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Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Molise, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 19/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE (ex Commissione Tributaria Regionale del
MOLISE) Sezione 1, riunita in udienza il 08/11/2021 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LIBERATORE ANTONIO, Presidente e Relatore
PORCARO LIBERINO, Giudice
DISCENZA GIUSEPPE, Giudice
in data 08/11/2021 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 115/2020 depositato il 30/04/2020
proposto da
Regione MO - Via Genova 11 86100 Campobasso CB
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Campobasso - Indirizzo_1 86100 Campobasso CB
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione MO
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Campobasso - Indirizzo_1 86100 Campobasso CB
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 634/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAMPOBASSO e pubblicata il 17/12/2019
Atti impositivi:
- TASSA AUTOMOBIL TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso il contribuente Resistente_1 impugnava la iscrizione a ruolo del diniego di cancellazione del fermo amministrativo relativo al veicolo Alfa Romeo 146 tg AR di sua proprietà posto in essere da AT SP in data 15 /03/2012 a seguito del mancato pagamento delle tasse automobilistiche per gli anni dal 2003 al 2006 ,nonché i relativi atti presupposti eccependo la mancata notificazione degli stessi ,con conseguente loro annullamento .
A sostegno delle proprie ragioni il contribuente deduceva la sussistente illegittimità del diniego al godimento delle agevolazioni fiscali , ovvero diniego di sgravio , e nel merito il medesimo eccepiva la intervenuta prescrizione del tributo de quo ex art.5 D.L. N. 953 /82 conv. In L. 53 /83 , trattandosi nella fattispecie di N. 4 tasse automobilistiche ( bolli auto ) relative alle annualità
2003 ,2004 , 2005 e 2006 .
Inoltre , il contribuente deduceva la estinzione dei crediti de quibus per effetto delle disposizioni sul condono fiscale di cui all'art. 4 D.L. 119/2018 conv. In L. 136 / 2018 ( decreto fiscale ).
Altresì nel merito il contribuente eccepiva in capo al concessionario della riscossione la operatività della decadenza dei poteri , essendo stato il fermo amministrativo iscritto dalla società AT SP ,oggi AT RL uni personale in liquidazione ,che in data 28/01/2015 veniva cancellata di ufficio dall'Albo dei concessionari.
Dunque il contribuente concludeva per la declaratoria di annullamento del credito relativo alle tasse automobilistiche attinente le indicate annualità per intervenuta prescrizione dello stesso , previa declaratoria di illegittimità del diniego di sgravio e di revoca del fermo amministrativo , con conseguente estinzione del credito in oggetto per intervenuto condono fiscale ex art. 4 D.L.
119/2018 .
Il tutto con vittoria di spese processuali.
La Regione MO non si costituiva in giudizio .
La Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso con sentenza N. 634/2/2019 accoglieva il ricorso del contribuente , annullava l'atto impugnato con revoca del fermo amministrativo de quo e condannava la Regione MO alle spese processuali .
Avverso tale decisione la Regione MO proponeva appello.
Nelle more e in pendenza del giudizio di appello iscritto al NRG 115 / 2020, considerato il ritardo del relatore assegnatario nella redazione della sentenza e visto il decreto prot. N. 2491 del 25/03/2025 del Presidente f.f. dott. Antonio Clemente della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del
MO , nonché visti gli artt. 276 ult. Comma c.p.c. e 118 ult. Comma disp. Att. C.p.c. , il Presidente
f.f. dott. Antonio Clemente assegnava all'avv. Antonio Liberatore la stesura della motivazione della sentenza nella sua qualità di Giudice Estensore come da Decreto N. 136 /2025 del 01/09/2025 allegato agli atti del Giudizio di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla Regione MO risulta infondato in fatto e in diritto e pertanto lo stesso deve essere rigettato.
Le deduzioni tutte e le richieste formulate dall'appellante nella impugnativa de qua si appalesano prive di ogni fondamento logico e giuridico e dunque le stesse vanno disattese da questo
Giudicante .
Nella fattispecie questa Commissione rileva sussistere la operatività in capo alla Regione MO della prescrizione del credito vantato nei confronti del contribuente a titolo di tasse automobilistiche relative alle annualità in contestazione , con decadenza di essa Regione dal potere di esigibilità delle stesse.
In effetti , questa Corte rileva che la estinzione delle tasse de quo si appalesa del tutto giustificata ex lege per intervenuta prescrizione del tributo ex art. 5 D.L. N. 953 /82 conv. In L.
53 /83 .
Inoltre , questa Corte rileva ,nella fattispecie la operatività delle disposizioni relative al condono fiscale ex art. 4 D. L. 119/2018 conv. in L. 136 /2018 che l'Ente impositore avrebbe dovuto operare automaticamente con conseguente estinzione del credito relativo al mancato pagamento delle somme dovute dal contribuente a titolo di tasse automobilistiche annualità dal 2003 al 2006.
Altresì, nella fattispecie si osserva che il contribuente , successivamente alla data di iscrizione del fermo amministrativo de quo non riceveva alcuna comunicazione da parte della Regione
MO né questa ultima contestava alcunché al contribuente , con indiscussa operatività della prescrizione delle somme vantate in credito dall'Ente stesso.
Di conseguenza , nella fattispecie risulta pacifica la sussistente illegittimità dell'atto impugnato dal contribuente che deve essere annullato con palese revoca del fermo amministrativo sul veicolo tg AR .
Inoltre , si rileva la insussistenza dei motivi per la applicazione del risarcimento ex art. 96 cpc , così come richiesto dal contribuente , ma in osservanza ed applicazione del principio della soccombenza in giudizio ricorrono i presupposti per la condanna della Regione MO al pagamento delle spese di giudizio.
Pertanto , l'appello in oggetto deve essere rigettato perché infondato con conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'Ente al pagamento delle spese processuali .
P.Q.M.
La Commissione rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata . Condanna la Regione MO al pagamento delle spese di lite del presente grado che liquida in € 300,00 oltre accessori di legge se dovuti
, con distrazione a favore del difensore del contribuente ex art. 93 cpc.
Campobasso 08/11/2021 Il Giudice Estensore
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE (ex Commissione Tributaria Regionale del
MOLISE) Sezione 1, riunita in udienza il 08/11/2021 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LIBERATORE ANTONIO, Presidente e Relatore
PORCARO LIBERINO, Giudice
DISCENZA GIUSEPPE, Giudice
in data 08/11/2021 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 115/2020 depositato il 30/04/2020
proposto da
Regione MO - Via Genova 11 86100 Campobasso CB
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Campobasso - Indirizzo_1 86100 Campobasso CB
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione MO
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Campobasso - Indirizzo_1 86100 Campobasso CB
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 634/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAMPOBASSO e pubblicata il 17/12/2019
Atti impositivi:
- TASSA AUTOMOBIL TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso il contribuente Resistente_1 impugnava la iscrizione a ruolo del diniego di cancellazione del fermo amministrativo relativo al veicolo Alfa Romeo 146 tg AR di sua proprietà posto in essere da AT SP in data 15 /03/2012 a seguito del mancato pagamento delle tasse automobilistiche per gli anni dal 2003 al 2006 ,nonché i relativi atti presupposti eccependo la mancata notificazione degli stessi ,con conseguente loro annullamento .
A sostegno delle proprie ragioni il contribuente deduceva la sussistente illegittimità del diniego al godimento delle agevolazioni fiscali , ovvero diniego di sgravio , e nel merito il medesimo eccepiva la intervenuta prescrizione del tributo de quo ex art.5 D.L. N. 953 /82 conv. In L. 53 /83 , trattandosi nella fattispecie di N. 4 tasse automobilistiche ( bolli auto ) relative alle annualità
2003 ,2004 , 2005 e 2006 .
Inoltre , il contribuente deduceva la estinzione dei crediti de quibus per effetto delle disposizioni sul condono fiscale di cui all'art. 4 D.L. 119/2018 conv. In L. 136 / 2018 ( decreto fiscale ).
Altresì nel merito il contribuente eccepiva in capo al concessionario della riscossione la operatività della decadenza dei poteri , essendo stato il fermo amministrativo iscritto dalla società AT SP ,oggi AT RL uni personale in liquidazione ,che in data 28/01/2015 veniva cancellata di ufficio dall'Albo dei concessionari.
Dunque il contribuente concludeva per la declaratoria di annullamento del credito relativo alle tasse automobilistiche attinente le indicate annualità per intervenuta prescrizione dello stesso , previa declaratoria di illegittimità del diniego di sgravio e di revoca del fermo amministrativo , con conseguente estinzione del credito in oggetto per intervenuto condono fiscale ex art. 4 D.L.
119/2018 .
Il tutto con vittoria di spese processuali.
La Regione MO non si costituiva in giudizio .
La Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso con sentenza N. 634/2/2019 accoglieva il ricorso del contribuente , annullava l'atto impugnato con revoca del fermo amministrativo de quo e condannava la Regione MO alle spese processuali .
Avverso tale decisione la Regione MO proponeva appello.
Nelle more e in pendenza del giudizio di appello iscritto al NRG 115 / 2020, considerato il ritardo del relatore assegnatario nella redazione della sentenza e visto il decreto prot. N. 2491 del 25/03/2025 del Presidente f.f. dott. Antonio Clemente della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del
MO , nonché visti gli artt. 276 ult. Comma c.p.c. e 118 ult. Comma disp. Att. C.p.c. , il Presidente
f.f. dott. Antonio Clemente assegnava all'avv. Antonio Liberatore la stesura della motivazione della sentenza nella sua qualità di Giudice Estensore come da Decreto N. 136 /2025 del 01/09/2025 allegato agli atti del Giudizio di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla Regione MO risulta infondato in fatto e in diritto e pertanto lo stesso deve essere rigettato.
Le deduzioni tutte e le richieste formulate dall'appellante nella impugnativa de qua si appalesano prive di ogni fondamento logico e giuridico e dunque le stesse vanno disattese da questo
Giudicante .
Nella fattispecie questa Commissione rileva sussistere la operatività in capo alla Regione MO della prescrizione del credito vantato nei confronti del contribuente a titolo di tasse automobilistiche relative alle annualità in contestazione , con decadenza di essa Regione dal potere di esigibilità delle stesse.
In effetti , questa Corte rileva che la estinzione delle tasse de quo si appalesa del tutto giustificata ex lege per intervenuta prescrizione del tributo ex art. 5 D.L. N. 953 /82 conv. In L.
53 /83 .
Inoltre , questa Corte rileva ,nella fattispecie la operatività delle disposizioni relative al condono fiscale ex art. 4 D. L. 119/2018 conv. in L. 136 /2018 che l'Ente impositore avrebbe dovuto operare automaticamente con conseguente estinzione del credito relativo al mancato pagamento delle somme dovute dal contribuente a titolo di tasse automobilistiche annualità dal 2003 al 2006.
Altresì, nella fattispecie si osserva che il contribuente , successivamente alla data di iscrizione del fermo amministrativo de quo non riceveva alcuna comunicazione da parte della Regione
MO né questa ultima contestava alcunché al contribuente , con indiscussa operatività della prescrizione delle somme vantate in credito dall'Ente stesso.
Di conseguenza , nella fattispecie risulta pacifica la sussistente illegittimità dell'atto impugnato dal contribuente che deve essere annullato con palese revoca del fermo amministrativo sul veicolo tg AR .
Inoltre , si rileva la insussistenza dei motivi per la applicazione del risarcimento ex art. 96 cpc , così come richiesto dal contribuente , ma in osservanza ed applicazione del principio della soccombenza in giudizio ricorrono i presupposti per la condanna della Regione MO al pagamento delle spese di giudizio.
Pertanto , l'appello in oggetto deve essere rigettato perché infondato con conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'Ente al pagamento delle spese processuali .
P.Q.M.
La Commissione rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata . Condanna la Regione MO al pagamento delle spese di lite del presente grado che liquida in € 300,00 oltre accessori di legge se dovuti
, con distrazione a favore del difensore del contribuente ex art. 93 cpc.
Campobasso 08/11/2021 Il Giudice Estensore