CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 08/01/2026, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 131/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SESSA SABATO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2584/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Lamberti Fabbricato A/4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250027131538000 BOLLO 2019 contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Lamberti Fabbricato A/4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 964276550261 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 964104412243 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 964137766402 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5488/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso e per la condanna alle spese
Resistente: insiste per il rigetto del ricorso e per la condanna alle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avvocato Napoletano Pasquale impugnava una cartella di pagamento emessa e notificata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione in relazione a due ruoli approvati e resi esecutivi dalla Regione Campania per tasse automobilistiche dovute per l'annualità 2019.
Al riguardo nel convenire in giudizio:
1. l'Agente della riscossione;
2. la Regione Campania;
eccepiva:
1. la circostanza di non aver mai sottoscritto le raccomandate attraverso le quali sarebbero stati recapitati i prodromici avvisi di accertamento;
2. la nullità dell'atto della riscossione per omessa notifica degli atti presupposti;
3. la decadenza dalla pretesa e la prescrizione del credito;
4. la tardiva notifica della cartella in relazione al disposto di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c, del decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 1973.
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'impugnata cartella. Spese vinte da attribuire al difensore costituito dichiaratosi antistatario. Radicatasi la lite si costituivano in giudizio i convenuti Uffici contestando quanto ex adverso dedotto.
Concludevano entrambi per il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
All'udienza del 16 dicembre 2025 il giudice monocratico decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente che l'agente postale è considerato un pubblico ufficiale e, come tale, ha il potere di certificare che il soggetto che appone la firma sulla cartolina della raccomandata è davvero legittimato a ricevere la corrispondenza.
La sua attestazione fa piena prova fino a querela di falso.
La giurisprudenza di merito e di legittimità ha chiarito che l'avviso di ricevimento della raccomandata, quando
è sottoscritto dall'agente postale, ha natura di atto pubblico e fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano le attività svolte dall'agente postale ed i fatti avvenuti in sua presenza.
Pertanto, la querela di falso è l'unico strumento processuale idoneo a contestare l'efficacia probatoria dell'avviso di ricevimento.
Solo attraverso la querela di falso si può mettere in discussione la veridicità delle attestazioni contenute nell'avviso, come l'avvenuta consegna del plico al destinatario o a persona abilitata a riceverlo.
Da quanto esposto, mancando tale atto, non può condividere l'erronea notificazione degli avvisi di accertamento e la consequenziale nullità del successivo atto della riscossione.
Tanto anche in considerazione della documentazione versata in atti a supporto della corretta sequenza procedurale posta in essere.
Ciò premesso, ferma la mancata decadenza dall'azione e considerata la data di notifica dei singoli avvisi di accertamento – 22 settembre 2022 e 19 ottobre 2022 – rispetto a quella della cartella di pagamento, così come indicata e non oggetto di contestazione, rileva che alcuna prescrizione triennale del credito risulta maturata.
Da ultimo evidenzia l'inconferente riferimento da parte del ricorrente al disposto di cui all'articolo 25, comma
1, lettera c, del decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 1973.
Quanto esposto rende superfluo l'esame di ogni e qualsiasi ulteriore questione o eccezione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice monocratico rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate per ciascun convenuto in euro 222,40 per compenso tabellare ed in euro 33,36 per spese generali oltre oneri ed accessori di legge se dovuti.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SESSA SABATO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2584/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Lamberti Fabbricato A/4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250027131538000 BOLLO 2019 contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Lamberti Fabbricato A/4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 964276550261 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 964104412243 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 964137766402 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5488/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso e per la condanna alle spese
Resistente: insiste per il rigetto del ricorso e per la condanna alle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avvocato Napoletano Pasquale impugnava una cartella di pagamento emessa e notificata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione in relazione a due ruoli approvati e resi esecutivi dalla Regione Campania per tasse automobilistiche dovute per l'annualità 2019.
Al riguardo nel convenire in giudizio:
1. l'Agente della riscossione;
2. la Regione Campania;
eccepiva:
1. la circostanza di non aver mai sottoscritto le raccomandate attraverso le quali sarebbero stati recapitati i prodromici avvisi di accertamento;
2. la nullità dell'atto della riscossione per omessa notifica degli atti presupposti;
3. la decadenza dalla pretesa e la prescrizione del credito;
4. la tardiva notifica della cartella in relazione al disposto di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c, del decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 1973.
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'impugnata cartella. Spese vinte da attribuire al difensore costituito dichiaratosi antistatario. Radicatasi la lite si costituivano in giudizio i convenuti Uffici contestando quanto ex adverso dedotto.
Concludevano entrambi per il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
All'udienza del 16 dicembre 2025 il giudice monocratico decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente che l'agente postale è considerato un pubblico ufficiale e, come tale, ha il potere di certificare che il soggetto che appone la firma sulla cartolina della raccomandata è davvero legittimato a ricevere la corrispondenza.
La sua attestazione fa piena prova fino a querela di falso.
La giurisprudenza di merito e di legittimità ha chiarito che l'avviso di ricevimento della raccomandata, quando
è sottoscritto dall'agente postale, ha natura di atto pubblico e fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano le attività svolte dall'agente postale ed i fatti avvenuti in sua presenza.
Pertanto, la querela di falso è l'unico strumento processuale idoneo a contestare l'efficacia probatoria dell'avviso di ricevimento.
Solo attraverso la querela di falso si può mettere in discussione la veridicità delle attestazioni contenute nell'avviso, come l'avvenuta consegna del plico al destinatario o a persona abilitata a riceverlo.
Da quanto esposto, mancando tale atto, non può condividere l'erronea notificazione degli avvisi di accertamento e la consequenziale nullità del successivo atto della riscossione.
Tanto anche in considerazione della documentazione versata in atti a supporto della corretta sequenza procedurale posta in essere.
Ciò premesso, ferma la mancata decadenza dall'azione e considerata la data di notifica dei singoli avvisi di accertamento – 22 settembre 2022 e 19 ottobre 2022 – rispetto a quella della cartella di pagamento, così come indicata e non oggetto di contestazione, rileva che alcuna prescrizione triennale del credito risulta maturata.
Da ultimo evidenzia l'inconferente riferimento da parte del ricorrente al disposto di cui all'articolo 25, comma
1, lettera c, del decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 1973.
Quanto esposto rende superfluo l'esame di ogni e qualsiasi ulteriore questione o eccezione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice monocratico rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate per ciascun convenuto in euro 222,40 per compenso tabellare ed in euro 33,36 per spese generali oltre oneri ed accessori di legge se dovuti.