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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 16821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16821 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 43052 del 2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente
TRA
- nato a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Ylenia Zeqireya, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
- nata a [...] il [...] (CF. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Gaia Germani, giusta procura in atti;
-resistente-
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: all'udienza del 18.11.2025 le parti confermavano le condizioni espresse nell'accordo depositato in data 31.10.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letto il ricorso tempestivamente e ritualmente notificato, con il quale parte ricorrente ha chiesto, in modifica della sentenza n. 746/2023 pubbl. il 13/04/2023 RG n. 7527/2022 del
Tribunale di Velletri, l'accoglimento delle conclusioni rassegnate;
letta la comparsa di costituzione con la quale parte resistente ha contestato le prospettazioni formulate dal ricorrente e ha chiesto la conferma delle statuizioni vigenti;
nelle more del procedimento, in data 31.10.2025, le parti hanno depositato istanza congiunta con la quale hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“1) Affido condiviso del minore;
Per_1
2) Collocamento del minore paritario presso la residenza di ciascun genitore da regolamentare come segue:
1 - a settimane alterne nel week-and il figlio starà presso la residenza del padre Per_1 dall'uscita di scuola del Venerdì e dalle ore 16,30 nei mesi estivi (andando a prendere il figlio presso il centro estivo qualora dal medesimo frequentato) sino al mercoledì mattina con accompagnamento a scuola o, nei mesi estivi, presso il centro estivo, qualora frequentato dal minore, o presso la residenza della madre;
la madre, quindi, resterà con il figlio dal mercoledì dopo scuola/ o dopo il centro estivo, sino al lunedì successivo quando verrà riportato a scuola o presso il centro estivo nel periodo estivo;
- Il padre, poi, riprenderà il figlio dal lunedì dopo la scuola sino al mercoledì mattina con accompagno a scuola o presso il centro estivo;
la madre starà poi con il figlio dal mercoledì dopo la scuola sino al venerdì mattina e pi il padre starà nuovamente con il figlio nel fine settimana lungo come indicato nel punto che precede e così via.
3) Mantenimento del minore:
i sigg.ri e concordano che avendo stabilito un collocamento Parte_1 CP_1 paritario del figlio presso ciascun genitore non vi sarà più alcun obbligo reciproco per il mantenimento del minore ed ognuno provvederà alle spese necessarie per il mantenimento del minore durante il periodo di permanenza dello stesso presso le rispettive residenze.
Per quanto concerne invece le spese straordinarie (come da protocollo del Tribunale
Civile di Roma), che dovranno essere previamente concordate e fiscalmente documentate, saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
4) Ferie estive: i genitori trascorreranno con il minore 15 giorni ognuno nel mese di
Agosto concordando di suddividere tale periodo come segue:
- il sig. usufruirà sempre delle prime due settimane di Agosto, ma tale Parte_1 periodo, per motivi aziendali ove egli presta la propria attività lavorativa, dovrà decorrere dal Sabato e concludersi nella giornata del secondo sabato successivo. Quanto precede determina che il papà prenderà per il periodo di vacanza estiva il Per_1 primo Agosto quando tale data coinciderà con il sabato, altrimenti lo prenderà con sé il primo sabato antecedente il primo agosto riportandolo alla mamma due sabati dopo. I sigg.ri e concordano sin d'ora che la mamma potrà tenere con sé Parte_1 CP_1
sino al 31 Agosto anche se in tal modo andasse a trascorrere con il figlio un Per_1 periodo maggiore rispetto ai 15 giorni che le spetterebbero ed il sig. di
contro
Parte_1 potrà recuperare durante l'anno, compatibilmente agli impegni del bambino, le giornate in più che ha trascorso con la mamma in tale periodo. Per_1
- Inoltre potrà trascorrere durante l'anno una ulteriore settimana di vacanza Per_1 con ciascun genitore con un preavviso di almeno gg.30;
5) Festività natalizie e pasquali : rimarranno regolamentate come previste nella sentenza di divorzio con alternanza annuale così come tutte le altre festività (8 Dicembre, 2 e 29
Giugno, 25 Aprile, 1° Novembre, 4 Ottobre etc.) sempre con alternanza annuale.
6) Compleanno di ciascun genitore e compleanno di : starà con Per_1 Per_1 ciascun genitore il giorno dei loro rispettivi compleanni anche se, secondo regolamentazione indicata al punto sub.1, dovrebbe stare con l'altro genitore. Ad anni alterni trascorrerà il suo compleanno con uno dei genitori, mentre con l'altro Per_1 il giorno seguente, anche in questo caso a prescindere dalla regolamentazione di cui al punto sub.1 Il prossimo compleanno, 10.05.2026, poiché coincide anche con la festa della mamma, verrà trascorso da con la Sig.ra Per_1 CP_1
7) Attività svolte da - impegni didattici , di cura e sportivi: Per_1
2 i sig.ri e si impegnano sin d'ora, con il presente accordo, a Parte_1 CP_1 mantenere tutte le attività sinora scelte per ed ad attivarsi nei rispettivi periodi Per_1 di permanenza del figlio presso ciascuno di loro a far rispettare a i suoi Per_1 impegni settimanali, che siano didattici, sportivi o di cura. Inoltre si impegnano sin d'ora a collaborare nelle eventuali scelte future per il figlio che si rendessero necessarie anche su consiglio dei sanitari che lo hanno in cura”.
All'udienza del 18.11.2025 il GD, dato atto delle condizioni concordate, ha riservato la causa al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio
Ritenuta la congruità delle condizioni concordate dalle parti, anche con riguardo agli interessi della prole;
vista della natura del giudizio, le spese di lite sono compensate;
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del P.M. in sede, a parziale modifica della sentenza n. 746/2023 pubbl. il 13/04/2023 RG n. 7527/2022 del Tribunale di Velletri, così provvede:
- dispone in conformità a quanto concordato dalle parti nei loro scritti difensivi, nell'istanza del 31.10.2025, e ribadito con note congiunte per l'udienza del 18.11.2025, le cui condizioni sono riportate in parte motiva;
- spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 19.11.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 43052 del 2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente
TRA
- nato a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Ylenia Zeqireya, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
- nata a [...] il [...] (CF. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Gaia Germani, giusta procura in atti;
-resistente-
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: all'udienza del 18.11.2025 le parti confermavano le condizioni espresse nell'accordo depositato in data 31.10.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letto il ricorso tempestivamente e ritualmente notificato, con il quale parte ricorrente ha chiesto, in modifica della sentenza n. 746/2023 pubbl. il 13/04/2023 RG n. 7527/2022 del
Tribunale di Velletri, l'accoglimento delle conclusioni rassegnate;
letta la comparsa di costituzione con la quale parte resistente ha contestato le prospettazioni formulate dal ricorrente e ha chiesto la conferma delle statuizioni vigenti;
nelle more del procedimento, in data 31.10.2025, le parti hanno depositato istanza congiunta con la quale hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“1) Affido condiviso del minore;
Per_1
2) Collocamento del minore paritario presso la residenza di ciascun genitore da regolamentare come segue:
1 - a settimane alterne nel week-and il figlio starà presso la residenza del padre Per_1 dall'uscita di scuola del Venerdì e dalle ore 16,30 nei mesi estivi (andando a prendere il figlio presso il centro estivo qualora dal medesimo frequentato) sino al mercoledì mattina con accompagnamento a scuola o, nei mesi estivi, presso il centro estivo, qualora frequentato dal minore, o presso la residenza della madre;
la madre, quindi, resterà con il figlio dal mercoledì dopo scuola/ o dopo il centro estivo, sino al lunedì successivo quando verrà riportato a scuola o presso il centro estivo nel periodo estivo;
- Il padre, poi, riprenderà il figlio dal lunedì dopo la scuola sino al mercoledì mattina con accompagno a scuola o presso il centro estivo;
la madre starà poi con il figlio dal mercoledì dopo la scuola sino al venerdì mattina e pi il padre starà nuovamente con il figlio nel fine settimana lungo come indicato nel punto che precede e così via.
3) Mantenimento del minore:
i sigg.ri e concordano che avendo stabilito un collocamento Parte_1 CP_1 paritario del figlio presso ciascun genitore non vi sarà più alcun obbligo reciproco per il mantenimento del minore ed ognuno provvederà alle spese necessarie per il mantenimento del minore durante il periodo di permanenza dello stesso presso le rispettive residenze.
Per quanto concerne invece le spese straordinarie (come da protocollo del Tribunale
Civile di Roma), che dovranno essere previamente concordate e fiscalmente documentate, saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
4) Ferie estive: i genitori trascorreranno con il minore 15 giorni ognuno nel mese di
Agosto concordando di suddividere tale periodo come segue:
- il sig. usufruirà sempre delle prime due settimane di Agosto, ma tale Parte_1 periodo, per motivi aziendali ove egli presta la propria attività lavorativa, dovrà decorrere dal Sabato e concludersi nella giornata del secondo sabato successivo. Quanto precede determina che il papà prenderà per il periodo di vacanza estiva il Per_1 primo Agosto quando tale data coinciderà con il sabato, altrimenti lo prenderà con sé il primo sabato antecedente il primo agosto riportandolo alla mamma due sabati dopo. I sigg.ri e concordano sin d'ora che la mamma potrà tenere con sé Parte_1 CP_1
sino al 31 Agosto anche se in tal modo andasse a trascorrere con il figlio un Per_1 periodo maggiore rispetto ai 15 giorni che le spetterebbero ed il sig. di
contro
Parte_1 potrà recuperare durante l'anno, compatibilmente agli impegni del bambino, le giornate in più che ha trascorso con la mamma in tale periodo. Per_1
- Inoltre potrà trascorrere durante l'anno una ulteriore settimana di vacanza Per_1 con ciascun genitore con un preavviso di almeno gg.30;
5) Festività natalizie e pasquali : rimarranno regolamentate come previste nella sentenza di divorzio con alternanza annuale così come tutte le altre festività (8 Dicembre, 2 e 29
Giugno, 25 Aprile, 1° Novembre, 4 Ottobre etc.) sempre con alternanza annuale.
6) Compleanno di ciascun genitore e compleanno di : starà con Per_1 Per_1 ciascun genitore il giorno dei loro rispettivi compleanni anche se, secondo regolamentazione indicata al punto sub.1, dovrebbe stare con l'altro genitore. Ad anni alterni trascorrerà il suo compleanno con uno dei genitori, mentre con l'altro Per_1 il giorno seguente, anche in questo caso a prescindere dalla regolamentazione di cui al punto sub.1 Il prossimo compleanno, 10.05.2026, poiché coincide anche con la festa della mamma, verrà trascorso da con la Sig.ra Per_1 CP_1
7) Attività svolte da - impegni didattici , di cura e sportivi: Per_1
2 i sig.ri e si impegnano sin d'ora, con il presente accordo, a Parte_1 CP_1 mantenere tutte le attività sinora scelte per ed ad attivarsi nei rispettivi periodi Per_1 di permanenza del figlio presso ciascuno di loro a far rispettare a i suoi Per_1 impegni settimanali, che siano didattici, sportivi o di cura. Inoltre si impegnano sin d'ora a collaborare nelle eventuali scelte future per il figlio che si rendessero necessarie anche su consiglio dei sanitari che lo hanno in cura”.
All'udienza del 18.11.2025 il GD, dato atto delle condizioni concordate, ha riservato la causa al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio
Ritenuta la congruità delle condizioni concordate dalle parti, anche con riguardo agli interessi della prole;
vista della natura del giudizio, le spese di lite sono compensate;
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del P.M. in sede, a parziale modifica della sentenza n. 746/2023 pubbl. il 13/04/2023 RG n. 7527/2022 del Tribunale di Velletri, così provvede:
- dispone in conformità a quanto concordato dalle parti nei loro scritti difensivi, nell'istanza del 31.10.2025, e ribadito con note congiunte per l'udienza del 18.11.2025, le cui condizioni sono riportate in parte motiva;
- spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 19.11.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
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