Decreto cautelare 28 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 19 febbraio 2025
Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 18/06/2025, n. 11999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11999 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 11999/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01367/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1367 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marianna Mattei, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia-Mestre, via Ospedale n. 39 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa adozione di misure cautelari
del provvedimento di diniego del visto d'ingresso per motivi di studio in Italia prot. n. 11946 emesso dall’Ambasciata italiana a Dhaka il 12 novembre 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 il dott. Giovanni Petroni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Il ricorrente – cittadino del Bangladesh – ha impugnato il provvedimento del 12 novembre 2024, con cui l’Ambasciata d’Italia a Dhaka ha respinto la sua richiesta di visto per motivi di studio.
2. A sostegno del gravame ha dedotto: (i) di essere stato ammesso al corso biennale di laurea magistrale in Applied Economics dell’Università degli Studi di Padova, a partire dall’anno accademico 2024/25; (ii) di aver perciò presentato domanda di visto alla competente rappresentanza diplomatica, allegando tutta la necessaria documentazione; (iii) che la sua domanda veniva respinta, senza alcun preavviso, con il provvedimento oggetto di impugnazione, sulla base delle seguenti motivazioni: « non è stata allegata tutta la documentazione necessaria. Manca una prova di alloggio affidabile. In ragione di quanto esposto, Le comunichiamo che la sua richiesta di visto di studio viene respinta per mancanza dei requisiti ».
3. Il gravame è stato affidato a tre motivi, in cui il ricorrente lamenta, in sintesi, l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell’obbligo di comunicare il preavviso di rigetto, la violazione di legge e l’eccesso di potere, per difetto di motivazione e poiché sussistevano tutti i presupposti per il rilascio del visto richiesto, ivi inclusa la disponibilità di un alloggio idoneo.
4. Con decreto monocratico del 28 gennaio 2025, la domanda cautelare proposta dal ricorrente è stata respinta per mancanza di una procura alle liti dotata dei requisiti per essere fatta valere nello Stato italiano e, con ordinanza collegiale del 19 febbraio 2025, è stato assegnato al ricorrente un termine per sanare il suddetto vizio.
5. Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, depositando documentazione includente una relazione sui fatti di causa redatta dalla competente sede diplomatica.
6. Infine, all’udienza del 17 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con avviso di possibile definizione della stessa con sentenza in forma semplificata.
7. Tutto ciò rilevato, ritiene il Collegio che il ricorso debba essere accolto e possa essere deciso ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
8. Va premesso che il ricorrente ha depositato, in modo tempestivo rispetto al termine assegnatogli, una procura alle liti debitamente legalizzata e, dunque, dotata dei requisiti formali per essere fatta valere nello Stato italiano.
9. Venendo al merito, deve anzitutto osservarsi che, sulla base degli atti di causa, non risulta che l’Amministrazione abbia preventivamente comunicato il preavviso di rigetto. Tale circostanza, non contestata neppure dalla resistente, induce a ravvisare la fondatezza del secondo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione dell’art. 10 bis della l. 241/1990.
La suddetta disposizione, infatti, trova piena applicazione ratione temporis al procedimento di rilascio del visto in esame, conclusosi il 12 novembre 2024. Esso, infatti, non è stato interessato dalle recenti modifiche legislative in materia di immigrazione, che hanno escluso l’applicabilità del preavviso di rigetto ai procedimenti relativi ai visti di ingresso.
In particolare, va evidenziato che l’art. 1, co. 1, lett. a) n. 2) del d.l. 145/2024, convertito con modificazioni dalla l. 187/2024, ha emendato l’art. 4 del d.lgs. 286/1998 (Testo unico immigrazione), aggiungendovi il comma 7-bis, che così recita: «[l]’art. 10 bis della l. n. 241 del 1990 non si applica ai procedimenti relativi ai visti di ingresso nonché al rifiuto e alla revoca del permesso di soggiorno determinati dalla revoca del visto di ingresso».
Il secondo comma del citato art. 1 del d.l. 145/2024 detta il regime intertemporale della menzionata disposizione, stabilendo che essa si applica «dalla data di decorrenza delle disposizioni per l'anno 2025 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2023».
La data di decorrenza per l’anno 2025 del dPCM 27 settembre 2023 (c.d. decreto flussi) è individuata dall’art. 8 del medesimo, il quale dispone che «i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell’ambito delle quote decorrono, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, dalle ore 9:00 del 5, del 7 e del 12 febbraio, secondo la ripartizione per ambiti di cui al comma 1, fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre di ciascun anno».
Dalla normativa ora riportata si desume che l’innovazione legislativa di cui si discute è entrata in vigore il 5 febbraio 2025 e, dunque, non trova applicazione al procedimento oggetto del presente giudizio, conclusosi antecedentemente a tale data.
Non può operare, d’altra parte, il meccanismo di non annullabilità di cui all’art. 21 octies , comma 2, l. 241/1990, trattandosi pacificamente di un potere di natura discrezionale.
10. Per le ragioni esposte, il provvedimento impugnato deve essere annullato.
11. Le ulteriori censure restano assorbite, in quanto la Sede diplomatica, nel rispetto del contraddittorio procedimentale, rivaluterà la sussistenza dei requisiti per il rilascio del visto e, segnatamente, della disponibilità di un alloggio idoneo per la durata del soggiorno.
12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna la resistente Amministrazione alla refusione delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida forfetariamente in euro 1.000 (mille/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Giovanni Petroni, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Petroni | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.