Cass. civ., sez. I, sentenza 23/01/1967, n. 203
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Sentenza 23 gennaio 1967

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La prova della simulazione si atteggia in modo differente a seconda che si tratti di rapporti verso i terzi o dei rapporti interni fra le parti. Invero, se la domanda di simulazione e proposta da creditori o da terzi che, estranei al negozio, non sono in grado di procurarsi la prova scritta, la prova per testi e presunzioni della simulazione non subisce alcun limite. Per contro, se la domanda e proposta da una delle parti o dagli eredi, la dimostrazione della simulazione incontra gli stessi limiti della prova testimoniale, per cui se il negozio simulato e stato redatto per iscritto, la prova per testi e per presunzioni non puo essere ammessa contro il contenuto del documento. ( nella speciale la SC ha ritenuto l'inidoneita degli argomenti induttivi tratti dalla vilta del prezzo e dai rapporti di parentela fra i contraenti a provare, inter partes, la simulazione di una vendita immobiliare).*

La capacita di leggere e scrivere richiesta dall'art.48 della legge notarile per una legittima rinunzia all'assistenza dei testimoni e soltanto quella che consente alle parti roganti di controllare la rispondenza dell'atto alle loro volonta e di sottoscriverlo. Non e, invece, necessario che le parti dispongano di tale capacita in modo particolare, in quanto la cennata norma non obbliga il notaio ad eseguire uno specifico accertamento ad hoc, essendo, invece, sufficiente che esso controlli genericamente, senza l'assistenza di esperti, che le parti medesime possano leggere e firmare l'atto stipulando.*

La donazione indiretta non richiede l'osservanza di una Forma particolare, essendo sufficiente quella richiesta per il negozio principale, onde e valida la vendita mixta cum donatione se sia stata osservata la Forma richiesta per l'atto di vendita. ( nella specie, il ricorrente aveva censurato la qualificazione di donazione indiretta attribuita dal giudice di merito ad una vendita immobiliare, sostenendo che l'animus donandi avrebbe dovuto risultare dallo stesso atto scritto e non aliunde. La Corte regolatrice ha respinto tale censura enunciando il principio di cui in massima).*

La prova dei fatti posti a base della domanda di annullamento di un contratto per incapacita naturale, pur potendo essere fornita con ogni mezzo istruttorio, deve essere rigorosa e precisa ed il suo apprezzamento sfugge al Sindacato della Cassazione se sufficientemente motivato.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 23/01/1967, n. 203
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 203
    Data del deposito : 23 gennaio 1967

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