TRIB
Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/01/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 15591/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 15591/2023
R.G. instaurato da
) con l'avv. RUBINO NATALIA Parte_1 C.F._1
e
) con gli avv.ti MALAFICO ORSOLINA e Parte_2 C.F._2
BELOMETTI GIULIA con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo come confermate dalle dichiarazioni rese nelle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., depositate in data 17/10/2024.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “1-dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 17.12.1977; matrimonio trascritto nei Registro Atti di
Matrimonio del Comune di Lumezzane anno 1977 - Parte II - Serie A - al n. 161; 2-ordinare al
Comune di Lumezzane (Brescia) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3- Vengono confermate le condizioni di cui alla separazione e in particolare il sig. a Parte_2
definizione di ogni rapporto patrimoniale derivante dal matrimonio, conferma come già previsto
1 nelle condizioni della separazione, l'onere a suo carico di versare alla sig.ra Parte_1 la somma complessiva di € 20.000,00 importo totale del quale residuano da versare € 10.000,00 che verranno versati al momento del rilascio della casa coniugale previsto entro e non oltre il
31.12.2025; 3- dichiarare compensate le spese legali dandosi atto che la sig.ra Parte_1 ha chiesto di essere ammessa al Patrocinio a spese dello Stato”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 17/12/1977, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di LUMEZZANE (BS) (atto n. 161, parte II, serie A, anno
1977).
Dalla loro unione sono nati i figli (n. 6.6.1978) e (n. 21.7.1993) entrambi maggiorenni Per_1 Per_2
ed economicamente autosufficienti.
Le parti risultano separate dal 18/4/2024 con sentenza di omologazione della separazione consensuale emessa dal Tribunale Ordinario di Brescia e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 16/1/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Andrea Tinelli Andrea Marchesi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 15591/2023
R.G. instaurato da
) con l'avv. RUBINO NATALIA Parte_1 C.F._1
e
) con gli avv.ti MALAFICO ORSOLINA e Parte_2 C.F._2
BELOMETTI GIULIA con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo come confermate dalle dichiarazioni rese nelle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., depositate in data 17/10/2024.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “1-dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 17.12.1977; matrimonio trascritto nei Registro Atti di
Matrimonio del Comune di Lumezzane anno 1977 - Parte II - Serie A - al n. 161; 2-ordinare al
Comune di Lumezzane (Brescia) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3- Vengono confermate le condizioni di cui alla separazione e in particolare il sig. a Parte_2
definizione di ogni rapporto patrimoniale derivante dal matrimonio, conferma come già previsto
1 nelle condizioni della separazione, l'onere a suo carico di versare alla sig.ra Parte_1 la somma complessiva di € 20.000,00 importo totale del quale residuano da versare € 10.000,00 che verranno versati al momento del rilascio della casa coniugale previsto entro e non oltre il
31.12.2025; 3- dichiarare compensate le spese legali dandosi atto che la sig.ra Parte_1 ha chiesto di essere ammessa al Patrocinio a spese dello Stato”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 17/12/1977, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di LUMEZZANE (BS) (atto n. 161, parte II, serie A, anno
1977).
Dalla loro unione sono nati i figli (n. 6.6.1978) e (n. 21.7.1993) entrambi maggiorenni Per_1 Per_2
ed economicamente autosufficienti.
Le parti risultano separate dal 18/4/2024 con sentenza di omologazione della separazione consensuale emessa dal Tribunale Ordinario di Brescia e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 16/1/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Andrea Tinelli Andrea Marchesi
2