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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/09/2025, n. 1608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1608 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino all'udienza del 26.09.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1840/2025 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to BARRA SABATO e Parte_1 dall'avv. to FORTE ROSALIA, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, CP_1 dall' avv.to SERRELLI SUSANNA, giusta mandato in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 21.03.2025 parte ricorrente in epigrafe indicata contestava le conclusioni rese dal c.t.u. in sede di a.t.p. in ordine al mancato riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e dei benefici previsti dall'art. 3 co.3 della L. 104/1992, e chiedeva, pertanto, di accertare la sussistenza dei presupposti per la concessione dei suddetti benefici richiesti vinte le spese di lite. CP_ L' si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il giudice, disposto una integrazione dell'elaborato peritale alla luce delle risultanze della nuova documentazione allegata in atti, sulle conclusioni del procuratore di parte attrice all' udienza del 26.09.2025, decideva la causa come da sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso va disatteso per le ragioni di seguito illustrate.
Giova preliminarmente ricordare che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 509 del 1988, la prestazione dell'indennità di accompagnamento è prevista in favore dei < mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua>. Nell'interpretare tale disposizione, la Suprema
Corte, pur nella varietà delle concrete fattispecie esaminate, ha consolidato il principio secondo cui l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (cfr. Cass. n. 6091 del
2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del
1998; Cass. n. 636 del 1998).
Tale impossibilità, ad avviso della Corte, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con diminuzione della spesa sociale (cfr. li. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L.
n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 10281 del 2003).
Occorre aggiungere, con riferimento all'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita nel caso di malattie psichiche, che la Corte regolatrice
(da ultimo con Cass. 11432 del 2017) ha in più occasioni ribadito che l'indennità di accompagnamento va riconosciuta anche in favore di coloro i quali, pur essendo materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana (quali nutrirsi, vestirsi, provvedere alla pulizia personale, assumere con corretta posologia le medicine prescritte) necessitino della presenza costante di un accompagnatore in quanto, in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva, cognitiva o volitiva dovuti a forme avanzate di gravi stati patologici, o a gravi carenze intellettive, non siano in grado di determinarsi autonomamente al compimento di tali atti nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza porre in pericolo sè o gli altri (così, ad esempio, è stato riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento: a persona che, per deficit organici e cerebrali fin dalla nascita, si presentava incapace di stabilire autonomamente se, quando e come svolgere gli atti elementari della vita quotidiana, riferendosi l'incapacità non solo agli atti fisiologici giornalieri ma anche a quelli direttamente strumentali, che l'uomo deve compiere normalmente nell'ambito della società (Cass. 7 marzo 2001, n. 3299); a persona che, per infermità mentali, difettava anche episodicamente di autocontrollo sì da rendersi pericolosa per sè e per altri (Cass. 21 aprile
1.993, n. 4664); a persona che, per un deficit mentale da sindrome psico- organica derivante da microlesioni vascolari localizzate nella struttura cerebrale e destinate a provocare nel tempo una vera e propria demenza, non poteva sopravvivere senza l'aiuto costante del prossimo (Cass. 22 gennaio 2002, n. 667); a persona che, anche per un deterioramento delle facoltà psichiche (in un quadro clinico presentante tra l'altro ictus ischemico e diabete mellito), mostrava una incapacità di tipo funzionale, di compiere cioè l'atto senza l'incombente pericolo di danno (per l'agente o per altri)
(Cass. 27 marzo 2001 n. 4389); a persona che, affetta da oligofrenia di grado elevato, con turbe caratteriali e comportamentali, era incapace di parlare se non con monosillabi e di riconoscere gli oggetti, versando così in una situazione di bisogno di una continua assistenza non solo per l'incapacità materiale di compiere l'atto, ma anche per la necessità di evitare danni a sè
e ad altri (Cass. 8 aprile 2002, n. 5017). Pertanto, la capacità dell'invalido di compiere gli elementari atti giornalieri deve intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica;
e come ancora la capacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non debba parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute, nell'ambito delle quali assume rilievo non certo trascurabile l'incidenza sulla salute del malato nonché la salvaguardia della sua dignità come persona (anche l'incapacità ad un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e per l'imprevedibilità dei loro accadimento, attestare di per sé la necessità di una effettiva assistenza giornaliera: cfr. per riferimenti sul punto Cass. 11 settembre 2003, n, 13362).
In sostanza, la giurisprudenza di legittimità esprime la necessità di procedere alla effettiva e concreta valutazione del livello di perdita autonomia complessiva (cfr in tal senso Cass. Sez. L - , Sentenza n.24980 del
19/08/2022).
Occorre ancora precisare che la condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3° della già citata L. 104/1992 può essere attribuita, come è noto, a quei soggetti che, a causa della minorazione, singola o plurima, dalla quale sono affetti, si trovino “in una condizione di riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”. Si tratta, all'evidenza, di una condizione soggettiva (o status) al cui semplice riconoscimento sono collegati vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie nonché ogni altra utilità che sia erogata da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi.
Nel caso che ci occupa, a ben vedere, l'ausiliario aveva concluso la relazione peritale della precedente fase di ATP non riconoscendo alla ricorrente i requisiti per essere giudicata soggetto portatore di handicap grave o con diritto all'indennità di accompagnamento ma bensì aveva riconosciuto la affetta da recente intervento di stabilizzazione vertebrale L3-S1 da Pt_1 stenosi vertebrale (marzo 2024) con buon recupero funzionale, esiti di protesi spalla destra (2022) artrosi polidistrettuale, dislipidemia, segni di vasculopatia cerebrale cronica e cardiopatia ipertensiva. Dava atto dell'arrivo della ricorrente a visita in carrozzina regolarmente prescritta e con indosso la cintura di sostegno lombare. Riferiva la presenza di un quadro motorio caratterizzato da masse muscolari in linea con età e costituzione e da riferite limitazioni dolorose alla mobilizzazione passiva delle grandi articolazioni ai soli gradi estremi, del raggiungimento dell'ortostasi ricercando appoggio al solo scopo precauzionale, e di una stazione eretta senza segni di instabilità posturale, con deambulazione, in forma autonoma e a piccoli passi, ricercando monoappoggio a terzo al solo scopo cautelare.
Quanto al versante cognitivo l'ausiliario dava atto che la ricorrente si mostrava vigile, adeguatamente orientata nel tempo, nello spazio, verso le persone e con discreta capacità di critica e di giudizio, senza segni di declino cognitivo ma solo saltuari deficit della memoria di rievocazione compatibili con l'età senile;
al colloquio libero l'ideazione risultava adeguata nella forma e nei contenuti, non presentava né irrequietezza, né irritabilità e né alterazioni comportamentali ma solo lieve deflessione del tono dell'umore.
Confermava la sua diagnosi anche in seguito alle osservazioni avanzate da parte attrice.
Nell'attuale fase di merito, dallo studio della documentazione sanitaria agli atti ed alla luce della certificazione medica specialistica integrativa, il consulente conferma che la sig.ra è affetta da esiti di stabilizzazione Pt_1 vertebrale L3-S1 da stenosi vertebrale (marzo 2024) con buon recupero funzionale, esiti di protesi spalla destra (2022) artrosi polidistrettuale, dislipidemia, segni di vasculopatia cerebrale cronica e cardiopatia ipertensiva.
Quanto alla certificazione medica integrativa l'ausiliario precisa che il certificato fisiatrico del 25/11/2024 è riconducibile a tal che Persona_1
è soggetto diverso dalla parte ricorrente e, pertanto non può essere utilizzato ai fini del presente giudizio. Evidenzia poi come nel certificato di visita geriatrica effettuata presso ASL SA in data 28.4.2025 non vi sia riferimento alla carrozzina bensì, esclusivamente, al busto steccato, ed inoltre non emergano elementi ulteriori e necessari per giungere ad una valutazione differente rispetto alle risultanze medico legali già accertate in precedenza.
Si legge nella perizia che tale documentazione integrativa non rispecchia fedelmente le condizioni cliniche complessive da cui è affetta la ricorrente che non presenta un quadro motorio gravemente compromesso e di entità tale da inficiare in maniera determinante la deambulazione e l' autonomia della stessa, atteso il raggiungimento dell'ortostasi partendo dalla posizione assisa ricercando appoggio al solo scopo precauzionale, il mantenimento della stazione eretta senza segni di instabilità posturale e la deambulazione autonoma e a piccoli passi con monoappoggio a terzi al solo scopo cautelare.
Conclude il ctu dunque confermando il riconoscimento della ricorrente quale soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave 100% senza diritto all'indennità di accompagnamento e condizione ex art 3 comma 1 L. 104/92.
Il giudice ritiene di dover accettare e far proprio il riferito giudizio del c.t.u. in quanto trae origine da una meditata valutazione degli elementi anamnestici e clinici ed è sorretto da esaustive considerazioni medico-legali.
Come ricordato, il riconoscimento della indennità di accompagnamento richiede requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità di deambulazione senza l'ausilio di altro soggetto (cfr Cass.
15882/2015 cit.).
Il ricorso va dunque rigettato.
Gravi ed eccezionali ragioni, secondo le coordinate ermeneutiche espresse dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2018 giustificano la compensazione totale delle spese, specie considerando l'obiettiva difficoltà
e complessità nell'accertamento dei fatti di causa.
P.Q.M.
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di giudizio tra le parti;
Così deciso in Salerno lì 26.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Petrosino