Art. 3.
Alla copertura dell'onere, ai termini dell' art. 81, quarto comma, della Costituzione , sara' provveduto con riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 419 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1949-50.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Alla copertura dell'onere, ai termini dell' art. 81, quarto comma, della Costituzione , sara' provveduto con riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 419 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1949-50.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.