Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 05/12/2025, n. 1754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1754 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01754/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01474/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1474 del 2025, proposto da -RICORRENTE-S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Rosario G. Tricamo, Antonietta Favale e Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS- S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del RUP prot. n. -OMISSIS- avente ad oggetto l'esclusione della -RICORRENTE- dalla "Gara europea a procedura aperta telematica per l'affidamento dei servizi di carattere socio-assistenziali e correlati in modalità global service - C.I.G. -OMISSIS-" comunicato in data -OMISSIS-;
- del provvedimento del RUP prot. n. -OMISSIS- con cui veniva comunicato l'avvio del procedimento di esclusione a carico di -RICORRENTE-;
- ove occorrer possa ed in parte qua, per le parti confliggenti con gli interessi della ricorrente, del bando di gara, del disciplinare di gara, nonché di tutti i verbali di gara;
- del nuovo provvedimento di aggiudicazione, laddove nelle more emesso, ancorché non conosciuto;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non cognito;
nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, se stipulato, e per il relativo subentro
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2025 la dott.ssa RT UI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso regolarmente notificato il 18.06.2025 alla stazione appaltante e all’aggiudicatario la ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento del RUP, prot. n. -OMISSIS-, che ne ha sancito l’esclusione dalla gara europea a procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi di carattere socio-assistenziali e correlati in modalità global service, con declaratoria di inefficacia del contratto, ove nel frattempo stipulato, e richiesta di subentro.
2. La società -OMISSIS- S.p.a., in liquidazione, con bando pubblicato in data -OMISSIS-, ha indetto la procedura aperta per l’affidamento dei servizi socio-assistenziali e correlati in modalità global service in favore dell’ospedale Città di -OMISSIS-.
Alla gara hanno presentato offerta due soli concorrenti, la ricorrente (che è gestore uscente del servizio) e il -OMISSIS-.
Dopo la conclusione della fase di valutazione delle offerte tecniche, i punteggi assegnati dalla commissione, riparametrati, sono stati i seguenti: -RICORRENTE- 66,28 e 70 quelli del controinteressato, la cui offerta è stata ritenuta la migliore.
In sede di valutazione delle offerte economiche, invece, è risultato che: -RICORRENTE- ha offerto un ribasso del 4,15% da applicare all’intera base d’asta, il -OMISSIS- ha offerto un ribasso del 30% da applicare alla base d’asta decurtata dei costi della manodopera. La ricorrente è stata quindi esclusa dalla procedura per aver presentato un ribasso inammissibile, in quanto comprensivo dei costi della manodopera.
L’esclusione in questione è stata impugnata davanti al T.a.r. Piemonte che, con provvedimento cautelare, ha riammesso alla procedura di gara la ricorrente e, con sentenza n. 340/2025, ha accolto il ricorso, annullando l’esclusione della ricorrente e l’aggiudicazione della gara al controinteressato.
In disparte quanto sopra, con nota del -OMISSIS-, la stazione appaltante comunicava alla ricorrente l’avvio del procedimento di risoluzione contrattuale a fronte della contestazione di inadempienze contrattuali commesse in esecuzione del precedente (e identico) contratto di appalto, del quale la ricorrente è gestore uscente. La risoluzione del contratto è stata disposta dalla stazione appaltante in data -OMISSIS-, per gravi e ripetuti inadempimenti contrattuali, ai sensi dell’art. 122, comma 3 e dell’art. 10, comma 3, dell’Allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.
Avverso la determina di risoluzione è stato instaurato un parallelo giudizio innanzi al Giudice ordinario (ad oggi ancora pendente).
Il provvedimento di esclusione dalla procedura di gara è motivato in ragione della ricorrenza della causa di esclusione non automatica del grave illecito professionale, che mette in dubbio l’integrità e l’affidabilità della ricorrente, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 95, comma 1, e art. 98, comma 3, lett. c) del d.lgs. n. 36/2023.
3. Il motivo di ricorso sollevato a sostegno del gravame è il seguente:
Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 95, 98 e 222 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione e/o falsa applicazione dei principi di buon andamento e imparzialità. Eccesso di potere sotto i concorrenti profili sintomatici dello sviamento, difetto di istruttoria, difetto di proporzionalità, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta.
Il motivo è articolato nei seguenti sub profili di censura:
a) sul rispetto dei quantitativi minimi pattuiti nel periodo dal 1.1.2022 al 31.3.2024;
b) sul regolare adempimento delle obbligazioni contrattuali nel periodo dal 25.7.2024 al 31.8.2024;
c) sulla corretta tenuta dei turni mensili definitivi del personale impiegato.
4. La stazione appaltante e l’aggiudicatario non si sono costituiti in giudizio.
5. All’udienza del 27 novembre 2025 la causa è stata assegnata in decisione.
DIRITTO
1. Con l’unico motivo di censura la ricorrente contesta il provvedimento di esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica assunto dalla stazione appaltante, sostenendone l’illogicità, la sproporzionalità, l’irragionevolezza nonché la violazione di legge con riferimento agli artt. 95, 98 e 222 del d.lgs. n. 36/2023.
1.1. In particolare, il primo sub-profilo di doglianza, nel quale si articola il motivo di ricorso, sottolinea come -RICORRENTE- durante l’esecuzione del contratto di appalto precedente (nel periodo che va dal 1.06.2024 al 30.09.2024) non sia mai stata raggiunta da rilievi da parte della stazione appaltante, deducendone, perciò, la corretta esecuzione. Ciò sarebbe dimostrato anche dalla tempistica della risoluzione, avviata dalla stazione appaltante il -OMISSIS- (e perfezionata l’-OMISSIS-), quando il contratto si era concluso, in virtù del termine di scadenza, e l’impresa stava eseguendo le proprie prestazioni in ragione della proroga tecnica disposta dalla stazione appaltante.
La ricorrente evidenzia come anche a volere concedere l’esecuzione di un quantitativo di ore inferiore a quanto previsto nel contratto (come contestato dalla stazione appaltante in punto di grave inadempimento) ciò sia stato comunque marginale, non avendo causato alcun disservizio alla struttura ospedaliera, posto che non le è mai stato contestato alcunché prima dell’avvio del procedimento di risoluzione del contratto.
Ne deriva che, se anche vi fossero delle ore non erogate, queste non potrebbero che essere tali da non aver inciso sulla corretta esecuzione del contratto, con conseguente illegittimità del rimedio risolutorio e – per quel che interessa il ricorso – la successiva esclusione dalla gara.
La risoluzione avrebbe riguardato il contratto in essere tra le parti per il 2024, con conseguente preclusione alla rilevanza delle eventuali carenze ascrivibili a periodi precedenti (come il 2022, menzionato nella motivazione di esclusione della stazione appaltante). Peraltro, la stazione appaltante avrebbe rilasciato, per il periodo 2022, il certificato di corretta esecuzione del contratto.
Secondo parte ricorrente non sarebbe legittima l’esclusione neppure sotto il profilo della ricorrenza di “fatti penalmente rilevanti”, come riferito nella motivazione del provvedimento; in primo luogo, sussisterebbe il principio della presunzione di innocenza da applicare anche alla ricorrente, inoltre, non vi sarebbero prove circa il fatto che un eventuale procedimento penale interessi la ricorrente e il proprio comportamento contrattuale.
1.2. Il secondo sub-profilo (lett. b) delle ragioni di illegittimità sollevate con il ricorso tratta del regolare adempimento delle obbligazioni contrattuali nel periodo dal 25.7.2024 al 31.8.2024, posto che nei mesi giugno e settembre la ricorrente avrebbe erogato un numero di ore superiore a quanto stabilito dal contratto, mentre per i mesi di luglio e di agosto (e solo per questi) l’impresa avrebbe (effettivamente) corrisposto meno ore rispetto a quanto pattuito, ma in una misura del tutto esigua, sì da non poterne intaccare il profilo di affidabilità.
Sarebbe poi dimostrativa della leale collaborazione e dell’affidabilità della ricorrente la tempestiva segnalazione alla stazione appaltante della difficoltà incontrata dalla Società nel mese di luglio 2024 (per le improvvise dimissioni di un importante numero di infermieri impiegati nel servizio), la tempestiva gestione dell’imprevisto e il corretto ripristino, a partire dal successivo mese di agosto, della regolare esecuzione del contratto.
1.3. In merito alla corretta tenuta dei turni mensili definitivi del personale impiegato e la sua trasmissione alla stazione appaltante (lett. c) del sub-profilo di doglianza) il ricorso ne evidenzia la condivisione a partire dal novembre 2023.
In ogni caso, l’inadempimento in questione – secondo le argomentazioni della ricorrente – non potrebbe assurgere a grave inadempimento, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni contrattuali, attesa la corretta esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto da parte della ricorrente.
2. Il motivo di ricorso sollevato dalla ricorrente, così come articolato nei tre diversi sub-profili di censura sopra riferiti, non è passibile di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Il provvedimento di esclusione assunto dalla stazione appaltante in danno della -RICORRENTE- è motivato in ragione di gravi e ripetuti inadempimenti contrattuali in relazione al precedente affidamento delle medesime attività, per il quale la ricorrente era gestore uscente.
La motivazione rappresenta come il procedimento penale avviato dalla Procura di Ivrea per presunte irregolarità nella gestione dell’attività sanitaria presso il presidio ospedaliero di -OMISSIS- sia stato l’occasione per una compiuta verifica della regolarità del prospetto turni e dei conteggi orari mensili del personale infermieristico e OSS trasmesso dalla ricorrente, all’esito della quale la stazione appaltante è pervenuta alla quantificazione di un danno (consistente nell’ammanco di ore lavorative dapprima pari a euro 447.049, 91 per il periodo dall’1.01.2022 al 29.02.2024 e poi pari a 470.625,51 per il periodo dall’1.01.2022 al 31.03.2024) grave, contestato alla stessa ricorrente.
Le condotte inadempienti contestate e richiamate nella motivazione del provvedimento di esclusione consistono: nell’omissione delle prescrizioni contrattualmente assunte in relazione alle ore minime garantite, ciò a partire dal 2022, nel mancato rispetto degli standard quantitativi con riferimento al periodo 25.07.2024-31.08.2024, nella mancata trasmissione tempestiva, con cadenza mensile, dei turni definitivi del personale impiegato, anche con riferimento al periodo contrattuale oggetto della contestazione.
Nel complesso, l’amministrazione ha ritenuto di rinvenire nelle suddette condotte “un grave inadempimento contrattuale tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 122, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023”, con riferimento al contratto (all’epoca) in corso con la ricorrente, sì da giustificarne la risoluzione; considerato poi che la risoluzione contrattuale integra un grave illecito professionale, suscettibile di valutazione da parte dell’amministrazione ai fini dell’esclusione di un operatore economico dalla procedura ad evidenza pubblica, ha ritenuto che le condotte già contestate ai fini del rimedio privatistico, stante anche l’identità delle prestazioni con quelle oggetto del futuro affidamento, fossero idonee ad incidere – in negativo - sull’affidabilità ed integrità dell’impresa concorrente.
2.2. Alla luce delle complessive giustificazioni evidenziate dalla stazione appaltante, il motivo di ricorso sollevato dalla ricorrente non è accoglibile posto che l’amministrazione ha correttamente esercitato la discrezionalità di giudizio sull’affidabilità e la correttezza di un operatore economico che gli art. 95 e 98 del d.lgs. n. 36/2023 le riconoscono, supportata da una motivazione che non risulta scalfita dai vizi di illogicità, irragionevolezza o carenza di proporzionalità.
2.2.1. Andando con ordine, non rileva la circostanza fattuale evidenziata dalla ricorrente, secondo la quale l’esecuzione prestata nella pendenza del previgente contratto non sarebbe mai stata affetta da criticità tali suscitare rilievi della stazione appaltante.
Il provvedimento di esclusione riferisce difatti chiaramente come soltanto l’istruttoria imposta dalle recenti indagini condotte dagli organi inquirenti abbia favorito un approfondimento quantitativo delle ore prestate nel presidio ospedaliero da personale infermieristico ed OSS. Peraltro, l’assenza di previgenti contestazioni non impedisce di sollevare le stesse al momento in cui si pervenga alla conoscenza di profili di irregolarità.
Anche la scadenza, ormai maturata, del contratto, se al più può assumere rilevanza in sede di giudizio civile, ove potrà essere valutato anche l’arco temporale di attivazione del rimedio risolutorio, non intacca il presente giudizio, incentrato sul sindacato di ragionevolezza e logicità della motivazione del provvedimento di esclusione di un operatore economico per ritenuta carenza di integrità o affidabilità dello stesso in relazione a illecito professionale (art. 95, lett. c) del d.lgs. n. 36/2023) che, secondo l’apprezzamento discrezionale dell’amministrazione, è ritenuto grave.
Spetta infatti alla stazione appaltante la verifica della ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 98, 2° comma, del d.lgs. 36/2023 “ a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale; b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull’affidabilità e integrità dell’operatore; c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 6 ”, che, se desunte ai sensi del successivo 3° comma del medesimo articolo, richiedono le “ significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un procedente contratto [di appalto o di concessione] che ne ha causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale ”.
La norma non esige che il rimedio risolutorio sia corretto sotto il profilo temporale o, anche più in generale, conforme al criterio della buona fede, essendo questi profili rimessi all’accertamento del giudice ordinario e potendo, al più, rilevare sul piano della responsabilità privata delle parti, senza però intaccare la legittimità del provvedimento di esclusione che i medesimi fatti assuma a riferimento.
Dalla motivazione del provvedimento gravato si evince poi che le carenze riferite al periodo che va dal 2022 al contratto in essere sono state evidenziate per supportare il giudizio di inaffidabilità dell’operatore economico escluso, essendo chiaramente circoscritta la risoluzione al contratto in essere (dal 1.06.2024).
Del pari, la pendenza di indagini penali per il mancato rispetto degli standard quantitativi richiesti per l’erogazione del servizio pubblico nella motivazione del provvedimento di esclusione è correttamente posta in aggiunta all’esistenza di adeguati mezzi di prova del grave inadempimento giustificativo della risoluzione contrattuale.
L’illecito professionale, quale causa di esclusione non automatica di cui all’art. 95 del d.lgs. n. 36/2023, consente alla stazione appaltante di valorizzare, ai fini della valutazione dell’operatore, la sua condotta pregressa nell’ambito di altri affidamenti, individuando in via tipica nella “ intervenuta risoluzione per inadempimento ” uno dei mezzi di prova dell’illecito professionale, in relazione alla fattispecie delle “ significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione ”, che, appunto, ne abbiano “ causato la risoluzione per inadempimento ” (art. 98, comma 3, lett. c), cit.).
Come recentemente sottolineato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr Cons. Stato, sez. V, 25.10.2024, n. 8529), il combinato disposto degli artt. 95 e 98, comma 3, lett. c) “ se consente di orientare e indirizzare la valutazione dell’amministrazione attraverso la tipizzazione di fattispecie e mezzi di prova, non vale al contempo a eliderne la natura e il portato discrezionale [del giudizio]: lo stesso art. 98, comma 4, d.lgs. n. 36 del 2023, nel richiamare la valutazione di gravità rimessa alla stazione appaltante, indica dei parametri (la valutazione «tiene conto del bene giuridico e dell’entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell’organizzazione dell’impresa») il cui concreto apprezzamento spetta esclusivamente alla stessa amministrazione, chiamata a esprimere un giudizio di “gravità” e conseguente incidenza sulla “affidabilità e integrità dell’operatore” (art. 98, comma 2, lett. a) e b)), su cui è perciò richiesta apposita, specifica motivazione (art. 98, comma 8, d.lgs. n. 36 del 2023).
In tale prospettiva, pur con le dovute innovazioni e modifiche suesposte, resta ferma nell’impianto del nuovo Codice dei contratti la discrezionalità della valutazione dell’amministrazione in ordine all’integrazione dell’illecito professionale (cfr. al riguardo, per la giurisprudenza maturata in relazione al previgente Codice, inter multis, Cons. Stato, V, 16 novembre 2023, n. 9854; 1 agosto 2023, n. 7452; 3 agosto 2023, n. 7492; 10 novembre 2022, n. 9877; 24 marzo 2022, n. 2154; 15 dicembre 2021, n. 8360; CGA, 11 ottobre 2021, n. 842; Cons. Stato, III, 7 dicembre 2020, n. 7730; cfr. anche Id., Ad plen., 28 agosto 2020, n. 16, che, nell’esaminare il profilo insieme con quello inerente alle falsità od omissioni dichiarative, pone in risalto come detta valutazione sia volta in particolare ad apprezzare “se il comportamento tenuto dall’operatore economico incida in senso negativo sulla sua integrità o affidabilità”; Id., V, 12 aprile 2019, n. 2407; 6 aprile 2020, n. 2260; 12 marzo 2020, n. 1762) ”.
La valutazione della carenza di affidabilità e integrità complessivamente espressa dalla motivazione del provvedimento gravato è conforme al quadro normativo suesposto e non può dirsi irragionevole o illogica, specie se, come contestato dalla stazione appaltante, il grave inadempimento contrattuale fosse effettivamente foriero di cagionare alla stessa il danno stimato in euro 470.625, 51 (ancorché l’importo stimato sia comprensivo degli ammanchi orari risultati sin dal 2022).
Del resto anche le carenze riconosciute (e tempestivamente denunciate) dall’impresa ricorrente, sebbene riferite ai soli mesi di luglio e agosto, integrano lacune nelle ore di un servizio pubblico, passibili di essere ritenute inadempimento di particolare gravità in aggiunta alle deficienze orarie valorizzate nella motivazione della risoluzione contrattuale.
Parimenti, la mancata trasmissione dei turni definitivi effettuati dal personale impiegato, attraverso la condivisione dell’estratto del sistema di timbrature individuale, è ragionevolmente e logicamente ascrivibile al grave inadempimento, in quanto causa della successiva difficile ricostruzione delle ore effettivamente prestate nell’ambito del rapporto contrattuale, con possibile elusione o, comunque, maggior difficoltà, nell’esecuzione dei controlli da parte della stazione appaltante.
Tale profilo di irregolarità, anche se non afferente all’esecuzione della prestazione lavorativa del personale infermieristico o OSS in senso stretto, per come oggetto del contratto, è comunque ragionevolmente grave e, sempre secondo la discrezionalità che l’ordinamento accorda all’amministrazione, passibile di intaccare, in negativo, il giudizio di affidabilità ed integrità dell’operatore economico.
Infine, questo Collegio segnala come la circostanza che la risoluzione del previgente contratto non sia “definitiva”, in quanto sub iudice dinanzi al Tribunale ordinario (circostanza enfatizzata dalla ricorrente nella memoria depositata in giudizio ex art. 73 c.p.a.), non impedisce la legittimità del provvedimento di esclusione dell’operatore economico che ne sia stato destinatario, non occorrendo un giudicato per trarre da una previgente vicenda contrattuale ragioni di inaffidabilità o non integrità a supporto dell’esclusione di un operatore da una gara, che, si ripete, è rimesso esclusivamente al prudente apprezzamento della stazione appaltante (come ha sottolineato, in sede di rinvio pregiudiziale, la CGUE, 19 giugno 2019, causa C-41/18).
3. In conclusione, per le suesposte ragioni, il ricorso va respinto.
4. La mancata costituzione delle altre parti destinatarie della notifica esenta da una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN BE, Presidente
RT UI, Referendario, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT UI | AN BE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.