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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/05/2025, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del G.U. dott. Alfredo Granata, ha pronunciato , decorsi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. la seguente
sentenza
nella causa iscritta a ruolo con il n. 4222/2020 di R.G. avente ad oggetto : domanda di ingiunzione,
tra
, rappresentato e difeso dall' avv.to Nicola Pignatiello , domiciliato come in atti;
Parte_1
OPPONENTE/ATTORE
e
, rappresentata in difesa dagli Avv.ti Antonio Aievola , Giuseppe ed Alessandro Controparte_1
Romito , domiciliata come in atti.
OPPOSTA/CONVENUTA
conclusioni : come da verbale di udienza del 04 02 2025
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda in opposizione a decreto ingiuntivo è rigettata.
Il giudizio ha per oggetto l'opposizione al provvedimento monitorio n. 672-2020, emesso in data 24 03 2020 dal Tribunale di Nola , a mezzo del quale , in qualità di socia accomandante della Controparte_1 [...]
, richiedeva ed otteneva l'ingiunzione finalizzata alla consegna Controparte_2 della documentazione societaria e rendiconto ex art. 2320 c.c. comma 3.
Deduceva l'opponente che l'istanza fosse del tutto illegittima , posta che la prefata disposizione normativa non prevedesse alcuna facoltà per il socio accomandante di potersi avvalere della procedura monitoria in esame. Deduce, altresì, la violazione ex art. 112 cpc in cui era incorso il giudice della fase monitoria nella parte in cui aveva concesso inopinatamente la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Costituitosi l'opposto , confutava, a ,mezzo articolate argomentazioni, l'avverso dedotto.
Ritenuto di non dover procedere ad attività istruttoria suppletiva , stante la natura documentale del giudizio, il giudizio veniva fissato per la decisione ex art.190 cpc VI .
NEL MERITO .
In subiecta materia, è principio asseverato in giurisprudenza granitica che nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto, pur rivestendo la qualità di convenuto processuale, conserva l'essenza di attore sostanziale, dovendo, pertanto comprovare la fonte del proprio diritto , mentre l'opponente, ha l'onere di allegare tutti i fatti modificativi , estintivi ed impeditivi del diritto di credito onde scardinare la richiesta espressa nel procedimento monitorio prodromico al giudizio.( Cass. S.U n. 13533 -2001)
Ne deriva, dunque, che le parti risultano onerate, nelle rispettive difese processuali, a comprovare le reciproche pretese secondo i dettami posti in essere dall'art. 2697 c.c.
La controversia, pertanto, fondandosi su prove documentali , può essere agevolmente decisa attraverso il compendio istruttorio reso in atti , avendo i contraddittori documentato in atti le allegazioni occorrenti ai fini della delibazione.
In punto di diritto l'art. 2320 c.c. sì recita..” I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari . Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso a norma dell'articolo 2286.
I soci accomandanti possono tuttavia prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori e, se l'atto costitutivo lo consente, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e di sorveglianza.
In ogni caso essi hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società..”
Per quanto concerne il thema decidendum del presente giudizio l'attenzione va posta sul comma terzo della prefata disposizione la quale concede la facoltà di ricevere le comunicazioni annuali dei bilanci controllandone l'esattezza tramite la consultazione di libri contabili ed altri documenti societari.
Tale risulta l'oggetto della richiesta espressa dalla opposta a partire dall'anno 2012 nel ricorso ex art. 634 c.c.
Va osservato, in punto di diritto, che , l'esclusione degli accomandanti dalla gestione della società è compensato dal potere di controllo sulle attività sociali conferito proprio dal comma 3 .
V'è più che la comunicazione dei bilanci ai soci accomandanti costituisce un adempimento imposto all'amministratore dall'a succitata normativa . che prescinde da una richiesta avanzata dai soci, in quanto risponde al più generale dovere di diligenza nella conduzione della gestione sociale anche nei rapporti interorganici, consentendo, da un lato, l'esercizio del potere di controllo e di critica dei soci sull'operato dell'accomandatario, dall'altro, di ritenere consolidato l'esercizio, in mancanza di impugnazione ( Cass .
26071/2022).
Il socio accomandante può quindi esercitare due tipologie di diritti nei confronti del socio accomandatario:
un diritto di comunicazione (ossia di ricevere informazioni);
un diritto di consultazione (ossia di verificare libri e documenti). Il diritto riconosciuto agli accomandanti è dunque quello di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto profitti/perdite.
Tale comunicazione è finalizzata a consentire l'esercizio di un controllo;
la norma prevede difatti che al fine di verificare il bilancio e conto profitti/perdite è possibile consultare i libri e gli altri documenti della società.
I soci accomandanti possono inoltre consultare i libri obbligatori (libro giornale e libro degli inventari) ai sensi dell'art. 2214, comma 1, c.c., le scritture contabili e gli altri documenti indicati nell'art. 2214, comma 2, c.c.
Che in carenza di tale adempimento non può revocarsi in dubbio che uno strumento processuale a disposizione del socio accomandante resti anche quello dell'art. 634 cpc il quale prevede, oltre al pagamento di una somma liquida di denaro, cioè già determinata nel suo ammontare, il pagamento di una determinata quantità di cose fungibili, per tali dovendosi intendere beni che sono intercambiabili tra loro, nonchè, la consegna di un determinato bene mobile.
Affinché, inoltre, il decreto ingiuntivo per la consegna di documenti possa essere emesso ,occorre non solo che il creditore specifichi di quale documentazione si tratta ma anche che tali cose siano realmente in possesso del debitore: secondo la giurisprudenza, infatti, è privo di effetti, e va quindi revocato, il decreto ingiuntivo impossibile da portare in esecuzione per via dell'accertata inesistenza della documentazione oggetto dell'ingiunzione di consegna.
Orbene, tale prescrizione normativa appare soddisfatta in sede di formulazione delle specifiche richieste indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo dal capo A al capo D della narrativa.
Tanto meno, l'opponente, può dolersi in sede di opposizione della concessione della provvisoria esecuzione concessa violante i limiti posti dall'art .112 cpc ,senza formulare idonea istanza di sospensione ex art. 649 cpc
, posto che la prefata norma dispone che..” Il giudice istruttore , su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi , può, con ordinanza non impugnabile , sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell'articolo 642..”
Che la richiesta, poi, di accesso alla mentovata documentazione risulti formulata già in una fase anteriore del giudizio trova riscontro nella documentazione versata in atti dalla opposta afferente una richiesta di accesso per consultazione degli atti datata 4 02 2012.
Le sintetiche motivazioni risultano assorbenti sulle residue questioni sollevate dalle parti.
In sintesi, l'opposizione va rigettata per le motivazioni esposte e , per lo effetto, va confermato il decreto ingiuntivo n. 672-2020 .
Circa il regime delle spese e competenze di giudizio non sussistono ragioni per disapplicare i principi di cui all'art. 91 cpc tenuto conto, tuttavia, della mancanza di una fase istruttoria piena e della ridotta attività processuale svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del G.U. dott. Alfredo Granata, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. 4222/2020 di R.G. , così provvede :
- rigetta l'opposizione;
- Per lo effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 672 -2020 emesso dal Tribunale di Nola dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- Condanna, altresì, l'opponente al pagamento delle spese e competenze di giudizio che liquida complessivamente in 3.397,00 oltre accessori di legge con attribuzione ex art .93 cpc .
-
così deciso in Nola, lì 12 maggio 2025 Il G.U
dott. Alfredo Granata