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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 10/02/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI - Sezione Civile
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice Unico Dott. Lavinia Gala, in esito alla udienza del 24.01.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 2460/ 2018 R.G. tra
(cf: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Angela De
Cristofaro e dall'Avv. Massimo Romata del Foro di Brindisi presso il cui Studio in
LA NA (BR) via Porta Roccella 10 è elettivamente domiciliato,
opponente contro (cf. e p.iva ), in persona del suo l.r. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Guido del Foro di Brindisi presso il cui Studio in Brindisi via Tor Pisana 128 è elettivamente domiciliata, opposta
*** Ogg.: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 505/2018 Reg. Decr. Ing. pronunciato dal
Tribunale di Brindisi il 18.04.2018 e notificato il 24.04.2018 nel Proc. n. 1528/ 2018
RG
***
Conclusioni Per l'opponente:
- in via preliminare ed ova occorra nel merito, accertare e dichiarare per le ragioni espresse nel presente atto l'inammissibilità e/o improcedibilità, la nullità/annullabilità e/o inefficacia della domanda introduttiva nonché della fideiussione e per l'effetto disporre che nulla è dovuto dal sig. Parte_1
con relativa revoca del decreto opposto;
[...]
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del presunto credito e per l'effetto disporre che nulla è dovuto dal sig. alla banca con revoca dei Pt_1 di opposto;
- in via principale e nel merito, accertare e dichiarare per le ragioni indicate nel presente atto l'inesistenza degli obblighi fideiussori a carico del sig.
nonché la violazione dei principi di buona fede e Parte_1 correttezza contrattuale e per l'effetto revocare il di 505/ 2018 emesso dal Tribunale di Brindisi- RG 1528/ 2018, dichiarando non dovuto alcun importo da parte del sig. nella pretesa qualità di fideiussore della Parte_1
CP_2
- accertare e dichiarare per le ragioni indicate nel presente atto l'assoluta mancanza di prove sia nell'an che nel quantum e per l'effetto revocare il di opposto statuendo che nulla è dovuto a nessun titolo;
- accertare e dichiarare la decadenza dall'obbligazione fideiussoria e per l'effetto disporre che nulla è dovuto dal sig. alla banca;
Pt_1
- in subordine e solo in caso di non accoglimento delle suindicate richieste, accertare e dichiarare che il tasso di interesse applicato viola i generali principi di diritto emessi in materia e per l'effetto, annullare, revocare ed in ogni caso dichiarare inefficace ed inesistente il di opposto;
- accertare e dichiarare che il debitore principale ha versato delle somme non contemplate nel di e per l'effetto disporre la riduzione in quella minore somma che verrà accertata e determinata in corso di causa;
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della superiore richiesta, accertarsi la minor somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto
e dedotto in atti, anche mediante idonea ctu che individui e verifichi i criteri contabili sulla base della documentazione da prodursi da parte della banca opposta con riferimento al conto corrente oggetto della fideiussione di cui è causa;
- in estremo subordine, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento (così come definita dall'art. 6 della L. 3/2012) e per l'effetto ammettere l'attore alla procedura di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano, stipulato con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, che preveda: la riduzione del debito e le scadenze e modalità di pagamento rateizzate;
- in ogni caso , condannare controparte alla totale refusione delle spese e competenze di lite oltre ad iva, cap come per legge da distrarre al sottoscritto procuratore anticipatario. Per l'opposta/convenuta:
- dichiarare la domanda improcedibile per mancato esperimento del tentativo di mediazione;
- rigettare integralmente le avverse domande per le motivazioni innanzi dedotte con conferma dell'impugnato decreto;
- rigettare le domande proposte dall'attore in opposizione in quanto inammissibili, oltre che infondate, essendo tenuto a corrispondere alla convenuta opposta le somme ingiunte nel provvedimento monitorio, pari ad euro 27.194,00, 00 oltre interessi di mora al tasso convenzionale indicato in ricorso e nei limiti del tasso soglia;
- in via gradata, rigettare per quanto di ragione le domande proposte dall'attore in opposizione, in quanto infondate in fatto e diritto, dichiarando e riconoscendo il credito della banca nei suoi confronti ammontante ad euro 27.194,00, o a quella maggiore o minore somma che sarà tenuta di giustizia, oltre interessi di mora al tasso convenzionale indicato in ricorso e nei limiti del tasso soglia;
- in via gradata, accertare il credito della convenuta a mezzo ctu e procedendo al ricalcolo sulla scorta della normativa vigente in materia (applicazione delle condizioni economiche concordate e sottoscritte tra le parti, con anatocismo trimestrale degli interessi e condizioni economiche) e con i quesiti limitati alle eccezioni proposte, con condanna dell'opponente al pagamento del credito accertato;
Pagina 2 - con vittoria di spese e competenze di lite della presente causa e della pregressa fase monitoria. Alla udienza di discussione ex art. 285 quinquies cpc, le Difese presenti si riportano agli scritti difensivi e verbali di causa, richiamando le osservazioni conclusive esposte nelle note autorizzate.
***
Svolgimento del processo
Il giudizio ha a fondamento la fideiussione omnibus, prestata dal il 18.04.2005 Pt_1
(in docc. 049, 050 fasc. opposta) sino alla concorrenza di euro 40mila, unitamente a
, e , in relazione all'affidamento Parte_2 Parte_3 Parte_4
concesso a su conto corrente n. 10437329, aperto presso Unicredit Banca Spa- CP_2
Agenzia di Grottaglie il 13.04.2005 (in docc. da 016 a 025 fasc. opposta).
Quest'ultimo registrava alla data del 12.09.2007 una esposizione bancaria di circa
26mila euro (in doc. 013 fasc. opposta), segnalata al previa comunicazione del Pt_1
01.02.2008 (in doc. 008 fasc. opposta) con racc a/r n. 13511255744 ricevuta il
09.02.2008 (in doc. 007 fasc. opposta), cui seguiva azione monitoria per l'anzidetto scoperto da parte di quale cessionaria dell'originario credito in Controparte_3
forza di operazione di cartolarizzazione del 20.07.2017 (in Doc. 2 in fasc. opposta: atto
Notaio in Milano Racc. 11358 Rep 60850, Reg. in Milano il 21.07.2017 al Persona_1
n. 40322 Serie IT) .
Con opposizione si lamentava: la falsità della firma sull'atto di fideiussione;
l'avvenuta prescrizione del credito oltre il decennio al momento della notifica del di il 24.04.2018 in difetto di ricezione della suindicata diffida;
la nullità per carenza del requisito della determinatezza dell'oggetto della fideiussione;
l'applicazione di tasso di interesse, competenze e remunerazioni superiori a quelli nominali non assurgendo a prova l'estratto ex art. 50 Tub;
in ultimo, in sede di note finali, veniva doluta la legittimazione e titolarità del credito.
Costituita l'opposta, eccepiva l'efficacia della fideiussione contratta entro l'importo massimo garantito alla presenza del dipendente la interruzione della CP_4
prescrizione avendo in ogni caso gli altri obbligati in solido ricevuto le comunicazioni;
la corretta contabilizzazione dei tassi, csm e interessi con periodicità trimestrale secondo contratto ed entro i parametri di legge, precisando altresì che l'atto potesse costituire
Pagina 3 contratto autonomo di garanzia con conseguente onere di pagamento anche in ipotesi di opposizione del correntista.
Previo rigetto della istanza di provvisoria esecutività ed esperimento della mediazione, venivano concessi i termini per le memorie ex art. 183 co. 6 cpc, in esito alle quali con ordinanza del 04.02.2020 veniva disposta ctu grafica di verificazione della sottoscrizione della fideiussione con deposito dell'originale.
Terminato l'adempimento, con sopravvenuto decreto del 19.02.2024 la causa veniva assegnata al presente Giudicante per la precisazione delle conclusioni resa alla udienza
21.06.2024 cui seguiva la udienza di discussione previo termine per note.
Fatto e diritto
La motivazione viene circoscritta alle questioni che assumono carattere assorbente sulla decisione
Preliminarmente, viene rigettata l'eccezione dell'opposta in punto di mancata reiterazione del disconoscimento delle firme nella prima udienza utile e successiva alla produzione dell'originale; già nell'atto introduttivo la difesa risulta ampiamente spiegata a tal riguardo. Al proposito, si richiama la pronuncia Cass. Civ. n. 9690 del 12 aprile 2023 “In tema di disconoscimento della scrittura privata, la disposizione dell'art.
215, co.1 n.2 ccp, in base la quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce nella prima udienza o nella risposta successiva alla produzione, va inteso con riferimento al primo atto in cui la parte esercita il proprio diritto di difesa, sia essa una udienza o una difesa scritta”.
La causa è istruita mediante documenti e ctu che conclude per l'apocrifia della sottoscrizione apposta sul contratto, così valutata anche con riguardo alle osservazioni pervenute dal ctp dell'opposta.
Il perito Dott.ssa evidenzia, all'uopo, la fluidità, la pendenza e dinamismo delle Per_2
scritture in verifica rispetto alla maggiore rigidità, pressione e punti di interruzione del tratto grafico in comparazione così da propendere per la diversa mano della firma.
Va osservato, parimenti, che la risultanza peritale sia congruamente contrastata dagli elementi in analogia che il ctp rileva nelle scritture di confronto per “stile”, “appoggi angolosi sul rigo di base”, “punto di avvio della L iniziale”, “uncino della m”. Essi
Pagina 4 appaiono ictu oculi stante la forte somiglianza della firma e dei saggi, anche tenuto conto della asserzione del ctu che qualifica “oscura” la tipologia della sottoscrizione.
Il dubbio nell'esame visivo ed analitico delle rispettive conclusioni, pertanto, esclude un giudizio in pieno accoglimento delle risultanze del ctu che vanno coordinate con il restante impianto probatorio.
Si concorda, infatti, con conforme orientamento giurisprudenziale che segnala l'esame grafologico con grado di minore certezza rispetto alla natura di altri accertamenti che riposano su scienza esatta. “In tema di verifica dell'autenticità della scrittura privata, la limitata consistenza probatoria della consulenza grafologica, non suscettiva di conclusioni obiettivamente ed assolutamente certe, esige non solo che il giudice fornisca un'adeguata giustificazione del proprio convincimento in ordine alla condivisibilità delle conclusioni raggiunte dal consulente (giustificazione cui è tenuto con riguardo ad ogni genere di consulenza, le cui conclusioni condivida o disattenda), ma anche che egli valuti l'autenticità della sottoscrizione dell'atto, eventualmente ritenuta dalla consulenza, anche in correlazione a tutti gli elementi concreti sottoposti al suo esame. Per le stesse ragioni, la consulenza grafologica non costituisce un mezzo imprescindibile per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione, potendo il giudice evitare di fare ricorso ad essa ove tale accertamento possa essere effettuato sulla base degli elementi acquisiti o mediante l'espletamento di altri mezzi istruttori “ (si cfr. Cass.
Civ. n. 8881 del 25.04.2005, Cass. Civ. n. 2579/ 2009,
Nel caso in esame, vengono in luce le seguenti circostanze:
- nel modulo del contratto di fideiussione, stipulato da Unicredit nell'aprile 2005 alla presenza e cura del dipendente matr. egli risulti Controparte_5 P.IVA_2
identificato venendo riportati nome, cognome, residenza in via Di Vagno 213, data di nascita e codice fiscale, pur osservando la carenza degli estremi del documento d'identità o suo equipollente o altre informazioni della persona del fideiussore eventualmente già in possesso della banca;
- il , fideiussore qualificato consumatore nel contratto del 18.04.2005 in Pt_1
assenza di interesse professionale, afferma, pur non allegando il certificato storico ma esclusivamente dichiarazione sostitutiva di certificazione (in Doc. 3),
Pagina 5 di aver effettivamente risieduto in LA NA in via Di Vagno 213 sino all'anno 2000, ovvero ancor prima del contratto;
- egli documenta che risiedesse in LA NA via Rudiae Peucetta n. 5, perlomeno dal maggio 2008. Tale dato si deduce dalla lettura della variazione apportata sulla copia della patente di guida che ha validità decennale dal rinnovo
2008 sino al maggio 2018;
- in via Di Vagno 213 risulterebbe, invece, essere stata ricevuta a suo nome nel febbraio 2008 la raccomandata/missiva di decadenza e messa in mora da parte dell'istituto comunicazione, pure disconosciuta;
- il decreto ingiuntivo sia stato notificato a mani proprie il 20.04.2018 in
LA NA presso altro indirizzo, ovvero in LA NA C.da
Forleo Inferiore;
- la certificazione unica dei redditi per l'anno 2017 e recante data 28.02.2018, prodotta nel Doc. 4 fasc. opponente, risulti rilasciata in favore del dipendente
, dal datore di lavoro con sede in via Di Parte_1 Controparte_6
Vagno 213. In essa corrisponde data di nascita e codice fiscale del
[...]
evincendosi il rapporto di domicilio lavorativo presso l'indirizzo Parte_1
in via Di Vagno 213.
Le oggettività suesposte risultano prevalenti rispetto al vaglio grafologico del ctu, ben contrastato dalle osservazioni espresse dal ctp che si giudicano congruenti;
pertanto, orientano alla paternità della scrittura (si cfr., da ultimo, Corte d'Appello Bologna n.
2586 del 17 settembre 2019).
Il contratto (si v. All. 2 fasc. opponente) è titolato fideiussione omnibus, che viene limitata ai sensi dell'art. 1938 cc entro euro 40mila e che all'art. 1 pone ad oggetto
“capitale ed interessi nonché spesa anche se di carattere giudiziario”.
Si rileva, tuttavia, che nell'art. 7 sia indicato il pagamento da parte del garante “a semplice richiesta scritta ”, ciò consentendo di qualificare il negozio quale contratto autonomo di garanzia, di per sé incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza la fideiussione, in particolare non evincendosi contraddizione o conflitto con le altre clausole contenute nell'impegno ai punti 4, 5, 8, 9, 10 (si cfr. ex pluris,
Cass. Civ. Sez. VI n. 27619 del 03.12.2020).
Pagina 6 Non vi è prova che, in assenza di specifica autorizzazione del fideiussore, la creditrice abbia concesso credito alla debitrice nella consapevolezza di un mutamento delle condizioni patrimoniali di quest'ultima, così da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito da parte del fideiussore.
Il riferimento al fallimento della debitrice nel ricorso introduttivo asserito CP_2
avvenuto nell'anno 2017, concerne un periodo temporale che si pone a distanza di quasi un decennio dalla missiva di decadenza termine e richiesta di pagamento inviata dall'Istituto nell'anno 2008.
L'applicazione del principio va, infatti, rapportata alle circostanze del caso concreto, tenendo presente che è onere della parte la quale deduca la violazione di tale canone di buona fede dimostrare non solo che le concessioni di credito siano avvenute nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, rispetto a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto, ma anche che la banca abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore (si cfr. Cass. Civ. n.
34101/ 2019, 2524/ 2006, 10879/ 2005).
Trattandosi di contratto autonomo di garanzia a prima richiesta (art. 7 contratto), in cui peraltro l'obbligazione del garante si estende sino all'integrale adempimento (e non soltanto quindi sino alla scadenza dell'obbligazione principale, v. art. 6 del contratto), non è applicabile la disciplina della prescrizione stabilita in materia di fideiussione dall'art. 1957co. 4 cc e dall'art. 1310 cc per le obbligazioni solidali in generale.
Ne deriva che l'atto con il quale la creditrice interrompa la prescrizione contro il debitore non abbia effetto nei confronti del garante autonomo, né abbiano effetto interruttivo gli atti nei confronti degli altri autonomi garanti.
Nella specie, risulta che l'istituto di credito abbia inviato la richiesta di pagamento al nel febbraio 2008 avviando ricorso per decreto ingiuntivo in data 24.04.2018, Pt_1
non avendo dunque effetto nei riguardi di tale soggetto gli ulteriori atti interruttivi reiterativi della domanda nei riguardi degli altri garanti e ricevuti il 29/01/2018 e
01/02/2018.
Pagina 7 Si richiamano sul tema le pronunce Cassazione Civile Sez. I n. 32402 del 11/12/2019,
Sez. VI ord. n. 8874 del 31.03.2021, ordinanza n. 26508 del 11.10.2024.
Sussiste la titolarità del credito che è doluta per la prima volta solo in fase conclusiva dall'opponente e che costituisce eccezione difensiva, anche rilevabile d'ufficio poiché concerne il diritto di azione/ legittimazione della società di cartolarizzazione che agisce per il recupero ( si v. Cass. Civ. Sez. Un. 2951/ 2016). Per la medesima ragione, dunque, non va ritenuta tardiva la documentazione allegata sul punto dall'opposta nella nota finale, anche andando considerata la difesa previamente spiegata dall'opponente incompatibile con la negazione della titolarità.
Sul punto, viene documentato che:
- Unicredit Banca SpA, presso cui è stato acceso il rapporto di c/c n.10437329 sia stata fusa per incorporazione in Unicredit SpA con atto a rogito di Notar da Persona_3
Torino in data 19/10/2010 rep. n. 19430 racc. n. 12674 (in all. 1 );
- con contratto di cessione di crediti in blocco ai sensi degli art.4 e 7.1 della legge 130 concluso il 14/7/2017 Unicredit ha ceduto a tutti i Controparte_1
crediti derivanti mutuo, aperture di credito o da finanziamenti erogati nel periodo tra il
1975 e ed il 2016 tra cui rientra il contratto di del 2005(in all. 2); CP_2
- sia stata eseguita pubblicazione della cessione sulla G.U. parte seconda n. 93 dell'08/8/2017 ( in all. 3) che esonera dall'avviso al debitore ceduto;
- vi sia attestazione a conferma del 25.06.2024 della funzionaria Unicredit Dott.ssa con riguardo specifico alla cessione del rapporto di c/c n. 10437329 (in all. CP_7
5,6,7);
- sia stata eseguita la segnalazione in Centrale Rischi dall'opposta cessionaria nei riguardi nell'anno 2023 (in all. 4). CP_2
In ultimo, quanto all'importo ingiunto la difesa risulta articolata genericamente in punto di onere ex art. 2697 cc.
Per le suesposte ragioni, previa qualificazione del contratto intercorso nei termini argomentati, la domanda viene accolta andando dichiarata la intervenuta prescrizione del credito nei riguardi dell'autonomo garante . Parte_1
L'esito del giudizio ha necessitato la interpretazione in punto di diritto sul contratto che, se differentemente qualificato in fideiussione, avrebbe invece confermato la pienezza ed
Pagina 8 effettività del credito azionato, andando anche considerati gli assestamenti giurisprudenziali che nella pendenza sono via via intervenuti sugli argomenti posti.
Ciò consente la compensazione delle spese di lite tra le parti con addebito degli importi di ctu a carico delle parti in solido nella misura del 50% per ciascuna.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
previamente qualificato il contratto del 18.04.2005 quale autonomo di garanzia e per conseguenza rilevata la intervenuta prescrizione della azione nei riguardi del garante , accoglie la opposizione proposta da Parte_1 [...]
; Parte_1 per l'effetto,
revoca il decreto ingiuntivo n. 505/ 2018 Reg. Decr. Ing. pronunciato dal
Tribunale di Brindisi nel Proc. n. 1528/ 2018 RG;
compensa le spese e competenze del presente giudizio tra le parti dispone in via definitiva il pagamento, in solido tra le parti, delle spese di ctu, liquidate con decreto del 12.01.2021 in euro 1.212,03, nella misura del 50% ciascuna;
dispone la restituzione del contratto in originale contenuto in cassaforte, busta n.
482 in favore di Controparte_1
Brindisi, 24.01.2025/ 08.02.2025
Il Giudice On.
Lavinia Gala
Pagina 9
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice Unico Dott. Lavinia Gala, in esito alla udienza del 24.01.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 2460/ 2018 R.G. tra
(cf: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Angela De
Cristofaro e dall'Avv. Massimo Romata del Foro di Brindisi presso il cui Studio in
LA NA (BR) via Porta Roccella 10 è elettivamente domiciliato,
opponente contro (cf. e p.iva ), in persona del suo l.r. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Guido del Foro di Brindisi presso il cui Studio in Brindisi via Tor Pisana 128 è elettivamente domiciliata, opposta
*** Ogg.: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 505/2018 Reg. Decr. Ing. pronunciato dal
Tribunale di Brindisi il 18.04.2018 e notificato il 24.04.2018 nel Proc. n. 1528/ 2018
RG
***
Conclusioni Per l'opponente:
- in via preliminare ed ova occorra nel merito, accertare e dichiarare per le ragioni espresse nel presente atto l'inammissibilità e/o improcedibilità, la nullità/annullabilità e/o inefficacia della domanda introduttiva nonché della fideiussione e per l'effetto disporre che nulla è dovuto dal sig. Parte_1
con relativa revoca del decreto opposto;
[...]
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del presunto credito e per l'effetto disporre che nulla è dovuto dal sig. alla banca con revoca dei Pt_1 di opposto;
- in via principale e nel merito, accertare e dichiarare per le ragioni indicate nel presente atto l'inesistenza degli obblighi fideiussori a carico del sig.
nonché la violazione dei principi di buona fede e Parte_1 correttezza contrattuale e per l'effetto revocare il di 505/ 2018 emesso dal Tribunale di Brindisi- RG 1528/ 2018, dichiarando non dovuto alcun importo da parte del sig. nella pretesa qualità di fideiussore della Parte_1
CP_2
- accertare e dichiarare per le ragioni indicate nel presente atto l'assoluta mancanza di prove sia nell'an che nel quantum e per l'effetto revocare il di opposto statuendo che nulla è dovuto a nessun titolo;
- accertare e dichiarare la decadenza dall'obbligazione fideiussoria e per l'effetto disporre che nulla è dovuto dal sig. alla banca;
Pt_1
- in subordine e solo in caso di non accoglimento delle suindicate richieste, accertare e dichiarare che il tasso di interesse applicato viola i generali principi di diritto emessi in materia e per l'effetto, annullare, revocare ed in ogni caso dichiarare inefficace ed inesistente il di opposto;
- accertare e dichiarare che il debitore principale ha versato delle somme non contemplate nel di e per l'effetto disporre la riduzione in quella minore somma che verrà accertata e determinata in corso di causa;
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della superiore richiesta, accertarsi la minor somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto
e dedotto in atti, anche mediante idonea ctu che individui e verifichi i criteri contabili sulla base della documentazione da prodursi da parte della banca opposta con riferimento al conto corrente oggetto della fideiussione di cui è causa;
- in estremo subordine, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento (così come definita dall'art. 6 della L. 3/2012) e per l'effetto ammettere l'attore alla procedura di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano, stipulato con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, che preveda: la riduzione del debito e le scadenze e modalità di pagamento rateizzate;
- in ogni caso , condannare controparte alla totale refusione delle spese e competenze di lite oltre ad iva, cap come per legge da distrarre al sottoscritto procuratore anticipatario. Per l'opposta/convenuta:
- dichiarare la domanda improcedibile per mancato esperimento del tentativo di mediazione;
- rigettare integralmente le avverse domande per le motivazioni innanzi dedotte con conferma dell'impugnato decreto;
- rigettare le domande proposte dall'attore in opposizione in quanto inammissibili, oltre che infondate, essendo tenuto a corrispondere alla convenuta opposta le somme ingiunte nel provvedimento monitorio, pari ad euro 27.194,00, 00 oltre interessi di mora al tasso convenzionale indicato in ricorso e nei limiti del tasso soglia;
- in via gradata, rigettare per quanto di ragione le domande proposte dall'attore in opposizione, in quanto infondate in fatto e diritto, dichiarando e riconoscendo il credito della banca nei suoi confronti ammontante ad euro 27.194,00, o a quella maggiore o minore somma che sarà tenuta di giustizia, oltre interessi di mora al tasso convenzionale indicato in ricorso e nei limiti del tasso soglia;
- in via gradata, accertare il credito della convenuta a mezzo ctu e procedendo al ricalcolo sulla scorta della normativa vigente in materia (applicazione delle condizioni economiche concordate e sottoscritte tra le parti, con anatocismo trimestrale degli interessi e condizioni economiche) e con i quesiti limitati alle eccezioni proposte, con condanna dell'opponente al pagamento del credito accertato;
Pagina 2 - con vittoria di spese e competenze di lite della presente causa e della pregressa fase monitoria. Alla udienza di discussione ex art. 285 quinquies cpc, le Difese presenti si riportano agli scritti difensivi e verbali di causa, richiamando le osservazioni conclusive esposte nelle note autorizzate.
***
Svolgimento del processo
Il giudizio ha a fondamento la fideiussione omnibus, prestata dal il 18.04.2005 Pt_1
(in docc. 049, 050 fasc. opposta) sino alla concorrenza di euro 40mila, unitamente a
, e , in relazione all'affidamento Parte_2 Parte_3 Parte_4
concesso a su conto corrente n. 10437329, aperto presso Unicredit Banca Spa- CP_2
Agenzia di Grottaglie il 13.04.2005 (in docc. da 016 a 025 fasc. opposta).
Quest'ultimo registrava alla data del 12.09.2007 una esposizione bancaria di circa
26mila euro (in doc. 013 fasc. opposta), segnalata al previa comunicazione del Pt_1
01.02.2008 (in doc. 008 fasc. opposta) con racc a/r n. 13511255744 ricevuta il
09.02.2008 (in doc. 007 fasc. opposta), cui seguiva azione monitoria per l'anzidetto scoperto da parte di quale cessionaria dell'originario credito in Controparte_3
forza di operazione di cartolarizzazione del 20.07.2017 (in Doc. 2 in fasc. opposta: atto
Notaio in Milano Racc. 11358 Rep 60850, Reg. in Milano il 21.07.2017 al Persona_1
n. 40322 Serie IT) .
Con opposizione si lamentava: la falsità della firma sull'atto di fideiussione;
l'avvenuta prescrizione del credito oltre il decennio al momento della notifica del di il 24.04.2018 in difetto di ricezione della suindicata diffida;
la nullità per carenza del requisito della determinatezza dell'oggetto della fideiussione;
l'applicazione di tasso di interesse, competenze e remunerazioni superiori a quelli nominali non assurgendo a prova l'estratto ex art. 50 Tub;
in ultimo, in sede di note finali, veniva doluta la legittimazione e titolarità del credito.
Costituita l'opposta, eccepiva l'efficacia della fideiussione contratta entro l'importo massimo garantito alla presenza del dipendente la interruzione della CP_4
prescrizione avendo in ogni caso gli altri obbligati in solido ricevuto le comunicazioni;
la corretta contabilizzazione dei tassi, csm e interessi con periodicità trimestrale secondo contratto ed entro i parametri di legge, precisando altresì che l'atto potesse costituire
Pagina 3 contratto autonomo di garanzia con conseguente onere di pagamento anche in ipotesi di opposizione del correntista.
Previo rigetto della istanza di provvisoria esecutività ed esperimento della mediazione, venivano concessi i termini per le memorie ex art. 183 co. 6 cpc, in esito alle quali con ordinanza del 04.02.2020 veniva disposta ctu grafica di verificazione della sottoscrizione della fideiussione con deposito dell'originale.
Terminato l'adempimento, con sopravvenuto decreto del 19.02.2024 la causa veniva assegnata al presente Giudicante per la precisazione delle conclusioni resa alla udienza
21.06.2024 cui seguiva la udienza di discussione previo termine per note.
Fatto e diritto
La motivazione viene circoscritta alle questioni che assumono carattere assorbente sulla decisione
Preliminarmente, viene rigettata l'eccezione dell'opposta in punto di mancata reiterazione del disconoscimento delle firme nella prima udienza utile e successiva alla produzione dell'originale; già nell'atto introduttivo la difesa risulta ampiamente spiegata a tal riguardo. Al proposito, si richiama la pronuncia Cass. Civ. n. 9690 del 12 aprile 2023 “In tema di disconoscimento della scrittura privata, la disposizione dell'art.
215, co.1 n.2 ccp, in base la quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce nella prima udienza o nella risposta successiva alla produzione, va inteso con riferimento al primo atto in cui la parte esercita il proprio diritto di difesa, sia essa una udienza o una difesa scritta”.
La causa è istruita mediante documenti e ctu che conclude per l'apocrifia della sottoscrizione apposta sul contratto, così valutata anche con riguardo alle osservazioni pervenute dal ctp dell'opposta.
Il perito Dott.ssa evidenzia, all'uopo, la fluidità, la pendenza e dinamismo delle Per_2
scritture in verifica rispetto alla maggiore rigidità, pressione e punti di interruzione del tratto grafico in comparazione così da propendere per la diversa mano della firma.
Va osservato, parimenti, che la risultanza peritale sia congruamente contrastata dagli elementi in analogia che il ctp rileva nelle scritture di confronto per “stile”, “appoggi angolosi sul rigo di base”, “punto di avvio della L iniziale”, “uncino della m”. Essi
Pagina 4 appaiono ictu oculi stante la forte somiglianza della firma e dei saggi, anche tenuto conto della asserzione del ctu che qualifica “oscura” la tipologia della sottoscrizione.
Il dubbio nell'esame visivo ed analitico delle rispettive conclusioni, pertanto, esclude un giudizio in pieno accoglimento delle risultanze del ctu che vanno coordinate con il restante impianto probatorio.
Si concorda, infatti, con conforme orientamento giurisprudenziale che segnala l'esame grafologico con grado di minore certezza rispetto alla natura di altri accertamenti che riposano su scienza esatta. “In tema di verifica dell'autenticità della scrittura privata, la limitata consistenza probatoria della consulenza grafologica, non suscettiva di conclusioni obiettivamente ed assolutamente certe, esige non solo che il giudice fornisca un'adeguata giustificazione del proprio convincimento in ordine alla condivisibilità delle conclusioni raggiunte dal consulente (giustificazione cui è tenuto con riguardo ad ogni genere di consulenza, le cui conclusioni condivida o disattenda), ma anche che egli valuti l'autenticità della sottoscrizione dell'atto, eventualmente ritenuta dalla consulenza, anche in correlazione a tutti gli elementi concreti sottoposti al suo esame. Per le stesse ragioni, la consulenza grafologica non costituisce un mezzo imprescindibile per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione, potendo il giudice evitare di fare ricorso ad essa ove tale accertamento possa essere effettuato sulla base degli elementi acquisiti o mediante l'espletamento di altri mezzi istruttori “ (si cfr. Cass.
Civ. n. 8881 del 25.04.2005, Cass. Civ. n. 2579/ 2009,
Nel caso in esame, vengono in luce le seguenti circostanze:
- nel modulo del contratto di fideiussione, stipulato da Unicredit nell'aprile 2005 alla presenza e cura del dipendente matr. egli risulti Controparte_5 P.IVA_2
identificato venendo riportati nome, cognome, residenza in via Di Vagno 213, data di nascita e codice fiscale, pur osservando la carenza degli estremi del documento d'identità o suo equipollente o altre informazioni della persona del fideiussore eventualmente già in possesso della banca;
- il , fideiussore qualificato consumatore nel contratto del 18.04.2005 in Pt_1
assenza di interesse professionale, afferma, pur non allegando il certificato storico ma esclusivamente dichiarazione sostitutiva di certificazione (in Doc. 3),
Pagina 5 di aver effettivamente risieduto in LA NA in via Di Vagno 213 sino all'anno 2000, ovvero ancor prima del contratto;
- egli documenta che risiedesse in LA NA via Rudiae Peucetta n. 5, perlomeno dal maggio 2008. Tale dato si deduce dalla lettura della variazione apportata sulla copia della patente di guida che ha validità decennale dal rinnovo
2008 sino al maggio 2018;
- in via Di Vagno 213 risulterebbe, invece, essere stata ricevuta a suo nome nel febbraio 2008 la raccomandata/missiva di decadenza e messa in mora da parte dell'istituto comunicazione, pure disconosciuta;
- il decreto ingiuntivo sia stato notificato a mani proprie il 20.04.2018 in
LA NA presso altro indirizzo, ovvero in LA NA C.da
Forleo Inferiore;
- la certificazione unica dei redditi per l'anno 2017 e recante data 28.02.2018, prodotta nel Doc. 4 fasc. opponente, risulti rilasciata in favore del dipendente
, dal datore di lavoro con sede in via Di Parte_1 Controparte_6
Vagno 213. In essa corrisponde data di nascita e codice fiscale del
[...]
evincendosi il rapporto di domicilio lavorativo presso l'indirizzo Parte_1
in via Di Vagno 213.
Le oggettività suesposte risultano prevalenti rispetto al vaglio grafologico del ctu, ben contrastato dalle osservazioni espresse dal ctp che si giudicano congruenti;
pertanto, orientano alla paternità della scrittura (si cfr., da ultimo, Corte d'Appello Bologna n.
2586 del 17 settembre 2019).
Il contratto (si v. All. 2 fasc. opponente) è titolato fideiussione omnibus, che viene limitata ai sensi dell'art. 1938 cc entro euro 40mila e che all'art. 1 pone ad oggetto
“capitale ed interessi nonché spesa anche se di carattere giudiziario”.
Si rileva, tuttavia, che nell'art. 7 sia indicato il pagamento da parte del garante “a semplice richiesta scritta ”, ciò consentendo di qualificare il negozio quale contratto autonomo di garanzia, di per sé incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza la fideiussione, in particolare non evincendosi contraddizione o conflitto con le altre clausole contenute nell'impegno ai punti 4, 5, 8, 9, 10 (si cfr. ex pluris,
Cass. Civ. Sez. VI n. 27619 del 03.12.2020).
Pagina 6 Non vi è prova che, in assenza di specifica autorizzazione del fideiussore, la creditrice abbia concesso credito alla debitrice nella consapevolezza di un mutamento delle condizioni patrimoniali di quest'ultima, così da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito da parte del fideiussore.
Il riferimento al fallimento della debitrice nel ricorso introduttivo asserito CP_2
avvenuto nell'anno 2017, concerne un periodo temporale che si pone a distanza di quasi un decennio dalla missiva di decadenza termine e richiesta di pagamento inviata dall'Istituto nell'anno 2008.
L'applicazione del principio va, infatti, rapportata alle circostanze del caso concreto, tenendo presente che è onere della parte la quale deduca la violazione di tale canone di buona fede dimostrare non solo che le concessioni di credito siano avvenute nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, rispetto a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto, ma anche che la banca abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore (si cfr. Cass. Civ. n.
34101/ 2019, 2524/ 2006, 10879/ 2005).
Trattandosi di contratto autonomo di garanzia a prima richiesta (art. 7 contratto), in cui peraltro l'obbligazione del garante si estende sino all'integrale adempimento (e non soltanto quindi sino alla scadenza dell'obbligazione principale, v. art. 6 del contratto), non è applicabile la disciplina della prescrizione stabilita in materia di fideiussione dall'art. 1957co. 4 cc e dall'art. 1310 cc per le obbligazioni solidali in generale.
Ne deriva che l'atto con il quale la creditrice interrompa la prescrizione contro il debitore non abbia effetto nei confronti del garante autonomo, né abbiano effetto interruttivo gli atti nei confronti degli altri autonomi garanti.
Nella specie, risulta che l'istituto di credito abbia inviato la richiesta di pagamento al nel febbraio 2008 avviando ricorso per decreto ingiuntivo in data 24.04.2018, Pt_1
non avendo dunque effetto nei riguardi di tale soggetto gli ulteriori atti interruttivi reiterativi della domanda nei riguardi degli altri garanti e ricevuti il 29/01/2018 e
01/02/2018.
Pagina 7 Si richiamano sul tema le pronunce Cassazione Civile Sez. I n. 32402 del 11/12/2019,
Sez. VI ord. n. 8874 del 31.03.2021, ordinanza n. 26508 del 11.10.2024.
Sussiste la titolarità del credito che è doluta per la prima volta solo in fase conclusiva dall'opponente e che costituisce eccezione difensiva, anche rilevabile d'ufficio poiché concerne il diritto di azione/ legittimazione della società di cartolarizzazione che agisce per il recupero ( si v. Cass. Civ. Sez. Un. 2951/ 2016). Per la medesima ragione, dunque, non va ritenuta tardiva la documentazione allegata sul punto dall'opposta nella nota finale, anche andando considerata la difesa previamente spiegata dall'opponente incompatibile con la negazione della titolarità.
Sul punto, viene documentato che:
- Unicredit Banca SpA, presso cui è stato acceso il rapporto di c/c n.10437329 sia stata fusa per incorporazione in Unicredit SpA con atto a rogito di Notar da Persona_3
Torino in data 19/10/2010 rep. n. 19430 racc. n. 12674 (in all. 1 );
- con contratto di cessione di crediti in blocco ai sensi degli art.4 e 7.1 della legge 130 concluso il 14/7/2017 Unicredit ha ceduto a tutti i Controparte_1
crediti derivanti mutuo, aperture di credito o da finanziamenti erogati nel periodo tra il
1975 e ed il 2016 tra cui rientra il contratto di del 2005(in all. 2); CP_2
- sia stata eseguita pubblicazione della cessione sulla G.U. parte seconda n. 93 dell'08/8/2017 ( in all. 3) che esonera dall'avviso al debitore ceduto;
- vi sia attestazione a conferma del 25.06.2024 della funzionaria Unicredit Dott.ssa con riguardo specifico alla cessione del rapporto di c/c n. 10437329 (in all. CP_7
5,6,7);
- sia stata eseguita la segnalazione in Centrale Rischi dall'opposta cessionaria nei riguardi nell'anno 2023 (in all. 4). CP_2
In ultimo, quanto all'importo ingiunto la difesa risulta articolata genericamente in punto di onere ex art. 2697 cc.
Per le suesposte ragioni, previa qualificazione del contratto intercorso nei termini argomentati, la domanda viene accolta andando dichiarata la intervenuta prescrizione del credito nei riguardi dell'autonomo garante . Parte_1
L'esito del giudizio ha necessitato la interpretazione in punto di diritto sul contratto che, se differentemente qualificato in fideiussione, avrebbe invece confermato la pienezza ed
Pagina 8 effettività del credito azionato, andando anche considerati gli assestamenti giurisprudenziali che nella pendenza sono via via intervenuti sugli argomenti posti.
Ciò consente la compensazione delle spese di lite tra le parti con addebito degli importi di ctu a carico delle parti in solido nella misura del 50% per ciascuna.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
previamente qualificato il contratto del 18.04.2005 quale autonomo di garanzia e per conseguenza rilevata la intervenuta prescrizione della azione nei riguardi del garante , accoglie la opposizione proposta da Parte_1 [...]
; Parte_1 per l'effetto,
revoca il decreto ingiuntivo n. 505/ 2018 Reg. Decr. Ing. pronunciato dal
Tribunale di Brindisi nel Proc. n. 1528/ 2018 RG;
compensa le spese e competenze del presente giudizio tra le parti dispone in via definitiva il pagamento, in solido tra le parti, delle spese di ctu, liquidate con decreto del 12.01.2021 in euro 1.212,03, nella misura del 50% ciascuna;
dispone la restituzione del contratto in originale contenuto in cassaforte, busta n.
482 in favore di Controparte_1
Brindisi, 24.01.2025/ 08.02.2025
Il Giudice On.
Lavinia Gala
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