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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 03/02/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 918/2024 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 918/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto– scioglimento del matrimonio”, vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Enrico Passarelli, presso il cui studio sono C.F._2 elettivamente domiciliati in Ravenna, via Massimo d'Azeglio n. 13, in virtù di procure allegate al ricorso
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi all'Ill.mo sig. Giudice
Relatore, rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice Relatore ovvero autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per acquisirne il parere,
PRONUNCIARE sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI 1. pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei Registri dello Stato Civile del Comune di US.
2. confermare che la casa coniugale sita in Piangipane (RA), via Piangipane n. 452/g rimarrà nell'esclusiva disponibilità del sig. , con l'impegno di quest'ultimo ad acquisire la Parte_1
quota indivisa del 50% di titolarità della sig.ra alle condizioni sopra Parte_2
illustrate entro e non oltre il giorno 31 dicembre 2024, data entro la quale la sig.ra Parte_2
lascerà libera detta unità immobiliare dalla sua persona e dai suoi beni personali.
[...]
3. non farsi luogo ad alcun contributo al mantenimento in favore dell'uno e dell'altra delle parti in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
neppure si farà luogo ad alcun assegno divorzile.
4. le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 16/2024, pubblicata il 04/06/2024, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi e e con separata Parte_1 Parte_2
ordinanza, visto il cumulo delle domande di separazione e divorzio avanzate congiuntamente dalle parti, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Preso atto dell'assenza della volontà di riconciliarsi delle parti e visto il parere favorevole del PM, il giudice relatore delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio con ordinanza depositata in data
15/01/2025.
1. Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio tra le parti è fondata e va accolta.
Nel caso di specie risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l.
55/2015. Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con sentenza non definitiva n. 16/2024, pubblicata il 04/06/2024, passata in giudicato, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi. Risulta, pertanto, decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice Delegato nella procedura di separazione personale consensuale.
2. Quanto agli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, sopra riportati in corsivo, gli stessi possono essere in questa sede omologati, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4, c.p.c., poiché non si pongono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 918/2024 R.G. V.G., così provvede:
a) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio tra (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), C.F._1 Parte_2 C.F._2
celebrato con rito civile a US (RA) il 23/05/2011, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2011, atto n. 7, p. 1;
b) DISPONE trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di US (RA) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) OMOLOGA gli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio, sopra riportati in corsivo e che si intendono qui trascritti;
d) PRENDE ATTO dell'accordo delle parti sulle spese di lite.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 28/01/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 918/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto– scioglimento del matrimonio”, vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Enrico Passarelli, presso il cui studio sono C.F._2 elettivamente domiciliati in Ravenna, via Massimo d'Azeglio n. 13, in virtù di procure allegate al ricorso
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi all'Ill.mo sig. Giudice
Relatore, rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice Relatore ovvero autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per acquisirne il parere,
PRONUNCIARE sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI 1. pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei Registri dello Stato Civile del Comune di US.
2. confermare che la casa coniugale sita in Piangipane (RA), via Piangipane n. 452/g rimarrà nell'esclusiva disponibilità del sig. , con l'impegno di quest'ultimo ad acquisire la Parte_1
quota indivisa del 50% di titolarità della sig.ra alle condizioni sopra Parte_2
illustrate entro e non oltre il giorno 31 dicembre 2024, data entro la quale la sig.ra Parte_2
lascerà libera detta unità immobiliare dalla sua persona e dai suoi beni personali.
[...]
3. non farsi luogo ad alcun contributo al mantenimento in favore dell'uno e dell'altra delle parti in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
neppure si farà luogo ad alcun assegno divorzile.
4. le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 16/2024, pubblicata il 04/06/2024, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi e e con separata Parte_1 Parte_2
ordinanza, visto il cumulo delle domande di separazione e divorzio avanzate congiuntamente dalle parti, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Preso atto dell'assenza della volontà di riconciliarsi delle parti e visto il parere favorevole del PM, il giudice relatore delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio con ordinanza depositata in data
15/01/2025.
1. Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio tra le parti è fondata e va accolta.
Nel caso di specie risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l.
55/2015. Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con sentenza non definitiva n. 16/2024, pubblicata il 04/06/2024, passata in giudicato, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi. Risulta, pertanto, decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice Delegato nella procedura di separazione personale consensuale.
2. Quanto agli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, sopra riportati in corsivo, gli stessi possono essere in questa sede omologati, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4, c.p.c., poiché non si pongono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 918/2024 R.G. V.G., così provvede:
a) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio tra (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), C.F._1 Parte_2 C.F._2
celebrato con rito civile a US (RA) il 23/05/2011, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2011, atto n. 7, p. 1;
b) DISPONE trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di US (RA) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) OMOLOGA gli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio, sopra riportati in corsivo e che si intendono qui trascritti;
d) PRENDE ATTO dell'accordo delle parti sulle spese di lite.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 28/01/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi