettiva sussistenza o la sua materiale entità non risultino provate. (ex pluribus, Cass. n. 17492/2007;
Cass. n. 13288/2007; Cass. n. 13761/2004).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5461/17 R.G., così provvede:
A) accoglie parzialmente la domanda attorea e per l'effetto ordina alla convenuta
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., il ripristino della servitù di Controparte_2
sottopassaggio al di sotto del viale per cui è causa.
B) rigetta nel resto;
C) condanna la convenuta in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., al pagamento, in favore di , e delle Parte_2 Parte_1 Parte_3
spese di giudizio che liquida in complessivi € 2.900,00, di cui € 2.500,00 per compensi professionali ed € 400,00 per esborsi, oltre IVA e CPA, se dovute come per legge, e spese generali nella misura del 15%.
D) Pone definitivamente a carico convenuta in persona del Controparte_2
legale rappresentante p.t., le spese della compiuta CTU, già liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Torre Annunziata il 04 luglio 2024.
Il G.O.P.
Dr.ssa Cristina Gallo
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