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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 24/07/2025, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 613/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati
Dott. Filippo Labellarte Presidente - relatore
Dott. Luciano Guaglione Consigliere
Dott. Alberto Binetti Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di appello, iscritta nel registro generale con numero d'ordine 613 del 2022
T R A
(c.f.; , in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
Curatore pro tempore, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Maria Amalia
Lombardi, del Foro di Foggia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore sito in Foggia alla via G. Rosati n. 159, nonché presso il suo domicilio telematico ammessa al patrocinio a spese dello stato Email_1
APPELLANTE
e
(c.f.: ), nato ad [...] il [...], e Controparte_1 C.F._1 [...]
(c.f.: ), nata a [...] il [...], entrambi residenti Parte_2 C.F._2
pagina 1 di 7 in Apricena alla Via Enrico Toti n. 24, rappresentati e difesi, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Gaetano Giglio del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore in Apricena al Corso Vittorio Veneto n. 8 nonché presso il suo domicilio telematico Email_2
APPELLATI
avverso la sentenza n. 2402/2021 emessa dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, depositata il 21.10.2021 nel giudizio portante il numero di R.G. 4200/2016
****************
All'udienza del 12.7.2024, che si è svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di brevi note scritte, la causa è stata riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 13 maggio 2016, la Curatela del Fallimento CP_2
[... conveniva in giudizio, dinanzi il Tribunale di Foggia, il , già Amministratore Unico Controparte_1
e legale rappresentante pro tempore della società e Controparte_2 Parte_2
(moglie del nonché socia della , al fine di sentire dichiarare l'inefficacia CP_1 Controparte_2 dell'atto pubblico dell' 11 maggio 2011, a ministero Notar (rep. 56082, racc. Controparte_3
16442, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Foggia - Territorio Servizio di
Pubblicità Immobiliare di Lucera, in data 03.06.2011, sotto i nn.ri 4884 Reg. Gen. e 3539 Reg. Part.), mediante cui il costituiva in fondo patrimoniale, a titolo gratuito, ai sensi e per gli Controparte_1
effetti degli artt. 167 e segg. c.c., i seguenti beni immobili: 1) la piena proprietà della consistenza immobiliare in Apricena e, precisamente: appartamento in Apricena, Catasto Fabbricati, Foglio 39,
Particella 2081, Subalterno 3, Abitazione di tipo economico, consistenza 9,5 vani, Piano 1-2, Via
Enrico Toti n. 24 , unità immobiliare di esclusiva proprietà di;
2) fondo rustico alla Controparte_1
Contrada Valle di Ciaccole o Coppa dell'Origano di catastali ettari 2, are 1 e centiare 63 censito nel
Catasto Terreni del comune di Apricena al Foglio 58, Particella 36, di proprietà esclusiva CP_1
.
[...]
A fondamento della domanda, deduceva la Curatela attrice: - che la era stata Controparte_2
dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Foggia del 10.2.2015; - che dalla data di costituzione della società sino al suo fallimento, il aveva ricoperto la carica di Amministratore Unico;
- che Pt_3
pagina 2 di 7 dalla relazione ex art. 33 l.f., redatta dal Curatore dott. , risultava che alcuna Persona_1
documentazione contabile era stata depositata per gli anni 2011 – 2012 – 2013 e 2014, mentre l'ultimo bilancio depositato riguardava l'esercizio 2010 e riportava un attivo di € 303.522,84; - che, invero, alla data del fallimento risultava un passivo pari ad €.740.215,26; - che con separato atto di citazione, aveva convenuto in giudizio il , nella qualità, al fine di far accertare la sua responsabilità ex artt. CP_1
2392, 2393 e 2394 c.c. e, conseguentemente, sentirlo condannare al pagamento della complessiva somma di € 436.692,40 - pari alla differenza tra il passivo e l'attivo accertati in sede fallimentare - a titolo risarcimento dei danni;
- che, pertanto, il successivo atto di costituzione del fondo patrimoniale doveva essere considerato inefficace nei confronti della Curatela perché posto in essere dal convenuto, con la partecipazione fraudolenta della moglie, – che, in quanto socia, ben Parte_2
conosceva la situazione finanziaria della detta società - al solo scopo di frodare le ragioni creditorie della Curatela del Fallimento Controparte_2
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il e Controparte_4 Parte_2
, i quali insistevano per il rigetto della domanda negando l'esistenza di alcun debito nei
[...]
confronti della società fallita e la non assoggettabilità del fondo patrimoniale all'azione revocazione.
In assenza di attività istruttoria, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.6.2021.
Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, rigettava la domanda poiché “la curatela attrice non ha prodotto la copia dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale impugnato... Per i contratti per i quali è prevista la forma scritta ad substantiam, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito (Cass. 1452/19)” e condannava la Curatela del Fallimento alla refusione delle spese di lite in favore dei convenuti .
****************
La Curatela del ha proposto appello avverso la suddetta sentenza Parte_1 Controparte_2 chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “NEL MERITO ed in totale accoglimento del gravame proposto con il presente atto, voglia l'On. Corte di Appello adita riformare in ogni sua parte la sentenza nr. 2402 del 2021 pubblicata in data 21 ottobre 2021 del Tribunale Ordinario di Foggia,
Terza Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli, e per l'effetto dichiarare
l'inefficacia nei confronti della in persona del Curatore dott. Parte_4
, dell'atto pubblico a ministero Notar del giorno 11 maggio 2011, Persona_1 Controparte_3 pagina 3 di 7 rep. 56082, racc. 16442, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Foggia -
Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di Lucera, in data 03.06.2011, sotto i nn.ri 4884 Reg.
Gen. e 3539 Reg. Part., con cui il sig. , ha costituito in fondo patrimoniale, a titolo Controparte_1
gratuito, ai sensi e per gli effetti degli artt. 167 e segg. c.c., i seguenti beni : 1) la piena proprietà della consistenza immobiliare in Apricena e, precisamente: appartamento in Apricena, Catasto Fabbricati,
Foglio 39, Particella 2081, Subalterno 3, Abitazione di tipo economico, consistenza 9,5 vani, Piano 1-
2, Via Enrico Toti n. 24 , unità immobiliare di esclusiva proprietà di;
2) fondo Controparte_1
rustico. alla Contrada Valle di Ciaccole o Coppa dell'Origano di catastali ettari 2, are 1 e centiare 63 censito nel Catasto Terreni del comune di Apricena al Foglio 58, Particella 36, proprietà esclusiva
. - Ordinarsi all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Apricena di procedere alla Controparte_1 annotazione della emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio. - Con vittoria delle competenze e spese del doppio grado di giudizio”
Instaurato il contradittorio, gli appellati hanno resistito all'appello chiedendo la conferma della sentenza impugnata, vinte le spese di lite.
In particolar modo, hanno evidenziato gli appellati che alcun diritto di credito poteva essere vantato nei confronti del poiché il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata Imprese, con sentenza n. CP_1
45/2019, aveva rigettato la domanda promossa dalla volta ad Parte_4
accertare la responsabilità dell'amministratore pro tempore della società fallita ex artt. 2392, 2393,
2394 c.c., precisando altresì che tale sentenza era stata integralmente confermata dalla Corte di Appello di Bari con la sentenza n. 672/2022 del 29.4.2022.
Hanno concluso gli appellanti affermando che “allo stato manca uno dei presupposti per l'azione revocatoria, ossia la titolarità di un diritto di credito da parte della Curatela, anche eventuale e oggetto di giudizio”.
Con le note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate il 9.7.2024, la difesa della Curatela appellante, preso atto della citata sentenza resa dalla Sezione Specializzata Imprese di questa Corte - passata in giudicato - ha dichiarato che “non vi sono più ragioni creditorie del fallimento da tutelare”
All'udienza del 12.7.24, che si è svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di brevi note scritte, la causa è stata introitata a sentenza con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352
c.p.c., per il deposito di memorie conclusionali ed eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e pertanto va rigettato. pagina 4 di 7 Come ben noto, i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria sono: a) la sussistenza di una ragione di credito da parte del soggetto che agisce;
b) l'eventus damni, cioè il compimento di un atto che non necessariamente determini l'insolvenza del debitore, ma renda anche soltanto più difficoltosa una eventuale futura soddisfazione del creditore mediante una modifica del patrimonio non solo sotto il profilo quantitativo, ma anche sotto quello qualitativo;
c) la scientia damni da parte del debitore, consistente nella generica, ma effettiva consapevolezza del danno che si arreca agli interessi del creditore, senza che assuma rilievo l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore.
L'azione revocatoria, infatti, non persegue scopi specificatamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore dei creditori del disponente, inclusi quelli meramente eventuali.
L'art. 2901 c.c., nel riferirsi alle “ragioni del creditore”, accoglie una nozione lata di credito che non è limitata, in termini di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, bensì si estende fino a comprendere le legittime ragioni o aspettative di credito, coerentemente con la funzione propria dell'azione posta a generale tutela del credito.
La Suprema Corte ha più volte affermato l'ammissibilità dell'azione revocatoria anche rispetto ad un credito sub iudice o eventuale, escludendo che l'azione relativa all'accertamento del credito costituisca un presupposto processuale o sostanziale del successivo esercizio dell'azione revocatoria (Cass.
2023/n.25331)
In tal senso è stato ritenuto che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, ragione per cui il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295
c.p.c. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria (Cass. 2020/n. 3375; Cass. 2016/n. 2673; Cass. 2013/n. 28155).
È evidente che ove dovesse emergere l'insussistenza del credito, l'eventuale accoglimento della domanda di revocatoria non offrirà alcun utile risultato all'attrice perché la relativa azione è, in casi simili, condizionata dall'esito della controversia sulle ragioni creditorie, senza che possa sorgere tra le due pronunce un contrasto di giudicati.
pagina 5 di 7 Questo in diritto.
Tornando al caso di specie, è acquisita in atti la circostanza che l'insussistenza del credito asseritamente vantato dalla nei confronti del Parte_4 CP_4
è emersa immediatamente dopo l'iscrizione a ruolo dell'odierno giudizio di appello, avvenuto
[...]
in data 28.4.2022, allorquando in data 29.4.2022, la Sezione Specializzata Imprese di questa Corte di
Appello di Bari, con sentenza n. 672/2022, ha integralmente confermato la sentenza n. 45/2019 resa dal
Tribunale di Bari mediante cui era stata rigettata la domanda promossa dalla Parte_4 volta all'accertamento della responsabilità del , in qualità di Amministratore unico della CP_1
società fallita, per la mancata redazione delle scritture contabili ed il mancato deposito del bilancio relativamente agli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, con conseguente condanna al risarcimento dei danni.
L'accoglimento della detta azione costituiva la ragione creditoria da tutelare con l'actio pauliana oggi al vaglio di questa Corte.
Alla luce di tanto, l'azione revocatoria promossa dall'odierna appellante, non può trovare accoglimento con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di lite che dovranno essere poste esclusivamente in capo alla Curatela soccombente la quale, nonostante la citata sentenza sia passata in giudicato già il
29.11.2022, ha coltivato il giudizio sino ad oggi pur consapevole dell'inevitabile rigetto dell'appello proposto.
Invero, se una parte ammessa al patrocinio gratuito (gratuito patrocinio) è soccombente, essa è tenuta a pagare le spese legali della parte vittoriosa, secondo le normali regole di soccombenza.
Il patrocinio gratuito, invero, copre solo le spese sostenute per il proprio difensore, non quelle della controparte.
Infine va rilevato che, pur trattandosi di appello proposto dopo il 30.01.2013, non trova applicazione il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità
24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Invero, la Cassazione sezione lavoro, con sentenza n 18532/2014 del 01/06/2014 pubblicata il 2 settembre 2014, ha stabilito che "l'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio determina
l'insussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dalla L. n. 228 del 2012, art.
1, comma 17." pagina 6 di 7
P. Q. M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda civile, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto dalla avverso la sentenza n. 2402/2021 emessa dal Parte_4
Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, depositata il 21.10.2021 nel giudizio portante il numero di R.G. 4200/2016, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna la a rifondere agli appellati Parte_4 Controparte_4
e le spese giudiziali, liquidate per questo grado di giudizio in € Parte_2
4.996,00, oltre al rimborso spese generali, iva e cap come per legge.
Così deciso il 20 giugno 2025 in camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Presidente relatore - estensore
dott. Filippo Labellarte
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