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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 29/11/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2292/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice relatore
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 2292/2025 V.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nata a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. Giovanni Vincenzo ARENA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e hanno congiuntamente Parte_1 Parte_2 richiesto la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio minore Persona_1
nato a [...] il [...] dalla loro relazione more uxorio.
[...]
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e le parti hanno provveduto in conformità. Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole in data 11.9.2025.
Il ricorso può trovare accoglimento in quanto le condizioni previste dai ricorrenti – che di seguito si riportano – sono conformi alla legge e rispondenti agli interessi del figlio minore nato Persona_1 dalla relazione more uxorio, di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo:
1. il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_2 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione del padre, che sarà coadiuvato dalla madre, sig.ra , nonna paterna di Controparte_1 Persona_1 nell'assistenza e mantenimento del predetto minore;
2. le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso.
3. sarà, quindi, onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio, per cui entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
4. il sig. avrà la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di trasferire altrove la propria Parte_1
residenza e quella del figlio , purché ciò non limiti il diritto di visita e frequentazione Persona_1
della madre, per cui in caso di trasferimento della residenza il padre sarà tenuto a darne notizia alla sig.ra con un congruo preavviso;
Parte_2
5. la sig.ra , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di tenere Parte_2
con sé il figlio a fine settimana alternati dal sabato e sino alla domenica sera, mentre, nei rimanenti giorni della settimana il minore starà con il padre con facoltà, comunque, per la madre di fargli visita in qualsiasi giorno della settimana, stabilendo, sin d'ora, che ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto delle volontà di entrambi i genitori;
6. i genitori saranno tenuti a favorire gli incontri tra il minore ed i nonni materni e paterni, nei modi che sceglieranno, tenuto conto sempre del primario interesse del figlio a sviluppare rapporti affettivi equilibrati, nell'ambito delle famiglie di origine;
7. il figlio trascorrerà, ad anni alternati, le festività natalizie e pasquali una volta con il Persona_1 padre madre e l'altra con la madre a decorrere dalle prossime festività, parimenti trascorrerà le giornate del compleanno e del proprio onomastico presso il padre la madre a decorrere dal prossimo compleanno ed onomastico, previo accordo che tenga conto anche degli impegni di lavoro dei genitori e delle esigenze scolastiche del minore;
8. il predetto figlio minore durante i mesi estivi di luglio ed agosto, trascorrerà quindici giorni consecutivi con la madre, comprensivi di pernotto presso quest'ultima, stabilendone i genitori, tempi e modi entro il giorno 15 del mese di giugno;
9. ciascun genitore contribuirà al mantenimento del figlio minore in forma diretta per il periodo di permanenza dello stesso presso di sé ed, inoltre, la madre contribuirà, anche in forma indiretta, mediante la corresponsione al padre di un assegno mensile di € 150,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT e da versarsi a mezzo bonifico o vaglia postale entro i primi cinque giorni di ogni mese;
10. la sig.ra contribuirà, altresì, al pagamento del 50% delle spese straordinarie Parte_2
sostenute per il figlio e, in particolare, saranno divisi al 50% libri scolastici ed altri strumenti di studio, apparecchi per la salute, mensa e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN;
11. i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
12. le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
DISPONE sull'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento del figlio minore nato a [...] il [...], e sulle altre questioni connesse, in conformità alle Persona_1
condizioni concordate dalle parti, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, che qui si hanno per integralmente trascritte.
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 27/11/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice relatore
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 2292/2025 V.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nata a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. Giovanni Vincenzo ARENA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e hanno congiuntamente Parte_1 Parte_2 richiesto la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio minore Persona_1
nato a [...] il [...] dalla loro relazione more uxorio.
[...]
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e le parti hanno provveduto in conformità. Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole in data 11.9.2025.
Il ricorso può trovare accoglimento in quanto le condizioni previste dai ricorrenti – che di seguito si riportano – sono conformi alla legge e rispondenti agli interessi del figlio minore nato Persona_1 dalla relazione more uxorio, di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo:
1. il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_2 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione del padre, che sarà coadiuvato dalla madre, sig.ra , nonna paterna di Controparte_1 Persona_1 nell'assistenza e mantenimento del predetto minore;
2. le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso.
3. sarà, quindi, onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio, per cui entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
4. il sig. avrà la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di trasferire altrove la propria Parte_1
residenza e quella del figlio , purché ciò non limiti il diritto di visita e frequentazione Persona_1
della madre, per cui in caso di trasferimento della residenza il padre sarà tenuto a darne notizia alla sig.ra con un congruo preavviso;
Parte_2
5. la sig.ra , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di tenere Parte_2
con sé il figlio a fine settimana alternati dal sabato e sino alla domenica sera, mentre, nei rimanenti giorni della settimana il minore starà con il padre con facoltà, comunque, per la madre di fargli visita in qualsiasi giorno della settimana, stabilendo, sin d'ora, che ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto delle volontà di entrambi i genitori;
6. i genitori saranno tenuti a favorire gli incontri tra il minore ed i nonni materni e paterni, nei modi che sceglieranno, tenuto conto sempre del primario interesse del figlio a sviluppare rapporti affettivi equilibrati, nell'ambito delle famiglie di origine;
7. il figlio trascorrerà, ad anni alternati, le festività natalizie e pasquali una volta con il Persona_1 padre madre e l'altra con la madre a decorrere dalle prossime festività, parimenti trascorrerà le giornate del compleanno e del proprio onomastico presso il padre la madre a decorrere dal prossimo compleanno ed onomastico, previo accordo che tenga conto anche degli impegni di lavoro dei genitori e delle esigenze scolastiche del minore;
8. il predetto figlio minore durante i mesi estivi di luglio ed agosto, trascorrerà quindici giorni consecutivi con la madre, comprensivi di pernotto presso quest'ultima, stabilendone i genitori, tempi e modi entro il giorno 15 del mese di giugno;
9. ciascun genitore contribuirà al mantenimento del figlio minore in forma diretta per il periodo di permanenza dello stesso presso di sé ed, inoltre, la madre contribuirà, anche in forma indiretta, mediante la corresponsione al padre di un assegno mensile di € 150,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT e da versarsi a mezzo bonifico o vaglia postale entro i primi cinque giorni di ogni mese;
10. la sig.ra contribuirà, altresì, al pagamento del 50% delle spese straordinarie Parte_2
sostenute per il figlio e, in particolare, saranno divisi al 50% libri scolastici ed altri strumenti di studio, apparecchi per la salute, mensa e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN;
11. i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
12. le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
DISPONE sull'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento del figlio minore nato a [...] il [...], e sulle altre questioni connesse, in conformità alle Persona_1
condizioni concordate dalle parti, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, che qui si hanno per integralmente trascritte.
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 27/11/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi