Art. 6.
I giudici della Corte costituzionale hanno una retribuzione mensile che non puo' essere inferiore a quella del piu' alto magistrato della giurisdizione ordinaria ed e' determinata con legge.
I giudici della Corte costituzionale hanno una retribuzione mensile che non puo' essere inferiore a quella del piu' alto magistrato della giurisdizione ordinaria ed e' determinata con legge.