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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 01/07/2025, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza, del 06/06/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente, SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1159/2020 R.G., promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in c/da S. Simone n° 38, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Natale Venuto, presso il cui studio professionale sito in Messina, via Giacomo Macrì n. 10, è elettivamente domiciliato;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
-resistente- OGGETTO: ripetizione di indebito. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 02/04/2020, parte ricorrente si è rivolto a codesto Tribunale esponendo che:
- l'istante percepisce pensione in regime internazionale n° 45003209 categoria VOS a decorrere dal 01.11.1999 (comprendente trattamenti familiari) nonché una quota ulteriore di pensione maturata con contribuzione estera;
- l'importo della pensione italiana dal 2010 al 2018 è variata da € 160,33 a 193,75 (compresi trattamenti familiari) mentre la quota estera di € 773,61 è rimasta invariata (Vds doc. n° 2);
- con nota del 10.07.2018 l' ha comunicato di aver corrisposto sulla pensione una quota di CP_1 trattamento di famiglia in misura superiore a quello spettante nel periodo 01.07.2011/31.07.2018 per un importo pari ad € 867,60 (Vds doc. n° 3);
- l'istante ha proposto avverso tale provvedimento ricorso amministrativo al Comitato provinciale CP_1 il 10.05.2019 senza, tuttavia, ottenere riscontro alcuno nei termini di legge (Vds doc. 4);
- l' sta procedendo da aprile 2019 al recupero della somma di € 867,60 mediante trattenuta mensile CP_1 di € 72,30 sulla pensione del ricorrente per n° 12 rate (Vds doc. 5). Concludevano, per l'accoglimento del ricorso rassegnando le seguenti conclusioni:
1) in via preliminare, dichiarare l'illegittimità della procedura di recupero della somma, per aver l'istituto effettuato una trattenuta superiore a quella consentita;
2) sempre in via preliminare, accertare l'insussistenza dell'indebito per essersi prescritto il diritto dell' a ripetere il pagamento;
CP_1
3) nel merito, ritenere infondato l'indebito ed illegittima la richiesta di restituzione per non essersi il reddito del pensionato modificato nel periodo 2010/2018;
4) In ogni caso, condannare l' alla restituzione di tutto quanto trattenuto a tale titolo sulla pensione CP_1 del ricorrente oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria come per legge dalla data delle singole trattenute fino al soddisfo. CP_ L' si costituiva, contestando le pretese avverse chiedendone il rigetto. La causa istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 06/06/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., veniva decisa. MOTIVI DELLA DECISIONE Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante. Nessuna decadenza appare maturata in ordine all'azione intrapresa dall'istante, volta a contrastare la CP_ ripetizione di quanto già corrisposto dall' atteso il tempestivo ricorso amministrativo con successiva introduzione dell'azione giudiziaria. Il ricorso è infondato e va rigettato. Preliminarmente va scrutinata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente. Tale eccezione è infondata e va rigettata. Trattandosi di una ipotesi di indebito ex art. 2033 del c.c. la prescrizione è ordinaria decennale, giusta previsione di cui all'art. 2946 Cod.Civ. (Cass. n.15759/2019). Infatti, la disciplina della ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa. (Cass. civ. n. 18266/2018). CP_ Dagli atti risulta evidente che dalla data di corresponsione, alla data di richiesta effettuata dall' non è decorso il termine decennale applicabile alla fattispecie in oggetto. CP_ Passando a scrutinare il merito, l' ha dato prova che parte ricorrente ha percepito, somme non spettanti. Al contrario nessuna prova è stata fornita dalla parte ricorrente in merito alla legittimità delle somme incassate, ne può essere accolta la richiesta di irripetibilità delle succedette somme. Infatti, l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (Cass. civ. n. 10337/2023; Cass. civ. n. 5984/2022; Cass. civ. n. 8731/2019). Non appare applicabile alla fattispecie in esame, il limite del recupero ad un quinto del rateo pensionistico. Infatti, la ragione della previsione che impone di lasciare una quota delle prestazioni pensionistiche dovute in favore dell'avente diritto, pur in presenza di suoi pregressi debiti con l'Ente, si giustifica in ragione della necessità di assolvere alle comuni esigenze di vita e nei limiti in cui la percezione indebita fosse assistita dal legittimo affidamento della loro legittimità (Cass. n. 10642/2019), e, tale esigenza non sussiste in relazione a meri arretrati su somme percepite per le quali nessun legittimo affidamento si configuri. Pertanto, la domanda proposta con il presente ricorso va rigettata. Visto l'interpretazione e l'evoluzione giurisprudenziale, e la dichiarazione di esenzione, le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1)Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese;
La sentenza è esecutiva per legge. Così deciso in Patti, 06/06/2025.
Il Giudice on. Antonino Casdia
(C.F. ) nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in c/da S. Simone n° 38, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Natale Venuto, presso il cui studio professionale sito in Messina, via Giacomo Macrì n. 10, è elettivamente domiciliato;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
-resistente- OGGETTO: ripetizione di indebito. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 02/04/2020, parte ricorrente si è rivolto a codesto Tribunale esponendo che:
- l'istante percepisce pensione in regime internazionale n° 45003209 categoria VOS a decorrere dal 01.11.1999 (comprendente trattamenti familiari) nonché una quota ulteriore di pensione maturata con contribuzione estera;
- l'importo della pensione italiana dal 2010 al 2018 è variata da € 160,33 a 193,75 (compresi trattamenti familiari) mentre la quota estera di € 773,61 è rimasta invariata (Vds doc. n° 2);
- con nota del 10.07.2018 l' ha comunicato di aver corrisposto sulla pensione una quota di CP_1 trattamento di famiglia in misura superiore a quello spettante nel periodo 01.07.2011/31.07.2018 per un importo pari ad € 867,60 (Vds doc. n° 3);
- l'istante ha proposto avverso tale provvedimento ricorso amministrativo al Comitato provinciale CP_1 il 10.05.2019 senza, tuttavia, ottenere riscontro alcuno nei termini di legge (Vds doc. 4);
- l' sta procedendo da aprile 2019 al recupero della somma di € 867,60 mediante trattenuta mensile CP_1 di € 72,30 sulla pensione del ricorrente per n° 12 rate (Vds doc. 5). Concludevano, per l'accoglimento del ricorso rassegnando le seguenti conclusioni:
1) in via preliminare, dichiarare l'illegittimità della procedura di recupero della somma, per aver l'istituto effettuato una trattenuta superiore a quella consentita;
2) sempre in via preliminare, accertare l'insussistenza dell'indebito per essersi prescritto il diritto dell' a ripetere il pagamento;
CP_1
3) nel merito, ritenere infondato l'indebito ed illegittima la richiesta di restituzione per non essersi il reddito del pensionato modificato nel periodo 2010/2018;
4) In ogni caso, condannare l' alla restituzione di tutto quanto trattenuto a tale titolo sulla pensione CP_1 del ricorrente oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria come per legge dalla data delle singole trattenute fino al soddisfo. CP_ L' si costituiva, contestando le pretese avverse chiedendone il rigetto. La causa istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 06/06/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., veniva decisa. MOTIVI DELLA DECISIONE Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante. Nessuna decadenza appare maturata in ordine all'azione intrapresa dall'istante, volta a contrastare la CP_ ripetizione di quanto già corrisposto dall' atteso il tempestivo ricorso amministrativo con successiva introduzione dell'azione giudiziaria. Il ricorso è infondato e va rigettato. Preliminarmente va scrutinata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente. Tale eccezione è infondata e va rigettata. Trattandosi di una ipotesi di indebito ex art. 2033 del c.c. la prescrizione è ordinaria decennale, giusta previsione di cui all'art. 2946 Cod.Civ. (Cass. n.15759/2019). Infatti, la disciplina della ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa. (Cass. civ. n. 18266/2018). CP_ Dagli atti risulta evidente che dalla data di corresponsione, alla data di richiesta effettuata dall' non è decorso il termine decennale applicabile alla fattispecie in oggetto. CP_ Passando a scrutinare il merito, l' ha dato prova che parte ricorrente ha percepito, somme non spettanti. Al contrario nessuna prova è stata fornita dalla parte ricorrente in merito alla legittimità delle somme incassate, ne può essere accolta la richiesta di irripetibilità delle succedette somme. Infatti, l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (Cass. civ. n. 10337/2023; Cass. civ. n. 5984/2022; Cass. civ. n. 8731/2019). Non appare applicabile alla fattispecie in esame, il limite del recupero ad un quinto del rateo pensionistico. Infatti, la ragione della previsione che impone di lasciare una quota delle prestazioni pensionistiche dovute in favore dell'avente diritto, pur in presenza di suoi pregressi debiti con l'Ente, si giustifica in ragione della necessità di assolvere alle comuni esigenze di vita e nei limiti in cui la percezione indebita fosse assistita dal legittimo affidamento della loro legittimità (Cass. n. 10642/2019), e, tale esigenza non sussiste in relazione a meri arretrati su somme percepite per le quali nessun legittimo affidamento si configuri. Pertanto, la domanda proposta con il presente ricorso va rigettata. Visto l'interpretazione e l'evoluzione giurisprudenziale, e la dichiarazione di esenzione, le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1)Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese;
La sentenza è esecutiva per legge. Così deciso in Patti, 06/06/2025.
Il Giudice on. Antonino Casdia