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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 01/10/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 690/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 17:38, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 690/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OLIVERIO Parte_1 C.F._1
ELVIRA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. OLIVERIO ELVIRA
PARTE RICORRENTE
Contro
Controparte_1
(C.F.
[...]
), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE , P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZE presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 7 Con ricorso depositato in data 11.6.2024 adiva il Giudice del lavoro affinché Parte_1 fossero accolte le seguenti conclusioni “a) accertare e dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare comunicata con provvedimento del 02.08.2023 (prot. n. 2669) nonché di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, anteriori e successivi, anche di estremi ignoti, comunque lesivi della posizione soggettiva della ricorrente;
b) Annullare - in ogni caso - la sanzione disciplinare della sospensione dall'insegnamento per 4 gg. con provvedimento del 02.08.2023 n. prot. 2669 nonché annullare tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, anteriori e successivi, anche di estremi ignoti, comunque lesivi della posizione soggettiva del ricorrente;
c) Per l'effetto condannare il alla restituzione della somma trattenuta a seguito Controparte_1 della comminata sanzione disciplinare impugnata pari ad euro 252,39. d) Accertare e dichiarare, inoltre, il diritto della ricorrente a patrocinare, nell'esercizio della libera professione di Avvocato, che si dovrà svolgere al di fuori dell'orario di lavoro e, quindi, senza pregiudizio all'assolvimento della funzione di docente, anche vertenze contro il
, durante il periodo di servizio di docente, ad eccezione delle vertenze
contro
Controparte_1
l'Istituto Scolastico dove la ricorrente presta il proprio servizio;
”, con vittoria delle spese di lite. Allegava la ricorrente, docente di ruolo nella classe di concorso ADSS presso l'Istituto di Istruzione
Secondaria Mattei di Rosignano, di aver richiesto ed ottenuto durante gli anni di insegnamento l'autorizzazione alla libera professione forense, senza l'apposizione di una specifica limitazione al patrocinio contro la pubblica amministrazione di appartenenza. Chiariva, quindi, la che, Pt_1 nel corso dell'A.S. 2022/2023, essa ricorrente patrocinava presso il Tribunale di Livorno alcune cause contro la pubblica amministrazione di appartenenza aventi ad oggetto il riconoscimento della carta elettronica docenti. Lamentava parte attrice che il D.S. venuto a conoscenza di tali procedimenti, con atto del 10.5.2023 diffidava la ricorrente all'esercizio della libera professione forense per incompatibilità e revocava l'autorizzazione, avviando il procedimento di contestazione disciplinare per cui è causa che sfociava nell'irrogazione della sospensione dall'insegnamento per n.
4 giorni con conseguente decurtazione dello stipendio in misura pari ad euro 252,39.
Si costituiva il resistente variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del CP_1 quale, pertanto, chiedeva il rigetto.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa era istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati ed era quindi discussa alla udienza odierna e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
pagina 2 di 7 Nel merito, la domanda di cui al ricorso è fondata e deve pertanto essere accolta per i seguenti motivi.
Come noto, il potere disciplinare costituisce un potere tipico del contratto di lavoro subordinato che consente al datore di lavoro di punire la violazione degli obblighi di osservanza, di diligenza e di fedeltà che incombono sul lavoratore, dettando poi l'art. 2106 c.c. i limiti all'esercizio del potere disciplinare.
Tanto premesso, deve anzitutto ribadirsi come la lettera di contestazione e la conseguente sanzione sono state generate dal fatto che la ricorrente, docente titolare su classe di concorso ADSS, nell'esercizio della professione di avvocato, patrocinava alcune controversie contro il
[...]
. Controparte_1
Orbene, deve allora rilevarsi come nel caso di specie, alla luce della lettera di contestazione e del comportamento oggettivo contestato all'odierna ricorrente, l'onere della prova, a fronte della sanzione disciplinare per cui è causa, gravava sul datore di lavoro (cfr., ad esempio, Cass.
16597/2018).
In altri termini, dunque, è necessario interrogarsi circa la prova della sussistenza, in concreto, di un comportamento imputabile all'odierna ricorrente in relazione all'essere l'avvocato che patrocinò le cause avverso il resistente. CP_1
Deve allora dirsi come risulti dall'esame della documentazione in atti versata che la il Pt_1
5.12.2022 richiedeva l'autorizzazione alla D.S. all'esercizio della professione forense, autorizzazione che le veniva rilasciata il 9.12.2022 (cfr. doc. 6 allegato al ricorso) senza alcuna limitazione o vincolo in relazione al patrocinio di cause avverso l'Amministrazione di appartenenza.
Tanto premesso, deve richiamarsi anche a norma dell'art. 118 disp. att. c.p.c. poiché integralmente condivisa la sentenza resa dal Tribunale di Bologna n. 443/2023 - confermata dalla Corte di
Appello di Bologna con la sentenza n. 2024 - (entrambe in atti versate) che, chiamata a pronunciarsi su analoga questione, con motivazione assolutamente valida anche per la presente causa, ha compiutamente preso posizione sulle varie questioni oggetto di causa chiarendo “Ai fini della risoluzione della controversia che ci occupa, occorre allora prendere le mosse dal quadro normativo in materia, e in particolare dal R.D.L. n. 1578 del 1933, che all'art. 3, comma 2, nel prevedere l'incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato "con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle
Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, della B.I., della Lista civile, del Gran Magistero degli Ordini cavallereschi, del Senato, della Camera dei deputati ed in generale di qualsiasi altra Amministrazione o pagina 3 di 7 Istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni" ha eccettuato, ex art. 3, comma 4 lett. a), " i professori e gli assistenti delle Università e degli altri Istituti superiori ed i professori degli
Istituti secondari del Regno". È intervenuto il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 , che all'art. 60, ha previsto che
"L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del ministro competente.". L a L.
n. 662 del 1996 all'art. 1, comma 56-bis ha poi disposto l'abrogazione delle disposizioni che vietano l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attività professionali per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, ferme invece le altre disposizioni in materia di requisiti per l'iscrizione ad albi professionali e per l'esercizio delle relative attività, statuendo altresì che "Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche;
gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione". La successiva L. n. 339 del 2003, recante "norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato" ha dapprima previsto all'art. 1 che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 56, 56-bis e 57, della L. 23 dicembre 1996, n.
662, non si applicano all'iscrizione agli albi degli avvocati, per i quali restano fermi i limiti e i divieti di cui al
R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578,convertito, con modificazioni, dalla L. 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni", regolando poi all'art. 2, la possibilità per i dipendenti pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati successivamente alla data di entrata in vigore della legge, di optare per il mantenimento del rapporto d'impiego, ovvero per il mantenimento dell'iscrizione all'albo degli avvocati entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Da ultimo è sopravvenuta la L. n. 247 del 2012, il cui art. 19 ha previsto la compatibilità dell'esercizio della professione di avvocato con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti;
tale disposizione, tuttavia, non rileva nel caso che ci occupa per espressa previsione dell'art. 65, comma 3, ai sensi del quale "L'articolo 19 non si applica agli avvocati già iscritti agli albi alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali restano ferme le disposizioni dell'articolo 3, quarto comma, del R.D.L. 27 novembre 1933, n.
1578, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni.". Ai sensi dell'art. 53, comma 1 del D.Lgs. n. 165 del 2001 poi "Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n.
3". Orbene, in deroga alla regola generale di incompatibilità tra l'impiego pubblico e, per quanto qui rileva, altre professioni, dettata dagli articoli 60 e seguenti del D.P.R. n. 3 del 1957 , opera nel caso di specie il disposto di cui pagina 4 di 7 al R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 3, comma 4, lett. a), che consente ai "professori e gli assistenti delle Università e degli altri Istituti superiori ed i professori degli Istituti secondari" di cumulare tale impiego pubblico con l'esercizio della professione di avvocato. Tali eccezionali previsioni di compatibilità, che sono sopravvissute alle numerose evoluzioni normative in materia, "esprimono in sé la tutela del valore dell' insegnamento(art. 33 Cost.) e di quello della ricerca (art. 9 Cost.), ritenuti prevalenti oltre che non confliggenti con l'interesse al libero esercizio dell'attività forense e tendenzialmente compatibili, nel bilanciamento degli interessi, rispetto al buon andamento della P.A.."
(Cass. 13.04.2021, n. 9660). È quindi indubbia e incontestata la compatibilità tra l'esercizio della professione forense e l'impiego pubblico del docente-avvocato, fermo comunque il fatto che, ai sensi dell'art. 508, comma 15,
D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, la professione può essere esercitata da parte del docente solo "previa autorizzazione del direttore didattico o del preside" - autorizzazione che pacificamente il Prof. (...) ha ottenuto nel corso degli anni -
e a condizione che il suo esercizio non sia di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio (circostanze sulle quali nulla è stato contestato né dedotto dal . Altra però è la questione oggetto del provvedimento disciplinare irrogato al ricorrente, che si CP_1 fonda sull'asserito divieto per il docente avvocato di assumere il patrocinio contro l'Amministrazione datrice di lavoro. Sul punto, sia in sede di procedimento disciplinare che in ricorso, parte ricorrente ha esposto che nessuna previsione normativa vieta che l'attività professionale sia svolta a favore del personale scolastico in controversie che riguardano l'amministrazione di appartenenza, posto che gli unici vincoli all'attività professionale del docente avvocato discendono dall'art. 508 comma 15 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, richiamato dall'art. 53 del
D.Lgs. n. 165 del 2001, ai sensi del quale "Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio". L'assunto difensivo appare fondato. Deve infatti osservarsi che, in seguito alla disapplicazione da parte dell'art. 1 L. n. 339 del 2003 all'iscrizione agli albi degli avvocati dell'art. 1, comma 56 bis della L. n. 662 del 1996, ai sensi del quale "gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione", in effetti non sembra sussistere, oggi, un espresso divieto normativo in tal senso. Sul punto giova richiamare quanto di recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 17/10/2018, n. 26016) che, nel cassare la decisione con cui la Corte d'Appello dell'Aquila, muovendo dal testo dell'art. 508, comma 15, aveva escluso la sussistenza di ulteriori limitazioni per il docente all'esercizio della professione forense, anche ove l'attività forense sia esercitata in giudizi di cui sia parte l'amministrazione scolastica, ha evidenziato che la L. n. 339 del
2003, intervenuta disapplicando l'art. 1, commi 56, 56 bis e 57 del D.Lgs. n. 662 del 1996, ha fatto salva l'applicazione dell'art. 1 comma 58. In virtù di tale ultima disposizione, ferma restando la valutazione in concreto pagina 5 di 7 dei singoli casi di conflitto d'interesse, alle amministrazioni compete indicare tutte quelle attività che in ragione dell'interferenza con i compiti istituzionali, non sono consentite ai dipendenti. E' stato pertanto affermato il principio di diritto secondo cui: "Per effetto della mancata disapplicazione del D.Lgs. n. 662 del 1997, art. 1, comma 58 bis,
(introdotto con la L. n. 140 del 1997) da parte della L. n. 339 del 2003, art. 1, comma 1, all'amministrazione scolastica compete la valutazione in concreto della legittimità dell'assunzione del patrocinio legale, da parte dell'insegnante che ivi presti servizio, nonché l'individuazione delle attività che, in ragione dell'interferenza con i compiti istituzionali, non sono consentite ai dipendenti, con particolare riferimento all'assunzione di difese in controversie di cui la stessa amministrazione scolastica è parte" (Cass. 17/10/2018, n. 26016). Alla luce della giurisprudenza ora richiamata, è da ritenersi in astratto legittima la limitazione a patrocinare in controversie di cui la stessa amministrazione scolastica è parte, disposta dal dirigente scolastico dell'istituto presso cui il docente- avvocato presta servizio. Nel caso di specie, tuttavia, nessuna delle autorizzazioni all'esercizio della professione forense, concesse negli anni al prof. (...) conteneva limitazioni di sorta. In particolare, l'autorizzazione allo svolgimento della libera professione per l'a.s. 2019/2020, prodotta dal ricorrente in corso di causa su richiesta del
Giudice, non prevedeva alcun vincolo o limitazione relativa al patrocinio di cause contro l'amministrazione di appartenenza. Ed allora, in mancanza di un generalizzato divieto normativo e in assenza di specifiche limitazioni nel provvedimento autorizzatorio rilasciato dal DS, non vi è motivo di ritenere che il prof. (...) avrebbe dovuto astenersi dall'assumere il patrocinio contro l'amministrazione datrice di lavoro. Per tali ragioni il ricorso è fondato e la sanzione disciplinare deve essere annullata. All'annullamento della sanzione consegue il diritto del ricorrente alla restituzione delle trattenute stipendiali applicate dalla amministrazione.”
Sulla scorta di tali ampie e condivisibili argomentazioni, del tutto pertinenti anche con riferimento al caso in esame, esclusa la permanenza di un generale divieto per i docenti che svolgono la professione forense di patrocinare cause di cui è parte l'Amministrazione di appartenenza (cfr.
Cass., 26016/2018) lo stesso può dirsi sussistente solo laddove nel decreto con cui il D.S. autorizza lo svolgimento della professione vi siano specifiche prescrizioni/limitazioni, ciò che indubbiamente non sussisteva nel caso di specie (v., ancora, doc. 6 allegato al ricorso).
Le superiori considerazioni risultano assorbenti potendosi quindi decidere sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” (desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per il quale si rinvia a Cass.,
SS. UU., 8.5.2014, n. 9936 ed a Cass., Sez. Lav., 28.5.2014, n. 12002), con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni attinenti alle eventuali ulteriori prospettazioni formulate dalle parti di talché il ricorso deve essere rigettato.
pagina 6 di 7 Le spese di lite seguono la soccombenza a norma dell'art. 92 c.p.c. e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo avuto riguardo al disposto del D.M. 55/14, allo scaglione applicabile con riguardo alla natura della causa (cause di lavoro), al suo scaglione di valore (sino ad euro 1.100,00) e all'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di LIVORNO, in composizione monocratica e quale giudice del lavoro di primo grado, definitivamente pronunciando:
- in accoglimento del ricorso, annulla la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione comminata al ricorrente in data 10.7.2020;
- condanna la Amministrazione resistente alla restituzione in favore della ricorrente delle conseguenti trattenute stipendiali;
- condanna il al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in CP_1 complessivi euro 641,00 oltre IVA, CPA e 15% per rimborso forfettario delle spese generali.
LIVORNO, 1 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 17:38, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 690/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OLIVERIO Parte_1 C.F._1
ELVIRA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. OLIVERIO ELVIRA
PARTE RICORRENTE
Contro
Controparte_1
(C.F.
[...]
), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE , P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZE presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 7 Con ricorso depositato in data 11.6.2024 adiva il Giudice del lavoro affinché Parte_1 fossero accolte le seguenti conclusioni “a) accertare e dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare comunicata con provvedimento del 02.08.2023 (prot. n. 2669) nonché di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, anteriori e successivi, anche di estremi ignoti, comunque lesivi della posizione soggettiva della ricorrente;
b) Annullare - in ogni caso - la sanzione disciplinare della sospensione dall'insegnamento per 4 gg. con provvedimento del 02.08.2023 n. prot. 2669 nonché annullare tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, anteriori e successivi, anche di estremi ignoti, comunque lesivi della posizione soggettiva del ricorrente;
c) Per l'effetto condannare il alla restituzione della somma trattenuta a seguito Controparte_1 della comminata sanzione disciplinare impugnata pari ad euro 252,39. d) Accertare e dichiarare, inoltre, il diritto della ricorrente a patrocinare, nell'esercizio della libera professione di Avvocato, che si dovrà svolgere al di fuori dell'orario di lavoro e, quindi, senza pregiudizio all'assolvimento della funzione di docente, anche vertenze contro il
, durante il periodo di servizio di docente, ad eccezione delle vertenze
contro
Controparte_1
l'Istituto Scolastico dove la ricorrente presta il proprio servizio;
”, con vittoria delle spese di lite. Allegava la ricorrente, docente di ruolo nella classe di concorso ADSS presso l'Istituto di Istruzione
Secondaria Mattei di Rosignano, di aver richiesto ed ottenuto durante gli anni di insegnamento l'autorizzazione alla libera professione forense, senza l'apposizione di una specifica limitazione al patrocinio contro la pubblica amministrazione di appartenenza. Chiariva, quindi, la che, Pt_1 nel corso dell'A.S. 2022/2023, essa ricorrente patrocinava presso il Tribunale di Livorno alcune cause contro la pubblica amministrazione di appartenenza aventi ad oggetto il riconoscimento della carta elettronica docenti. Lamentava parte attrice che il D.S. venuto a conoscenza di tali procedimenti, con atto del 10.5.2023 diffidava la ricorrente all'esercizio della libera professione forense per incompatibilità e revocava l'autorizzazione, avviando il procedimento di contestazione disciplinare per cui è causa che sfociava nell'irrogazione della sospensione dall'insegnamento per n.
4 giorni con conseguente decurtazione dello stipendio in misura pari ad euro 252,39.
Si costituiva il resistente variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del CP_1 quale, pertanto, chiedeva il rigetto.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa era istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati ed era quindi discussa alla udienza odierna e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
pagina 2 di 7 Nel merito, la domanda di cui al ricorso è fondata e deve pertanto essere accolta per i seguenti motivi.
Come noto, il potere disciplinare costituisce un potere tipico del contratto di lavoro subordinato che consente al datore di lavoro di punire la violazione degli obblighi di osservanza, di diligenza e di fedeltà che incombono sul lavoratore, dettando poi l'art. 2106 c.c. i limiti all'esercizio del potere disciplinare.
Tanto premesso, deve anzitutto ribadirsi come la lettera di contestazione e la conseguente sanzione sono state generate dal fatto che la ricorrente, docente titolare su classe di concorso ADSS, nell'esercizio della professione di avvocato, patrocinava alcune controversie contro il
[...]
. Controparte_1
Orbene, deve allora rilevarsi come nel caso di specie, alla luce della lettera di contestazione e del comportamento oggettivo contestato all'odierna ricorrente, l'onere della prova, a fronte della sanzione disciplinare per cui è causa, gravava sul datore di lavoro (cfr., ad esempio, Cass.
16597/2018).
In altri termini, dunque, è necessario interrogarsi circa la prova della sussistenza, in concreto, di un comportamento imputabile all'odierna ricorrente in relazione all'essere l'avvocato che patrocinò le cause avverso il resistente. CP_1
Deve allora dirsi come risulti dall'esame della documentazione in atti versata che la il Pt_1
5.12.2022 richiedeva l'autorizzazione alla D.S. all'esercizio della professione forense, autorizzazione che le veniva rilasciata il 9.12.2022 (cfr. doc. 6 allegato al ricorso) senza alcuna limitazione o vincolo in relazione al patrocinio di cause avverso l'Amministrazione di appartenenza.
Tanto premesso, deve richiamarsi anche a norma dell'art. 118 disp. att. c.p.c. poiché integralmente condivisa la sentenza resa dal Tribunale di Bologna n. 443/2023 - confermata dalla Corte di
Appello di Bologna con la sentenza n. 2024 - (entrambe in atti versate) che, chiamata a pronunciarsi su analoga questione, con motivazione assolutamente valida anche per la presente causa, ha compiutamente preso posizione sulle varie questioni oggetto di causa chiarendo “Ai fini della risoluzione della controversia che ci occupa, occorre allora prendere le mosse dal quadro normativo in materia, e in particolare dal R.D.L. n. 1578 del 1933, che all'art. 3, comma 2, nel prevedere l'incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato "con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle
Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, della B.I., della Lista civile, del Gran Magistero degli Ordini cavallereschi, del Senato, della Camera dei deputati ed in generale di qualsiasi altra Amministrazione o pagina 3 di 7 Istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni" ha eccettuato, ex art. 3, comma 4 lett. a), " i professori e gli assistenti delle Università e degli altri Istituti superiori ed i professori degli
Istituti secondari del Regno". È intervenuto il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 , che all'art. 60, ha previsto che
"L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del ministro competente.". L a L.
n. 662 del 1996 all'art. 1, comma 56-bis ha poi disposto l'abrogazione delle disposizioni che vietano l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attività professionali per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, ferme invece le altre disposizioni in materia di requisiti per l'iscrizione ad albi professionali e per l'esercizio delle relative attività, statuendo altresì che "Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche;
gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione". La successiva L. n. 339 del 2003, recante "norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato" ha dapprima previsto all'art. 1 che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 56, 56-bis e 57, della L. 23 dicembre 1996, n.
662, non si applicano all'iscrizione agli albi degli avvocati, per i quali restano fermi i limiti e i divieti di cui al
R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578,convertito, con modificazioni, dalla L. 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni", regolando poi all'art. 2, la possibilità per i dipendenti pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati successivamente alla data di entrata in vigore della legge, di optare per il mantenimento del rapporto d'impiego, ovvero per il mantenimento dell'iscrizione all'albo degli avvocati entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Da ultimo è sopravvenuta la L. n. 247 del 2012, il cui art. 19 ha previsto la compatibilità dell'esercizio della professione di avvocato con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti;
tale disposizione, tuttavia, non rileva nel caso che ci occupa per espressa previsione dell'art. 65, comma 3, ai sensi del quale "L'articolo 19 non si applica agli avvocati già iscritti agli albi alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali restano ferme le disposizioni dell'articolo 3, quarto comma, del R.D.L. 27 novembre 1933, n.
1578, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni.". Ai sensi dell'art. 53, comma 1 del D.Lgs. n. 165 del 2001 poi "Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n.
3". Orbene, in deroga alla regola generale di incompatibilità tra l'impiego pubblico e, per quanto qui rileva, altre professioni, dettata dagli articoli 60 e seguenti del D.P.R. n. 3 del 1957 , opera nel caso di specie il disposto di cui pagina 4 di 7 al R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 3, comma 4, lett. a), che consente ai "professori e gli assistenti delle Università e degli altri Istituti superiori ed i professori degli Istituti secondari" di cumulare tale impiego pubblico con l'esercizio della professione di avvocato. Tali eccezionali previsioni di compatibilità, che sono sopravvissute alle numerose evoluzioni normative in materia, "esprimono in sé la tutela del valore dell' insegnamento(art. 33 Cost.) e di quello della ricerca (art. 9 Cost.), ritenuti prevalenti oltre che non confliggenti con l'interesse al libero esercizio dell'attività forense e tendenzialmente compatibili, nel bilanciamento degli interessi, rispetto al buon andamento della P.A.."
(Cass. 13.04.2021, n. 9660). È quindi indubbia e incontestata la compatibilità tra l'esercizio della professione forense e l'impiego pubblico del docente-avvocato, fermo comunque il fatto che, ai sensi dell'art. 508, comma 15,
D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, la professione può essere esercitata da parte del docente solo "previa autorizzazione del direttore didattico o del preside" - autorizzazione che pacificamente il Prof. (...) ha ottenuto nel corso degli anni -
e a condizione che il suo esercizio non sia di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio (circostanze sulle quali nulla è stato contestato né dedotto dal . Altra però è la questione oggetto del provvedimento disciplinare irrogato al ricorrente, che si CP_1 fonda sull'asserito divieto per il docente avvocato di assumere il patrocinio contro l'Amministrazione datrice di lavoro. Sul punto, sia in sede di procedimento disciplinare che in ricorso, parte ricorrente ha esposto che nessuna previsione normativa vieta che l'attività professionale sia svolta a favore del personale scolastico in controversie che riguardano l'amministrazione di appartenenza, posto che gli unici vincoli all'attività professionale del docente avvocato discendono dall'art. 508 comma 15 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, richiamato dall'art. 53 del
D.Lgs. n. 165 del 2001, ai sensi del quale "Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio". L'assunto difensivo appare fondato. Deve infatti osservarsi che, in seguito alla disapplicazione da parte dell'art. 1 L. n. 339 del 2003 all'iscrizione agli albi degli avvocati dell'art. 1, comma 56 bis della L. n. 662 del 1996, ai sensi del quale "gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione", in effetti non sembra sussistere, oggi, un espresso divieto normativo in tal senso. Sul punto giova richiamare quanto di recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 17/10/2018, n. 26016) che, nel cassare la decisione con cui la Corte d'Appello dell'Aquila, muovendo dal testo dell'art. 508, comma 15, aveva escluso la sussistenza di ulteriori limitazioni per il docente all'esercizio della professione forense, anche ove l'attività forense sia esercitata in giudizi di cui sia parte l'amministrazione scolastica, ha evidenziato che la L. n. 339 del
2003, intervenuta disapplicando l'art. 1, commi 56, 56 bis e 57 del D.Lgs. n. 662 del 1996, ha fatto salva l'applicazione dell'art. 1 comma 58. In virtù di tale ultima disposizione, ferma restando la valutazione in concreto pagina 5 di 7 dei singoli casi di conflitto d'interesse, alle amministrazioni compete indicare tutte quelle attività che in ragione dell'interferenza con i compiti istituzionali, non sono consentite ai dipendenti. E' stato pertanto affermato il principio di diritto secondo cui: "Per effetto della mancata disapplicazione del D.Lgs. n. 662 del 1997, art. 1, comma 58 bis,
(introdotto con la L. n. 140 del 1997) da parte della L. n. 339 del 2003, art. 1, comma 1, all'amministrazione scolastica compete la valutazione in concreto della legittimità dell'assunzione del patrocinio legale, da parte dell'insegnante che ivi presti servizio, nonché l'individuazione delle attività che, in ragione dell'interferenza con i compiti istituzionali, non sono consentite ai dipendenti, con particolare riferimento all'assunzione di difese in controversie di cui la stessa amministrazione scolastica è parte" (Cass. 17/10/2018, n. 26016). Alla luce della giurisprudenza ora richiamata, è da ritenersi in astratto legittima la limitazione a patrocinare in controversie di cui la stessa amministrazione scolastica è parte, disposta dal dirigente scolastico dell'istituto presso cui il docente- avvocato presta servizio. Nel caso di specie, tuttavia, nessuna delle autorizzazioni all'esercizio della professione forense, concesse negli anni al prof. (...) conteneva limitazioni di sorta. In particolare, l'autorizzazione allo svolgimento della libera professione per l'a.s. 2019/2020, prodotta dal ricorrente in corso di causa su richiesta del
Giudice, non prevedeva alcun vincolo o limitazione relativa al patrocinio di cause contro l'amministrazione di appartenenza. Ed allora, in mancanza di un generalizzato divieto normativo e in assenza di specifiche limitazioni nel provvedimento autorizzatorio rilasciato dal DS, non vi è motivo di ritenere che il prof. (...) avrebbe dovuto astenersi dall'assumere il patrocinio contro l'amministrazione datrice di lavoro. Per tali ragioni il ricorso è fondato e la sanzione disciplinare deve essere annullata. All'annullamento della sanzione consegue il diritto del ricorrente alla restituzione delle trattenute stipendiali applicate dalla amministrazione.”
Sulla scorta di tali ampie e condivisibili argomentazioni, del tutto pertinenti anche con riferimento al caso in esame, esclusa la permanenza di un generale divieto per i docenti che svolgono la professione forense di patrocinare cause di cui è parte l'Amministrazione di appartenenza (cfr.
Cass., 26016/2018) lo stesso può dirsi sussistente solo laddove nel decreto con cui il D.S. autorizza lo svolgimento della professione vi siano specifiche prescrizioni/limitazioni, ciò che indubbiamente non sussisteva nel caso di specie (v., ancora, doc. 6 allegato al ricorso).
Le superiori considerazioni risultano assorbenti potendosi quindi decidere sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” (desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per il quale si rinvia a Cass.,
SS. UU., 8.5.2014, n. 9936 ed a Cass., Sez. Lav., 28.5.2014, n. 12002), con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni attinenti alle eventuali ulteriori prospettazioni formulate dalle parti di talché il ricorso deve essere rigettato.
pagina 6 di 7 Le spese di lite seguono la soccombenza a norma dell'art. 92 c.p.c. e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo avuto riguardo al disposto del D.M. 55/14, allo scaglione applicabile con riguardo alla natura della causa (cause di lavoro), al suo scaglione di valore (sino ad euro 1.100,00) e all'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di LIVORNO, in composizione monocratica e quale giudice del lavoro di primo grado, definitivamente pronunciando:
- in accoglimento del ricorso, annulla la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione comminata al ricorrente in data 10.7.2020;
- condanna la Amministrazione resistente alla restituzione in favore della ricorrente delle conseguenti trattenute stipendiali;
- condanna il al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in CP_1 complessivi euro 641,00 oltre IVA, CPA e 15% per rimborso forfettario delle spese generali.
LIVORNO, 1 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
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