TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 22/12/2025, n. 2013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 2013 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 2561 del RG lav. dell'anno 2022 introdotta da
Parte_1 (c.f. C.F._1 ), nata a [...] il [...] e residente in [...]
ID (CS) alla Via Marina Stazione n°19, rappresentata e difesa, come da procura in calce al ricorso,
), nel cui studio in Cosenza alla Viadall'Avv. Francesco Galluzzo (C.F. C.F. 2
Pasubio n°15, ha eletto domicilio ricorrente
Contro
CP_1 P.IVA_1 ), in p.l.r.p.t.con sede in Rende (CS) alla via Torino n. 22 (C.F e P.IVA
Controparte_2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente ricorso, dall'avv.
IA PO ( ) del foro di Castrovillari ed elettivamente domiciliata C.F. 3
presso il suo studio sito in Castrovillari alla Via delle Querce, Palazzo degli Uffici
Resistente
Avente ad oggetto: emolumenti retributivi Svolgimento del processo e motivi della decisione
La ricorrente in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 23 novembre 2020 con formale assunzione in data 18/12/2020, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed inquadramento di impiegata part time con mansioni di cassiera (livello 5 del CCNL Commercio/Terziario Confcommercio), assumendo di aver ricevuto retribuzione non- proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, affermandosi creditrice della somma complessiva di € 24.953,49 per i titoli retributivi meglio descritti nel corpo del ricorso, conveniva in giudizio la società CP_1 al fine di chiederne la condanna al relativo pagamento ovvero alla maggiore o minore somma di giustizia.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva la società convenuta, contestando la fondatezza del ricorso ed instando per il suo rigetto.
Svoltosi il tentativo di conciliazione (senza esito positivo per avere la società rifiutato la proposta conciliativa formulata dal giudice e che la ricorrente ha, al contrario, accettato), istruita mediante acquisizione della documentazione offerta in produzione ed espletamento di prova orale all'esito della quale è stata ammessa e disposta ctu contabile, la causa è stata indi rinviata per discussione e decisa mediante la presente sentenza all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Per un corretto iter motivazionale, appare opportuno premettere, sul piano strettamente processuale, che, secondo i principi generali dettati in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio per ottenere il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti di cui chiede il riconoscimento, e, quindi, oltre la natura subordinata del rapporto, la quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata.
Il suddetto onere probatorio è tuttavia destinato ad articolarsi diversamente a seconda del concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei confronti della quale è proposta la domanda, in quanto possono reputarsi pacifici, e come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti che sono oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto - ossia quei fatti la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione - sia i fatti e le circostanze in ordine ai quali il convenuto medesimo nessuno specifico rilievo di segno contrario ovvero contestazione abbia formulato (cfr., per tutte, Cass., SS.UU., n.
761/2002). Rispetto poi al grado di sufficiente specificità che la contestazione deve rivestire nello speciale rito del lavoro perché possa considerarsi realmente tale, e quindi idonea a evitare conseguenze pregiudizievoli alla parte, assume rilievo fondamentale la previsione di cui all'art. 416, comma 3, c.p.c., a norma del quale "il convenuto deve prendere posizione in maniera precisa, e non limitata a una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda". Siffatta formulazione normativa, di cui va altresì sottolineata la significativa differenza rispetto a quella dell'art. 167 c.p.c. - riguardante la comparsa di risposta nel rito ordinario -, implica che la contestazione di parte convenuta non possa essere generica, ossia limitata alla esposizione di mere formule di stile ovvero di asserzioni puramente negative, ma, al contrario, essa, a fronte di specifiche deduzioni, deve essere, come insegna la giurisprudenza, puntuale e dettagliata, nel senso di comprendere tutte le circostanze idonee a suffragare la tesi contraria a quella posta da parte attrice a fondamento della domanda.
Ovviamente, intanto la mancata contestazione da parte del convenuto può avere le conseguenze sopra indicate, in quanto i dati fattuali fondativi del diritto fatto valere in giudizio siano tutti esplicitati in modo esaustivo in ricorso, non potendo, il convenuto, contestare ciò che non è stato detto, anche perché il rito del lavoro si caratterizza per una circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed onere di prova, donde l'impossibilità di contestare o di richiedere prova su fatti non allegati, nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano state esplicitate in modo specifico nel ricorso introduttivo (cfr., anche qui in funzione paradigmatica, Cass., SS.UU., n. 11353/2004).
Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, sia pure a mezzo del principio di non contestazione, grava, poi, sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.
La coerente applicazione dei summenzionati principi alla fattispecie di causa e le emergenze del compendio probatorio consentono di accogliere la domanda nei limiti e per le ragioni che seguono.
Si premette che dagli atti di causa si evince che la ricorrente è stata assunta alle dipendenze della
CP_3 resistente in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 18.12.2020, con inquadramento nel livello 5 del CCNL commercio terziario e assegnazione di mansioni di cassiera;
nel contratto è previsto, inoltre, un orario lavorativo pari a 20 ore settimanali, su 5 giorni
(lunedì/venerdì). Con atto del 3.12.2021 la società ha licenziato la lavoratrice per giustificato motivo oggettivo, con preavviso di giorni 20 dalla ricezione del provvedimento di recesso datoriale;
dall'ultima busta paga si evince la cessazione del rapporto alla data del 23.12.2021.
Tali essendo le circostanze documentalmente provate oltre che non controverse, la ricorrente anzitutto sostiene di aver prestato attività lavorativa anche prima della formale assunzione, in particolare dal
23.11.2020 mentre la società contesta tale assunto, sostenendo che il rapporto di lavoro non si è mai svolto in data antecedente alla formale assunzione.
Circostanza parimenti controversa è quella relativa all'orario di lavoro effettivamente prestato nonché in relazione all'inquadramento contrattuale.
In ordine alla prima circostanza, deve ritenersi che la lavoratrice non abbia adeguatamente assolto all'onere probatorio a suo carico siccome nessuno dei testi escussi ha confermato con la dovuta precisione la prestazione di lavoro in epoca precedente la formale assunzione;
in particolare, il teste
Testimone_1 su tale circostanza, ha riferito "so che la ricorrente nel novembre 2020 ha lavorato in nero presso l'Eurospin, ciò so in quanto lavorando per la stessa società, queste cose si sanno. Per_1
[...] che come è detto era per me la proprietà, fece lui i colloqui per l'assunzione a tutti noi che abbiamo lavorato alla COOP di NT SA, il lavoro in nero presso l'Eurospin prima dell'apertura della COOP era una sorta di prova" (...) così mostrando di non avere conoscenza diretta della circostanza, avendo invero riferito di aver lavorato in nero presso l'Eurospin di Rende in periodo diverso (nei mesi di settembre e ottobre 2020) e, di fatto, ricavando tale circostanza da una sorta di riferita "prassi" secondo cui la prova in nero si svolge presso l'Eurospin di Rende;
il teste Tes_2
[...] che ha effettuato una settimana di prova “in nero" presso l'Eurospin di Rende prima dell'assunzione, nel dicembre 2020, presso il supermercato vicino NT SA a marchio Coop., ha riferito "Non ricordo che la ricorrente abbia lavorato insieme a me quella settimana in prova all'eurospin io l'ho conosciuta alla Coop vicino NT SA" ed invero il teste non poteva avere conoscenza diretta della circostanza per la non coincidenza dei periodi di lavoro in questione. La teste Testimone_3 collega di lavoro della ricorrente, ha riferito sulla circostanza in esame che
Prima di lavorare alla Coop di NT SA la ricorrente ha fatto qualche giorno di prova all'Eurospin di Rende ma non ricordo esattamente.
Tale essendo il contenuto delle deposizioni rese, sul punto, dai testi escussi, deve ritenersi che la circostanza in esame è risultata, pertanto, indimostrata osservandosi che – in ogni caso – anche a voler ritenere, sulla base della deposizione della teste Tes_3 che la ricorrente abbia lavorato per qualche giorno prima della formale assunzione, in ogni caso è rimasto indimostrato - in relazione a periodo non meglio precisato (“qualche giorno") - l'orario osservato che fonda la domanda di differenze retributive.
Per il periodo decorrente dalla formale assunzione (18.12.2020) controverso tra le parti è l'orario di lavoro siccome la ricorrente assume di aver in concreto osservato orario di gran lunga superiore ad onta della previsione contrattuale di venti ore settimanali mentre la società convenuta sostiene che l'orario osservato è quello indicato in contratto e nelle buste paga (part time al 50 per cento).
Occorre muovere dal dato documentale per cui la ricorrente è stata formalmente assunta con contratto di lavoro a tempo parziale - pari a venti ore settimanali - secondo articolazione di ore 4 per cinque giorni dal lunedì al venerdì.
La società assume in questa sede che la ricorrente ha lavorato secondo le previsioni contrattuali mentre la lavoratrice indica un orario di lavoro di gran lunga superiore.
La ricorrente, invero, lamentando una retribuzione non proporzionata alla quantità di lavoro prestato, assume che, ad onta delle formali previsioni contrattuali, ha osservato un orario di lavoro di gran lunga superiore, pari a oltre 8 ore al giorno e per tutti i giorni della settimana (dal lunedì alla domenica) dalle ore 7.00 alle ore 15.00> assumendo, inoltre, che Non di rado, poi, alla ricorrente veniva richiesto di rimanere in servizio durante il turno pomeridiano fino alle ore 17.00 ovvero di coprire l'intero turno pomeridiano dalle ore 14.30 alle ore 21.00 e ciò, prevalentemente, nel mese di dicembre, in coincidenza con le festività natalizie.
Orbene, stante l'inconciliabile posizione delle parti, trattandosi di circostanza controversa, è stata esperita prova orale sul punto i cui esiti comprovano l'assunto attoreo sia pure nei limiti che seguono. Invero, il teste Testimone_1 (collega di lavoro della ricorrente dal dicembre 2020 ad aprile 2021 con mansioni dapprima di scaffalista e poi di salumiere) ha riferito che anche lui, pur assunto a tempo parziale, in realtà lavorava circa 11 ore al giorno dalle 7 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 20.30, tutti i giorni, sette su sette, solo la domenica lavorava dalle 7 alle 13.30 circa. Ha riferito, inoltre, che la ricorrente che svolgeva in via prevalente le mansioni di cassiera lavorava dalle 7 alle 15 tutti i giorni, compresa la domenica;
ha, inoltre, riferito che nel periodo festivo di Natale, il supermercato era sempre aperto e lavoravamo regolarmente, anche la ricorrente;
nessuno aveva un giorno libero, lavoravamo tutti 7 giorni su 7; solo la domenica pomeriggio era di riposo perché il supermercato era chiuso (...). La teste Testimone_4 cliente del supermercato ove lavorava la ricorrente, pur avendo dichiarato di non conoscere con precisione gli orari di lavoro osservati dalla ricorrente, ha riferito della sua presenza al lavoro sia di mattina che di pomeriggio, anche nei giorni in cui ella si recava al supermercato sia di mattina che di pomeriggio;
ha inoltre riferito che nel periodo di Natale il supermercato era aperto con orario continuato, credo dalle 8 o 8.30 sino alle 20, nei periodi normali non faceva orario continuato, chiudeva nel primo pomeriggio. Il teste Testimone_2 collega di lavoro alle dipendenze della società resistente, ha riferito: Ho lavorato alle dipendenze della società convenuta dall'apertura del supermercato vicino NT SA nel dicembre 2020 e sino a giugno 2021, mi sono dimesso (....) Ero addetto all'ortofrutta e anche al magazzino mi occupavo di sistemare la merce, lavoravo dalle sei del mattino sino alle 13 e poi dalle
16 alle 20:30 con un solo giorno di riposo alla settimana e mezza giornata la domenica era chiuso quando il supermercato era chiuso . la signora Pt_1 era alla cassa e si occupava anche della sistemazione negli scaffali E osservava i miei stessi orari di lavoro la ricorrente come mansioni principali svolgeva quelle di cassiera era addetta alla cassa e si occupava della sistemazione della merce in maniera sporadica quando cioè alla cassa non c'era nessuno in fila. La teste Testimone_3 collega di lavoro della ricorrente presso il supermercato a marchio Coop dal febbraio 2021 alla chiusura del punto vendita, ha riferito: “presso il supermercato Coop ho svolto il ruolo di responsabile nel senso che mi occupavo un pò di tutto, degli ordini anche della gestione del personale;
è stato a spostarmi dall'eurospin alla Coop di NT SA. Coop diPersona_1
NT SA agli inizi cioè a ridosso dell'apertura faceva orario continuato successivamente nei mesi estivi chiudeva per l'ora di pranzo e riapriva nel pomeriggio tuttavia non ricordo con precisione gli orari di apertura e chiusura del negozio. Conosco la ricorrente siccome ha lavorato presso il supermercato a marchio Coop vicino NT SA svolgeva mansioni di cassiera lavorava come tutte le altre cassiere che erano altre quattro oltre a lei o la mattina o il pomeriggio, ci organizzavamo per i turni, chi lavorava la mattina lavorava all'incirca dalle 7 alle 14 e chi lavorava nel turno di pomeriggio dalle 14 alle 20:30, a volte anche io mi mettevo a lavorare alla cassa e quindi mediamente lavoravano tre cassiere la mattina e tre cassiere il pomeriggio, la ricorrente non ha mai svolto il doppio turno che io ricordi ha lavorato o di mattina o di pomeriggio. Le cassiere, compresa la ricorrente, lavoravano una media di sette ore al giorno per 6 giorni alla settimana;
la domenica, il supermercato era aperto solo la mattina e facevamo i turni nel senso che di media lavoravamo tutte una domenica si e una no, a settimane alternate. Io lavoravo una media di 50 ore la settimana perché
facevo anche il doppio turno però ero assunta a tempo parziale, non ricordo bene ma certo non per le ore che facevo. Io sono stata pagata con bonifico, so che lo faceva Persona_2 prendevo euro
900,00 mensili. Non so dire quanto guadagnasse la ricorrente. La teste Tes_5 pur a conoscenza limitata dei fatti di causa, avendo prestato attività lavorativa sporadica (per circa 4/5 giorni al mese) ha riferito che, pur non sapendo esattamente se la ricorrente lavorasse tutta la giornata o a tempo parziale, posso solo dire che la trovavo al lavoro quasi sempre tanto che lavorassi di mattina quando che lavorassi di pomeriggio, a volte no però come ho detto io lavoravo per quattro o cinque giorni al mese. Non ho mai lavorato di domenica>.
La disamina della testimonianza resa da Testimone_6 necessita di una premessa. dall'ottobre 2020 alla fine delLo stesso ha dichiarato di essere stato alle dipendenze della CP_1
2022 con mansioni di direttore del supermercato a marchio Coop in via NT SA.
e suo fratello Tuttavia, i testi escussi hanno concordemente riferito che Testimone_6 Per_3
[...] erano di fatto gli amministratori della società CP_1
In particolare, il teste ha sul punto così riferito: (...) di fatto le direttive sul lavoro le Testimone_1
erano fratelli, pur non essendo formalmente prendevo da Persona_4
legali rappresentanti della società che mi ha assunto. Il colloquio per l'assunzione me lo ha fatto
; ho lavorato a settembre e ottobre 2020 in nero per lui presso l'Eurospin di Persona_1
Rende; poi per 15 giorni nel mese di novembre 2020 alla COOP su viale Parco, con assunzione per 40 ore;
la società CP_1 aprì il punto vendita COOP vicino a NT SA a Cosenza dove ho lavorato da dicembre 2020. La ricorrente ha lavorato per la CP_1 dall'apertura della COOP di
NT SA nel dicembre 2020; quando mi sono dimesso ad aprile 2021, la ricorrente ancora lavorava;
la ricorrente era cassiera ed occasionalmente aggiustava la merce nel magazzino;
la ricorrente lavorava dalle 7 alle 15 tutti i giorni, compresa la domenica;
anche la ricorrente è stata che per noi era la proprietà anche se legale assunta da Persona_1 e Persona_2
rappresentante formalmente era che però lavorava come macellaio nell'Eurospin di Controparte_2
Rende; con lo CP_2 non ho avuto rapporti se non di colleganza di lavoro;
(....) Persona_1
che come è detto era per me la proprietà, fece lui i colloqui per l'assunzione a tutti noi che abbiamo lavorato alla COOP di NT SA, il lavoro in nero presso l'Eurospin prima dell'apertura della
COOP era una sorta di prova. Quando dico che per me i _1 erano la proprietà della CP_1 lo dico perché con loro ho fatto il colloquio di assunzione, mi pagavano lo stipendio, venivano nel supermercato a controllare, erano loro a dare direttive sul lavoro e a fare eventuali rimproveri, anche alla ricorrente come a tutti;
al contempo che pure formalmente era legale Controparte_2
rappresentante della società, era un collega di lavoro, non ha avuto con me alcun rapporto legato al mio rapporto di lavoro, gestito dai _1 .
Di analogo tenore la deposizione di che, dopo aver riferito di aver lavorato alle Testimone_2
dipendenze della società convenuta dall'apertura del supermercato vicino NT SA nel dicembre
2020 e sino a giugno 2021, ha anzitutto riferito di aver comunicato le sue dimissioni a Per_3
[...] (Ricordo di aver detto a che non volevo più lavorare e me ne sono Persona_1
andato), aggiungendo di ricordare di aver sostenuto il colloquio di lavoro Con Persona 1 che mi ha fatto lavorare per circa una settimana in prova presso il supermercato Eurospin di rende, dopo questa settimana di prova ho iniziato a lavorare nel supermercato vicino NT SA a marchio
CP_1 il teste Coop. In merito a Controparte_2 (formalmente legale rappresentante della società
Controparte_2ha riferito che il macellaio nel supermercato di NT SA a marchio Coop era
Voglio precisare che ho considerato datore di lavoro che è colui il quale mi ha Persona_1
assunto e al quale mi rivolgevo per qualsiasi problematica di lavoro Però controllava il nostro lavoro ed era sempre di anche suo fratello Persona_2 Lo stipendio me lo pagava Persona_1 800 € al mese anche se a volte la busta paga era di importo superiore io percepivo sempre e solo 800 €
al mese.
Convergente si è rivelata la testimonianza della teste Tes_3 che ha riferito: Preciso di essere stata assunta formalmente alle dipendenze della società CP_1 il cui legale rappresentante Era CP_2
[...] però io ho avuto sempre e solo rapporti con i fratelli Persona_2 e _1 ; CP_2
[...] lavorava all'Eurospin di rende come macellaio e di tanto in tanto veniva presso la Coop di
NT SA per controllare, mi chiedeva se ero tutto a posto, forse ma non ne sono sicura, CP_2
[...] ha lavorato presso la coop di NT SA agli inizi, i primi mesi di apertura, sempre come macellaio. Io lo consideravo un collega di lavoro anche se formalmente era legale rappresentante della società. Il mio rapporto di lavoro con la CP_1 è finito per mie dimissioni, che ho comunicato
Quando il supermercato Coop di NT SA ha chiuso sono stata trasferita a Persona_1
presso l'Eurospin di Rende ho lavorato qualche mese e poi ho deciso di da Persona_1 rassegnare le dimissioni e il rapporto è così finito preciso di non avere instaurato controversia contro la società.
I testi, pertanto, hanno riferito concordemente che i poteri datoriali erano esercitati dai fratelli _1 avevano soltanto rapporti di colleganza siccome lo stesso lavorava comementre con Controparte_2 macellaio nel supermercato.
Muovendo da tale dato, deve allora ritenersi che la deposizione del Per_1 -che ha riferito che la ricorrente lavorava soltanto 20 ore la settimana, come del resto tutti i dipendenti – risulta scarsamente attendibile, siccome lo stesso - per il suo ruolo di fatto per come emerso non è credibile siccome non
-
indifferente all'esito del giudizio in ragione del ruolo “occulto" rivestito all'interno della società
convenuta.
A questo punto, esaminato complessivamente il materiale probatorio, deve pervenirsi alla conclusione che la ricorrente ha adeguatamente provato di aver lavorato ben oltre le 4 ore quotidiane per 5 giorni dal lunedì al venerdì- come da formale previsione contrattuale: anzitutto è emerso che la stessa era presente al lavoro anche nei giorni di sabato e domenica;
deve tuttavia rilevarsi che in punto di orario osservato, se pure i testi hanno concordemente riferito di un orario di gran lunga superiore a quello formalmente indicato nel contratto di assunzione, la sua articolazione e la sua durata sono stati oggetto di deposizioni testimoniali non del tutto convergenti tra loro siccome da un lato il teste Tes_1 ha riferito che la ricorrente lavorava dalle 7 alle 15 tutti i giorni, compresa la domenica, mentre il teste
Tes_2 ha riferito che la ricorrente osservava i suoi stessi orari di lavoro vale a dire dalle sei del mattino sino alle 13 e poi dalle 16 alle 20:30 con un solo giorno di riposo alla settimana e mezza giornata la domenica era chiuso quando il supermercato era chiuso.
Infine, la teste Tes_3 ha riferito di un orario medio osservato dalle addette alla cassa, tra cui la ricorrente, pari a sette ore al giorno per sei giorni la settimana e di due domeniche lavorative al mese;
ha riferito che le cassiere si organizzavano per i turni – di mattina o di pomeriggio – e che la ricorrente,
-
-
come tutte le altre cassiere, lavorava o di mattina o di pomeriggio.
Orbene, al di là della diversa collocazione dell'orario riferita dai testi, in ogni caso può certamente ritenersi comprovato l'assunto attoreo sostenuto in ricorso vale a dire che pur formalmente assunta
-
per lavorare 4 ore al giorno per 5 giorni la settimana – la ricorrente ha lavorato per almeno sette ore al
-
giorno per come riferito dai testi;
in particolare, tenuto conto del lungo lasso di tempo intercorso tra i fatti di causa e la deposizione in giudizio, ritiene il giudice che la testimonianza più attendibile sia quella resa dalla teste Tes_3 peraltro introdotta da parte convenuta, siccome addetta alle mansioni di responsabile e anche di cassiera, inserita come le altre cassiere all'interno dell'organizzazione dei turni lavorativi mentre gli altri testi erano addetti a mansioni diverse con la conseguenza che può dirsi che sia la teste maggiormente a conoscenza dei fatti di causa.
Ed allora, deve affermarsi che l'orario di lavoro della ricorrente - lungi dall'essere quello formalmente pattuito e retribuito si articolava in sette ore al giorno per sei giorni la settimana tra cui due domeniche al mese.
Per quanto attiene al periodo di Natale (così genericamente individuato) occorre rilevare che, pur essendo emerso che il supermercato era aperto con orario continuato e che i dipendenti tendenzialmente osservavano un orario di lavoro superiore ai periodi non festivi, tuttavia deve rilevarsi l'imprecisione dei testi sul punto e, inoltre, la genericità del periodo di riferimento (periodo coincidente con le festività di Natale).
Pertanto, considerando il complessivo quadro probatorio emerso all'esito della prova orale esperita, può ritenersi raggiunta la prova in ordine all'osservanza, da parte attrice, di orario di lavoro pari a sette ore al giorno con un giorno di riposo nella settimana e di prestazione di lavoro per due domeniche al mese, dall'inizio del periodo di formale assunzione (18.12.2020) e sino al licenziamento in data
23.12.2021.
Per quanto riguarda il rivendicato inquadramento contrattuale nel livello 4 del CCNL applicato al rapporto di lavoro, la domanda si rivela fondata per le seguenti ragioni.
Premessa la diretta applicabilità del CCNL Commercio terziario Confcommercio (indicato nel contratto di lavoro quale fonte collettiva di regolamentazione del rapporto) si osserva che la ricorrente è stata inquadrata nel livello 5 con attribuzione di mansioni di cassiera che ha poi effettivamente svolto in maniera prevalente per come riferito dai testi.
Nello stesso contratto di lavoro sottoscritto dalle parti risulta l'esplicita adibizione a mansioni di cassiera e il formale inquadramento nel livello 5, indicato anche nelle allegate buste paga e che la società sostiene correttamente attribuito alla luce delle mansioni promiscue svolte dalla ricorrente.
Orbene, occorre muovere dalla disamina delle previsioni collettive e, segnatamente, dall'art. 113 che, nel disciplinare l'inquadramento del personale, nel 4 livello inquadra i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè: (....) cassiere comune.
La ricorrente, per come emerso in giudizio, era prevalentemente addetta alla cassa del supermercato occupandosi occasionalmente della sistemazione della merce negli scaffali e, pertanto, sulla base delle mansioni di fatto disimpegnate (peraltro oggetto dello stesso contratto di lavoro) le compete l'inquadramento nel livello 4, comprensivo anche come da punto 8- del lavoratore addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari): addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci.
In relazione a tali mansioni di cassiera comune, inoltre, la ricorrente rivendica l'indennità di cassa e maneggio denaro. Tale capo di domanda è fondato posto che tale indennità – ai sensi dell'art. 218 del
--
CCNL - compete al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete un'indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5%
(cinque per cento) della paga base nazionale conglobata di cui all'art. 212 del presente contratto.
Invero, la ricorrente era prevalentemente adibita a mansioni di cassiera e per come evincibile dallo scambio di messaggi non contestato –la ricorrente dichiara la propria disponibilità a versare la somma pari ad un ammanco di cassa rilevato alla chiusura.
Nel resto, la domanda relativa alle ferie e permessi non goduti non può trovare accoglimento per la genericità delle relative allegazioni a supporto e l'assenza di prova, gravante sulla lavoratrice, in ordine alla prestazione di lavoro in giornate deputate alla fruizione di ferie e permessi.
In ordine al quantum percepito, la ricorrente afferma di aver ricevuto sino al mese di marzo 2021 la somma netta mensile pari ad euro 600,00 e di poi quella indicata in busta paga;
afferma che non ha ricevuto integralmente la retribuzione del mese di dicembre 2021 e il TFR all'atto di cessazione del rapporto (23.12.2021) per i quali ha agito in separata sede monitoria ottenendo decreto ingiuntivo n°145/2022 emesso per il minor importo "accertato” di € 1.457,85. La società sostiene di aver corrisposto regolarmente la retribuzione come da busta paga, allegando copia dei relativi bonifici bancari.
Orbene, la ricorrente per il periodo sino al marzo 2021 sostiene che pur ricevendo la maggior somma indicata in busta paga, era poi costretta a restituire in contanti l'importo eccedente la somma di euro
600,00 e la prova orale esperita ha confermato tale circostanza.
Il teste Tes_1, sul punto, ha così riferito: la retribuzione la ricevevo in contanti da Persona_1
O Per 2; come stipendio ricevevo circa 1,000,00 euro, in busta paga indicavano 1.050,00 o euro
1.070,00 e però mi davano mille euro;
ricordo che la ricorrente guadagnava circa 600,00 euro al mese;
per tutti la busta paga era più alta di quanto ci davano;
nei miei 1000,00 euro mensili era compresa pure la 13^ mensilità; il tfr mi è stato pagato con bonifico;
Il teste Tes_2 su tale circostanza, ha affermato: “io percepivo 800 € al mese non ricordo quanto guadagnasse la ricorrente. (....) Lo stipendio me lo pagava Persona_1 ed era sempre di 800
€ al mese anche se a volte la busta paga era di importo superiore io percepivo sempre e solo 800 € al mese".
Tali deposizioni, quindi, confermano la prassi della società di indicare in busta paga somma superiore a quella poi effettivamente erogata ai lavoratori e, invero, il teste Tes_1 ha riferito che la ricorrente percepiva retribuzione pari a 600,00.
Risulta acclarato, quindi, che la ricorrente ha percepito euro 600,00 mensili dall'inizio del rapporto
(18.12.2020) sino al mese di marzo 2021; per il restante periodo la ricorrente afferma che a seguito di sue rimostranze ha ottenuto la somma corrispondente all'importo indicato in busta paga.
Per quanto concerne le spettanze di fine rapporto (TFR) la ricorrente, per come detto, ha ottenuto d.i. sulla base dell'ultima busta paga di dicembre 2021 e la società resistente ha prodotto copia del relativo bonifico nel giugno 2022.
Orbene, tenuto conto delle risultanze di causa, al fine di calcolare le differenze retributive spettanti, è stata disposta ctu contabile.
All'ausiliare officiato dal Tribunale (dott. ssa Persona_5 è stato dato incarico di accertare le spettanze retributive, come da ordinanza del 10.7.2025, avuto riguardo ai seguenti elementi: 1)
Rapporto di lavoro subordinato dal 18.12.2020 al 23.12.2021 2) Inquadramento nel livello 4 CCNL in atti con mansioni di cassiera (CCNL Commercio terziario Confcommercio) 3) Orario di lavoro: sette ore al giorno per sei giorni la settimana, di cui due domeniche al mese;
4) Retribuzione percepita: euro 600,00 Pt_2 dal 18.12.2020 a marzo 2021; da aprile 2021 a fine rapporto somma come da buste paga in atti e relativi bonifici;
Sulla base di tali elementi, calcoli il ctu eventuali differenze per i seguenti titoli: Retribuzione ordinaria/compenso lavoro supplementare/straordinario e domenicale
Indennità di cassa e maneggio di denaro tutto il periodo di lavoro CP_4 quattordicesima e tfr.
,
calcoli, previa lordizzazione delle somme percepite dalla ricorrente come sopra indicate, l'eventuale differenza, sempre al lordo delle ritenute di legge. Dica quanto altro utile a fini di giustizia.
Orbene, si deve in primo luogo senza dubbio affermare che le differenze retributive sono state correttamente calcolate dal C.T.U. Dott. ssa Per_5 nella relazione peritale agli atti. Le risultanze ivi riportate, infatti, raggiunte all'esito di uno scrupoloso esame tecnico, possono essere poste a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. scrupolosamente tenuto conto delle risultanze probatorie acquisite (e sulla base degli elementi di fatto indicati nella formulazione dei quesiti) provvedendo alla determinazione dell'entità delle differenze retributive e del trattamento di fine rapporto spettante all'istante in base al periodo di lavoro, all'orario osservato ed all'inquadramento contrattuale comprovati dalle risultanze probatorie ed accertati in giudizio.
Venendo dunque all'esame nel dettaglio delle spettanze della ricorrente, la stessa risulta essere ancora creditrice nei confronti della parte resistente della complessiva somma di euro 15.995,37 a titolo di differenze retributive e di trattamento di fine rapporto, al lordo delle ritenute assistenziali e previdenziali di legge, così quantificati dal CTU: Paga Mensile € 19.789,75, Straordinario € 1.174,48,
Festività coincidenti con la Domenica € 186,81, Lavoro Domenicale € 505,75, Indennità di Cassa €
986,75, Tredicesima € 1.618,75, Quattordicesima € 1.618,80, per un importo complessivo di €
25.881,09, oltre TFR quantificato in € 1.732,13 un totale complessivo pari ad € 27.613,22.
L'ausiliare, prendendo atto dei rilievi critici ex art. 195 c.p.c. di parte convenuta, ha di poi sottratto l'importo delle somme percepite al "lordo" delle ritenute di legge (previdenziali e fiscali), pari ad €
10.886,00 (importo "lordo" relativo alle mensilità) e ad € 732,85 (importo "lordo” relativo al T.F.R.). €
27.613,22 - € 11.618,85 = (€ 10.886,00 + € 732,85) € 15.994,37, quantificando l'importo complessivo spettante alla sig.ra spetterebbe, quindi, un totale complessivo pari ad € 15.994,37.Parte_1
Al pagamento di quanto sopra, dunque, deve in questa sede essere condannata la parte resistente. Su tale somma, in applicazione del disposto dell'art. 429, comma 3° c.p.c., devono essere poi calcolati sia gli interessi al tasso legale che la rivalutazione monetaria.
In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., la convenuta soccombente, va infine condannata al pagamento delle spese processuali liquidate in base al criterio del decisum ed in favore dello Stato vista l'ammissione della ricorrente come da verbale del COA di Cosenza in atti;
sulla parte convenuta graveranno anche le spese di c.t.u. separatamente liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
In accoglimento parziale del ricorso, condanna la parte resistente al pagamento in 1.
favore della ricorrente, per i titoli di cui in motivazione, della somma di euro 15.994,37, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge, oltre agli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno secondo gli indici I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai dell'industria dalla data di maturazione delle singole componenti del credito all'effettivo soddisfo;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 2.
euro 2.694,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., in favore dello Stato ex art. 133 del DPR n.
115/2002; 3. pone le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della parte convenuta.
Cosenza, 22.12.2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 2561 del RG lav. dell'anno 2022 introdotta da
Parte_1 (c.f. C.F._1 ), nata a [...] il [...] e residente in [...]
ID (CS) alla Via Marina Stazione n°19, rappresentata e difesa, come da procura in calce al ricorso,
), nel cui studio in Cosenza alla Viadall'Avv. Francesco Galluzzo (C.F. C.F. 2
Pasubio n°15, ha eletto domicilio ricorrente
Contro
CP_1 P.IVA_1 ), in p.l.r.p.t.con sede in Rende (CS) alla via Torino n. 22 (C.F e P.IVA
Controparte_2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente ricorso, dall'avv.
IA PO ( ) del foro di Castrovillari ed elettivamente domiciliata C.F. 3
presso il suo studio sito in Castrovillari alla Via delle Querce, Palazzo degli Uffici
Resistente
Avente ad oggetto: emolumenti retributivi Svolgimento del processo e motivi della decisione
La ricorrente in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 23 novembre 2020 con formale assunzione in data 18/12/2020, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed inquadramento di impiegata part time con mansioni di cassiera (livello 5 del CCNL Commercio/Terziario Confcommercio), assumendo di aver ricevuto retribuzione non- proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, affermandosi creditrice della somma complessiva di € 24.953,49 per i titoli retributivi meglio descritti nel corpo del ricorso, conveniva in giudizio la società CP_1 al fine di chiederne la condanna al relativo pagamento ovvero alla maggiore o minore somma di giustizia.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva la società convenuta, contestando la fondatezza del ricorso ed instando per il suo rigetto.
Svoltosi il tentativo di conciliazione (senza esito positivo per avere la società rifiutato la proposta conciliativa formulata dal giudice e che la ricorrente ha, al contrario, accettato), istruita mediante acquisizione della documentazione offerta in produzione ed espletamento di prova orale all'esito della quale è stata ammessa e disposta ctu contabile, la causa è stata indi rinviata per discussione e decisa mediante la presente sentenza all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Per un corretto iter motivazionale, appare opportuno premettere, sul piano strettamente processuale, che, secondo i principi generali dettati in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio per ottenere il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti di cui chiede il riconoscimento, e, quindi, oltre la natura subordinata del rapporto, la quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata.
Il suddetto onere probatorio è tuttavia destinato ad articolarsi diversamente a seconda del concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei confronti della quale è proposta la domanda, in quanto possono reputarsi pacifici, e come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti che sono oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto - ossia quei fatti la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione - sia i fatti e le circostanze in ordine ai quali il convenuto medesimo nessuno specifico rilievo di segno contrario ovvero contestazione abbia formulato (cfr., per tutte, Cass., SS.UU., n.
761/2002). Rispetto poi al grado di sufficiente specificità che la contestazione deve rivestire nello speciale rito del lavoro perché possa considerarsi realmente tale, e quindi idonea a evitare conseguenze pregiudizievoli alla parte, assume rilievo fondamentale la previsione di cui all'art. 416, comma 3, c.p.c., a norma del quale "il convenuto deve prendere posizione in maniera precisa, e non limitata a una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda". Siffatta formulazione normativa, di cui va altresì sottolineata la significativa differenza rispetto a quella dell'art. 167 c.p.c. - riguardante la comparsa di risposta nel rito ordinario -, implica che la contestazione di parte convenuta non possa essere generica, ossia limitata alla esposizione di mere formule di stile ovvero di asserzioni puramente negative, ma, al contrario, essa, a fronte di specifiche deduzioni, deve essere, come insegna la giurisprudenza, puntuale e dettagliata, nel senso di comprendere tutte le circostanze idonee a suffragare la tesi contraria a quella posta da parte attrice a fondamento della domanda.
Ovviamente, intanto la mancata contestazione da parte del convenuto può avere le conseguenze sopra indicate, in quanto i dati fattuali fondativi del diritto fatto valere in giudizio siano tutti esplicitati in modo esaustivo in ricorso, non potendo, il convenuto, contestare ciò che non è stato detto, anche perché il rito del lavoro si caratterizza per una circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed onere di prova, donde l'impossibilità di contestare o di richiedere prova su fatti non allegati, nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano state esplicitate in modo specifico nel ricorso introduttivo (cfr., anche qui in funzione paradigmatica, Cass., SS.UU., n. 11353/2004).
Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, sia pure a mezzo del principio di non contestazione, grava, poi, sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.
La coerente applicazione dei summenzionati principi alla fattispecie di causa e le emergenze del compendio probatorio consentono di accogliere la domanda nei limiti e per le ragioni che seguono.
Si premette che dagli atti di causa si evince che la ricorrente è stata assunta alle dipendenze della
CP_3 resistente in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 18.12.2020, con inquadramento nel livello 5 del CCNL commercio terziario e assegnazione di mansioni di cassiera;
nel contratto è previsto, inoltre, un orario lavorativo pari a 20 ore settimanali, su 5 giorni
(lunedì/venerdì). Con atto del 3.12.2021 la società ha licenziato la lavoratrice per giustificato motivo oggettivo, con preavviso di giorni 20 dalla ricezione del provvedimento di recesso datoriale;
dall'ultima busta paga si evince la cessazione del rapporto alla data del 23.12.2021.
Tali essendo le circostanze documentalmente provate oltre che non controverse, la ricorrente anzitutto sostiene di aver prestato attività lavorativa anche prima della formale assunzione, in particolare dal
23.11.2020 mentre la società contesta tale assunto, sostenendo che il rapporto di lavoro non si è mai svolto in data antecedente alla formale assunzione.
Circostanza parimenti controversa è quella relativa all'orario di lavoro effettivamente prestato nonché in relazione all'inquadramento contrattuale.
In ordine alla prima circostanza, deve ritenersi che la lavoratrice non abbia adeguatamente assolto all'onere probatorio a suo carico siccome nessuno dei testi escussi ha confermato con la dovuta precisione la prestazione di lavoro in epoca precedente la formale assunzione;
in particolare, il teste
Testimone_1 su tale circostanza, ha riferito "so che la ricorrente nel novembre 2020 ha lavorato in nero presso l'Eurospin, ciò so in quanto lavorando per la stessa società, queste cose si sanno. Per_1
[...] che come è detto era per me la proprietà, fece lui i colloqui per l'assunzione a tutti noi che abbiamo lavorato alla COOP di NT SA, il lavoro in nero presso l'Eurospin prima dell'apertura della COOP era una sorta di prova" (...) così mostrando di non avere conoscenza diretta della circostanza, avendo invero riferito di aver lavorato in nero presso l'Eurospin di Rende in periodo diverso (nei mesi di settembre e ottobre 2020) e, di fatto, ricavando tale circostanza da una sorta di riferita "prassi" secondo cui la prova in nero si svolge presso l'Eurospin di Rende;
il teste Tes_2
[...] che ha effettuato una settimana di prova “in nero" presso l'Eurospin di Rende prima dell'assunzione, nel dicembre 2020, presso il supermercato vicino NT SA a marchio Coop., ha riferito "Non ricordo che la ricorrente abbia lavorato insieme a me quella settimana in prova all'eurospin io l'ho conosciuta alla Coop vicino NT SA" ed invero il teste non poteva avere conoscenza diretta della circostanza per la non coincidenza dei periodi di lavoro in questione. La teste Testimone_3 collega di lavoro della ricorrente, ha riferito sulla circostanza in esame che
Prima di lavorare alla Coop di NT SA la ricorrente ha fatto qualche giorno di prova all'Eurospin di Rende ma non ricordo esattamente.
Tale essendo il contenuto delle deposizioni rese, sul punto, dai testi escussi, deve ritenersi che la circostanza in esame è risultata, pertanto, indimostrata osservandosi che – in ogni caso – anche a voler ritenere, sulla base della deposizione della teste Tes_3 che la ricorrente abbia lavorato per qualche giorno prima della formale assunzione, in ogni caso è rimasto indimostrato - in relazione a periodo non meglio precisato (“qualche giorno") - l'orario osservato che fonda la domanda di differenze retributive.
Per il periodo decorrente dalla formale assunzione (18.12.2020) controverso tra le parti è l'orario di lavoro siccome la ricorrente assume di aver in concreto osservato orario di gran lunga superiore ad onta della previsione contrattuale di venti ore settimanali mentre la società convenuta sostiene che l'orario osservato è quello indicato in contratto e nelle buste paga (part time al 50 per cento).
Occorre muovere dal dato documentale per cui la ricorrente è stata formalmente assunta con contratto di lavoro a tempo parziale - pari a venti ore settimanali - secondo articolazione di ore 4 per cinque giorni dal lunedì al venerdì.
La società assume in questa sede che la ricorrente ha lavorato secondo le previsioni contrattuali mentre la lavoratrice indica un orario di lavoro di gran lunga superiore.
La ricorrente, invero, lamentando una retribuzione non proporzionata alla quantità di lavoro prestato, assume che, ad onta delle formali previsioni contrattuali, ha osservato un orario di lavoro di gran lunga superiore, pari a oltre 8 ore al giorno e per tutti i giorni della settimana (dal lunedì alla domenica) dalle ore 7.00 alle ore 15.00> assumendo, inoltre, che Non di rado, poi, alla ricorrente veniva richiesto di rimanere in servizio durante il turno pomeridiano fino alle ore 17.00 ovvero di coprire l'intero turno pomeridiano dalle ore 14.30 alle ore 21.00 e ciò, prevalentemente, nel mese di dicembre, in coincidenza con le festività natalizie.
Orbene, stante l'inconciliabile posizione delle parti, trattandosi di circostanza controversa, è stata esperita prova orale sul punto i cui esiti comprovano l'assunto attoreo sia pure nei limiti che seguono. Invero, il teste Testimone_1 (collega di lavoro della ricorrente dal dicembre 2020 ad aprile 2021 con mansioni dapprima di scaffalista e poi di salumiere) ha riferito che anche lui, pur assunto a tempo parziale, in realtà lavorava circa 11 ore al giorno dalle 7 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 20.30, tutti i giorni, sette su sette, solo la domenica lavorava dalle 7 alle 13.30 circa. Ha riferito, inoltre, che la ricorrente che svolgeva in via prevalente le mansioni di cassiera lavorava dalle 7 alle 15 tutti i giorni, compresa la domenica;
ha, inoltre, riferito che nel periodo festivo di Natale, il supermercato era sempre aperto e lavoravamo regolarmente, anche la ricorrente;
nessuno aveva un giorno libero, lavoravamo tutti 7 giorni su 7; solo la domenica pomeriggio era di riposo perché il supermercato era chiuso (...). La teste Testimone_4 cliente del supermercato ove lavorava la ricorrente, pur avendo dichiarato di non conoscere con precisione gli orari di lavoro osservati dalla ricorrente, ha riferito della sua presenza al lavoro sia di mattina che di pomeriggio, anche nei giorni in cui ella si recava al supermercato sia di mattina che di pomeriggio;
ha inoltre riferito che nel periodo di Natale il supermercato era aperto con orario continuato, credo dalle 8 o 8.30 sino alle 20, nei periodi normali non faceva orario continuato, chiudeva nel primo pomeriggio. Il teste Testimone_2 collega di lavoro alle dipendenze della società resistente, ha riferito: Ho lavorato alle dipendenze della società convenuta dall'apertura del supermercato vicino NT SA nel dicembre 2020 e sino a giugno 2021, mi sono dimesso (....) Ero addetto all'ortofrutta e anche al magazzino mi occupavo di sistemare la merce, lavoravo dalle sei del mattino sino alle 13 e poi dalle
16 alle 20:30 con un solo giorno di riposo alla settimana e mezza giornata la domenica era chiuso quando il supermercato era chiuso . la signora Pt_1 era alla cassa e si occupava anche della sistemazione negli scaffali E osservava i miei stessi orari di lavoro la ricorrente come mansioni principali svolgeva quelle di cassiera era addetta alla cassa e si occupava della sistemazione della merce in maniera sporadica quando cioè alla cassa non c'era nessuno in fila. La teste Testimone_3 collega di lavoro della ricorrente presso il supermercato a marchio Coop dal febbraio 2021 alla chiusura del punto vendita, ha riferito: “presso il supermercato Coop ho svolto il ruolo di responsabile nel senso che mi occupavo un pò di tutto, degli ordini anche della gestione del personale;
è stato a spostarmi dall'eurospin alla Coop di NT SA. Coop diPersona_1
NT SA agli inizi cioè a ridosso dell'apertura faceva orario continuato successivamente nei mesi estivi chiudeva per l'ora di pranzo e riapriva nel pomeriggio tuttavia non ricordo con precisione gli orari di apertura e chiusura del negozio. Conosco la ricorrente siccome ha lavorato presso il supermercato a marchio Coop vicino NT SA svolgeva mansioni di cassiera lavorava come tutte le altre cassiere che erano altre quattro oltre a lei o la mattina o il pomeriggio, ci organizzavamo per i turni, chi lavorava la mattina lavorava all'incirca dalle 7 alle 14 e chi lavorava nel turno di pomeriggio dalle 14 alle 20:30, a volte anche io mi mettevo a lavorare alla cassa e quindi mediamente lavoravano tre cassiere la mattina e tre cassiere il pomeriggio, la ricorrente non ha mai svolto il doppio turno che io ricordi ha lavorato o di mattina o di pomeriggio. Le cassiere, compresa la ricorrente, lavoravano una media di sette ore al giorno per 6 giorni alla settimana;
la domenica, il supermercato era aperto solo la mattina e facevamo i turni nel senso che di media lavoravamo tutte una domenica si e una no, a settimane alternate. Io lavoravo una media di 50 ore la settimana perché
facevo anche il doppio turno però ero assunta a tempo parziale, non ricordo bene ma certo non per le ore che facevo. Io sono stata pagata con bonifico, so che lo faceva Persona_2 prendevo euro
900,00 mensili. Non so dire quanto guadagnasse la ricorrente. La teste Tes_5 pur a conoscenza limitata dei fatti di causa, avendo prestato attività lavorativa sporadica (per circa 4/5 giorni al mese) ha riferito che, pur non sapendo esattamente se la ricorrente lavorasse tutta la giornata o a tempo parziale, posso solo dire che la trovavo al lavoro quasi sempre tanto che lavorassi di mattina quando che lavorassi di pomeriggio, a volte no però come ho detto io lavoravo per quattro o cinque giorni al mese. Non ho mai lavorato di domenica>.
La disamina della testimonianza resa da Testimone_6 necessita di una premessa. dall'ottobre 2020 alla fine delLo stesso ha dichiarato di essere stato alle dipendenze della CP_1
2022 con mansioni di direttore del supermercato a marchio Coop in via NT SA.
e suo fratello Tuttavia, i testi escussi hanno concordemente riferito che Testimone_6 Per_3
[...] erano di fatto gli amministratori della società CP_1
In particolare, il teste ha sul punto così riferito: (...) di fatto le direttive sul lavoro le Testimone_1
erano fratelli, pur non essendo formalmente prendevo da Persona_4
legali rappresentanti della società che mi ha assunto. Il colloquio per l'assunzione me lo ha fatto
; ho lavorato a settembre e ottobre 2020 in nero per lui presso l'Eurospin di Persona_1
Rende; poi per 15 giorni nel mese di novembre 2020 alla COOP su viale Parco, con assunzione per 40 ore;
la società CP_1 aprì il punto vendita COOP vicino a NT SA a Cosenza dove ho lavorato da dicembre 2020. La ricorrente ha lavorato per la CP_1 dall'apertura della COOP di
NT SA nel dicembre 2020; quando mi sono dimesso ad aprile 2021, la ricorrente ancora lavorava;
la ricorrente era cassiera ed occasionalmente aggiustava la merce nel magazzino;
la ricorrente lavorava dalle 7 alle 15 tutti i giorni, compresa la domenica;
anche la ricorrente è stata che per noi era la proprietà anche se legale assunta da Persona_1 e Persona_2
rappresentante formalmente era che però lavorava come macellaio nell'Eurospin di Controparte_2
Rende; con lo CP_2 non ho avuto rapporti se non di colleganza di lavoro;
(....) Persona_1
che come è detto era per me la proprietà, fece lui i colloqui per l'assunzione a tutti noi che abbiamo lavorato alla COOP di NT SA, il lavoro in nero presso l'Eurospin prima dell'apertura della
COOP era una sorta di prova. Quando dico che per me i _1 erano la proprietà della CP_1 lo dico perché con loro ho fatto il colloquio di assunzione, mi pagavano lo stipendio, venivano nel supermercato a controllare, erano loro a dare direttive sul lavoro e a fare eventuali rimproveri, anche alla ricorrente come a tutti;
al contempo che pure formalmente era legale Controparte_2
rappresentante della società, era un collega di lavoro, non ha avuto con me alcun rapporto legato al mio rapporto di lavoro, gestito dai _1 .
Di analogo tenore la deposizione di che, dopo aver riferito di aver lavorato alle Testimone_2
dipendenze della società convenuta dall'apertura del supermercato vicino NT SA nel dicembre
2020 e sino a giugno 2021, ha anzitutto riferito di aver comunicato le sue dimissioni a Per_3
[...] (Ricordo di aver detto a che non volevo più lavorare e me ne sono Persona_1
andato), aggiungendo di ricordare di aver sostenuto il colloquio di lavoro Con Persona 1 che mi ha fatto lavorare per circa una settimana in prova presso il supermercato Eurospin di rende, dopo questa settimana di prova ho iniziato a lavorare nel supermercato vicino NT SA a marchio
CP_1 il teste Coop. In merito a Controparte_2 (formalmente legale rappresentante della società
Controparte_2ha riferito che il macellaio nel supermercato di NT SA a marchio Coop era
Voglio precisare che ho considerato datore di lavoro che è colui il quale mi ha Persona_1
assunto e al quale mi rivolgevo per qualsiasi problematica di lavoro Però controllava il nostro lavoro ed era sempre di anche suo fratello Persona_2 Lo stipendio me lo pagava Persona_1 800 € al mese anche se a volte la busta paga era di importo superiore io percepivo sempre e solo 800 €
al mese.
Convergente si è rivelata la testimonianza della teste Tes_3 che ha riferito: Preciso di essere stata assunta formalmente alle dipendenze della società CP_1 il cui legale rappresentante Era CP_2
[...] però io ho avuto sempre e solo rapporti con i fratelli Persona_2 e _1 ; CP_2
[...] lavorava all'Eurospin di rende come macellaio e di tanto in tanto veniva presso la Coop di
NT SA per controllare, mi chiedeva se ero tutto a posto, forse ma non ne sono sicura, CP_2
[...] ha lavorato presso la coop di NT SA agli inizi, i primi mesi di apertura, sempre come macellaio. Io lo consideravo un collega di lavoro anche se formalmente era legale rappresentante della società. Il mio rapporto di lavoro con la CP_1 è finito per mie dimissioni, che ho comunicato
Quando il supermercato Coop di NT SA ha chiuso sono stata trasferita a Persona_1
presso l'Eurospin di Rende ho lavorato qualche mese e poi ho deciso di da Persona_1 rassegnare le dimissioni e il rapporto è così finito preciso di non avere instaurato controversia contro la società.
I testi, pertanto, hanno riferito concordemente che i poteri datoriali erano esercitati dai fratelli _1 avevano soltanto rapporti di colleganza siccome lo stesso lavorava comementre con Controparte_2 macellaio nel supermercato.
Muovendo da tale dato, deve allora ritenersi che la deposizione del Per_1 -che ha riferito che la ricorrente lavorava soltanto 20 ore la settimana, come del resto tutti i dipendenti – risulta scarsamente attendibile, siccome lo stesso - per il suo ruolo di fatto per come emerso non è credibile siccome non
-
indifferente all'esito del giudizio in ragione del ruolo “occulto" rivestito all'interno della società
convenuta.
A questo punto, esaminato complessivamente il materiale probatorio, deve pervenirsi alla conclusione che la ricorrente ha adeguatamente provato di aver lavorato ben oltre le 4 ore quotidiane per 5 giorni dal lunedì al venerdì- come da formale previsione contrattuale: anzitutto è emerso che la stessa era presente al lavoro anche nei giorni di sabato e domenica;
deve tuttavia rilevarsi che in punto di orario osservato, se pure i testi hanno concordemente riferito di un orario di gran lunga superiore a quello formalmente indicato nel contratto di assunzione, la sua articolazione e la sua durata sono stati oggetto di deposizioni testimoniali non del tutto convergenti tra loro siccome da un lato il teste Tes_1 ha riferito che la ricorrente lavorava dalle 7 alle 15 tutti i giorni, compresa la domenica, mentre il teste
Tes_2 ha riferito che la ricorrente osservava i suoi stessi orari di lavoro vale a dire dalle sei del mattino sino alle 13 e poi dalle 16 alle 20:30 con un solo giorno di riposo alla settimana e mezza giornata la domenica era chiuso quando il supermercato era chiuso.
Infine, la teste Tes_3 ha riferito di un orario medio osservato dalle addette alla cassa, tra cui la ricorrente, pari a sette ore al giorno per sei giorni la settimana e di due domeniche lavorative al mese;
ha riferito che le cassiere si organizzavano per i turni – di mattina o di pomeriggio – e che la ricorrente,
-
-
come tutte le altre cassiere, lavorava o di mattina o di pomeriggio.
Orbene, al di là della diversa collocazione dell'orario riferita dai testi, in ogni caso può certamente ritenersi comprovato l'assunto attoreo sostenuto in ricorso vale a dire che pur formalmente assunta
-
per lavorare 4 ore al giorno per 5 giorni la settimana – la ricorrente ha lavorato per almeno sette ore al
-
giorno per come riferito dai testi;
in particolare, tenuto conto del lungo lasso di tempo intercorso tra i fatti di causa e la deposizione in giudizio, ritiene il giudice che la testimonianza più attendibile sia quella resa dalla teste Tes_3 peraltro introdotta da parte convenuta, siccome addetta alle mansioni di responsabile e anche di cassiera, inserita come le altre cassiere all'interno dell'organizzazione dei turni lavorativi mentre gli altri testi erano addetti a mansioni diverse con la conseguenza che può dirsi che sia la teste maggiormente a conoscenza dei fatti di causa.
Ed allora, deve affermarsi che l'orario di lavoro della ricorrente - lungi dall'essere quello formalmente pattuito e retribuito si articolava in sette ore al giorno per sei giorni la settimana tra cui due domeniche al mese.
Per quanto attiene al periodo di Natale (così genericamente individuato) occorre rilevare che, pur essendo emerso che il supermercato era aperto con orario continuato e che i dipendenti tendenzialmente osservavano un orario di lavoro superiore ai periodi non festivi, tuttavia deve rilevarsi l'imprecisione dei testi sul punto e, inoltre, la genericità del periodo di riferimento (periodo coincidente con le festività di Natale).
Pertanto, considerando il complessivo quadro probatorio emerso all'esito della prova orale esperita, può ritenersi raggiunta la prova in ordine all'osservanza, da parte attrice, di orario di lavoro pari a sette ore al giorno con un giorno di riposo nella settimana e di prestazione di lavoro per due domeniche al mese, dall'inizio del periodo di formale assunzione (18.12.2020) e sino al licenziamento in data
23.12.2021.
Per quanto riguarda il rivendicato inquadramento contrattuale nel livello 4 del CCNL applicato al rapporto di lavoro, la domanda si rivela fondata per le seguenti ragioni.
Premessa la diretta applicabilità del CCNL Commercio terziario Confcommercio (indicato nel contratto di lavoro quale fonte collettiva di regolamentazione del rapporto) si osserva che la ricorrente è stata inquadrata nel livello 5 con attribuzione di mansioni di cassiera che ha poi effettivamente svolto in maniera prevalente per come riferito dai testi.
Nello stesso contratto di lavoro sottoscritto dalle parti risulta l'esplicita adibizione a mansioni di cassiera e il formale inquadramento nel livello 5, indicato anche nelle allegate buste paga e che la società sostiene correttamente attribuito alla luce delle mansioni promiscue svolte dalla ricorrente.
Orbene, occorre muovere dalla disamina delle previsioni collettive e, segnatamente, dall'art. 113 che, nel disciplinare l'inquadramento del personale, nel 4 livello inquadra i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè: (....) cassiere comune.
La ricorrente, per come emerso in giudizio, era prevalentemente addetta alla cassa del supermercato occupandosi occasionalmente della sistemazione della merce negli scaffali e, pertanto, sulla base delle mansioni di fatto disimpegnate (peraltro oggetto dello stesso contratto di lavoro) le compete l'inquadramento nel livello 4, comprensivo anche come da punto 8- del lavoratore addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari): addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci.
In relazione a tali mansioni di cassiera comune, inoltre, la ricorrente rivendica l'indennità di cassa e maneggio denaro. Tale capo di domanda è fondato posto che tale indennità – ai sensi dell'art. 218 del
--
CCNL - compete al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete un'indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5%
(cinque per cento) della paga base nazionale conglobata di cui all'art. 212 del presente contratto.
Invero, la ricorrente era prevalentemente adibita a mansioni di cassiera e per come evincibile dallo scambio di messaggi non contestato –la ricorrente dichiara la propria disponibilità a versare la somma pari ad un ammanco di cassa rilevato alla chiusura.
Nel resto, la domanda relativa alle ferie e permessi non goduti non può trovare accoglimento per la genericità delle relative allegazioni a supporto e l'assenza di prova, gravante sulla lavoratrice, in ordine alla prestazione di lavoro in giornate deputate alla fruizione di ferie e permessi.
In ordine al quantum percepito, la ricorrente afferma di aver ricevuto sino al mese di marzo 2021 la somma netta mensile pari ad euro 600,00 e di poi quella indicata in busta paga;
afferma che non ha ricevuto integralmente la retribuzione del mese di dicembre 2021 e il TFR all'atto di cessazione del rapporto (23.12.2021) per i quali ha agito in separata sede monitoria ottenendo decreto ingiuntivo n°145/2022 emesso per il minor importo "accertato” di € 1.457,85. La società sostiene di aver corrisposto regolarmente la retribuzione come da busta paga, allegando copia dei relativi bonifici bancari.
Orbene, la ricorrente per il periodo sino al marzo 2021 sostiene che pur ricevendo la maggior somma indicata in busta paga, era poi costretta a restituire in contanti l'importo eccedente la somma di euro
600,00 e la prova orale esperita ha confermato tale circostanza.
Il teste Tes_1, sul punto, ha così riferito: la retribuzione la ricevevo in contanti da Persona_1
O Per 2; come stipendio ricevevo circa 1,000,00 euro, in busta paga indicavano 1.050,00 o euro
1.070,00 e però mi davano mille euro;
ricordo che la ricorrente guadagnava circa 600,00 euro al mese;
per tutti la busta paga era più alta di quanto ci davano;
nei miei 1000,00 euro mensili era compresa pure la 13^ mensilità; il tfr mi è stato pagato con bonifico;
Il teste Tes_2 su tale circostanza, ha affermato: “io percepivo 800 € al mese non ricordo quanto guadagnasse la ricorrente. (....) Lo stipendio me lo pagava Persona_1 ed era sempre di 800
€ al mese anche se a volte la busta paga era di importo superiore io percepivo sempre e solo 800 € al mese".
Tali deposizioni, quindi, confermano la prassi della società di indicare in busta paga somma superiore a quella poi effettivamente erogata ai lavoratori e, invero, il teste Tes_1 ha riferito che la ricorrente percepiva retribuzione pari a 600,00.
Risulta acclarato, quindi, che la ricorrente ha percepito euro 600,00 mensili dall'inizio del rapporto
(18.12.2020) sino al mese di marzo 2021; per il restante periodo la ricorrente afferma che a seguito di sue rimostranze ha ottenuto la somma corrispondente all'importo indicato in busta paga.
Per quanto concerne le spettanze di fine rapporto (TFR) la ricorrente, per come detto, ha ottenuto d.i. sulla base dell'ultima busta paga di dicembre 2021 e la società resistente ha prodotto copia del relativo bonifico nel giugno 2022.
Orbene, tenuto conto delle risultanze di causa, al fine di calcolare le differenze retributive spettanti, è stata disposta ctu contabile.
All'ausiliare officiato dal Tribunale (dott. ssa Persona_5 è stato dato incarico di accertare le spettanze retributive, come da ordinanza del 10.7.2025, avuto riguardo ai seguenti elementi: 1)
Rapporto di lavoro subordinato dal 18.12.2020 al 23.12.2021 2) Inquadramento nel livello 4 CCNL in atti con mansioni di cassiera (CCNL Commercio terziario Confcommercio) 3) Orario di lavoro: sette ore al giorno per sei giorni la settimana, di cui due domeniche al mese;
4) Retribuzione percepita: euro 600,00 Pt_2 dal 18.12.2020 a marzo 2021; da aprile 2021 a fine rapporto somma come da buste paga in atti e relativi bonifici;
Sulla base di tali elementi, calcoli il ctu eventuali differenze per i seguenti titoli: Retribuzione ordinaria/compenso lavoro supplementare/straordinario e domenicale
Indennità di cassa e maneggio di denaro tutto il periodo di lavoro CP_4 quattordicesima e tfr.
,
calcoli, previa lordizzazione delle somme percepite dalla ricorrente come sopra indicate, l'eventuale differenza, sempre al lordo delle ritenute di legge. Dica quanto altro utile a fini di giustizia.
Orbene, si deve in primo luogo senza dubbio affermare che le differenze retributive sono state correttamente calcolate dal C.T.U. Dott. ssa Per_5 nella relazione peritale agli atti. Le risultanze ivi riportate, infatti, raggiunte all'esito di uno scrupoloso esame tecnico, possono essere poste a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. scrupolosamente tenuto conto delle risultanze probatorie acquisite (e sulla base degli elementi di fatto indicati nella formulazione dei quesiti) provvedendo alla determinazione dell'entità delle differenze retributive e del trattamento di fine rapporto spettante all'istante in base al periodo di lavoro, all'orario osservato ed all'inquadramento contrattuale comprovati dalle risultanze probatorie ed accertati in giudizio.
Venendo dunque all'esame nel dettaglio delle spettanze della ricorrente, la stessa risulta essere ancora creditrice nei confronti della parte resistente della complessiva somma di euro 15.995,37 a titolo di differenze retributive e di trattamento di fine rapporto, al lordo delle ritenute assistenziali e previdenziali di legge, così quantificati dal CTU: Paga Mensile € 19.789,75, Straordinario € 1.174,48,
Festività coincidenti con la Domenica € 186,81, Lavoro Domenicale € 505,75, Indennità di Cassa €
986,75, Tredicesima € 1.618,75, Quattordicesima € 1.618,80, per un importo complessivo di €
25.881,09, oltre TFR quantificato in € 1.732,13 un totale complessivo pari ad € 27.613,22.
L'ausiliare, prendendo atto dei rilievi critici ex art. 195 c.p.c. di parte convenuta, ha di poi sottratto l'importo delle somme percepite al "lordo" delle ritenute di legge (previdenziali e fiscali), pari ad €
10.886,00 (importo "lordo" relativo alle mensilità) e ad € 732,85 (importo "lordo” relativo al T.F.R.). €
27.613,22 - € 11.618,85 = (€ 10.886,00 + € 732,85) € 15.994,37, quantificando l'importo complessivo spettante alla sig.ra spetterebbe, quindi, un totale complessivo pari ad € 15.994,37.Parte_1
Al pagamento di quanto sopra, dunque, deve in questa sede essere condannata la parte resistente. Su tale somma, in applicazione del disposto dell'art. 429, comma 3° c.p.c., devono essere poi calcolati sia gli interessi al tasso legale che la rivalutazione monetaria.
In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., la convenuta soccombente, va infine condannata al pagamento delle spese processuali liquidate in base al criterio del decisum ed in favore dello Stato vista l'ammissione della ricorrente come da verbale del COA di Cosenza in atti;
sulla parte convenuta graveranno anche le spese di c.t.u. separatamente liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
In accoglimento parziale del ricorso, condanna la parte resistente al pagamento in 1.
favore della ricorrente, per i titoli di cui in motivazione, della somma di euro 15.994,37, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge, oltre agli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno secondo gli indici I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai dell'industria dalla data di maturazione delle singole componenti del credito all'effettivo soddisfo;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 2.
euro 2.694,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., in favore dello Stato ex art. 133 del DPR n.
115/2002; 3. pone le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della parte convenuta.
Cosenza, 22.12.2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Fedora Cavalcanti