Art. 11.
La domanda per l'iscrizione nell'albo e' diretta al Direttorio del Sindacato nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza e dev'essere corredata dei documenti comprovanti i requisiti stabiliti dalla legge.
Coloro i quali, per ragione di professione o di ufficio, dimorano per una parte notevole dell'anno in Provincie diverse, possono chiedere di essere iscritti nell'albo di una qualsiasi di tali Provincie.
Il Direttorio, accertata la sussistenza delle condizioni richieste, ordina l'iscrizione. Dell'avvenuta iscrizione e' rilasciata attestazione all'interessato.
Il rigetto della domanda per motivi di condotta non puo' essere pronunziato se non dopo aver sentito il richiedente nelle sue giustificazioni.
Il Direttorio deve deliberare nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda.
La deliberazione e' motivata ed e' notificata, entro quindici giorni, all'interessato, al prefetto e al procuratore del Re, presso il Tribunale, avente sede nel capoluogo della Provincia.
Contro di essa, l'interessato, il prefetto e il procuratore del Re possono presentare ricorso alla, Commissione centrale, costituita a norma dell'art. 28, nel termine di trenta giorni dalla notificazione.
Il ricorrente deve notificare, per mezzo di ufficiale giudiziario, copia conforme del ricorso sia al prefetto, sia al procuratore del Re.
Qualora ricorrente sia il prefetto, la notificazione e' fatta all'interessato e al procuratore del Re. Se ricorrente sia quest'ultimo, la notificazione e' fatta all'interessato e al prefetto.
La prova della notificazione dev'essere fornita alla Commissione entro trenta giorni dalla scadenza del termine, di cui al settimo comma.
Il ricorso del prefetto e quello del procuratore del Re hanno effetto sospensivo.
La domanda per l'iscrizione nell'albo e' diretta al Direttorio del Sindacato nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza e dev'essere corredata dei documenti comprovanti i requisiti stabiliti dalla legge.
Coloro i quali, per ragione di professione o di ufficio, dimorano per una parte notevole dell'anno in Provincie diverse, possono chiedere di essere iscritti nell'albo di una qualsiasi di tali Provincie.
Il Direttorio, accertata la sussistenza delle condizioni richieste, ordina l'iscrizione. Dell'avvenuta iscrizione e' rilasciata attestazione all'interessato.
Il rigetto della domanda per motivi di condotta non puo' essere pronunziato se non dopo aver sentito il richiedente nelle sue giustificazioni.
Il Direttorio deve deliberare nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda.
La deliberazione e' motivata ed e' notificata, entro quindici giorni, all'interessato, al prefetto e al procuratore del Re, presso il Tribunale, avente sede nel capoluogo della Provincia.
Contro di essa, l'interessato, il prefetto e il procuratore del Re possono presentare ricorso alla, Commissione centrale, costituita a norma dell'art. 28, nel termine di trenta giorni dalla notificazione.
Il ricorrente deve notificare, per mezzo di ufficiale giudiziario, copia conforme del ricorso sia al prefetto, sia al procuratore del Re.
Qualora ricorrente sia il prefetto, la notificazione e' fatta all'interessato e al procuratore del Re. Se ricorrente sia quest'ultimo, la notificazione e' fatta all'interessato e al prefetto.
La prova della notificazione dev'essere fornita alla Commissione entro trenta giorni dalla scadenza del termine, di cui al settimo comma.
Il ricorso del prefetto e quello del procuratore del Re hanno effetto sospensivo.