Sentenza 19 dicembre 2018
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di peculato, l'uso dell'auto di servizio per fini privati è, in via generale, vietato dovendosi presumere la sua esclusiva destinazione ad uso pubblico in assenza di provvedimenti che consentano puntuali e documentate deroghe a tale impiego, la cui esistenza ed il cui contenuto devono essere specificamente provati. (In applicazione del principio, la Corte ha giudicato immune da censure la decisione impugnata che aveva ritenuto la configurabilità del reato di cui all'art. 314 cod. pen. in riferimento alla condotta del sindaco che aveva utilizzato l'autovettura di rappresentanza ed il relativo autista per raggiungere il posto di lavoro presso la ASL e per trasmettere documenti al medesimo ufficio, in assenza di produzione di provvedimenti comunali autorizzativi di uso del mezzo per fini privati).
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- 2. Peculato: che cos'è e quando si configura il reato previsto dall'art. 314 del codice penaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 febbraio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/12/2018, n. 57517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 57517 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2018 |
Testo completo
momimonio 57517-18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE FERIALE Composta da - Presidente - Sent. n. 3030 Vito Di Nicola up 27 settembre 2018 Donatella Galterio R.G. n. 7539/2018 Emanuela Gai Relatore - Alessandro M. Andronio Fabio Zunica ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da OM EL IO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 4 ottobre 2017 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal presidente Vito Di Nicola;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Giuseppe Esposito. "Al RITENUTO IN FATTO 1.- Con sentenza del 4 ottobre 2017, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Nola del 22 ottobre 2015, con la quale - per quanto qui rileva - - l'imputato era stato condannato, riconosciuta la continuazione, per i reati di cui: a) all'art. 314, secondo comma, cod. pen. per avere, nella sua qualità di sindaco di un Comune, utilizzato l'autovettura di rappresentanza con relativo autista per farsi accompagnare e riprendere presto il posto di lavoro (ASL Napoli 3 Sud, ufficio di medicina legale in Marigliano) ovvero per trasmettere, attraverso l'autista, documenti al medesimo ufficio;
b) art. 55-quinquies del d.lgs. n. 150 del 2009, per avere, nella qualità di dipendente della ASL Napoli 3 Sud, attestato falsamente la propria presenza in servizio nei giorni di giovedì fino alle ore 14.00 e spesso a ore successive, mentre ne usciva non oltre le 13 e spesso molto prima, ottenendo che terzi non identificati sottoponessero il suo badge all'orologio marcatempo al suo posto. -Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per 2. cassazione, chiedendone l'annullamento. -2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamentano l'inammissibilità e l'erronea valutazione della testimonianza di GI Carmine, aAutista del Comune. Secondo la prospettazione difensiva la responsabilità penale dell'imputato per il peculato d'uso deriverebbe da tale testimonianza, perché l'autista avrebbe escluso che rientrasse nella tipologia di utilizzazione consentita dell'auto comunale quella di accompagnare il sindaco alla ASL. Si sostiene che il limite e le modalità consentite per l'uso dell'auto pubblica non potrebbero avere ingresso nel dibattimento attraverso la prova dichiarativa, Ma dovrebbero essere provati con l'atto amministrativo attraverso cui l'ente ha regolamentato l'uso della vettura. La testimonianza non avrebbe riportato semplicemente il contenuto del documento amministrativo in questione, ma lo avrebbe interpretato e valutato. Si tratterebbe, comunque, di un soggetto che, pur nella consapevolezza dell'illegittimità dell'uso dell'auto, aveva lo stesso accompagnato il sindaco presso il suo posto di lavoro, coscché egli avrebbe dovuto essere considerato imputato in procedimento connesso o collegato, con applicazione dell'art. 210 cod. proc. pen.
2.2. Si contesta, in secondo luogo, l'erronea applicazione dell'art. 314 cod. pen., per la mancanza di un danno patrimoniale apprezzabile, non essendo provata la sottrazione dell'autista alla possibilità di eseguire altri lavori nell'interesse dell'ente territoriale di cui era dipendente. Si sostiene, sul punto, che il peculato d'uso non sarebbe ipotizzabile per l'appropriazione di energia umana, non potendo l'uomo "essere considerato come cosa mobile". Non si sarebbe comunque considerato che i tragitti erano stati di breve durata e in parte coincidenti con quelli consentiti.
2 - In terzo luogo, si deducono vizi della motivazione in relazione al reato 2.3. dell'art. 55-quinquies del d.lgs. n. 150 del 2009, sul rilievo che la prova dello stesso sarebbe stata raggiunta con i dati informatici relativi alle celle agganciate dal telefono cellulare dell'imputato, senza considerare che, per la vicinanza dei luoghi, tali celle avrebbero potuto coincidere almeno qualora ve ne fossero state altre non disponibile. La decisione si baserebbe su una indimostrata inverosimiglianza della prospettazione difensiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile. -3.1. Il primo motivo di doglianza è formulato in modo non specifico. La difesa non contesta che i tragitti oggetto dell'imputazione di peculato d'uso siano stati effettuati, ma si limita a criticare l'impianto probatorio della sentenza, senza formulare alcun rilievo critico alla motivazione della stessa;
ed afferma che la prova dell'inutilizzabilità della macchina di servizio per i tragitti effettuati dall'imputato sarebbe stata ricavata dalla testimonianza dell'autista circa il contenuto di atti amministrativi comunali di regolamentazione dell'uso dell'auto. Si tratta di un'affermazione palesemente erronea, a fronte dell'oggettiva mancanza, negli atti di causa, di provvedimenti amministrativi comunali che autorizzassero l'uso dell'auto anche per ragioni private, la cui esistenza non è stata prospettata neanche con il ricorso per cassazione. Del tutto correttamente, dunque, i giudici di primo e secondo grado, con conforme valutazione, hanno ritenuto che l'auto, i cui costi e le cui spese erano interamente a carico della pubblica amministrazione, potesse essere utilizzata solo per fini pubblici e non anche per fini privati. La testimonianza dell'autista sul punto è, dunque, irrilevante nell'economia motivazionale del provvedimento impugnato, perché la non utilizzabilità dell'auto a fini privati è logica conseguenza della sua destinazione a fini pubblici, che deve ritenersi esclusiva in mancanza di atti amministrativi - per loro natura sottratti all'applicazione del principio iura novit curia - che ne autorizzassero l'uso privato. Deve dunque affermarsi che, ai fini della configurabilità del reato di peculato, l'uso dell'auto di servizio a fini privati è in via generale vietato, dovendosi presumere la sua esclusiva destinazione ad uso pubblico, a meno che non vi siano provvedimenti che consentano puntuali e documentate deroghe a tale uso pubblico;
provvedimenti la cui esistenza e il cui contenuto devono essere oggetto di specifica prova. - Analoghe considerazioni valgono quanto alla apprezzabilità del danno, 3.2. oggetto del secondo motivo di doglianza. Il ricorrente si limita e reiterare, sul punto, rilievi parziali, già esaminati e motivatamente disattesi dei giudici di primo e secondo grado, con conforme valutazione. Questi hanno correttamente evidenziato che le condotte, anche se aventi ad oggetto tragitti di pochi kilometri, hanno avuto una rilevantissima reiterazione, 3si avendo cagionato al Comune un apprezzabile danno, non solo in conseguenza del fatto che l'attività dell'autista era distolta dai fini istituzionali, ma anche e soprattutto per l'usura dell'auto e la spesa per il carburante. Ne deriva l'inammissibilità anche di tale motivo di doglianza. 3.3. - Inammissibile è anche il terzo motivo, relativo alla prova del reato di cui all'art. 55-quinquies del d.lgs. n. 150 del 2009. La difesa trascura del tutto l'articolata motivazione della sentenza impugnata, per concentrarsi sul solo dato delle risultanze dell'esame dei tabulati delle celle agganciate dall'utenza cellulare dell'imputato, senza sostanzialmente nulla eccepire circa il complesso del quadro probatorio, rappresentato dagli esiti dei servizi di osservazione, da cui era emersa la reiterata e sistematica assenza dal posto di lavoro. Peraltro, anche quanto al profilo relativo alle celle agganciate dal telefono cellulare, la prospettazione difensiva risulta del tutto generica, a fronte delle argomentazioni spese dalla Corte d'appello (pagg. 13-14 della sentenza impugnata), che smentiscono puntualmente l'ipotesi difensiva circa le celle che il telefono avrebbe potuto effettivamente agganciare. -4. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2018. Il Consigliere estensore Il Presidente Vito Di Nicola Alessandro M. Andronio ито слісче м La Corte dispone inoltre che copia del dispositivo della sentenza sia trasmessa all'amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico a norma dell'art. 70 del d.lgs. n. 150 del 2009. van DEPOSITATA IN CANCELLERIA 1 9 DIC 2018 CENDIERE 4 Luana Mariani