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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 06/02/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38-1/2024 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO
Ufficio procedure per la regolazione della crisi e dell'insolvenza
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Leopoldo Sciarrillo Presidente dott. Paolo Lepidi Giudice dott.ssa Francesca Greco Giudice relatore nel procedimento unitario iscritto al n. r.g. 38/2024 al sub 1 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso da:
(C.F.: ) nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._1
residente in [...] ATINA (FR) eControparte_2
(C.F.: ) nata a [...] il [...] e residente in [...]
n. 2 – 03030 BROCCOSTELLA (FR), entrambe rappresentate e difese, anche disgiuntamente tra loro, dall'avv. Massimiliano VINCENZI e dall'avv. Michela
VINCENZI, elettivamente domiciliate in Piazza Caduti di Via Fani n. 7 – 03100
FROSINONE (FR).
RICORRENTI contro
(p.iva ), con sede legale in Balsorano, Via Cesare Controparte_3 P.IVA_1
Colucci, n.2, in persona del suo Amministratore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Costantini, che la rappresenta e difende giusta a margine della memoria difensiva di costituzione
1 DEBITORE RESISTENTE ha emesso la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato dalle ricorrenti nei confronti della società Controparte_3
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
udita la relazione del giudice relatore, designato con decreto collegiale del 22/10/2024; verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza; constatato che la società debitrice, ritualmente convocata, si è costituita nel procedimento ed è comparsa all'udienza del 04/12/2024 chiedendo il rigetto della domanda in quanto il credito azionato non consente l'apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, essendo la sede principale dell'impresa debitrice (coincidente fino a prova contraria con la sede legale ai sensi dell'art. 27 CCII) sita in Balsorano (AQ), da più di un anno prima dell'esercizio dell'iniziativa per l'apertura della liquidazione, ai sensi dell'art. 28 CCI;
rilevato che risulta rispettato il disposto dell'art. 82, co. 3, c.p.c. con riferimento alla ricorrente essendo stata depositata in atti la procura conferita dalla Controparte_1
ricorrente ai difensori, come da provvedimento del collegio del 13/12/2024; diversamente, nessuna integrazione è pervenuta con riferimento all'ulteriore ricorrente rispetto alla quale, pertanto, va rilevata l'assenza di una valida procura Controparte_2
in capo al difensore;
ritenuta sussistente la legittimazione attiva della ricorrente in quanto Parte_1
il credito risulta dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 838/2023 emesso dal Tribunale di Cassino, con il quale la debitrice è stata condannata a pagare in favore di la somma di circa € 4.000; Controparte_1
2 rilevato che risulta provata la qualità di imprenditore commerciale in capo alla società debitrice, avendo la sua impresa ad oggetto principalmente l'attività di produzione, il commercio all'ingrosso e al dettaglio, la trasformazione, il confezionamento, il trasporto, in conto proprio e per conto terzi, con ogni mezzo e la commercializzazione di prodotti
(v. visura camerale in atti); ritenuto che il debitore non possa essere qualificato come imprenditore minore, non sussistendo il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII, considerato che già solo dal bilancio relativo all'anno 2022, i tre indici risultano tutti superiori ad un milione di euro;
inoltre, dalla documentazione depositata dalla ricorrente e da quella acquisita da questo
Ufficio emerge una rilevante esposizione debitoria anche nei confronti Agenzia Entrate e
INPS, di gran lunga superiore ad € 1.500.000,00; occorre, altresì, tenere in considerazione il debito riconosciuto nel decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 71/2022 emesso dal Tribunale di Cassino, con il quale la debitrice è stata condannata a pagare in favore di la somma di circa € 22.000, nonché la pendenza di una Controparte_2
esecuzione mobiliare nei confronti della debitrice;
ritenuto, pertanto, sussistere il presupposto oggettivo per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in quanto dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della società debitrice;
rammentato, in diritto, che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale va desunto dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria,
a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività2; considerato che la sussistenza di una condizione di insolvenza deve valutarsi in relazione ad inadempimenti ed altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, così come previsto art. 2 comma
3 1 lett. b) D.Lgs. 14/2019); inoltre lo stato di insolvenza dell'imprenditore è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti e azioni di recupero dei crediti, i quali non costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto, posto che invece è la situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni a realizzare quello stato;
osservato, invece, che risulta irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale;
considerato che
, nel caso di specie, lo stato di insolvenza è reso manifesto: dalla rilevanza dell'esposizione debitoria complessiva, soprattutto considerati i debiti nei confronti dei creditori pubblici;
dall'inadempimento di obbligazioni riferite a soggetti che hanno prestato attività lavorativa per la società, anche per importi non particolarmente rilevanti;
dal pignoramento negativo effettuato presso la sede legale nel mese di gennaio 2024, nel cui verbale si legge:
4 rilevato, inoltre, che il debitore non ha fornito alcun elemento atto a consentire una diversa lettura degli elementi emersi;
osservato che, dall'esame del fascicolo telematico, emerge la circostanza che
[...]
ha presentato ricorso per la liquidazione giudiziale della debitrice Controparte_4
successivamente alla rimessione della causa al collegio per la decisione;
considerato, altresì, che l'esposizione debitoria della società debitrice risulta superiore al limite previsto dall'art. 49 co. 5 CCII, in quanto dall'istruttoria svolta emergono debiti scaduti e non pagati di gran lunga superiori ad € 30.000; rammentato che, come da giurisprudenza di consolidata, per accertare il superamento della soglia ostativa alla dichiarazione di fallimento, si deve avere riguardo al complesso dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare3 e accertati alla data in cui il tribunale decide sull'istanza di fallimento4 (ora di liquidazione giudiziale); ritenuto pertanto sussistenti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, dichiara
5 l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della (p.iva Controparte_3
, con sede legale in Balsorano, Via Cesare Colucci, n.2; P.IVA_1
nomina la dott.ssa Francesca Greco Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. , che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle Persona_1 risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
6 stabilisce il giorno 14 maggio 2025 alle ore 9:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 D.P.R.
30.05.02 n. 115; dispone
7 che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025
Il Giudice estensore il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott. Leopoldo Sciarrillo
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr., Cass. Sez. U, Sentenza n. 1521 del 23/01/2013 (Rv. 624795) di cui si riporta la massima di interesse “In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra
l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante”. 2 Cass., Sez. 1, Sentenza n. 29913 del 20/11/2018, Cass., Sez. 1 , Ordinanza n. 7087 del 03/03/2022. 3 Cass. n. 26926 del 14.11.2017 e Cass. n. 14727 del 19.07.2016. 4 Cass. n. 10952 del 27.05.2015.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO
Ufficio procedure per la regolazione della crisi e dell'insolvenza
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Leopoldo Sciarrillo Presidente dott. Paolo Lepidi Giudice dott.ssa Francesca Greco Giudice relatore nel procedimento unitario iscritto al n. r.g. 38/2024 al sub 1 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso da:
(C.F.: ) nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._1
residente in [...] ATINA (FR) eControparte_2
(C.F.: ) nata a [...] il [...] e residente in [...]
n. 2 – 03030 BROCCOSTELLA (FR), entrambe rappresentate e difese, anche disgiuntamente tra loro, dall'avv. Massimiliano VINCENZI e dall'avv. Michela
VINCENZI, elettivamente domiciliate in Piazza Caduti di Via Fani n. 7 – 03100
FROSINONE (FR).
RICORRENTI contro
(p.iva ), con sede legale in Balsorano, Via Cesare Controparte_3 P.IVA_1
Colucci, n.2, in persona del suo Amministratore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Costantini, che la rappresenta e difende giusta a margine della memoria difensiva di costituzione
1 DEBITORE RESISTENTE ha emesso la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato dalle ricorrenti nei confronti della società Controparte_3
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
udita la relazione del giudice relatore, designato con decreto collegiale del 22/10/2024; verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza; constatato che la società debitrice, ritualmente convocata, si è costituita nel procedimento ed è comparsa all'udienza del 04/12/2024 chiedendo il rigetto della domanda in quanto il credito azionato non consente l'apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, essendo la sede principale dell'impresa debitrice (coincidente fino a prova contraria con la sede legale ai sensi dell'art. 27 CCII) sita in Balsorano (AQ), da più di un anno prima dell'esercizio dell'iniziativa per l'apertura della liquidazione, ai sensi dell'art. 28 CCI;
rilevato che risulta rispettato il disposto dell'art. 82, co. 3, c.p.c. con riferimento alla ricorrente essendo stata depositata in atti la procura conferita dalla Controparte_1
ricorrente ai difensori, come da provvedimento del collegio del 13/12/2024; diversamente, nessuna integrazione è pervenuta con riferimento all'ulteriore ricorrente rispetto alla quale, pertanto, va rilevata l'assenza di una valida procura Controparte_2
in capo al difensore;
ritenuta sussistente la legittimazione attiva della ricorrente in quanto Parte_1
il credito risulta dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 838/2023 emesso dal Tribunale di Cassino, con il quale la debitrice è stata condannata a pagare in favore di la somma di circa € 4.000; Controparte_1
2 rilevato che risulta provata la qualità di imprenditore commerciale in capo alla società debitrice, avendo la sua impresa ad oggetto principalmente l'attività di produzione, il commercio all'ingrosso e al dettaglio, la trasformazione, il confezionamento, il trasporto, in conto proprio e per conto terzi, con ogni mezzo e la commercializzazione di prodotti
(v. visura camerale in atti); ritenuto che il debitore non possa essere qualificato come imprenditore minore, non sussistendo il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII, considerato che già solo dal bilancio relativo all'anno 2022, i tre indici risultano tutti superiori ad un milione di euro;
inoltre, dalla documentazione depositata dalla ricorrente e da quella acquisita da questo
Ufficio emerge una rilevante esposizione debitoria anche nei confronti Agenzia Entrate e
INPS, di gran lunga superiore ad € 1.500.000,00; occorre, altresì, tenere in considerazione il debito riconosciuto nel decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 71/2022 emesso dal Tribunale di Cassino, con il quale la debitrice è stata condannata a pagare in favore di la somma di circa € 22.000, nonché la pendenza di una Controparte_2
esecuzione mobiliare nei confronti della debitrice;
ritenuto, pertanto, sussistere il presupposto oggettivo per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in quanto dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della società debitrice;
rammentato, in diritto, che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale va desunto dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria,
a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività2; considerato che la sussistenza di una condizione di insolvenza deve valutarsi in relazione ad inadempimenti ed altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, così come previsto art. 2 comma
3 1 lett. b) D.Lgs. 14/2019); inoltre lo stato di insolvenza dell'imprenditore è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti e azioni di recupero dei crediti, i quali non costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto, posto che invece è la situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni a realizzare quello stato;
osservato, invece, che risulta irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale;
considerato che
, nel caso di specie, lo stato di insolvenza è reso manifesto: dalla rilevanza dell'esposizione debitoria complessiva, soprattutto considerati i debiti nei confronti dei creditori pubblici;
dall'inadempimento di obbligazioni riferite a soggetti che hanno prestato attività lavorativa per la società, anche per importi non particolarmente rilevanti;
dal pignoramento negativo effettuato presso la sede legale nel mese di gennaio 2024, nel cui verbale si legge:
4 rilevato, inoltre, che il debitore non ha fornito alcun elemento atto a consentire una diversa lettura degli elementi emersi;
osservato che, dall'esame del fascicolo telematico, emerge la circostanza che
[...]
ha presentato ricorso per la liquidazione giudiziale della debitrice Controparte_4
successivamente alla rimessione della causa al collegio per la decisione;
considerato, altresì, che l'esposizione debitoria della società debitrice risulta superiore al limite previsto dall'art. 49 co. 5 CCII, in quanto dall'istruttoria svolta emergono debiti scaduti e non pagati di gran lunga superiori ad € 30.000; rammentato che, come da giurisprudenza di consolidata, per accertare il superamento della soglia ostativa alla dichiarazione di fallimento, si deve avere riguardo al complesso dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare3 e accertati alla data in cui il tribunale decide sull'istanza di fallimento4 (ora di liquidazione giudiziale); ritenuto pertanto sussistenti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, dichiara
5 l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della (p.iva Controparte_3
, con sede legale in Balsorano, Via Cesare Colucci, n.2; P.IVA_1
nomina la dott.ssa Francesca Greco Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. , che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle Persona_1 risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
6 stabilisce il giorno 14 maggio 2025 alle ore 9:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 D.P.R.
30.05.02 n. 115; dispone
7 che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025
Il Giudice estensore il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott. Leopoldo Sciarrillo
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr., Cass. Sez. U, Sentenza n. 1521 del 23/01/2013 (Rv. 624795) di cui si riporta la massima di interesse “In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra
l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante”. 2 Cass., Sez. 1, Sentenza n. 29913 del 20/11/2018, Cass., Sez. 1 , Ordinanza n. 7087 del 03/03/2022. 3 Cass. n. 26926 del 14.11.2017 e Cass. n. 14727 del 19.07.2016. 4 Cass. n. 10952 del 27.05.2015.