Cass. civ., sez. III, sentenza 13/06/1969, n. 2121
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Sentenza 13 giugno 1969

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Se, nella vendita di un corpo determinato, l'indicazione della misura e fatta unicamente, secondo la volonta delle parti, come ulteriore specificazione dell'immobile, senza effettivo riguardo all'estensione di esso, la volonta delle parti deve prevalere e non si fa luogo ad alcun rimborso o supplemento di prezzo. ( V. 2542-50).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 13/06/1969, n. 2121
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2121
    Data del deposito : 13 giugno 1969

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