Sentenza breve 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 22/01/2026, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00131/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01794/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 1794 del 2025, proposto da
Gem Group S.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato FR Izzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sellia Marina, non costituito in giudizio;
nei confronti
MA IA, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Risadelli e Giancarlo Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della determinazione del responsabile del Settore III – Urbanistica – SUE – SUAP del Comune di Sellia Marina del 15 ottobre 2025, n. 108, comunicata con nota del 16 ottobre 2025, prot. n. 18036, anch’essa da intendersi impugnata, avente ad oggetto “Bando per il rilascio di concessione di aree demaniali marittime per finalità turistico – ricreative - Approvazione Graduatoria Definitiva” , di approvazione dei verbali di gara e contestuale aggiudicazione del Lotto D alla Ditta MA IA, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e in particolare: a) del verbale di gara del 15 settembre 2025, nella parte in cui la Commissione giudicatrice, in autotutela, ha proceduto alla “riesamina” e alla nuova valutazione delle offerte tecniche del Lotto D, modificando i punteggi e la graduatoria finale ; b) della nota del 1° agosto 2025, prot. n. 13325, con cui il Presidente della Commissione giudicatrice ha comunicato la necessità di procedere alla riesamina delle offerte tecniche per il Lotto D; c) per quanto di ragione, del verbale di gara del 12 giugno 2025 nella parte in cui non ha consolidato la proposta di aggiudicazione provvisoria in favore dell’odierna società ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di MA IA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 il dott. FR TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Gem Group S.r.l.s. ha partecipato alla procedura ad evidenza pubblica per la concessione di aree demaniali marittime per finalità turistico–ricreative, indetta dal Comune di Sellia Marina.
Essa ha quindi impugnato dinanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con il quale è stato aggiudicato al concorrente MA IA il lotto D, per l’affidamento del quale essa aveva fatto domanda.
In particolare, si duole del fatto che, dopo aver aperto le buste contenenti le offerte economiche e sviluppato la graduatoria complessiva, nella quale l’odierna ricorrente era risultata prima classificata, nella seduta pubblica del 12 giugno 2025, la Commissione valutatrice, in accoglimento dei ricorsi in autotutela presentati dagli altri due concorrenti per il lotto, ha provveduto a riesaminare le offerte tecniche, mutando la votazione attribuita a ciascun concorrente.
All'esito di tale rivalutazione, la società ricorrente si era classificata al secondo posto con 72 punti, a fronte di 73,07 punti attribuiti al concorrente aggiudicatario.
In questa sede, deduce in primo luogo la violazione del principio di segretezza delle offerte, di quello di par condicio tra i concorrenti, di quello di imparzialità e trasparenza.
In secondo luogo, lamenta che la Commissione valutatrice abbia giustificato l'intervento in autotutela in ragione di un mero errore materiale. Era invece accaduto che la commissione avesse omesso di attribuire il punteggio per una delle voci previste dal bando ( Computo metrico ) e ne avesse accorpate altre due. Si era trattato, dunque, di un vero vizio valutativo e non di un mero errore materiale.
Il tutto si era risolto in un operato contraddittorio da parte della commissione valutatrice, che aveva avocato a sé compito di decidere su "ricorsi amministrativi” presentati dai concorrenti, compito che invece spetta al responsabile del procedimento o al dirigente competente, nel rispetto delle garanzie di trasparenza, imparzialità e segretezza delle offerte.
In via subordinata, la società ricorrente ha dedotto l'arbitrarietà delle valutazioni operate dalla Commissione.
2. - Pur ritualmente evocata in giudizio, l'amministrazione procedente non si è costituita.
Si è invece costituito il controinteressato aggiudicatario, difendendo l’operato dell’amministrazione, che avrebbe operato secondo le regole della correttezza e della trasparenza.
Ha dedotto che l’offerta presentata dalla ricorrente avrebbe dovuto comunque essere esclusa, essendo in contrasto con il piano spiaggia di Sellia Marina: in particolare, il vizio si concretizzerebbe nella previsione di pareti divisorie in lastre di cartongesso, anziché di legno; e nella mancata previsione della presenza di porte e finestre, mentre il piano spiaggia preve un rapporto tra superfici finestrati e superfici calpestabili di 1/8.
3. – Il ricorso è stato trattato alla camera di consiglio del 21 gennaio 2026, nel corso della quale, previo avviso alle parti e ricorrendone i presupposti, esso è stato discusso nel merito e spedito in decisione ai sensi dell'articolo 60 c.p.a.
4. - Il primo motivo, assorbente perché incidente sulla regolarità della procedura valutativa, è fondato e va accolto.
La giurisprudenza (si veda TAR Campania – Napoli, Sez. I, 17 marzo 2025, n. 2182) insegna che, se è vero, in via generale, che l'annullamento (è irrilevante se in sede giurisdizionale o in autotutela) di un atto inserito in una sequenza procedimentale (e diverso, ovviamente, da quello conclusivo) comporta la rinnovazione dei soli atti successivi ad esso, e non comporta la caducazione di quelli anteriori, è anche vero che tale regola dev'esser armonizzata e coordinata, nelle procedure di aggiudicazione di un appalto, con il principio che impone la segretezza delle offerte (a tutela dell'imparzialità delle operazioni di gara e della par condicio dei concorrenti). Tale regola implica che — nei casi in cui la procedura di gara sia caratterizzata da una netta separazione tra la fase della valutazione dell'offerta tecnica e quella dell'offerta economica (come nel caso in cui la stazione appaltante abbia scelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) — le offerte economiche devono restare segrete fino alla conclusione della fase relativa alla valutazione di quelle tecniche, a presidio della genuinità, della trasparenza e della correttezza delle operazioni valutative (che resterebbero irrimediabilmente compromesse e inquinate da un'anticipata conoscenza del contenuto delle offerte economiche). Tale principio resta vulnerato per effetto della ripetizione delle operazioni valutative (ancorché da parte di una nuova commissione) dopo che le offerte tecniche ed economiche erano state, non solo conosciute, ma addirittura valutate dalla commissione originariamente nominata (con atto poi rimosso dalla stazione appaltante in via di autotutela). La peculiarità del bene giuridico protetto dal principio di segretezza dell'offerta economica impone che la tutela si estenda a coprire, non solo l'effettiva lesione del bene, ma anche il semplice rischio di pregiudizio al medesimo, perché anche la sola possibilità di conoscenza dell'entità dell'offerta economica, prima di quella tecnica, è idonea a compromettere la garanzia di imparzialità dell'operato dell'organo valutativo (cfr. anche Cons. Stato, Sez. III, 7 aprile 2021, n. 2819).
5. - Tali principi valgono anche per la procedura indetta allo scopo di attribuire la concessione di un bene pubblico, posto che è assoggettata alle regole dell’evidenza pubblica e, nel caso di specie, vi è una netta distinzione tra la valutazione dell’offerta tecnica e la valutazione dell’offerta economica.
5. - I provvedimenti impugnati vanno annullati.
Quale effetto conformativo della presente sentenza, il Comune di Sellia Marina è tenuto a ripetere la gara, per il lotto in questione.
Infatti: a) da un lato, non si può tener ferma la prima graduatoria elaborata dalla commissione valutatrice, contenuta nel verbale del 12 giugno 2025, perché – come su questo aspetto correttamente ritenuto dall’amministrazione – non vi era stata l’attribuzione di punteggio per tutti i criteri di gara; b) dall’altro lato, non sarebbe possibile procedere alla rivalutazione delle offerte, non essendo più garantita la segretezza dell’offerta economica.
Ciò rende irrilevanti le argomentazioni dell’aggiudicataria, secondo cui l’offerta della società ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara e giustifica la decisione con sentenza sul ricorso senza concedere un rinvio per la proposizione di ricorso incidentale.
6. – Le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la determinazione del responsabile del Settore III – Urbanistica – SUE – SUAP del Comune di Sellia Marina del 15 ottobre 2025, n. 108, e degli atti ad essa prodromici, con gli effetti meglio specificati al § 5. Della parte motiva.
Condanna il Comune di Sellia Marina, in persona del Sindaco in carica, e MA IA, in solido tra di loro, alla rifusione delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 2.000,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO LE, Presidente
FR TA, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR TA | VO LE |
IL SEGRETARIO