CASS
Sentenza 13 giugno 1969
Sentenza 13 giugno 1969
Massime • 1
Se, nella vendita di un corpo determinato, l'indicazione della misura e fatta unicamente, secondo la volonta delle parti, come ulteriore specificazione dell'immobile, senza effettivo riguardo all'estensione di esso, la volonta delle parti deve prevalere e non si fa luogo ad alcun rimborso o supplemento di prezzo. ( V. 2542-50).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/06/1969, n. 2121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2121 |
| Data del deposito : | 13 giugno 1969 |
Testo completo
Se, nella vendita di un corpo determinato, l'indicazione della misura e fatta unicamente, secondo la volonta delle parti, come ulteriore specificazione dell'immobile, senza effettivo riguardo all'estensione di esso, la volonta delle parti deve prevalere e non si fa luogo ad alcun rimborso o supplemento di prezzo. ( V. 2542-50).*