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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/09/2025, n. 1988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1988 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile - Il Giudice Unico, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta in primo grado nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 7389 dell'anno 2021, avente per oggetto: risarcimento danni, TRA (c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ugo Parte_1 C.F._1 Marciello e Maria Vittoria Bruno, attore E
(c.f. ), ed in persona del procuratore e responsabile Controparte_1 P.IVA_1 della Direzione Sinistri, dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe CP_2 Ramellini, convenuta E (c.f. e (c.f. Controparte_3 C.F._2 Controparte_4
), C.F._3 altri convenuti – non costituiti All'udienza del 04.03.2025 la causa passava in decisione con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che conveniva davanti a questo Tribunale gli altri soggetti in Parte_1 epigrafe indicati, al fine di vedere risarciti i danni assertivamente subiti in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi il 30.08.2019, alle ore 13.03 circa, sulla S.P. 136 nei pressi della zona 865 di Manduria;
l'attore riferiva che, alla guida del proprio motociclo, BMW tg. DB32190, percorreva detta strada con senso di marcia Manduria - Maruggio;
aggiungeva che, giunto all'intersezione di detta strada con altra strada comunale, notava una vettura CE, tg. CS230RW, di proprietà di , condotta da Controparte_4 CP_3 ed assicurata con che si immetteva sulla strada provinciale
[...] Controparte_5 con manovra di svolta a sinistra, omettendo di concedere la prescritta precedenza e superando la segnaletica di stop, senza arrestare la marcia: nonostante la frenata del
, quest'ultimo perdeva il controllo del mezzo, si riferisce sostanzialmente in Parte_1 citazione, in quanto veniva disarcionato a causa della presenza di una buca sul manto stradale, cosicché mentre il motoveicolo scivolava via oltre la vettura CE, il motociclista veniva attinto al capo protetto da casco, che andava ad urtare contro la parte posteriore sinistra della CE ed in particolare contro il parafango della ruota posteriore sinistra, riportando lesioni personali;
si riferiva negli atti che la compagnia odierna convenuta aveva corrisposto all'attore, su basi concorsuali, la somma di € 2.600,00 (di cui € 450,00 a titolo di spese legali) per i danni materiali ed € 33.500,00 per i danni alla salute, somme accettate dal a titolo di acconto sulla maggiore somma ritenuta dovuta;
Parte_1 rilevato che la compagnia di assicurazione convenuta, costituitasi, si opponeva all'accoglimento dell'avversa domanda, mentre gli altri convenuti non si costituivano in giudizio;
osservato che, sulla base di quanto emerso dall'ascolto del testimone, Testimone_1 (la cui presenza sul luogo del sinistro emerge dal rapporto dei C.C.), dalla lettura
[...] del rapporto redatto dai C.C. intervenuti dopo il sinistro (con relativi allegati) e dalla visione dei supporti contenenti le immagini relative al sinistro ripreso da una telecamera comunale ivi presente ed acquisite dai C.C., può dirsi adeguatamente dimostrata la dinamica del sinistro descritta in citazione, salvo quanto verrà osservato in ordine all'incidenza della buca presente sul manto stradale, riferita dall'attore ed al fatto che dalla citata deposizione testimoniale e dalle immagini contenute nei supporti prodotti dall'attore ( ) emerge Pt_2 che la conducente della inizialmente fermatasi allo stop presente per i veicoli che, Pt_3 come quello condotto dalla si immettevano sulla S.P. percorsa dal motociclista, non CP_3 rispettava comunque l'obbligo che detto segnale impone di dare la precedenza ai veicoli che percorrono la strada che si sta per incrociare;
dalla visione dei citati supporti emerge, infatti, che la conducente della CE, dopo essersi fermata, impegnava l'area dell'incrocio nel momento in cui compariva la motocicletta condotta dal che sopraggiungeva Parte_1 uscendo dalla curva per lui destrorsa;
dagli elementi istruttori innanzi citati emerge, pertanto che la conducente della vettura, seppure inizialmente fermatasi allo stop, ripartiva senza essersi prudenzialmente assicurata di potere completare la manovra di svolta a sinistra in sicurezza;
infatti, come accennato, dalle immagini contenute nei CD-ROM prodotti dall'attore e dai fotogrammi in sequenza allegati al rapporto dei C.C. emerge che nel momento in cui la vettura si immetteva nell'area dell'incrocio, compariva la sagoma della motocicletta in uscita dalla curva, cosicché la stessa vettura, obbligata a concedere la precedenza, avrebbe ancora potuto arrestare la marcia e consentire il passaggio del motociclista, il quale a sua volta viaggiava evidentemente ad una velocità non commisurata allo stato dei luoghi, tenuto conto in particolare della presenza di una curva, di un'intersezione e della non eccessiva larghezza della strada (m. 6,50, secondo quanto si legge nel rapporto dei C.C.), circostanze che avrebbero dovuto indurre il motociclista a ridurre al minimo la propria velocità di marcia, se del caso anche al di sotto del limite massimo di 30 km/h ivi vigente, al fine di consentirgli di apprestare ogni misura utile ad evitare pericoli ed in particolare ad arrestare in sicurezza il proprio mezzo davanti al qualunque ostacolo prevedibile, come prevede l'art. 141 c.d.s.; peraltro, la velocità non adeguata del motociclista si evince agevolmente sia dalla lunghezza della traccia di frenata rilevata dai C.C., pari a m. 11,20, sia dalla distanza esistente fra il punto di uscita dalla curva del motociclista ed il punto in cui si trovava la vettura con la quale è venuto in contatto, distanza che ad un'andatura anche rispettosa del limite massimo di velocità di 30 km/h avrebbe dovuto ragionevolmente consentirgli di arrestare la marcia in sicurezza senza il blocco delle ruote e senza, pertanto, incorrere comunque nell'affermato inconveniente della buca ivi presente;
alle considerazioni in fatto innanzi riportate si aggiunge in diritto che “il solo fatto che un conducente goda del diritto di precedenza non lo esenta dall'obbligo di usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada, che non si attengano al segnale di arresto o di precedenza” (cfr. ex pluribus Cass. n. 9528/2012); ed anche eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada, come il mancato arresto al segnale di stop o una velocita non adeguata, devono essere presi in considerazione nel valutare la condotta di guida prudenziale da tenere, proprio perché tutt'altro che imprevedibili (cfr. Cass. n. 8289/2016); e si aggiunga che la Corte Suprema ha anche affermato che “nel sistema delle norme sulla circolazione stradale, l'apprezzamento della velocità, in funzione dell'esigenza di stabilire se essa debba o meno considerarsi eccessiva, deve essere condotto in relazione alle condizioni dei luoghi, della strada e del traffico che vi si svolge, e può, quindi, anche essere basato solo sulle circostanze del fatto e sugli effetti provocati dall'urto del veicolo, senza necessità di un preciso accertamento della oggettiva velocità tenuta dal veicolo stesso e senza che assuma decisivo rilievo persino l'eventuale osservanza dei limiti imposti, in via generale, dal codice della strada” (cfr. Cass. n. 20173/2004); rilevato, con riguardo alla sentenza pronunziata nel processo penale a carico della e CP_3 prodotta dalla parte attrice, che, in ogni caso, come pure rappresentato dalla difesa della compagnia nella memoria finale, “in via generale, ogniqualvolta un fatto integra al contempo un illecito civile ed un illecito penale, il giudice civile è legittimamente chiamato a compiere un autonomo accertamento dei fatti costitutivi rilevanti ai fini della domanda civile, proprio perché diversi da quelli rilevanti ai fini della condanna penale. Pertanto, in materia di rapporti tra il giudizio penale e quello civile per il risarcimento del danno, la decisione con cui il giudice civile ravvisi un concorso del soggetto danneggiato nella causazione del pregiudizio dallo stesso lamentato non viola l'art. 651 c.p.p., ai sensi del quale, nel processo civile, l'accertamento contenuto nella sentenza penale di condanna ha efficacia di giudicato in ordine alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e alla commissione dello stesso da parte dell'imputato” (Cass. n. 27901/2023); ed è stati anche precisato che “[…] il "giudicato di condanna generica del debitore" - che è quello esistente nella vicenda che occupa - "non preclude nel successivo giudizio di liquidazione l'eccezione di concorso di colpa del creditore ed il relativo accertamento", ciò che "costituisce, peraltro, applicazione del più generale principio" secondo cui "la condanna generica al risarcimento del danno, anche se contenuta in una sentenza penale, consiste in una mera declaratoria iuris e richiede il semplice accertamento della potenziale idoneità del fatto illecito a produrre conseguenze dannose o pregiudizievoli, indipendentemente dall'esistenza e dalla misura del danno, il cui accertamento è riservato al giudice della liquidazione, sicché ogni affermazione della sentenza penale che non sia funzionale alla condanna generica (siccome è avvenuto nel caso in esame) è insuscettibile di acquistare autorità di giudicato" (Cass. Sez. 3, sent. n. 27723 del 2005, cit., conforme Cass. Sez. 1, sent. 19 aprile 2010, n. 9295, Rv. 612779-01; in senso analogo anche Cass. Sez. 3, sent. 27 agosto 2014, n. 18352, Rv. 632612-01; Cass. Sez. 3, sent. 9 marzo 2018, n. 5660, Rv. 648292- 01). […]” (Cass. n. 21402/2022, in motivazione); ritenuto, pertanto, che la responsabilità del sinistro per cui è causa debba essere posta per il 30% a carico del conducente del motociclo (che, come detto, non viaggiava ad una velocità prudenziale, tenuto conto dello stato dei luoghi e senza dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, come richiesto dall'art. 2054 c.p.c.) e per il 70% a carico della conducente della vettura CE (che non osservava l'obbligo di dare precedenza ai veicoli che viaggiavano sulla S.P.); osservato che dalla relazione di c.t.u. medico-legale, redatta dal dott. , si Persona_1 evince come sia possibile riconoscere all'attore, quale pregiudizio alla salute, un'invalidità temporanea totale della durata di 45 giorni, un'invalidità temporanea parziale di 45 giorni al 75%, un'invalidità temporanea parziale di 90 giorni al 50% e di altri 90 giorni al 25%; lo stesso attore, in conseguenza del sinistro per cui è causa ha riportato postumi permanenti nella misura del 16% (sedici per cento); rilevato che, ai fini della liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale questo Tribunale ritiene di ricorrere al criterio tabellare ormai comunemente diffuso e, condividendo i principi affermati dalla Corte Suprema, alle tabelle c.d. milanesi, che prevedono ai fini, appunto, della liquidazione del danno non patrimoniale un valore del primo punto di invalidità permanente aumentato in misura più che proporzionale con l'aumento della percentuale di invalidità; è previsto poi un demoltiplicatore in ragione del crescere dell'età del danneggiato;
rilevato, pertanto, che per le lesioni subite dall'attore, nato il [...], in [...] giorni di inabilità temporanea, dell'entità dei postumi permanenti riconosciuti e dell'età dello stesso al momento della stabilizzazione delle lesioni, va riconosciuto il complessivo importo di € 70.282,75; rilevato che, in considerazione di quanto osservato con riguardo alla ripartizione di responsabilità, può essere liquidato in favore dell'attore a tale titolo, la somma di € 49.197,92 (detta somma è stata conteggiata secondo il valore attuale della moneta e, pertanto, non va rivalutata;
la stessa va intesa come integralmente satisfattiva del danno non patrimoniale e quindi anche della sofferenza soggettiva subita); rilevato che a titolo di danno patrimoniale per spese mediche sopportate può essere riconosciuto l'importo richiesto di € 3.036,00, non specificamente contestato dalla compagnia, da ridurre ad € 2.125,20, in considerazione di quanto osservato con riguardo alla ripartizione di responsabilità; osservato che dalle somme innanzi riconosciute deve essere detratto l'importo di € 33.500,00, già versato dalla compagnia, cosicché la differenza ancora spettante all'attore per i titoli innanzi indicati ammonta ad € 17.823,12, da imputare al danno non patrimoniale;
a detta somma residua devono essere aggiunti gli interessi legali dalla data del sinistro al soddisfo sulla somma mediamente devalutata;
rilevato che l'attore ha anche chiesto il risarcimento del danno materiale per la riparazione del motociclo e per indumenti e caschi;
la somma a tale titolo quantificata dall'attore di € 3.500,00 non è stata specificamente contestata dalla compagnia e, peraltro, risulta congrua, tenuto conto di quanto risulta dalla consulenza di parte depositata dalla compagnia stessa;
detta somma deve essere ridotta ad € 2.450,00, in ragione di quanto osservato sulla ripartizione delle responsabilità; da quest'ultimo importo deve essere detratto quello di € 2.150,00, già versato a tale titolo dalla compagnia, cosicché spetta per il medesimo titolo ancora all'attore la somma di € 300,00, oltre rivalutazione monetaria dalla data del fatto alla data di pubblicazione della presente sentenza ed oltre interessi legali dalla stessa data al soddisfo da calcolare sulla somma mediamente rivalutata alla data di pubblicazione della presente pronunzia (vale a dire utilizzando quale montante, su cui calcolare gli interessi, la media fra la somma innanzi liquidata di € 300,00 e quella rivalutata alla data di pubblicazione della presente sentenza); rilevato che i convenuti, in solido, devono essere condannati alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore, nella misura del 70%, equamente compensata la residua parte, in considerazione dell'accoglimento solo parziale della domanda, come liquidate in dispositivo e con distrazione in favore dei difensori dell'attore, che ne hanno fatto richiesta;
le spese della c.t.u. medico-legale espletata in corso di causa, come liquidate in atti, vanno poste definitivamente a carico dei convenuti nella misura del 70% e dell'attore per il residuo importo;
P.T.M. Il Tribunale di Taranto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così provvede: Parte_1
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da e, per Parte_1
l'effetto, condanna i convenuti, in solido fra loro, a pagare in favore dello stesso, la somma residua di € 17.823,12, oltre interessi legali con la decorrenza e secondo le modalità indicate in motivazione, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, nonché la somma residua di € 300,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali con la decorrenza e secondo le modalità indicate in motivazione, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
- condanna i convenuti, in solido fra loro, a rifondere le spese di lite sostenute dall'attore, nella misura del 70%, equamente compensata la residua parte, liquidando il dovuto in € 808,50 per esborsi (comprensivi della quota relativa al compenso versato al consulente di parte) ed in € 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dei difensori dell'attore;
- pone le spese della c.t.u. medico-legale espletata in corso di causa, come liquidate in atti, definitivamente a carico dei convenuti nella misura del 70% e dell'attore per il residuo importo. Taranto, 19.09.2025
Il giudice dott. Remo Lisco
- Seconda Sezione Civile - Il Giudice Unico, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta in primo grado nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 7389 dell'anno 2021, avente per oggetto: risarcimento danni, TRA (c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ugo Parte_1 C.F._1 Marciello e Maria Vittoria Bruno, attore E
(c.f. ), ed in persona del procuratore e responsabile Controparte_1 P.IVA_1 della Direzione Sinistri, dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe CP_2 Ramellini, convenuta E (c.f. e (c.f. Controparte_3 C.F._2 Controparte_4
), C.F._3 altri convenuti – non costituiti All'udienza del 04.03.2025 la causa passava in decisione con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che conveniva davanti a questo Tribunale gli altri soggetti in Parte_1 epigrafe indicati, al fine di vedere risarciti i danni assertivamente subiti in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi il 30.08.2019, alle ore 13.03 circa, sulla S.P. 136 nei pressi della zona 865 di Manduria;
l'attore riferiva che, alla guida del proprio motociclo, BMW tg. DB32190, percorreva detta strada con senso di marcia Manduria - Maruggio;
aggiungeva che, giunto all'intersezione di detta strada con altra strada comunale, notava una vettura CE, tg. CS230RW, di proprietà di , condotta da Controparte_4 CP_3 ed assicurata con che si immetteva sulla strada provinciale
[...] Controparte_5 con manovra di svolta a sinistra, omettendo di concedere la prescritta precedenza e superando la segnaletica di stop, senza arrestare la marcia: nonostante la frenata del
, quest'ultimo perdeva il controllo del mezzo, si riferisce sostanzialmente in Parte_1 citazione, in quanto veniva disarcionato a causa della presenza di una buca sul manto stradale, cosicché mentre il motoveicolo scivolava via oltre la vettura CE, il motociclista veniva attinto al capo protetto da casco, che andava ad urtare contro la parte posteriore sinistra della CE ed in particolare contro il parafango della ruota posteriore sinistra, riportando lesioni personali;
si riferiva negli atti che la compagnia odierna convenuta aveva corrisposto all'attore, su basi concorsuali, la somma di € 2.600,00 (di cui € 450,00 a titolo di spese legali) per i danni materiali ed € 33.500,00 per i danni alla salute, somme accettate dal a titolo di acconto sulla maggiore somma ritenuta dovuta;
Parte_1 rilevato che la compagnia di assicurazione convenuta, costituitasi, si opponeva all'accoglimento dell'avversa domanda, mentre gli altri convenuti non si costituivano in giudizio;
osservato che, sulla base di quanto emerso dall'ascolto del testimone, Testimone_1 (la cui presenza sul luogo del sinistro emerge dal rapporto dei C.C.), dalla lettura
[...] del rapporto redatto dai C.C. intervenuti dopo il sinistro (con relativi allegati) e dalla visione dei supporti contenenti le immagini relative al sinistro ripreso da una telecamera comunale ivi presente ed acquisite dai C.C., può dirsi adeguatamente dimostrata la dinamica del sinistro descritta in citazione, salvo quanto verrà osservato in ordine all'incidenza della buca presente sul manto stradale, riferita dall'attore ed al fatto che dalla citata deposizione testimoniale e dalle immagini contenute nei supporti prodotti dall'attore ( ) emerge Pt_2 che la conducente della inizialmente fermatasi allo stop presente per i veicoli che, Pt_3 come quello condotto dalla si immettevano sulla S.P. percorsa dal motociclista, non CP_3 rispettava comunque l'obbligo che detto segnale impone di dare la precedenza ai veicoli che percorrono la strada che si sta per incrociare;
dalla visione dei citati supporti emerge, infatti, che la conducente della CE, dopo essersi fermata, impegnava l'area dell'incrocio nel momento in cui compariva la motocicletta condotta dal che sopraggiungeva Parte_1 uscendo dalla curva per lui destrorsa;
dagli elementi istruttori innanzi citati emerge, pertanto che la conducente della vettura, seppure inizialmente fermatasi allo stop, ripartiva senza essersi prudenzialmente assicurata di potere completare la manovra di svolta a sinistra in sicurezza;
infatti, come accennato, dalle immagini contenute nei CD-ROM prodotti dall'attore e dai fotogrammi in sequenza allegati al rapporto dei C.C. emerge che nel momento in cui la vettura si immetteva nell'area dell'incrocio, compariva la sagoma della motocicletta in uscita dalla curva, cosicché la stessa vettura, obbligata a concedere la precedenza, avrebbe ancora potuto arrestare la marcia e consentire il passaggio del motociclista, il quale a sua volta viaggiava evidentemente ad una velocità non commisurata allo stato dei luoghi, tenuto conto in particolare della presenza di una curva, di un'intersezione e della non eccessiva larghezza della strada (m. 6,50, secondo quanto si legge nel rapporto dei C.C.), circostanze che avrebbero dovuto indurre il motociclista a ridurre al minimo la propria velocità di marcia, se del caso anche al di sotto del limite massimo di 30 km/h ivi vigente, al fine di consentirgli di apprestare ogni misura utile ad evitare pericoli ed in particolare ad arrestare in sicurezza il proprio mezzo davanti al qualunque ostacolo prevedibile, come prevede l'art. 141 c.d.s.; peraltro, la velocità non adeguata del motociclista si evince agevolmente sia dalla lunghezza della traccia di frenata rilevata dai C.C., pari a m. 11,20, sia dalla distanza esistente fra il punto di uscita dalla curva del motociclista ed il punto in cui si trovava la vettura con la quale è venuto in contatto, distanza che ad un'andatura anche rispettosa del limite massimo di velocità di 30 km/h avrebbe dovuto ragionevolmente consentirgli di arrestare la marcia in sicurezza senza il blocco delle ruote e senza, pertanto, incorrere comunque nell'affermato inconveniente della buca ivi presente;
alle considerazioni in fatto innanzi riportate si aggiunge in diritto che “il solo fatto che un conducente goda del diritto di precedenza non lo esenta dall'obbligo di usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada, che non si attengano al segnale di arresto o di precedenza” (cfr. ex pluribus Cass. n. 9528/2012); ed anche eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada, come il mancato arresto al segnale di stop o una velocita non adeguata, devono essere presi in considerazione nel valutare la condotta di guida prudenziale da tenere, proprio perché tutt'altro che imprevedibili (cfr. Cass. n. 8289/2016); e si aggiunga che la Corte Suprema ha anche affermato che “nel sistema delle norme sulla circolazione stradale, l'apprezzamento della velocità, in funzione dell'esigenza di stabilire se essa debba o meno considerarsi eccessiva, deve essere condotto in relazione alle condizioni dei luoghi, della strada e del traffico che vi si svolge, e può, quindi, anche essere basato solo sulle circostanze del fatto e sugli effetti provocati dall'urto del veicolo, senza necessità di un preciso accertamento della oggettiva velocità tenuta dal veicolo stesso e senza che assuma decisivo rilievo persino l'eventuale osservanza dei limiti imposti, in via generale, dal codice della strada” (cfr. Cass. n. 20173/2004); rilevato, con riguardo alla sentenza pronunziata nel processo penale a carico della e CP_3 prodotta dalla parte attrice, che, in ogni caso, come pure rappresentato dalla difesa della compagnia nella memoria finale, “in via generale, ogniqualvolta un fatto integra al contempo un illecito civile ed un illecito penale, il giudice civile è legittimamente chiamato a compiere un autonomo accertamento dei fatti costitutivi rilevanti ai fini della domanda civile, proprio perché diversi da quelli rilevanti ai fini della condanna penale. Pertanto, in materia di rapporti tra il giudizio penale e quello civile per il risarcimento del danno, la decisione con cui il giudice civile ravvisi un concorso del soggetto danneggiato nella causazione del pregiudizio dallo stesso lamentato non viola l'art. 651 c.p.p., ai sensi del quale, nel processo civile, l'accertamento contenuto nella sentenza penale di condanna ha efficacia di giudicato in ordine alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e alla commissione dello stesso da parte dell'imputato” (Cass. n. 27901/2023); ed è stati anche precisato che “[…] il "giudicato di condanna generica del debitore" - che è quello esistente nella vicenda che occupa - "non preclude nel successivo giudizio di liquidazione l'eccezione di concorso di colpa del creditore ed il relativo accertamento", ciò che "costituisce, peraltro, applicazione del più generale principio" secondo cui "la condanna generica al risarcimento del danno, anche se contenuta in una sentenza penale, consiste in una mera declaratoria iuris e richiede il semplice accertamento della potenziale idoneità del fatto illecito a produrre conseguenze dannose o pregiudizievoli, indipendentemente dall'esistenza e dalla misura del danno, il cui accertamento è riservato al giudice della liquidazione, sicché ogni affermazione della sentenza penale che non sia funzionale alla condanna generica (siccome è avvenuto nel caso in esame) è insuscettibile di acquistare autorità di giudicato" (Cass. Sez. 3, sent. n. 27723 del 2005, cit., conforme Cass. Sez. 1, sent. 19 aprile 2010, n. 9295, Rv. 612779-01; in senso analogo anche Cass. Sez. 3, sent. 27 agosto 2014, n. 18352, Rv. 632612-01; Cass. Sez. 3, sent. 9 marzo 2018, n. 5660, Rv. 648292- 01). […]” (Cass. n. 21402/2022, in motivazione); ritenuto, pertanto, che la responsabilità del sinistro per cui è causa debba essere posta per il 30% a carico del conducente del motociclo (che, come detto, non viaggiava ad una velocità prudenziale, tenuto conto dello stato dei luoghi e senza dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, come richiesto dall'art. 2054 c.p.c.) e per il 70% a carico della conducente della vettura CE (che non osservava l'obbligo di dare precedenza ai veicoli che viaggiavano sulla S.P.); osservato che dalla relazione di c.t.u. medico-legale, redatta dal dott. , si Persona_1 evince come sia possibile riconoscere all'attore, quale pregiudizio alla salute, un'invalidità temporanea totale della durata di 45 giorni, un'invalidità temporanea parziale di 45 giorni al 75%, un'invalidità temporanea parziale di 90 giorni al 50% e di altri 90 giorni al 25%; lo stesso attore, in conseguenza del sinistro per cui è causa ha riportato postumi permanenti nella misura del 16% (sedici per cento); rilevato che, ai fini della liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale questo Tribunale ritiene di ricorrere al criterio tabellare ormai comunemente diffuso e, condividendo i principi affermati dalla Corte Suprema, alle tabelle c.d. milanesi, che prevedono ai fini, appunto, della liquidazione del danno non patrimoniale un valore del primo punto di invalidità permanente aumentato in misura più che proporzionale con l'aumento della percentuale di invalidità; è previsto poi un demoltiplicatore in ragione del crescere dell'età del danneggiato;
rilevato, pertanto, che per le lesioni subite dall'attore, nato il [...], in [...] giorni di inabilità temporanea, dell'entità dei postumi permanenti riconosciuti e dell'età dello stesso al momento della stabilizzazione delle lesioni, va riconosciuto il complessivo importo di € 70.282,75; rilevato che, in considerazione di quanto osservato con riguardo alla ripartizione di responsabilità, può essere liquidato in favore dell'attore a tale titolo, la somma di € 49.197,92 (detta somma è stata conteggiata secondo il valore attuale della moneta e, pertanto, non va rivalutata;
la stessa va intesa come integralmente satisfattiva del danno non patrimoniale e quindi anche della sofferenza soggettiva subita); rilevato che a titolo di danno patrimoniale per spese mediche sopportate può essere riconosciuto l'importo richiesto di € 3.036,00, non specificamente contestato dalla compagnia, da ridurre ad € 2.125,20, in considerazione di quanto osservato con riguardo alla ripartizione di responsabilità; osservato che dalle somme innanzi riconosciute deve essere detratto l'importo di € 33.500,00, già versato dalla compagnia, cosicché la differenza ancora spettante all'attore per i titoli innanzi indicati ammonta ad € 17.823,12, da imputare al danno non patrimoniale;
a detta somma residua devono essere aggiunti gli interessi legali dalla data del sinistro al soddisfo sulla somma mediamente devalutata;
rilevato che l'attore ha anche chiesto il risarcimento del danno materiale per la riparazione del motociclo e per indumenti e caschi;
la somma a tale titolo quantificata dall'attore di € 3.500,00 non è stata specificamente contestata dalla compagnia e, peraltro, risulta congrua, tenuto conto di quanto risulta dalla consulenza di parte depositata dalla compagnia stessa;
detta somma deve essere ridotta ad € 2.450,00, in ragione di quanto osservato sulla ripartizione delle responsabilità; da quest'ultimo importo deve essere detratto quello di € 2.150,00, già versato a tale titolo dalla compagnia, cosicché spetta per il medesimo titolo ancora all'attore la somma di € 300,00, oltre rivalutazione monetaria dalla data del fatto alla data di pubblicazione della presente sentenza ed oltre interessi legali dalla stessa data al soddisfo da calcolare sulla somma mediamente rivalutata alla data di pubblicazione della presente pronunzia (vale a dire utilizzando quale montante, su cui calcolare gli interessi, la media fra la somma innanzi liquidata di € 300,00 e quella rivalutata alla data di pubblicazione della presente sentenza); rilevato che i convenuti, in solido, devono essere condannati alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore, nella misura del 70%, equamente compensata la residua parte, in considerazione dell'accoglimento solo parziale della domanda, come liquidate in dispositivo e con distrazione in favore dei difensori dell'attore, che ne hanno fatto richiesta;
le spese della c.t.u. medico-legale espletata in corso di causa, come liquidate in atti, vanno poste definitivamente a carico dei convenuti nella misura del 70% e dell'attore per il residuo importo;
P.T.M. Il Tribunale di Taranto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così provvede: Parte_1
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da e, per Parte_1
l'effetto, condanna i convenuti, in solido fra loro, a pagare in favore dello stesso, la somma residua di € 17.823,12, oltre interessi legali con la decorrenza e secondo le modalità indicate in motivazione, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, nonché la somma residua di € 300,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali con la decorrenza e secondo le modalità indicate in motivazione, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
- condanna i convenuti, in solido fra loro, a rifondere le spese di lite sostenute dall'attore, nella misura del 70%, equamente compensata la residua parte, liquidando il dovuto in € 808,50 per esborsi (comprensivi della quota relativa al compenso versato al consulente di parte) ed in € 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dei difensori dell'attore;
- pone le spese della c.t.u. medico-legale espletata in corso di causa, come liquidate in atti, definitivamente a carico dei convenuti nella misura del 70% e dell'attore per il residuo importo. Taranto, 19.09.2025
Il giudice dott. Remo Lisco