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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 21/11/2025, n. 1652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1652 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2906/2025
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa GL DO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Verona, Via Carmelitani Scalzi Parte_1 C.F._1
n. 20, presso e nello studio dell'Avv. LORUSSO ALBERTO del Foro di Verona, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato al ricorso
Ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F.: - P. IVA: Controparte_1 P.IVA_1
), società elettivamente domiciliata in Treviso, Via Cornarotta n. 14, presso e nello studio P.IVA_2
dell'Avv. BETTIOL MASSIMO del Foro di Treviso, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla memoria di costituzione
Resistente
Avente ad oggetto: Assicurazione sulla vita pagina 1 di 4 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha concluso come in atti, così chiedendo, oltre alla condanna della controparte anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.:
“Nel merito: previo rigetto delle eccezioni avversarie, dichiararsi tenuta e condannarsi in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere ad : Parte_1
- la somma di euro 15.614,40 - o quella diversa ritenuta di giustizia anche in via equitativa - in forza della polizza “ n. 30296370, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
Parte_2
- la somma di euro 25.000,00 - o quella diversa ritenuta di giustizia anche in via equitativa - in forza della polizza “Lungavita Basic – 5” n. 6880983, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge, tanto per la fase giudiziale quanto per la fase di mediazione;
con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”.
Parte resistente ha concluso come in atti, così chiedendo:
“Nel merito: rigettarsi la pretesa della Signora siccome inammissibile e/o improponibile e/o infondata Parte_1 in fatto ed indiritto per le causali addotte in narrativa;
con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali e accessori come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., esponeva: che la sorella aveva Parte_1 Parte_3
stipulato con due polizze vita, la prima delle quali prevedeva la sola ricorrente come Controparte_1
beneficiaria per l'importo di € 15.614,40 e la seconda prevedeva come beneficiari i quattro fratelli superstiti per l'importo di € 25.000,00 ciascuno;
che la stipulante era deceduta in data 12.2.2024; che la ricorrente aveva chiesto quindi la liquidazione delle due suddette polizze in proprio favore;
che la compagnia assicurativa non aveva tuttavia adempiuto. chiedeva quindi la condanna di Parte_1
quest'ultima a corrispondere la somma complessiva di € 40.614,40 oltre interessi e spese.
Costituitasi in giudizio, replicava: di aver riscontrato la domanda di liquidazione Controparte_1
chiedendo la sottoscrizione di un atto di notorietà contenente l'elenco degli eredi legittimari e gli estremi dell'eventuale testamento della de cuius con il quale la stessa avrebbe potuto modificare i beneficiari delle polizze;
che tale documentazione era indicata come necessaria anche sul sito internet della società; che la sua presentazione rappresentava un adempimento all'obbligo di buona fede. Chiedeva dunque il rigetto della domanda avversaria.
pagina 2 di 4 All'esito dello scambio delle memorie ex art. 281 duodecies c.p.c., il Giudice rigettava le istanze istruttorie formulate da entrambe le parti e invitava le stesse a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., così trattenendo la stessa in decisione.
Tanto premesso, rileva il giudicante che la società convenuta ha motivato la mancata liquidazione delle polizze sulla scorta dell'omessa consegna “della dichiarazione sostitutiva di notorietà con l'elenco completo degli eredi o, nel caso vi fosse un testamento, con l'indicazione del numero di repertorio e la data di pubblicazione nell'atto di notorietà … rappresentando espressamente alla ricorrente che per la liquidazione delle polizze non era sufficiente la mera designazione del beneficiario ed il certificato di morte” (cfr. pag.
2-3 della comparsa di costituzione e risposta). Dunque, secondo la prospettazione di la controparte non avrebbe inviato l'atto sostitutivo di notorietà contenente le Controparte_1
suddette informazioni.
Senonchè, tale documento, sottoscritto da , è stato prodotto dalla stessa società Parte_1
convenuta in allegato alla sua prima memoria ex art. 281 duodecies c.p.c. (doc. 6 Generali).
dunque, in tutti i propri atti contesta la mancata predisposizione e comunicazione Controparte_1
di un documento che invece era già in suo possesso. E si noti che mai nel presente giudizio è stata esplicitata alcuna argomentazione difensiva riguardante un'eventuale inadeguatezza di tale documento, il quale invero contiene l'elenco degli eredi legittimari ed esplicita nella sua intestazione la circostanza dell'inesistenza di un testamento riconducibile alla sorella della ricorrente. Anzi, colpevolmente
[...]
non si è avveduta di tale ultima esplicitazione nemmeno dopo aver prodotto in causa il CP_1
documento in questione: arriva difatti ad affermare nella seconda memoria ex art. 281 duodecies c.p.c. che “per appurare che – ovviamente per quanto noto alla ricorrente – non vi sono testamenti apparentemente lasciati dalla Signora abbiamo dovuto aspettare l'udienza del Parte_3
25.09.2025 innanzi al Giudice”, quando al contrario tale informazione era già in suo possesso, in quanto già le era stata fornita dalla controparte, come richiesto.
Tali considerazioni inducono il giudicante non solo a ritenere fondata la pretesa attorea, ma anche a ritenere che la convenuta abbia resistito in giudizio con colpa grave, in quanto nel formulare l'unica tesi difensiva avanzata in giudizio - imperniata sulla mancata consegna della dichiarazione predetta da parte della ricorrente - non ha considerato con attenzione la pur non copiosa documentazione in suo possesso e ha svolto così argomentazioni difensive in patente contrasto con la documentazione dalla stessa pagina 3 di 4 prodotta. Sussistono dunque i presupposti per condannare ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Controparte_1
a titolo di risarcimento del danno da lite temeraria arrecato alla controparte.
Non sussistono invece i presupposti per l'applicazione dell'art. 12 bis D.Lgs. 28/2010, in quanto la mancata partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria è stato giustificato con la comunicazione del 21.10.2024 (doc. 4 conv.), per quanto sulla scorta di una prospettazione che, come appurato all'esito del presente giudizio, è risultata poi infondata.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di e Controparte_1
vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della domanda (da € 26.000 a € 52.0000) con la riduzione ai minimi tariffari per la fase di studio della causa, per la semplicità delle questioni in fatto e in diritto dedotte, per la fase di trattazione della controversia, stante il deposito delle sole memorie integrative senza espletamento di ulteriore attività istruttoria, e per la fase decisoria, stante l'applicazione del rito semplificato di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
Va liquidato invece in base ai medi tariffari la sola fase esperita di attivazione della procedura di mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità della domanda ex art. 5 D.Lgs. 28/2010.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. condanna a corrispondere a la somma complessiva di € Controparte_1 Parte_1
40.614,40 oltre interessi dalla messa in mora al saldo effettivo;
2. condanna a corrispondere a la somma ulteriore di € 1.000,00 Controparte_1 Parte_1
ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
3. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, liquidate in Controparte_1 Parte_1
€ 545,00 per esborsi e in € 4.852,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, in data 21 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa GL DO
pagina 4 di 4
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa GL DO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Verona, Via Carmelitani Scalzi Parte_1 C.F._1
n. 20, presso e nello studio dell'Avv. LORUSSO ALBERTO del Foro di Verona, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato al ricorso
Ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F.: - P. IVA: Controparte_1 P.IVA_1
), società elettivamente domiciliata in Treviso, Via Cornarotta n. 14, presso e nello studio P.IVA_2
dell'Avv. BETTIOL MASSIMO del Foro di Treviso, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla memoria di costituzione
Resistente
Avente ad oggetto: Assicurazione sulla vita pagina 1 di 4 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha concluso come in atti, così chiedendo, oltre alla condanna della controparte anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.:
“Nel merito: previo rigetto delle eccezioni avversarie, dichiararsi tenuta e condannarsi in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere ad : Parte_1
- la somma di euro 15.614,40 - o quella diversa ritenuta di giustizia anche in via equitativa - in forza della polizza “ n. 30296370, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
Parte_2
- la somma di euro 25.000,00 - o quella diversa ritenuta di giustizia anche in via equitativa - in forza della polizza “Lungavita Basic – 5” n. 6880983, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge, tanto per la fase giudiziale quanto per la fase di mediazione;
con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”.
Parte resistente ha concluso come in atti, così chiedendo:
“Nel merito: rigettarsi la pretesa della Signora siccome inammissibile e/o improponibile e/o infondata Parte_1 in fatto ed indiritto per le causali addotte in narrativa;
con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali e accessori come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., esponeva: che la sorella aveva Parte_1 Parte_3
stipulato con due polizze vita, la prima delle quali prevedeva la sola ricorrente come Controparte_1
beneficiaria per l'importo di € 15.614,40 e la seconda prevedeva come beneficiari i quattro fratelli superstiti per l'importo di € 25.000,00 ciascuno;
che la stipulante era deceduta in data 12.2.2024; che la ricorrente aveva chiesto quindi la liquidazione delle due suddette polizze in proprio favore;
che la compagnia assicurativa non aveva tuttavia adempiuto. chiedeva quindi la condanna di Parte_1
quest'ultima a corrispondere la somma complessiva di € 40.614,40 oltre interessi e spese.
Costituitasi in giudizio, replicava: di aver riscontrato la domanda di liquidazione Controparte_1
chiedendo la sottoscrizione di un atto di notorietà contenente l'elenco degli eredi legittimari e gli estremi dell'eventuale testamento della de cuius con il quale la stessa avrebbe potuto modificare i beneficiari delle polizze;
che tale documentazione era indicata come necessaria anche sul sito internet della società; che la sua presentazione rappresentava un adempimento all'obbligo di buona fede. Chiedeva dunque il rigetto della domanda avversaria.
pagina 2 di 4 All'esito dello scambio delle memorie ex art. 281 duodecies c.p.c., il Giudice rigettava le istanze istruttorie formulate da entrambe le parti e invitava le stesse a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., così trattenendo la stessa in decisione.
Tanto premesso, rileva il giudicante che la società convenuta ha motivato la mancata liquidazione delle polizze sulla scorta dell'omessa consegna “della dichiarazione sostitutiva di notorietà con l'elenco completo degli eredi o, nel caso vi fosse un testamento, con l'indicazione del numero di repertorio e la data di pubblicazione nell'atto di notorietà … rappresentando espressamente alla ricorrente che per la liquidazione delle polizze non era sufficiente la mera designazione del beneficiario ed il certificato di morte” (cfr. pag.
2-3 della comparsa di costituzione e risposta). Dunque, secondo la prospettazione di la controparte non avrebbe inviato l'atto sostitutivo di notorietà contenente le Controparte_1
suddette informazioni.
Senonchè, tale documento, sottoscritto da , è stato prodotto dalla stessa società Parte_1
convenuta in allegato alla sua prima memoria ex art. 281 duodecies c.p.c. (doc. 6 Generali).
dunque, in tutti i propri atti contesta la mancata predisposizione e comunicazione Controparte_1
di un documento che invece era già in suo possesso. E si noti che mai nel presente giudizio è stata esplicitata alcuna argomentazione difensiva riguardante un'eventuale inadeguatezza di tale documento, il quale invero contiene l'elenco degli eredi legittimari ed esplicita nella sua intestazione la circostanza dell'inesistenza di un testamento riconducibile alla sorella della ricorrente. Anzi, colpevolmente
[...]
non si è avveduta di tale ultima esplicitazione nemmeno dopo aver prodotto in causa il CP_1
documento in questione: arriva difatti ad affermare nella seconda memoria ex art. 281 duodecies c.p.c. che “per appurare che – ovviamente per quanto noto alla ricorrente – non vi sono testamenti apparentemente lasciati dalla Signora abbiamo dovuto aspettare l'udienza del Parte_3
25.09.2025 innanzi al Giudice”, quando al contrario tale informazione era già in suo possesso, in quanto già le era stata fornita dalla controparte, come richiesto.
Tali considerazioni inducono il giudicante non solo a ritenere fondata la pretesa attorea, ma anche a ritenere che la convenuta abbia resistito in giudizio con colpa grave, in quanto nel formulare l'unica tesi difensiva avanzata in giudizio - imperniata sulla mancata consegna della dichiarazione predetta da parte della ricorrente - non ha considerato con attenzione la pur non copiosa documentazione in suo possesso e ha svolto così argomentazioni difensive in patente contrasto con la documentazione dalla stessa pagina 3 di 4 prodotta. Sussistono dunque i presupposti per condannare ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Controparte_1
a titolo di risarcimento del danno da lite temeraria arrecato alla controparte.
Non sussistono invece i presupposti per l'applicazione dell'art. 12 bis D.Lgs. 28/2010, in quanto la mancata partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria è stato giustificato con la comunicazione del 21.10.2024 (doc. 4 conv.), per quanto sulla scorta di una prospettazione che, come appurato all'esito del presente giudizio, è risultata poi infondata.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di e Controparte_1
vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della domanda (da € 26.000 a € 52.0000) con la riduzione ai minimi tariffari per la fase di studio della causa, per la semplicità delle questioni in fatto e in diritto dedotte, per la fase di trattazione della controversia, stante il deposito delle sole memorie integrative senza espletamento di ulteriore attività istruttoria, e per la fase decisoria, stante l'applicazione del rito semplificato di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
Va liquidato invece in base ai medi tariffari la sola fase esperita di attivazione della procedura di mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità della domanda ex art. 5 D.Lgs. 28/2010.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. condanna a corrispondere a la somma complessiva di € Controparte_1 Parte_1
40.614,40 oltre interessi dalla messa in mora al saldo effettivo;
2. condanna a corrispondere a la somma ulteriore di € 1.000,00 Controparte_1 Parte_1
ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
3. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, liquidate in Controparte_1 Parte_1
€ 545,00 per esborsi e in € 4.852,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, in data 21 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa GL DO
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