Sentenza 22 febbraio 2024
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Vietato il volto coperto in pubblico Il disegno di legge n. 1823, presentato nel marzo 2026, pone il divieto del volto coperto in pubblico. Il testo si propone, infatti, di riscrivere le regole sulla riconoscibilità personale nei luoghi pubblici, al fine di conciliare diverse finalità: sicurezza dello Stato, dignità della donna e integrazione culturale. L'obiettivo primario è di superare le ambiguità della normativa del 1975, eliminando la clausola dei “giustificati motivi” che finora ha lasciato ampio spazio a interpretazioni soggettive da parte dei giudici e delle forze dell'ordine. Una riforma tra sicurezza e diritti Il cuore della proposta risiede in un divieto esplicito di coprire …
Leggi di più… - 2. Reato di concussioneRedazione · https://ildiritto.it/ · 18 marzo 2025
Vietato il volto coperto in pubblico Il disegno di legge n. 1823, presentato nel marzo 2026, pone il divieto del volto coperto in pubblico. Il testo si propone, infatti, di riscrivere le regole sulla riconoscibilità personale nei luoghi pubblici, al fine di conciliare diverse finalità: sicurezza dello Stato, dignità della donna e integrazione culturale. L'obiettivo primario è di superare le ambiguità della normativa del 1975, eliminando la clausola dei “giustificati motivi” che finora ha lasciato ampio spazio a interpretazioni soggettive da parte dei giudici e delle forze dell'ordine. Una riforma tra sicurezza e diritti Il cuore della proposta risiede in un divieto esplicito di coprire …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/02/2024, n. 7991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7991 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2024 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostini; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore avv. Laura Asti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 27 febbraio 2023 la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Ravenna aveva condannato HI AK alla pena di sei mesi di reclusione e cento euro di 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 7991 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 31/01/2024 multa per il reato di ricettazione in concorso, previo riconoscimento dell'attenuante del fatto di particolare tenuità. Secondo la tesi d'accusa, ritenuta fondata dai giudici di merito, AK, in concorso con TI IB, separatamente giudicato, aveva acquistato o comunque ricevuto un'autovettura di provenienza furtiva, a lui nota. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza in ragione di tre motivi. 2.1. Violazione della legge penale e vizio motivazionale in ordine all'affermazione di responsabilità a titolo di concorso sotto il profilo oggettivo (contributo causale) e soggettivo (a titolo di dolo eventuale), "atteso che in atti non vi è alcuna prova in merito alla conoscenza dei rapporti tra il AK e il coimputato da cui trarre la conoscenza della provenienza delittuosa del bene così come del dolo specifico". La sentenza impugnata ha affermato la sussistenza di un contributo causale apportato dal ricorrente sulla base del solo fatto che egli era trasportato a bordo del veicolo condotto dal coimputato, le cui condizioni soggettive ("persona priva di fissa dimora e stabile occupazione") sono state valorizzate dalla Corte di appello per escludere la buona fede di AK, nonostante sulla conoscenza di dette condizioni sia mancata alcuna evidenza probatoria. 2.2. Omessa motivazione in ordine alla eccessività della pena inflitta e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti previste dagli artt. 62-bis e 114 cod. pen.: la sentenza impugnata, pur avendo sintetizzato i motivi di gravame su detti punti, ha poi omesso di dare una qualsiasi motivazione a supporto del rigetto delle richieste. 2.3. Omessa motivazione sulla richiesta di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità o della pena pecuniaria: anche in questo caso la sentenza non ha esaminato la richiesta, tempestivamente proposta con un motivo aggiunto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. È fondato il primo e assorbente motivo di ricorso. 2. Secondo la costate giurisprudenza di legittimità, non risponde del reato di ricettazione colui che, non avendo preso parte alla commissione del fatto, si limiti a fare uso del bene unitamente agli autori del reato, pur nella consapevolezza della illecita provenienza, non potendosi da questa sola successiva condotta desumere l'esistenza di una compartecipazione quanto 2 meno d'ordine morale, atteso che il reato di ricettazione ha natura istantanea e non è ipotizzabile una compartecipazione morale per adesione psicologica ad un fatto criminoso da altri commesso (Sez. 5, n. 42911 del 24/09/2014, Lommito, Rv. 260684-01; Sez. 2, n. 51424 del 05/12/2013, Ferrante, Rv. 258582-01; Sez. 2, n. 23395 del 13/04/2011, Faccioli, Rv. 250689-01; Sez. 2, n. 12763 del 11/03/2011, Mbaye, Rv. 249863-01; da ultimo v. Sez. 2, n. 34857 del 07/03/2023, Pascaru, non mass.). Sulla base di questo principio, in un caso analogo a quello di cui qui si tratta, questa Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna fondata sulla mera presenza dell'imputato, quale passeggero, a bordo dell'autovettura di provenienza furtiva condotta dal coimputato, rilevando come occorresse dar conto dei profili partecipativi, da parte medesimo, alla già avvenuta consumazione del delitto (Sez. 2, n. 22959 del 29/03/2017, Bogdan, Rv. 270292-01). Nel caso di specie i giudici di merito non si sono attenuti a detto insegnamento, essendosi limitati ad affermare che "l'imputato fosse a conoscenza della provenienza delittuosa del mezzo" (il G.u.p.) ovvero che non è ragionevole "una presunzione di buona fede circa la provenienza lecita della vettura" (la Corte d'appello), obliterando così la completa assenza - sulla base della ricostruzione del fatto operata nelle due sentenze - di un elemento, sia pure di natura logica, idoneo a sostenere l'ipotesi che AK avesse fornito un contributo di qualsiasi tipo al coimputato, il quale aveva la disponibilità dell'autovettura di provenienza furtiva, nel momento in cui questi la ricevette. 3. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, non avendo l'imputato commesso il fatto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata perché l'imputato non ha commesso il fatto. Così deciso il 31/01/2024.