Sentenza 11 agosto 2022
Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 15/04/2026, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO Sentenza 65/2026 composta dai magistrati:
Giuseppina MAIO Presidente relatore Paola BRIGUORI Consigliere Giuseppina MIGNEMI ConsigliereOriella MARTORANA ConsigliereMarco FRATINI Consigliere pronuncia la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 60448 del registro di segreteria, promosso da xx nata a [...] (c.f. xx) e residente a xx, rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall’Avv. Giovanni Izzi (c.f.
[...]) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pisa, Via Vittorio Veneto n. 22 presso lo studio Appellante
contro Procura Generale della Corte dei conti;
Procura regionale presso la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per laToscana;
avverso la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, n. xx, depositata l’11.8.2022.
VISTO l’atto d’appello;
VISTI gli altri atti e documenti di causa;
UDITI, nell’udienza dell’11 marzo 2026, svolta con l’assistenza del segretario, dr.ssa Alessia Spirito, data per letta la relazione del relatore, Pres. Giuseppina Maio, l’Avv. Giovanni Izzi per l’appellante e il V.P.G.
Cons. Chiara Vetro per la Procura generale.
FATTO
1. Con la sentenza n. xx, accogliendo integralmente la domanda attrice, la Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, condannava xx, all’epoca dei fatti dipendente a tempo indeterminato dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana (A.O.U.P.), al risarcimento, in favore dell’Azienda su citata dell’importo di €. € 2.391,95, per danno patrimoniale da assenteismo e di €. 10.000,00 per danno all’immagine, somme comprensive di rivalutazione monetaria, nonché interessi legali e spese di giudizio.
La contestazione del danno erariale riguardava la fruizione illegittima di un periodo di astensione obbligatoria dal servizio per maternità dal 10 ottobre 2018 al 15 novembre 2018 per la quale la xx aveva presentato all’Amministrazione di appartenenza certificati medici, apparentemente redatti dalla dr.ssa xx e dalla dr.ssa xx, risultati in realtà contraffatti, comunque disconosciuti dai sanitari e prodotti al fine di trarre in errore l’Amministrazione circa lo stato di gravidanza della predetta xx e per procurare a sé l’ingiusto profitto dell’indebita percezione della retribuzione per il periodo di assenza dal servizio.
Per i medesimi fatti la xx era stata sottoposta a giudizio penale conclusosi con sentenza n. xx, divenuta irrevocabile, con cui il GIP di Pisa, a seguito di richiesta del rito abbreviato, ha riconosciuto la xx colpevole per le ipotesi delittuose di cui agli artt. 61, comma 2, 81 cpv.
e 482 c.p. in riferimento all’art. 476 c.p. e 640, comma 2, n. 1 c.p.,
condannandola ad un anno di reclusione, concessione condizionale della pena, ed al risarcimento del danno in favore dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana (A.O.U.P.), costituitasi parte civile, da liquidarsi in separata sede. Concedeva, comunque, una provvisionale immediatamente esecutiva quantificata in € 2.080,00, pari al congedo di maternità conseguito in modo illecito.
Sulla scorta della documentazione acquisita anche in sede penale, il requirente contabile emetteva l’atto di citazione, accolto integralmente dalla Sezione territoriale, nel quale contestava alla xx due poste di danno conseguenti ad una condotta astensionistica di cui all’art. 55 quinquies comma 2 d.lgs 165 2001: un danno patrimoniale diretto derivato dall’aver fruito illegittimamente, in forza di certificazioni false, di un periodo di astensione obbligatoria dal servizio per maternità, dal 10 ottobre 2018 al 15 novembre 2018 con percezione indebita della retribuzione, pari ad € 2.391,95; un danno all’immagine subito dall’ A.O.U.P., quantificato in € 10.000,00.
3. Avverso tale sentenza la xx presentava appello rassegnando articolati motivi di gravame, come di seguito rubricati;
3.1. Sul capo relativo alla efficacia della sentenza penale nel giudizio contabile (violazione dell’art. 651 c.p.p.)
Secondo l’appellante la sentenza non avrebbe tenuto conto del fatto che l’art. 651 c. p. p. esclude ogni effetto vincolante per ciò che riguarda l’elemento psicologico in sede di responsabilità amministrativa.
Chiedeva, pertanto, “una valutazione non pedissequamente ed acriticamente collegata alle risultanze del procedimento penale, ma che – per tutte le ragioni esposte – conferisca adeguata rilevanza alla specificità dell’accertamento contabile.”,
3.2. Sul capo relativo alla antigiuridicità della condotta dell’incolpata
(violazione dell’art. 1, l. n. 20/1994).
L’appellante, contestava la valutazione di sussistenza di un intento fraudolento diretto verso l’ente di appartenenza, sostenendo che
“L'elemento decettivo, ovvero la contraffazione e l'uso dei certificati, era infatti volto unicamente a trarre in inganno il compagno, dal momento che un intento fraudolento diretto univocamente verso l'ente dal quale la xx dipendeva sarebbe stato inevitabilmente destinato al fallimento: quand’anche la contraffazione dei certificati non fosse stata immediatamente scoperta
(circostanza comunque improbabile, come il corso degli eventi ha puntualmente confermato), lo sarebbe stata la mancata procreazione……”;
confutava, altresì, l’esito della relazione del perito d’ufficio in sede penale, che aveva escluso ogni compromissione, anche parziale, della capacità di intendere e volere della xx.
3.3. Sul capo relativo alla sussistenza e alla prova di un danno erariale di natura patrimoniale (violazione dell’art. 1 legge n. 20/1994 e dell’art. 55 quinquies d.lgs. n. 165/2001).
Secondo l’appellante sarebbe errato il riferimento (pag. 10 della sentenza) all’art. 55 quinquies del Testo Unico sul pubblico impiego
(d.lgs. 165/2001), non essendo essa stata tratta a giudizio per il reato
(c.d. assenteismo fraudolento) ivi rappresentato, bensì per falso e truffa aggravata. Non vi sarebbe “comunque spazio per una quantificazione del danno nei termini invocato dalla Procura e recepiti dalla Corte.”, non avendo l’A.O.U.P., “…fornito alcuna prova del danno patrimoniale subito, corrispondente all’indennità di maternità versata alla xx, limitandosi alla mera allegazione di un fatto (l’aver subito un danno quantificabile in euro 2.391,95 lordi), la cui sussistenza non risulta confortata da alcun elemento di prova, pur di elementare acquisizione; gli unici dati a disposizione risultano puramente assertivi, privi di riscontro (cfr. doc. 5 fascicolo Procura: a pag. 46 vi è una nota dell’A.O.U.P. – del 28 dicembre 2018 -, in cui “si presume” che la xx“abbia indebitamente fruito del congedo di maternità percependo, nel corrispondente periodo (10/10/18 – 10/11/18), pari a 2.080 euro lordi, salvi eventuali maggiori importi per ulteriori periodi che dovessero risultare”; a pagg. 99-101 si trova il provvedimento disciplinare di licenziamento, fondato sulla consumazione di un falso documentale e sulla sua utilizzazione per le
“richieste dei benefici connessi allo stato di gravidanza”, ma non sulla sua indebita percezione).”
3.4. Sul capo relativo alla sussistenza di un danno erariale di natura non patrimoniale (violazione dell’art. 1 l. n. 20/1994 e dell’art. 55 quinquies d.lgs. n. 165/2001).
L’appellante sosteneva “che non appare verosimile ritenere che la xx abbia effettivamente commesso un reato “a danno” dell’ente, con ciò compromettendone, agli occhi della collettività, il prestigio, la credibilità o l’efficienza.”. Argomentava che il riscontro della vicenda sulla stampa locale non avrebbero affatto scalfito l’integrità dell’immagine dell’ente pubblico, ma si sarebbe risolto in un pregiudizio irreparabile all’immagine della dipendente stessa.
In conclusione chiedeva di “rigettare la domanda formulata dalla Procura Regionale perché infondata in fatto ed in diritto; in subordine, determinare il danno erariale nel suo esatto e provato ammontare, rigettando le maggiori richieste formulate dalla Procura”.
4. La Procura generale depositava le proprie conclusioni confutando i singoli motivi d’impugnazione proposti, chiedendo il rigetto dell’appello, con condanna dell’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
5. All’udienza dell’11 marzo 2026, le parti ribadivano le argomentazioni difensive già prospettate in atti ed insistevano nelle rispettive conclusioni.
La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.L’appello è infondato e va respinto.
La fattispecie in esame riguarda il danno, patrimoniale e di immagine, che l’appellante ha arrecato, in qualità all’epoca dei fatti, di dipendente a tempo indeterminato dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana
(A.O.U.P.), per aver fruito illegittimamente di un periodo di astensione obbligatoria dal servizio per maternità, dal 10 ottobre 2018 al 15 novembre 2018, attraverso la produzione di certificati medici non veritieri al fine di indurre l’amministrazione in errore circa il suo stato di gravidanza e lucrare così indebitamente le competenze stipendiali.
L’appellante ha in primo luogo contestato l’erroneità della sentenza per essersi il primo giudice appiattito sulle risultanze del procedimento penale, senza dare un’adeguata rilevanza alla specificità dell’accertamento contabile.
Le censure sono prive di fondamento giuridico.
La xx è stata condannata, per i medesimi fatti contestati dal Pubblico ministero contabile, in via definitiva, a seguito di richiesta di rito abbreviato, per le condotte di cui agli art. 61, comma 2, 81, cpv e 482 c.p. in riferimento all’art. 476 c.p. e 640, comma 2 n.1 c.p. con sentenza divenuta irrevocabile, i cui effetti si producono anche nel presente giudizio contabile ai sensi dell’art. 651 c.p.p., secondo cui “La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.
Sono quindi prive di pregio le generiche contestazioni dell’appellante in contrasto con il giudicato penale.
Avuto riguardo all’ambito applicativo dell’art. 651 c.p.p. e al rapporto con il giudizio di responsabilità amministrativa, va ribadito che “…
una volta intervenuta una sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in dibattimento, non può essere messo in discussione, nel successivo giudizio civile risarcitorio o restitutorio (così come nel giudizio contabile di danno) che il fatto accertato in sede penale si è effettivamente verificato e che è stato commesso dall'imputato, né può essere messa in discussione la sua idoneità a integrare gli estremi di un reato” (Cass. civ.
n.12901/2024).
E’ stato inoltre precisato che “l'efficacia probatoria della sentenza penale non è circoscritta all'interno di essi, potendo il giudice civile utilizzare tale sentenza, nonché in generale le prove assunte nel processo penale delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione ai fini dell'accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli è chiamato ad indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico” (ex multis Cass.
n.12901/2024 cit., n.30992/2023).
E, se è vero che la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata seguito a dibattimento non ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento dell’elemento soggettivo è anche vero che il giudice contabile può trarre elementi di valutazione sia dalle sentenze penali, che da tutto il materiale probatorio rinveniente dal processo penale.
Ciò posto, quanto al presunto appiattimento della decisione sulle risultanze istruttorie del processo penale, questa Sezione ha già avuto occasione di ribadire (Sez. III App. 30 luglio 2024 n. 210,) che il principio di autonomia dei giudizi, civile, penale e di responsabilità amministrativa, non viene compromesso dall’utilizzazione del materiale probatorio riveniente da altro processo, poiché l’autonomia investe la fase decisoria e non quella istruttoria.
Vige, infatti, nel nostro ordinamento il principio di “circolarità delle prove”, anche in linea con l’economia dei mezzi processuali e la ragionevole durata del processo. È, quindi, importante che il giudice contabile sia posto nella condizione di valutare autonomamente le emergenze documentali, anche se raccolte in altro giudizio penale.
Nel giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale, infatti, il Giudice può acquisire e valutare liberamente, nel contraddittorio delle parti, atti formati in sede penale e può porre a fondamento della decisione indizi e/o prove raccolte in giudizi celebratisi innanzi ad altri plessi giudiziari, ivi comprese le cd. prove atipiche, ovvero innominate, in quanto non espressamente previste dal codice di rito (gli scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale;
gli atti dell’istruttoria penale o amministrativa; i verbali di prove espletate in altri giudizi; le sentenze rese in altri giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento; le perizie stragiudiziali; i chiarimenti resi dal CTU, nonché le informazioni dal medesimo assunte, le risposte eccedenti il mandato e le CTU rese in altri giudizi fra le stesse o altre parti), non sussistendo nell’ordinamento processuale vigente una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova (cfr. Corte conti, Sez. II 27 marzo 2023 n. 75; Sez. III 30 luglio 2024 n. 210).
In ogni caso, il giudice di prime cure non si è limitato a considerare l’efficacia vincolante della sentenza penale, in relazione all’accertamento del fatto e della responsabilità della xx nelle condotte accertate, ma ha effettuato un’autonoma valutazione degli elementi probatori acquisiti dal procedimento penale rilevando come la stessa, con la produzione di certificati medici falsi abbia “ingannato il proprio datore di lavoro, violando la fondamentale normativa in tema di congedo di maternità e della disciplina del rapporto di lavoro pubblico con danno diretto all’ Erario dell’ Amministrazione (e la percezione di somme non dovute), oltre a determinare un detrimento all’immagine della Pubblica Amministrazione.
In ordine all’ elemento soggettivo, la parte convenuta ha (peraltro genericamente) contestato la sussistenza dell’ elemento psicologico lambendo la insussistenza dell’ attribuibilità – imputabilità della condotta alla convenuta, in conseguenza di una relazione molto conflittuale della xx, ma non appare in alcun modo provata in questa sede l’ incapacità di intendere e di volere, già peraltro vagliata in sede penale, situazione soggettiva che deve essere opportunamente provata dalla parte che la ha allegata: cfr. Sezione giurisdizionale Regione Umbria n. n. 480/2004. Di converso il Collegio ritiene che nella specie sia ravvisabile l’elemento soggettivo del dolo, inteso come voluta inosservanza degli obblighi di servizio concretizzatasi in azioni fraudolente penalmente rilevanti, quali la falsificazione e produzione di certificati medici e l’assenteismo fraudolento.”.
In definitiva, il percorso motivazionale seguito dai giudici territoriali risulta perfettamente in linea con i canoni ermeneutici indicati dalla giurisprudenza contabile dominante. Va pertanto confermata la condanna della xx, quanto al danno patrimoniale strettamente collegato all’illecita percezione di trattamento economico nel periodo di astensione per maternità.
Infondato appare anche il tentativo dell’appellante di insinuare il dubbio che la sua volontà non fosse affatto che “diretta alla percezione di un arricchimento patrimoniale a danno dell'ente ospedaliero, bensì a mantenere, con modalità del tutto innaturali, il rapporto affettivo con il compagno, in una spirale irreversibile di disperazione. L'elemento decettivo, ovvero la contraffazione e l'uso dei certificati, era infatti volto unicamente a trarre in inganno il compagno, dal momento che un intento fraudolento diretto univocamente verso l'ente dal quale la xx dipendeva sarebbe stato inevitabilmente destinato al fallimento:”, atteso che, come innanzi detto, il materiale probatorio in atti è idoneo a consentire di ritenere certa la sussistenza del dolo. Gli artifizi e i raggiri posti in essere dall’appellante per indurre in errore il compagno e, nel contempo l’amministrazione di appartenenza costituiscono indice di una dolosa preordinazione, non intaccata, come precisato dal perito da un vizio totale o parziale di mente.
Quanto alla quantificazione del danno patrimoniale, che la difesa ha contestato sostenendo che non sarebbe documentato, va rilevato che l’ammontare è cristallizzato nella denuncia di danno erariale contenuta nella nota della Azienda Ospedaliera -Universitaria Pisana
– Dipartimento area amministrativa prot. n. xx in data 8 aprile 2021 depositata in atti che per il periodo 10 ottobre 2018 – 15 novembre 2018 ha quantificato in euro 2.391,95 lordi gli importi illecitamente percepiti dalla sig.ra xx.
La nota dell’A.O.U.P. prot. xx in data 28 dicembre 2018, richiamata dalla difesa nell’atto di appello (pag. 10) e che riporta l’importo di euro 2.080,00 fa riferimento ad un periodo più ristretto e precisamente dal 10 ottobre 2018 al 10 novembre 2018.
Resta, dunque, confermata la condanna per tale posta di danno nella misura di €. 2.391,95.
Passando all’esame del danno all’immagine, innanzitutto si rivelano infondate le argomentazioni dell’appellante intese ad escludere l’applicabilità, nel caso di specie, della disciplina speciale sancita nel d.lgs. n. 150/2009, art. 55-quinquies, volta appunto a sanzionare fenomeni di assenteismo del pubblico dipendente.
Invero, gli episodi di cui dolosamente si è resa responsabile la xx rientrano pienamente nella fattispecie disciplinata dall’art. 55quinquies della norma sopra menzionata; articolo che dopo aver sancito, al primo comma, che “fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio…ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600...”, dispone, al successivo secondo comma, che
“nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno d'immagine di cui all'articolo 55- quater, comma 3-quater”.
La fattispecie di cui si discute, pertanto, deve essere integralmente inquadrata nella disciplina speciale appena illustrata.
In merito al quantum, costituisce principio giurisprudenziale consolidato il fatto che per quantificare il danno all’immagine della pubblica amministrazione si procede con l’utilizzo degli ordinari strumenti interpretativi propri del giudice, tra i quali l’impiego del potere di determinazione equitativa del danno ex artt. 1226 e 2056 cod.
civ., applicando i parametri oggettivi, soggettivi e sociali elaborati dalla giurisprudenza.
Nel caso di specie, i parametri utilizzati dal requirente, e ritenuti attendibili dal Collegio di prime cure, enucleati dalle Sezioni riunite di questa Corte (in particolare, sentenza n. 10/QM/2003), richiamati dalla giurisprudenza contabile successiva, nonché individuati dalla Corte di cassazione, Sezioni unite penali, (sent. 15208/2010) sono stati ricondotti, invero, al notevole disvalore giuridico-sociale connesso alla gravità dell’illecito commesso, al perseguimento di utilità personali; e all’eventuale clamor, interno ed esterno all’amministrazione danneggiata.
In proposito, questo giudicante reputa sostanzialmente congrua la quantificazione, anche in riferimento al c.d. clamor esterno all’Amministrazione, che è stato comprovato dal requirente mediante la produzione di alcuni articoli di stampa.
La circostanza induce, pertanto, il Collegio a confermare la quantificazione del danno all’immagine da assenteismo di cui deve rispondere la xx nella misura di €. 10.000,00 inclusa rivalutazione, oltre interessi legali dalla data di deposito della sentenza di primo grado, fino a integrale soddisfo.
L’appello va, quindi, rigettato con conferma della sentenza di primo grado.
Ai sensi dell’art. 31 c.g.c., le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico dell’appellante e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione terza centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Pone a carico dell’appellante le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 112,00 (centododici/00).
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 marzo 2026.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giuseppina Maio f.to digitalmente Depositata il 15/04/2026
IL DIRIGENTE
f.to digitalmente
DECRETO
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che a cura della Segreteria sia apposta l’annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.
Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppina Maio)
f.to digitalmente Depositato in Segreteria il 15/04/2026 Il Dirigente f.to digitalmente In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
Depositato in Segreteria il 15/04/2026 Il Dirigente f.to digitalmente