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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/03/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.g. n. 525/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 525/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to CAROZZA Parte_1
GIANMARCO;
RICORRENTE
contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ha concluso come da note conclusionali per l'udienza cartolare del 19.02.2025. Con ricorso depositato in data 23.01.2024 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio il
29.03.2012 in AS (CE) con parte resistente, dalla cui unione non nascevano figli, adiva il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi.
A sostegno della domanda deduceva che l'esito infelice dell'unione coniugale era scaturito dalla condotta del resistente, il quale era venuto meno agli obblighi di assistenza morale e materiale durante le varie vicende, anche di salute, che avevano riguardato la ricorrente.
Chiedeva, pertanto, pronunciarsi sentenza di separazione personale dei coniugi rinunciando alla richiesta di un assegno di mantenimento.
All'udienza di prima comparizione del 12.04.2024 il Giudice, rilevato il mancato perfezionamento della notifica e il mancato rispetto dei termini a comparire per il convenuto, fissava nuova udienza per la comparizione personale delle parti in data 10.09.2024.
All'udienza del 10.09.2024 il Giudice, rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione del resistente, rilevata l'assenza di provvedimenti provvisori ed urgenti da adottare, autorizzava i coniugi a vivere separati, fissava per la rimessione della causa in decisione l'udienza a trattazione scritta 19.2.2025 assegnando i termini di cui all'art. 473bis 28 c.p.c. per il deposito delle note conclusionali, termine per note fino al giorno di udienza.
Con note a trattazione scritta del 7.01.2025 il difensore, per parte ricorrente, chiedeva l'emissione della sentenza.
All'udienza del 19.02.2025 il g.i. riservava la causa al Collegio per la decisione.
In via preliminare va dichiarata la contumacia del sig. che ritualmente evocato in Controparte_1
giudizio, non ha inteso costituirsi.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui, essendo venuta meno tra i coniugi ogni forma di comunione materiale e spirituale, ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. L'impossibilità di addivenire ad una conciliazione nel corso del giudizio, anche per la contumacia della resistente, che non ha inteso costituirsi nonché
l'ormai perdurante cessazione di qualsivoglia forma di cooperazione dei coniugi nell'interesse della famiglia sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni reciproco interesse. Per quanto esposto, ritiene questo Collegio che debba essere dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Non essendo state formulate domande accessorie, null'altro si dispone.
Considerata la contumacia di parte resistente e la natura del presente giudizio le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Dichiara la contumacia di parte resistente;
• Pronuncia ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. la separazione personale dei coniugi nata in [...] il [...] e nato in Parte_1 Controparte_1
CO di AS (CE) il 19.03.1954, che hanno contratto matrimonio in AS il
29.03.2012;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AS (CE) (l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396) Ordinamento dello Stato Civile - atto n. 6 parte I, Serie, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012;
• Dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 19.02.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 525/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to CAROZZA Parte_1
GIANMARCO;
RICORRENTE
contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ha concluso come da note conclusionali per l'udienza cartolare del 19.02.2025. Con ricorso depositato in data 23.01.2024 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio il
29.03.2012 in AS (CE) con parte resistente, dalla cui unione non nascevano figli, adiva il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi.
A sostegno della domanda deduceva che l'esito infelice dell'unione coniugale era scaturito dalla condotta del resistente, il quale era venuto meno agli obblighi di assistenza morale e materiale durante le varie vicende, anche di salute, che avevano riguardato la ricorrente.
Chiedeva, pertanto, pronunciarsi sentenza di separazione personale dei coniugi rinunciando alla richiesta di un assegno di mantenimento.
All'udienza di prima comparizione del 12.04.2024 il Giudice, rilevato il mancato perfezionamento della notifica e il mancato rispetto dei termini a comparire per il convenuto, fissava nuova udienza per la comparizione personale delle parti in data 10.09.2024.
All'udienza del 10.09.2024 il Giudice, rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione del resistente, rilevata l'assenza di provvedimenti provvisori ed urgenti da adottare, autorizzava i coniugi a vivere separati, fissava per la rimessione della causa in decisione l'udienza a trattazione scritta 19.2.2025 assegnando i termini di cui all'art. 473bis 28 c.p.c. per il deposito delle note conclusionali, termine per note fino al giorno di udienza.
Con note a trattazione scritta del 7.01.2025 il difensore, per parte ricorrente, chiedeva l'emissione della sentenza.
All'udienza del 19.02.2025 il g.i. riservava la causa al Collegio per la decisione.
In via preliminare va dichiarata la contumacia del sig. che ritualmente evocato in Controparte_1
giudizio, non ha inteso costituirsi.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui, essendo venuta meno tra i coniugi ogni forma di comunione materiale e spirituale, ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. L'impossibilità di addivenire ad una conciliazione nel corso del giudizio, anche per la contumacia della resistente, che non ha inteso costituirsi nonché
l'ormai perdurante cessazione di qualsivoglia forma di cooperazione dei coniugi nell'interesse della famiglia sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni reciproco interesse. Per quanto esposto, ritiene questo Collegio che debba essere dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Non essendo state formulate domande accessorie, null'altro si dispone.
Considerata la contumacia di parte resistente e la natura del presente giudizio le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Dichiara la contumacia di parte resistente;
• Pronuncia ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. la separazione personale dei coniugi nata in [...] il [...] e nato in Parte_1 Controparte_1
CO di AS (CE) il 19.03.1954, che hanno contratto matrimonio in AS il
29.03.2012;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AS (CE) (l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396) Ordinamento dello Stato Civile - atto n. 6 parte I, Serie, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012;
• Dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 19.02.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso