Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 10/02/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 347/2020
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
10.12.2024 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dagli avv.ti Gianluca Esposito, Andrea Stramaccia e Lorenzo Calvani ed elettivamente domiciliata presso il loro studio professionale;
ricorrente
CONTRO
già già Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
(P.I.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Luca Marra ed
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Riconoscimento di mansioni superiori e differenze retributive
Conclusioni
Per la parte ricorrente “In via principale accertare e Parte_1 dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento dal 1 gennaio 2007 fino 13
2) Vinte le spese”.
Per la parte resistente “per il rigetto delle domande avversarie, in Controparte_1 quanto infondate e/o prescritte. Con vittoria di spese e compensi di avvocato”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 10.03.2020, la ricorrente chiedeva di dichiarare il diritto all'inquadramento superiore al III livello A del CCNL Alimentari
Artigianato nel periodo dal 01.01.2007 al 13.05.2019, con conseguente richiesta di condanna al pagamento delle relative differenze retributive.
2. Nello specifico, la ricorrente esponeva di essere stata dipendente della convenuta dal 17.07.2003 al 13.05.2019 con contratto di lavoro a tempo indeterminato full time, con inquadramento crescente negli anni (VI livello fino al 2006, V livello fino al 2010, IV livello fino al 2019). Il rapporto di lavoro cessava per le dimissioni della dipendente.
3. La spiegava di avere lavorato inizialmente come operaia nel reparto che si Pt_1
occupava del trattamento dei formaggi fino a dicembre 2005, in quanto dal
01.01.2006 diventava la responsabile di detto reparto, gestendo e dirigendo tutte le attività di produzione e il personale (anche disciplinando i turni e le ferie) nonché effettuando gli ordini dei prodotti utilizzati nell'azienda. Per le mansioni suddette, concretamente svolte, la ricorrente rivendicava il riconoscimento del III livello A del CCNL di categoria o, in subordine, del III livello.
4. In data 24.01.2022 si costituiva in giudizio la parte resistente, Controparte_1
che contestava le argomentazioni esposte dalla ricorrente e chiedeva il
[...]
rigetto delle domande proposte.
5. La resistente, in particolare, precisava che la non aveva mai partecipato Pt_1 all'attività di produzione ma sempre e solo al trattamento dei formaggi, ovvero
Pag. 2 di 17 intervenendo nella fase finale, successiva alla produzione e alla stagionatura delle forme di formaggio per dare ad esse un colore ed etichettarle.
6. In merito alle mansioni di responsabile, la resistente sosteneva che la Pt_1
preparava la richiesta di acquisto dei prodotti occorrenti per la lavorazione e coordinava le 5-6 persone addette al trattamento dei formaggi, scegliendo il tipo di trattamento da applicare alle singole forme. Il tutto, però, sotto il diretto controllo e la supervisione del responsabile di produzione e del responsabile della qualità. La resistente negava che la avesse il compito di gestire le ferie o Pt_1
le assenze degli altri dipendenti, negava che avesse la responsabilità dei risultati produttivi. In sostanza, si affermava che non poteva essere riconosciuto il III livello, in quanto la ricorrente si era sempre occupata di una sola fase di produzione del formaggio, essendo di fatto incapace di realizzare con perizia tutti i prodotti finiti della linea produttiva aziendale.
7. La società aggiungeva che, dopo le dimissioni, la veniva CP_1 Pt_1
riassunta come promoter commerciale in data 17.06.2019. Dopo l'irrogazione di tre sanzioni disciplinari e dopo un periodo di assenza ingiustificata, la Pt_1
veniva licenziata per giusta causa il 27.04.2020.
8. La resistente eccepiva, infine, la prescrizione delle pretese di parte ricorrente antecedenti ai cinque anni rispetto alla data di presentazione del ricorso, ovvero antecedenti al 17.03.2015.
9. L'attività istruttoria, svolta alle udienze del 24.02.2023 e 22.11.2023, consisteva nell'esame dei testimoni indicati dalle parti.
10. All'udienza del 10.12.2024, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
11. Il ricorso è parzialmente fondato e deve in parte essere accolto.
12. Dalla documentazione acquisita risulta che la ricorrente è stata assunta dal in data 17.07.2003, con orario di Controparte_3
lavoro part time (24 ore a settimana), inquadrata al VI livello come addetta alle pulizie. Dal 01.10.2005 l'orario di lavoro è stato aumentato a 34 ore settimanali.
Pag. 3 di 17 Dal 01.10.2007 il rapporto di lavoro è stato trasformato a tempo pieno, riconoscendo alla il V livello del CCNL con la qualifica di operaia Pt_1
ausiliaria alla produzione. Dal 01.07.2011 la ricorrente è passata al IV livello, diventando responsabile del lavoro di preparazione e trattamento dei formaggi.
Contemporaneamente è stato riconosciuto alla un superminimo di circa Pt_1
200,00 euro al mese. La dipendente ha lavorato presso la società resistente fino al
13.05.2019, quando ha dato le proprie dimissioni.
13. Seguendo il procedimento trifasico, occorre preliminarmente accertare quali mansioni siano state svolte in concreto dalla dipendente nel periodo Pt_1
oggetto di causa.
14. La ricostruzione in fatto della presente causa è essenzialmente pacifica. Infatti, sia parte ricorrente sia parte resistente concordano sull'attività svolta in concreto dalla dipendente I testimoni, di entrambe le parti, sentiti nel corso Pt_1 dell'istruttoria hanno riferito circostanze del tutto sovrapponibili.
15. La teste (di parte ricorrente) è una dipendente del reparto trattamento Tes_1
formaggi. LL ha riferito:
a. sui poteri direttivi e di coordinamento della ND (“La ricorrente dettava le cose da fare, ci divideva in gruppi di due solitamente. Alcuni di noi secondo le disposizioni della ricorrente ad esempio facevano il trattamento anti muffa dei formaggi, oppure il trattamento con il pomodoro, poi c'erano altri prodotti da trattare e ci diceva come disporsi (in quale castello e anche quale banco di lavoro usare). Ad esempio se il banco del pomodoro era già predisposto la ricorrente ci diceva andate al banco del pomodoro. I banconi erano già preparati dalla ricorrente. La predisposizione partiva dalla ricorrente”; “la ricorrente si occupava di coordinare e gestire il gruppo di lavoro delle fasi di trattamento del formaggio ed in particolare organizzava i dipendenti inseriti nel proprio turno che dovevano completare il seguente ciclo di lavorazione”; “Finito il trattamento assegnato alla mattina, assegnava durante il turno altri trattamenti da fare”; “La ricorrente decideva il momento in cui dovevamo andare a girare il formaggio sulla tavola”; “A volte per finire una lavorazione in tempo si doveva preoccupare
Pag. 4 di 17 di reperire il personale. Quindi faceva una piccola riunione con gli altri responsabili del reparto o con i suoi responsabili per far arrivare una persona o due per terminare le lavorazioni del nostro reparto”; “Posso riferire che la ricorrente diceva a voce alle mie colleghe che entravano il pomeriggio che cosa fare”);
b. sui poteri di controllo e intervento sui prodotti finiti e sull'attività svolta dagli altri dipendenti (“Posso confermare che la ricorrente aveva il compito di selezionare le forme, non sono in grado di riferire il numero, individuarne i difetti e, nel caso, cercare di rimediare oppure scartarle definitivamente, avendone la responsabilità della qualità del prodotto”; “Posso confermare che in caso di prodotti non conformi o ritardi della produzione la ricorrente veniva richiamata in quanto LL era responsabile del lavoro degli addetti al reparto;
posso riferire in quanto è stata richiamata in mia presenza”; “La ricorrente nel caso in cui ci dimenticavamo di riempire una “ciotola” la ricorrente ci brontolava. ADR la ricorrente era quella che ci brontolava.
Posso riferire che se ci dimenticavamo di riempire la fuscella con la colla, un formaggio trattamale, la ricorrente ci brontolava e ci richiamava”).
c. sui poteri organizzativi della ricorrente, in riferimento ai turni, alle ferie e alle assenze degli altri dipendenti del reparto trattamento formaggi (“Posso confermare che la ricorrente organizzava i turni di lavoro, provvedeva alle sostituzioni del personale assegnatole veniva avvisata in caso di assenza e/o ritardi per poter ricomporre i turni di lavoro nonché autorizzava i permessi, programmava le ferie e provvedeva ai cambi turni in caso di richieste;
io personalmente telefonavo alla ricorrente in caso di assenza o ritardo. Le ferie venivano trascritte su un modulo che veniva accordato con la stessa ricorrente, se non accordate con la ricorrente la non sottoponeva la richiesta a chi era preposto sopra di lei a concedere le ferie”;
d. sui poteri di gestione della produzione, con potere decisionale sull'utilizzo e sull'acquisto dei prodotti necessari per le attività di trattamento (“Posso riferire che essendo presente in reparto ho visto personalmente trascrivere gli ordini dei prodotti utilizzati compilando un apposito modulo che
Pag. 5 di 17 sottoscriveva. Preciso che una volta compilato l'ordine la ricorrente anche a voce informava i superiori dell'ordine da effettuare oppure lasciava l'ordine in uno schedario avvertendo i superiori di andare a prendere l'ordine nello schedario”; “durante la lavorazione poteva finire il prodotto che stavamo usando, pertanto la ricorrente andava a prendere personalmente il prodotto o ci diceva di andare a prendere il prodotto”).
16. Il teste (di parte resistente), responsabile degli stabilimenti, ha Testimone_2
riferito:
a. sui poteri direttivi e di coordinamento della ricorrente (“Posso riferire che la ricorrente mi è stata presentata come responsabile del trattamento formaggi”; “Era responsabile della fase trattamento formaggi”; “Posso confermare che come responsabile del lavoro, e dunque a decorrere dal luglio 2011, la ricorrente coordinava le colleghe, nel senso che assegnava a sé e alle altre il compito di emulsionare questa o quella “referenza” (tipo di formaggio) con il colore prescritto”; “Pertanto la ricorrente in base al formaggio lavato che doveva essere trattato formava le squadre e decideva che modalità e tempi pe fare i trattamenti”; “Confermo che dopo aver stilato il programma di lavoro, la ricorrente si occupava di coordinare e gestire il gruppo di lavoro delle fasi di trattamento del formaggio ed in particolare organizzava i dipendenti inseriti nel proprio turno che dovevano completare il seguente ciclo di lavorazione”; “Confermo che in base agli ordini della mattina la ricorrente organizzava le lavorazioni da svolgere assegnandole a singoli dipendenti o coppie di lavoratori indicando precisamente cosa avrebbero dovuto fare, il tipo di trattamento e il numero di lavorazioni da effettuare nel turno;
per quanto riguarda gli ordini mi riporto a quanto riferito”; “Posso confermare che per il turno pomeridiano la ricorrente attendeva l'arrivo delle dipendenti al fine di illustrare nel minimo dettaglio tutte le lavorazioni da svolgere e le assegnava a ciascun dipendente rendendosi comunque reperibile al telefono personale in caso di difficoltà o problemi;
posso confermare in quanto in caso di problemi anche io ho chiamato la ricorrente”);
Pag. 6 di 17 b. sui poteri di controllo e intervento sui prodotti finiti e sull'attività svolta dagli altri dipendenti (“Posso confermare che la ricorrente aveva il compito di selezionare le forme, circa un migliaio al giorno, individuarne i difetti e, nel caso, cercare di rimediare oppure scartarle definitivamente, avendone la responsabilità della qualità del prodotto;
preciso che prima di effettuare lo scarto definitivo il prodotto veniva visionato da me o da altri responsabili”);
c. sui poteri organizzativi della in riferimento ai turni, alle ferie e alle Pt_1 assenze degli altri dipendenti del reparto trattamento formaggi (“Posso confermare che organizzava i turni del reparto. In caso di ritardo avvisavano la ricorrente”; “I permessi, le assenze e le ferie venivano confermate da me e dalla proprietà. Il dipendente compilava un foglio pre stampato con la richiesta e lo presentava alla responsabile di reparto, la ricorrente, la quale provvedeva ad apporre una sua prima firma, cioè se secondo lei poteva essere accordato, dopodiché il foglio veniva passato a me ed in base alle mie valutazioni accordavo o meno”);
d. sui poteri di gestione della produzione, con potere decisionale sull'utilizzo e sull'acquisto dei prodotti necessari per le attività di trattamento (“Posso riferire che l'ordine di acquisto passava prima da me per l'acquisto e posso confermare che poi io presentavo all'ufficio acquisti che faceva la richiesta al fornitore. La ricorrente mi faceva presente che le scorte stavano terminato ed io provvedevo come sopra”).
17. La teste (di parte ricorrente), dipendente della società Testimone_3
resistente, ha dichiarato:
a. sui poteri direttivi e di coordinamento della (“Posso riferire che Pt_1
quando sono entrata la ricorrente era la responsabile io facevo quello che diceva lei organizzava il programma dell'intera giornata in base agli ordini dei clienti mediante organizzazione del lavoro giornaliero da svolgere per evadere correttamente gli ordini provvedendo a coordinare le squadre di lavoro delle quali aveva la responsabilità”; “La ricorrente chiamava i ragazzi che portavano le tavole del formaggio che serviva per la lavorazione. La ricorrente dava l'ordine di chi doveva lavare il formaggio,
Pag. 7 di 17 veniva messo sulle tavole, ci diceva quando girare il formaggio e poi quando era asciutto ci diceva se lavorarlo con il pomodoro oppure con altri trattamenti. La ricorrente ci diceva come preparare i trattamenti”; “Ho già risposto. Posso confermare che la ricorrente si occupava di coordinare e gestire il gruppo di lavoro delle fasi di trattamento del formaggio ed in particolare organizzava i dipendenti inseriti nel proprio turno che dovevano completare il seguente ciclo di lavorazione. Era la ricorrente che diceva che cosa dovevamo fare”; “Posso confermare che in base agli ordini della mattina la ricorrente organizzava le lavorazioni da svolgere assegnandole a singoli dipendenti o coppie di lavoratori indicando precisamente cosa avrebbero dovuto fare, il tipo di trattamento e il numero di lavorazioni da effettuare nel turno”; “Posso confermare che per il turno pomeridiano la ricorrente attendeva l'arrivo delle dipendenti al fine di illustrare nel minimo dettaglio tutte le lavorazioni da svolgere e le assegnava a ciascun dipendente rendendosi comunque reperibile al telefono personale in caso di difficoltà o problemi;
io non ho mai chiamato al telefono la ricorrente”);
b. sui poteri di controllo e intervento sui prodotti finiti e sull'attività svolta dagli altri dipendenti (“Se c'erano le forme rotte ci diceva di toglierle oppure altri trattamenti”; “Posso confermare che la ricorrente aveva il compito di selezionare le forme, circa un migliaio al giorno, individuarne i difetti e, nel caso, cercare di rimediare oppure scartarle definitivamente, Preciso che la ricorrente decideva o venivano mandate in bottega oppure decideva di fare altro trattamento per vedere di mascherare la sciupatura”; “posso riferire che in caso di prodotti non conformi o ritardi della produzione la ricorrente brontolava noi addetti al reparto”);
c. sui poteri organizzativi della ricorrente, in riferimento ai turni, alle ferie e alle assenze degli altri dipendenti del reparto trattamento formaggi (“Quando io ero presso la società le ferie e i turni si chiedevano solo alla ricorrente. In caso di malattia si avvisava il capo reparto e si mandava il certificato. In caso di richiesta di cambio turno chiedevamo il consenso alla ricorrente”);
Pag. 8 di 17 d. sui poteri di gestione della produzione, con potere decisionale sull'utilizzo e sull'acquisto dei prodotti necessari per le attività di trattamento (“Quando finivano i prodotti noi lo dicevamo alla ricorrente che provvedeva. La ricorrente ci chiedeva cosa mancava, lo scriveva e andava in ufficio e lo riferiva all'ufficio per l'ordine.”).
18. Pertanto, dalle testimonianze raccolte risulta che la ricorrente era la responsabile del settore produttivo dell'azienda convenuta “trattamento dei formaggi”, ovvero dell'ultima fase di produzione dei prodotti caseari commercializzati dalla società
In tale veste, pur seguendo le indicazioni e le direttive della Controparte_1
proprietà e del responsabile di produzione, la aveva ampio potere Pt_1
decisorio nel gestire, organizzare e dirigere l'attività a lei demandata. La ricorrente dava indicazioni agli operai su quali prodotti utilizzare, su quali lavorazioni eseguire e sulle priorità da rispettare;
organizzava i turni, gestiva le ferie, copriva le assenze e o i periodi di malattia;
anche in usa assenza (ovvero nel turno del pomeriggio), lasciava precise indicazioni sulle attività da svolgere;
eseguiva un attento controllo del prodotto finito, verificandone la qualità e l'assenza di vizi o difetti;
verificava le giacenze dei prodotti utilizzati per la lavorazione e ordinava i prodotti da acquistare. Non contestato dalla controparte il fatto che dette attività sono state svolte dalla a partire dal 2011. Ma sulla Pt_1
base della testimonianza della lo svolgimento delle attività in questione Tes_3 deve essere anticipato all'anno 2007.
19. Passando al secondo aspetto, occorre esaminare quali siano le qualifiche del
CCNL del personale del Settore Alimentare rilevanti per la decisione. Le norme pattizie prevedono i seguenti livelli di interesse ai fini del presente giudizio, dando per ciascuno di esso una descrizione delle attività riconducibili. I livelli previsti dal suddetto CCNL che interessano sono il IIIA, il III, il IV e il V:
III livello A (impiegati, operai)
Appartengono a questo livello i lavoratori che, oltre a possedere tutti i requisiti e le caratteristiche proprie del 3° livello:
• svolgono attività complesse di carattere tecnico o amministrativo per
Pag. 9 di 17 l'esecuzione delle quali si richiedono una preparazione professionale specifica ed un consistente periodo di pratica lavorativa. Tali attività sono svolte in assenza di livelli di coordinamento esecutivo, in condizioni di autonomia operativa e facoltà di iniziative adeguate che presuppongono la conoscenza delle normative, delle procedure e delle tecniche operative alle stesse applicabili;
• i lavoratori che sulla base della compiuta conoscenza di tutte le fasi del ciclo produttivo aziendale guidano e coordinano, con autonomia operativa e con responsabilità dei risultati produttivi, l'attività produttiva di squadre di altri lavoratori;
• i lavoratori che eseguono compiutamente ed autonomamente tutte le operazioni del laboratorio, con funzioni che comportano la responsabilità, il coordinamento ed il controllo della unità organizzativa aziendale con ampia autonomia di decisione.
Profili esemplificativi da valersi per alcune attività ricomprese nella sfera di applicazione:
➢ primo pasticcere;
➢ primo cuoco;
➢ primo gelatiere;
➢ primo banconiere;
➢ primo cioccolatiere;
➢ primo macellaio;
➢ mastro oleario.
III livello (impiegati, operai)
Appartengono a questo livello:
• i lavoratori addetti a mansioni amministrative che richiedono una buona discrezionalità nell'ambito di un ampio ma prestabilito schema di lavoro, di procedura, e una notevole esperienza nella pratia e nelle procedure di ufficio;
• i lavoratori che sulla base delle indicazioni generiche del datore di lavoro, sono in grado di realizzare con perizia tutti i prodotti finiti della linea
Pag. 10 di 17 produttiva dell'azienda e parimenti qualsiasi alimento della loro specializzazione anche non contemplato nella linea produttiva aziendale. Tali lavoratori sono in grado di servirsi, di manutenzionare e pulire congiuntamente tutti gli apparati produttivi a disposizione delle aziende e di esercitare inoltre una certa autonomia ed iniziativa per la condotta ed i risultati delle lavorazioni;
• i lavoratori altamente specializzati che eseguono tutte le operazioni del laboratorio e che, oltre a possedere tutti i requisiti e le caratteristiche del 4° livello, coordinano l'attività di altri lavoratori, senza la responsabilità dell'unità organizzativa aziendale;
• il viaggiatore piazzista di 2ª categoria, comunque denominato, assunto stabilmente dall'azienda con incarico di collocare gli articoli trattati dalla medesima, anche quando provveda contemporaneamente alla loro diretta consegna.
Profili esemplificativi da valersi per alcune attività ricomprese nella sfera di applicazione:
➢ secondo pasticcere;
➢ secondo gelatiere;
➢ secondo banconiere;
➢ pastaio;
➢ secondo cioccolatiere;
➢ secondo macellaio;
➢ secondo cuoco;
➢ cassiere/a;
➢ frantoiano con mansioni di controllo delle fasi di molitura;
➢ impiegato addetto alla gestione amministrativa dei flussi di carico dei prodotti di frantoio.
IV livello (impiegati, operai)
Appartengono a questo livello:
• i lavoratori che svolgono negli uffici attività esecutiva di natura tecnica o
Pag. 11 di 17 amministrativa che richiedono particolare preparazione e pratica d'ufficio o corrispondente esperienza di lavoro;
• i lavoratori specializzati che nella realizzazione del prodotto finito svolgono attività tecnico-pratiche nelle operazioni di manutenzione e di conduzione di impianti di produzione o macchine complesse con capacità di regolazione e messa a punto;
• i lavoratori specializzati con specifica e diretta responsabilità tecnica del lavoro attribuito ai fini della sua riuscita, pur assolvendo alla prescrizione e agli indirizzi del datore di lavoro o di chi ne fa le veci.
Profili esemplificativi da valersi per alcune attività ricomprese nella sfera di applicazione:
➢ pasticcere finito;
➢ gelatiere finito;
➢ cuoco finito;
➢ banconiere finito;
➢ sfoglina finita;
➢ aiuto pastaio;
➢ cioccolatiere finito;
➢ macellaio finito;
➢ frantoiano;
➢ impiegato addetto alle attività amministrative e commerciali.
V livello (impiegati, operai)
Appartengono a questo livello i lavoratori qualificati che:
• svolgono attività amministrative di ufficio di natura esecutiva semplice con procedure prestabilite;
• svolgono attività che richiedono un adeguato tirocinio o un normale addestramento pratico e corrispondenti conoscenze professionali;
• nei reparti di produzione o di distribuzione conducono, con le necessarie regolazioni, macchine per la lavorazione, il confezionamento e la movimentazione di merci e prodotti.
Pag. 12 di 17 Profili esemplificativi da valersi per alcune attività ricomprese nella sfera di applicazione:
➢ pasticcere;
➢ gelatiere;
➢ chef;
➢ cuoco;
➢ banconiere;
➢ commesso;
➢ cassiere;
➢ magazziniere;
➢ sfoglina;
➢ autista;
➢ cioccolatiere;
➢ macellaio;
➢ conducente di trattrice o di altra macchina semovente (es. muletto);
➢ aiuto frantoiano;
➢ addetto alle operazioni di confezionamento;
➢ impiegato addetto alle attività di registrazione delle operazioni di carico e scarico sullo specifico portale informatico oppure attraverso il gestionale interno;
➢ impiegato addetto all'acquisizione dati clienti e fornitori;
➢ altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
20. L'ultima operazione da compiere è il confronto delle mansioni svolte dalla ricorrente, così come accertate in corso di causa, con le mansioni previste dal
CCNL, al fine di verificare la fondatezza della domanda di parte attrice che invoca il riconoscimento di una qualifica superiore (III livello o III livello A).
21. Preliminarmente va precisato che una corretta interpretazione delle norme del
CCNL sopra riportate deve condurre a ritenere che le singole ipotesi previste per ciascun livello siano fra loro alternative. Pertanto, per il riconoscimento di una
Pag. 13 di 17 qualifica è sufficiente che l'attività svolta dal dipendente sia riconducibile a una sola delle ipotesi ivi indicate e non a tutte le ipotesi perviste.
22. Ebbene, considerando l'attività svolta in concreto dalla risulta Pt_1
chiaramente che la dipendente aveva la gestione e la responsabilità di un settore produttivo dell'azienda (il trattamento dei prodotti caseari). La dipendente aveva potere decisorio e gestionale nel suo ambito, decidendo quali attività svolgere e come svolgerle. Inoltre, la dirigeva e coordinava tutte le attività del Pt_1
settore trattamento, sia nel turno diurno, in cui era presente, sia nel turno pomeridiano, lasciando precise consegne sul da farsi. La ricorrente verificava la qualità del prodotto finito e interveniva in caso di anomalie. Quando terminavano i prodotti utilizzati per il trattamento, ella preparava gli ordini per i nuovi acquisiti. Infine, la gestiva i turni, le ferie, le assenze e le malattie degli Pt_1
altri dipendenti.
23. Considerate tali attività e confrontatele con le qualifiche sopra riportate, risulta chiaro che alla deve essere riconosciuto il III livello indicato nel CCNL, Pt_1 trattandosi di un “lavoratore altamente specializzato”, in grado di eseguire “tutte le operazioni del laboratorio” a cui era assegnata e con i poteri di “coordinamento dell'attività degli altri lavoratori”. La bontà di tale interpretazione viene confermata anche dal confronto fra il III e il IV livello, da cui emerge chiaramente che l'elemento distintivo (e caratterizzante il livello superiore) è la capacità (e la responsabilità) di dirigere l'attività lavorativa degli altri operai. In sostanza, ciò che caratterizza un dipendente del III livello è proprio il potere di organizzare l'attività lavorativa di un settore dell'azienda, gestendo le risorse umane, indirizzandole, scegliendo la modalità e i prodotti di lavorazione. Tutti aspetti pacificamente emersi dall'esame dei testimoni, come sopra indicato.
24. Si ritine, invece, che nel caso di specie non possa essere riconosciuto alla il Pt_2
III livello A. Detto livello (superiore), infatti, risulta caratterizzato da una piena autonomia decisoria e gestionale del dipendente in riferimento a tutta l'attività di produzione. La aveva competenza solo un settore limitato dell'attività Pt_1 casearia della società e, comunque, aveva un'autonomia limitata, in quanto CP_1
doveva sempre e comunque rapportarsi con il responsabile di produzione, con il
Pag. 14 di 17 responsabile di qualità e con il legale rappresentante della società. Quindi, non è invocabile né il punto 2 descritto per il III livello A, perché la ricorrente non aveva la compiuta conoscenza di tutte le fasi del ciclo produttivo aziendale;
né il punto 3 non avendo ampia autonomia decisionale. Pertanto, la domanda di parte attrice di riconoscimento del livello III A deve essere rigettata.
25. Quanto al periodo in cui deve essere riconosciuta detta qualifica, va valorizzata la testimonianza della la quale ha riferito che la svolgeva le Tes_3 Pt_1
attività sopra precisate anche nel periodo dal 2007 al 2009. Pertanto, la domanda di parte attrice, che nel ricorso indica la data del 01.01.2007 da cui far partire il riconoscimento suo favore, è da ritenere fondata. Occorre, quindi, riconoscere a favore della la qualifica del III livello a partire dal 01.01.2007. Pt_1
26. Il lungo periodo di tempo in cui la ricorrente ha svolto le mansioni superiori (per
12 anni) e il carattere di prevalenza delle mansioni superiori svolte non possono che confortare la decisione di riconoscere alla dipendente la qualifica superiore invocata.
27. Conseguentemente la parte resistente deve essere condannata a pagare le differenze retributive derivanti dal riconoscimento della qualifica superiore nel periodo che verrà sotto specificato.
28. La quantificazione di detto importo non è chiesta dalla parte attrice, che si riserva di promuovere autonomo giudizio.
29. Tuttavia, rimangono da affrontare due questioni: l'assorbimento del cd. superminimo e la prescrizione dei crediti vantati da parte ricorrente.
30. Sul primo aspetto è da condividere quanto sostenuto dalla ricorrente. Nel dover ricostruire la volontà delle parti, ovvero per poter decidere se il superminimo sia assorbibile nel riconoscimento del maggior salario previsto per l'inquadramento superiore, occorre tenere conto del fatto che esso è rimasto invariato nel tempo, nonostante gli incrementi retributivi intervenuti nel corso del rapporto di lavoro in occasione dei rinnovi contrattuali. Da ciò si desume la chiara volontà delle parti di ritenere non assorbibile il superminimo.
31. In tal senso, Cass. Sez. L., sent. n. 14689/2012: “Il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra
Pag. 15 di 17 datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica,
l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento. (Nella specie, la
S.C. ha respinto il ricorso nei confronti della decisione di merito che aveva desunto la volontà delle parti di considerare il superminimo non assorbibile dal fatto che esso era rimasto inalterato nel tempo, nonostante gli incrementi retributivi intervenuti nel corso del rapporto di lavoro in occasione dei rinnovi contrattuali)”.
32. In merito all'eccepita prescrizione va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale che afferma che la prescrizione non decorre in costanza del rapporto di lavoro alla luce della Riforma NE (legge 92/2012). Pertanto, i crediti per le differenze retributive risultano prescritti solo nel periodo antecedente ai 5 anni rispetto all'entrata in vigore della legge suddetta, ovvero in epoca antecedente al 12.07.2007. Da tale data fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro (13.05.2019) le differenze retributive devono essere riconosciute a favore della ricorrente.
33. In tal senso, Cass. Sez. L., sent. n. 26246/2022: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
34. Le spese di lite, in ragione del parziale accoglimento della domanda, possono essere compensate.
Pag. 16 di 17
P.Q.M.
1) rigetta la domanda in merito al riconoscimento del III livello A a favore della ricorrente;
2) accerta e dichiara il diritto della ricorrente Parte_1 all'inquadramento al III livello del CCNL Alimentari Artigianato a partire dal
01.01.2007 fino 13.05.2019;
3) condanna la a pagare le differenze retributive a favore della Controparte_1
ricorrente in riferimento al periodo dal 12.07.2007 al 13.05.2019, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al saldo;
4) spese di lite compensate.
Pisa, 07.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 17 di 17