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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/05/2025, n. 2035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2035 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5754/2018
All'esito della camera di consiglio lo scrivente redige e pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies cpc da intendersi allegata e facente parte integrante del verbale di udienza del 08.05.25
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito della discussione orale nell'udienza del 08.05.25 ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 5754 del R.G. dell'anno 2018, vertente t r a
, in atti generalizzato, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Parisi, presso il cui studio Parte_1 elett. domicilia come da procura in atti;
- attore - contro
(C.F.: ) e (C.F. ) Controparte_1 C.F._1 Controparte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Salerno, alla via Giovanni Cuomo n. 17 presso lo Studio degli avv.ti Giuseppe
De Rubertis e Nicola Falvella che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
- convenuti -
OGGETTO: diritti reali / servitù.
CONCLUSIONI: come da atti, deduzioni a verbale e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in citazione: - che è proprietario del fondo in agro di Sicignano degli Parte_1
Aburni Contrada Piano Grasso, riportato in catasto al foglio 2 particelle 730 e 731, confinante con una via che separa altro appezzamento di terreno di proprietà di e , aventi Controparte_1 Controparte_2 causa di (fratello dell'istante); - che il fondo della PARISI e dei germani è Persona_1 Pt_1 gravato di servitù di scarico di acqua, realizzata attraverso un tubo interrato che parte dalla proprietà dell'istante, attraversa la strada, attraversa il fondo della sig.ra PARISI e dei germani - ove si Pt_1 innesta altra conduttura proveniente dal fabbricato di proprietà di questi ultimi - e sfocia nel limitrofo pagina 1 di 6 vallone;
- di aver sempre usufruito di detta conduttura in quanto essa era stata costruita dal padre, all'epoca proprietario del tutto, per servire i fondi ancor prima che fossero ripartiti tra Persona_2
Per_ i figli e con atto notarile del 08.11.1981; - che tale tubatura non aveva mai Persona_3 presentato alcun problema né di carattere ostativo, né funzionale, continuando ad esistere e a servire l'odierno attore, del che ne ha sempre costituito servitù, in considerazione dell'ormai ventennale utilizzo e per gli effetti dell'art. 1062 del c.c. (servitù per destinazione del padre di famiglia); - che successivamente tale tubatura risultava ostruita ed il normale flusso dell'acqua impedito, rendendosi pertanto necessario l'esecuzione di lavori di manutenzione;
- che trattandosi della vedova e dei figli del defunto fratello, l'istante in data 05.10.2009 inviava loro mediante raccomandate con l'invito, in via bonaria, a prestare il consenso per l'esecuzione dei lavori necessari per il controllo ed il ripristino della tubazione di scarico e per richiedere anche la sistemazione della autoclave relativa alla servitù di prelievo dell'acqua al limitrofo pozzo sempre esercitata e costituita come sopra dal defunto suo genitore;
che essendosi rivelato Persona_2 infruttuoso ogni tentativo di risolvere bonariamente la questione, ed avuto modo di apprendere che i predetti non avevano alcuna intenzione di consentire l'uso delle servitù, in data Parte_1
17.11.2009 depositava, presso il Tribunale di Salerno, ricorso per ATP, nell'ambito del quale il perito incaricato accertava che la condotta oggetto di accertamento, era ostruita, ossia i liquidi presenti nella tubatura non defluivano perchè all'interno della tubatura, nel tratto insistente nella proprietà dei convenuti in corrispondenza di altro innesto nel quale precedentemente confluiva lo scarico dell'abitazione dei convenuti medesimi, vi era un tappo di cemento di circa 45 cm, gettato in opera e una matassa di stracci che avevano fatto da casseforme per non far defluire il calcestruzzo gettato fresco nel tubo e consentirne l'asciugo in perfetta aderenza;
che l'ostruzione, era frutto di condotta fraudolenta diretta ad impedire l'esercizio della servitù e, nella circostanza, risultava anche il motivo per cui le richieste del Pt_1 non erano state recepite dai convenuti i quali a loro volta non usufruivano più della condotta
[...] comune ma di altro autonomo scarico che serviva la loro abitazione;
- che tale situazione aveva costretto esso a rivolgersi periodicamente a ditte specializzate in operazioni di smaltimento, Parte_1 subendo un grave danno economico;
che dopo ulteriori tentativi di risolvere la vertenza in modo bonario, rimasti infruttuosi, conveniva in giudizio e per Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Previa nomina di CTU che sin da ora si richiede, venga verificato lo stato della tubazione relativa allo scolo dell'acqua già oggetto del precedente accertamento tecnico preventivo ed in particolare in prossimità dello scolo nel limitrofo vallone nonché quello della tubazione e dell'autoclave in prossimità del pozzo esistente cui
l'odierno attore ha diritto attingere acqua, ne vengano determinati i lavori necessari, specialmente sul piano della sicurezza, attesa la vetustà dell'autoclave ormai datata e non più adeguata allo scopo, con graduazione delle spese, in particolare quelle dovute per legge al 50% sia la parte attrice e quella convenuta e a totale carico di parte convenuta medesima relativamente a quelle conseguenti al suo comportamento illegittimo. 2) Voglia inoltre I'IIl.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, pagina 2 di 6 eccezione e deduzione respinta, condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento: delle spese sostenute da parte ricorrente, in sede di operazioni peritali, relative all'accertamento tecnico preventivo quantificate in curo 2.257,00, giusta fattura impresa CARBONE;
delle spese sostenute per la liquidazione del C.T.U. euro 1.697,03 + IVA;
delle spese sostenute periodicamente per l'esecuzione di opere di smaltimento;
delle spese legali della procedura relativo all'accertamento; del relativo danno in re ipsa per il mancato godimento e fruizione del suo buon diritto e del danno morale la cui determinazione è rimessa al giudizio secondo equità”.
Si costituivano i convenuti contestando l'actio confessoria servitutis vantata da controparte, adducendo che nel titolo di acquisto (donazione dell'8\11\81) delle unità immobiliari per cui è causa in favore rispettivamente di (dante causa degli odierni attori) e non vi è alcun Persona_1 Parte_1 riferimento all'esistenza e\o costituzione di una servitù di scolo e di prelievo nei termini e secondo le modalità da controparte rivendicate;
eccependo la mancanza dei presupposti per l'avvenuto acquisto della servitù per usucapione e per destinazione dal padre di famiglia, vantati da controparte, evidenziando che il pozzo si trova nella loro proprietà e la mancanza di opere visibili da cui desumere la destinazione del predetto anche alle esigenze del fondo confinante da parte del comune dante causa, unico proprietario in origine. Contestavano anche le ulteriori domande di rimborso e risarcitorie dell'attore concludendo per il loro rigetto.
Instaurato il contraddittorio e concessi i termini ex art 183 co 6 c.p.c. la causa veniva istruita a mezzo CTU, che veniva depositata il 08.06.21. Parte convenuta chiedeva un chiarimento al CTU che veniva concesso dal G.I. a verbale d'udienza del 16.06.21; al ctu veniva concesso termine per depositare i chiarimenti per iscritto ed il perito vi ottemperava in data 17.05.22.
Con ordinanza riservata dell'11.06.22 nel premettere “che l'incarico integrativo assolto dal CTU ing.
non ha risposto al quesito aggiuntivo conferitigli: infatti il perito si è limitato a chiedere agli enti territoriali se vi Persona_4 fossero autorizzazioni o documenti relativi alla servitù di scolo rivendicata dall'attore, ma nulla ha accertato o risposto circa la compatibilità della predetta con la normativa in materia ambientale” si conferiva l'incarico di meglio chiarire la risposta al quesito peritale ma il CTU rinunciava a tale quesito integrativo poiché non pertinente alla sua specializzazione.
Veniva nominato un altro CTU in sostituzione a cui veniva conferito il quesito integrativo con ordinanza del 17.05.23.
Previa concessione di una proroga, la perizia veniva depositata sul pct in data 01.10.24. Indi, con ordinanza ex art 127 ter cpc del 17.10.24 si fissava l'odierna udienza del 08.05.25 per discussione orale e decisione ex art 281 sexies cpc.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, nella originaria perizia veniva accertato che per ripristinare le originarie funzionalità delle opere dall'ostruzione rilevata già in sede di ATP, occorrerebbe:
pagina 3 di 6 a) allungare l'ultimo tratto della condotta/canale di scolo interrato, con la posa in opera di tubazione in PVC rigido, fino al superamento del piede della scarpata ed in prossimità della sezione idraulica del vallone;
b) acquistare ed installare un'elettropompa (autoclave) per l'emungimento dell'acqua dal pozzo, ricollegandola elettricamente ed idraulicamente, dalla proprietà dei convenuti alla proprietà dell'attore.
Come evidenziato in precedenza, la difesa di parte convenuta chiedeva un'integrazione/chiarimento della CTU che integralmente si riporta: “siffatto accertamento non può limitarsi alla verifica dell'esistenza di opere materiali strumentali all'esercizio della servitù in questione, ma, una volta appurata la destinazione della condotta a servizio dello scolo di acque reflue bianche e nere prodotte dall'abitazione attorea, risulta consequenziale l'accertamento della conformità alla normativa vigente della detta condotta, con particolare riferimento al testo unico dell'ambiente,
- considerato altresì che
la detta condotta di scolo si sviluppa ad una profondità di appena 65 cm (come evidenziato dal CTU), dapprima per un breve tratto attraversando la strada pubblica, percorsa a sua volta dalle condotte pubbliche di distribuzione dell'acqua potabile, di poi per la maggior misura attraversando il terreno dei convenuti interessato da colture agricole, si rende necessario appunto che il CTU sia chiamato a circa la conformità alla normativa CP_3 vigente dell'anzidetta condotta per l'uso per il quale è stato accertato, ovverossia scolo nel Vallore naturale “Piano Grasso” delle acque reflue, nere e bianche prodotte dall'abitazione attorea. Infatti l'eventuale mero accertamento dell'esistenza della servitù di scolo e della sua funzione in assenza della verifica della sua conformità a legge renderebbe l'accertamento per cui è causa ASSOLUTAMENTE PARZIALE”.
Ritenuta ammissibile e rilevante tale questione, veniva disposto l'incarico integrativo di “Stabilire se la servitù di scolo rivendicata dall'attore sia conforme alla disciplina normativa in materia ambientale (TU ambiente) e, in caso contrario, di indicare le modifiche tecniche idonee a rendere la servitù conforme alla predetta normativa accertare quest'aspetto”.
Il CTU da ultimo nominato ha sul punto rassegnato le seguenti conclusioni: “conto di quanto riportato nel precedente paragrafo § 5 e di quanto relazionato nei chiarimenti alla Relazione di Consulenza Tecnica a firma del precedente C.T.U., il perito agrario dott. , ossia che presso l'area tecnica del Persona_4 Controparte_4 non risultano autorizzazioni rilasciate per gli scarichi dell'impianto di raccolta e trattamento dei reflui domestici a servizio del fabbricato del sig. (attore), riportato in Catasto al foglio 2, particella 730, è possibile affermare che lo Parte_1 scarico oggetto di causa non risulta autorizzato, quindi, che non rispetta i disposti del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Onde rendere lo scarico conforme ai disposti normativi dovrà essere richiesta ed ottenuta l'autorizzazione di cui all'art. 124 del
D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Detta autorizzazione potrà essere conseguita se verranno rispettati anche i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché quanto prescritto dal Regolamento Urbanistico
Edilizio Comunale del Comune di ed in particolar modo dagli articoli 204 e 205”. Controparte_4
pagina 4 di 6 In applicazione del principio di diritto enunciato dalla S.C. di Cass, in Ordinanza n. 11917 del
06/05/2021 secondo cui “Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente; diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione” e tenuto conto che nel caso di specie NON sono pervenute osservazioni delle parti alla bozza peritale – come dichiarato in perizia dal CTU –, ne consegue che l'obbligo di motivazione sulla condivisione delle conclusioni rassegnate nell'elaborato peritale risulta attenuato e lo scrivente giudicante si limita a condividere pienamente le conclusioni e gli accertamenti compiuti dal perito, da intendersi richiamati per relationem, poiché sostenuti da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico-giuridico, sulla base di attento esame della documentazione prodotta e di indagini accurate ed approfondite.
La domanda attorea è pertanto infondata. Le disposizioni normative in materia di rifiuti contenute nel decreto “Ronchi” n 22/1997, poi confluite nel T.U. n 152/06 e ss.mm. sono “norme imperative” perché poste a tutela di beni giuridici di natura collettiva, quale l'obiettivo primario di promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. Vi sono “Titoli” nel T.U. che descrivono fattispecie penali incriminatrici per coloro che trasgrediscono le norme imperative dettate nel
Decreto.
Pertanto, il Tribunale non può riconoscere una servitù di scolo il cui esercizio contrasti con norme imperative di legge.
Soltanto con le note autorizzate del 06.10.24 il difensore di parte attrice ha eccepito che “va comunque precisato che in ogni caso, poiché anche controparte usufruisce di analoga modalità di smaltimento delle acque reflue della propria abitazione e di quelle provenienti dalla adiacente stalla, sempre di sua proprietà, lo scrivente aveva fatto richiesta affinchè l'accertamento fosse esteso in tal senso, come peraltro già in precedenza richiesto. Tale accertamento si rendeva e si rende necessario per verificare se, nel caso in cui il vallone sottostante fosse stato interessato da problemi ambientali, questi fossero stati causati da parte attrice o da parte convenuta. Per tale ragione, le risultanze della CTU non sono soddisfacenti non essendo stato verificato quanto sopra lamentato ed essendo necessarie le medesime prescrizioni anche per la parte convenuta. In ordine al problema prospettato del rispetto della normativa ambientale della servitù di scolo, si rappresenta che, in ogni caso, come è risultato dalle CTU espletate, a monte della condotta in proprietà esiste un impianto di Parte_1 depurazione attraverso il quale viene trattata l'acqua che poi viene immessa nella conduttura che, si ribadisce, esiste da tempo pagina 5 di 6 immemorabile realizzata dal dante causa delle parti. Tale impianto rende le acque provenienti dalla abitazione del Pt_1 assolutamente non inquinanti, come risulta dalla certificazione a corredo dell'impianto installato che potrebbero però essere inquinate per causa non imputabile al in quanto sulla stessa condotta ha diritto di sversare anche controparte. Per Pt_1 tale ragione si chiede una integrazione di perizia per verificare quanto sopra fatto rilevare. Per quanto attiene la regolarità del pozzo, ex adverso eccepita, di cui al diritto rivendicato da parte attrice, si ribadisce anche in questa sede che controparte non può dolersi di un problema eventualmente causato da egli stesso, essendo onere del proprietario del fondo servente provvedere ad ogni incombenza amministrativa al riguardo”.
Tali questioni sono prive di pregio. Parte attrice ha convenuto in giudizio le controparti pretendendo l'esercizio di una servitù di scolo illecita tramite un canale interrato che si collega al pozzo situato nel fondo della parte convenuta;
non ha attinenza con tale domanda la circostanza che la convenuta avesse esercitato o meno in passato lo scolo e smaltimento delle acque reflue in modo illecito, in assenza di titolo.
Parte attrice va condannata alle spese di lite secondo soccombenza ed alle spese di CTU.
P.Q.M.
Il giudice, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) rigetta la domanda;
2) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di controparte che si liquidano in €
3.809,00 oltre rimborso forfettario spese in misura del 15% nonché IVA e CPA come per legge da calcolarsi sull'onorario con attribuzione ex art 93 c.p.c.;
3) pone definitivamente a carico di parte attrice il compenso ai CTU già liquidati con separati decreti;
Così deciso in Salerno
08.05.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 6 di 6
All'esito della camera di consiglio lo scrivente redige e pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies cpc da intendersi allegata e facente parte integrante del verbale di udienza del 08.05.25
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito della discussione orale nell'udienza del 08.05.25 ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 5754 del R.G. dell'anno 2018, vertente t r a
, in atti generalizzato, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Parisi, presso il cui studio Parte_1 elett. domicilia come da procura in atti;
- attore - contro
(C.F.: ) e (C.F. ) Controparte_1 C.F._1 Controparte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Salerno, alla via Giovanni Cuomo n. 17 presso lo Studio degli avv.ti Giuseppe
De Rubertis e Nicola Falvella che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
- convenuti -
OGGETTO: diritti reali / servitù.
CONCLUSIONI: come da atti, deduzioni a verbale e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in citazione: - che è proprietario del fondo in agro di Sicignano degli Parte_1
Aburni Contrada Piano Grasso, riportato in catasto al foglio 2 particelle 730 e 731, confinante con una via che separa altro appezzamento di terreno di proprietà di e , aventi Controparte_1 Controparte_2 causa di (fratello dell'istante); - che il fondo della PARISI e dei germani è Persona_1 Pt_1 gravato di servitù di scarico di acqua, realizzata attraverso un tubo interrato che parte dalla proprietà dell'istante, attraversa la strada, attraversa il fondo della sig.ra PARISI e dei germani - ove si Pt_1 innesta altra conduttura proveniente dal fabbricato di proprietà di questi ultimi - e sfocia nel limitrofo pagina 1 di 6 vallone;
- di aver sempre usufruito di detta conduttura in quanto essa era stata costruita dal padre, all'epoca proprietario del tutto, per servire i fondi ancor prima che fossero ripartiti tra Persona_2
Per_ i figli e con atto notarile del 08.11.1981; - che tale tubatura non aveva mai Persona_3 presentato alcun problema né di carattere ostativo, né funzionale, continuando ad esistere e a servire l'odierno attore, del che ne ha sempre costituito servitù, in considerazione dell'ormai ventennale utilizzo e per gli effetti dell'art. 1062 del c.c. (servitù per destinazione del padre di famiglia); - che successivamente tale tubatura risultava ostruita ed il normale flusso dell'acqua impedito, rendendosi pertanto necessario l'esecuzione di lavori di manutenzione;
- che trattandosi della vedova e dei figli del defunto fratello, l'istante in data 05.10.2009 inviava loro mediante raccomandate con l'invito, in via bonaria, a prestare il consenso per l'esecuzione dei lavori necessari per il controllo ed il ripristino della tubazione di scarico e per richiedere anche la sistemazione della autoclave relativa alla servitù di prelievo dell'acqua al limitrofo pozzo sempre esercitata e costituita come sopra dal defunto suo genitore;
che essendosi rivelato Persona_2 infruttuoso ogni tentativo di risolvere bonariamente la questione, ed avuto modo di apprendere che i predetti non avevano alcuna intenzione di consentire l'uso delle servitù, in data Parte_1
17.11.2009 depositava, presso il Tribunale di Salerno, ricorso per ATP, nell'ambito del quale il perito incaricato accertava che la condotta oggetto di accertamento, era ostruita, ossia i liquidi presenti nella tubatura non defluivano perchè all'interno della tubatura, nel tratto insistente nella proprietà dei convenuti in corrispondenza di altro innesto nel quale precedentemente confluiva lo scarico dell'abitazione dei convenuti medesimi, vi era un tappo di cemento di circa 45 cm, gettato in opera e una matassa di stracci che avevano fatto da casseforme per non far defluire il calcestruzzo gettato fresco nel tubo e consentirne l'asciugo in perfetta aderenza;
che l'ostruzione, era frutto di condotta fraudolenta diretta ad impedire l'esercizio della servitù e, nella circostanza, risultava anche il motivo per cui le richieste del Pt_1 non erano state recepite dai convenuti i quali a loro volta non usufruivano più della condotta
[...] comune ma di altro autonomo scarico che serviva la loro abitazione;
- che tale situazione aveva costretto esso a rivolgersi periodicamente a ditte specializzate in operazioni di smaltimento, Parte_1 subendo un grave danno economico;
che dopo ulteriori tentativi di risolvere la vertenza in modo bonario, rimasti infruttuosi, conveniva in giudizio e per Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Previa nomina di CTU che sin da ora si richiede, venga verificato lo stato della tubazione relativa allo scolo dell'acqua già oggetto del precedente accertamento tecnico preventivo ed in particolare in prossimità dello scolo nel limitrofo vallone nonché quello della tubazione e dell'autoclave in prossimità del pozzo esistente cui
l'odierno attore ha diritto attingere acqua, ne vengano determinati i lavori necessari, specialmente sul piano della sicurezza, attesa la vetustà dell'autoclave ormai datata e non più adeguata allo scopo, con graduazione delle spese, in particolare quelle dovute per legge al 50% sia la parte attrice e quella convenuta e a totale carico di parte convenuta medesima relativamente a quelle conseguenti al suo comportamento illegittimo. 2) Voglia inoltre I'IIl.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, pagina 2 di 6 eccezione e deduzione respinta, condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento: delle spese sostenute da parte ricorrente, in sede di operazioni peritali, relative all'accertamento tecnico preventivo quantificate in curo 2.257,00, giusta fattura impresa CARBONE;
delle spese sostenute per la liquidazione del C.T.U. euro 1.697,03 + IVA;
delle spese sostenute periodicamente per l'esecuzione di opere di smaltimento;
delle spese legali della procedura relativo all'accertamento; del relativo danno in re ipsa per il mancato godimento e fruizione del suo buon diritto e del danno morale la cui determinazione è rimessa al giudizio secondo equità”.
Si costituivano i convenuti contestando l'actio confessoria servitutis vantata da controparte, adducendo che nel titolo di acquisto (donazione dell'8\11\81) delle unità immobiliari per cui è causa in favore rispettivamente di (dante causa degli odierni attori) e non vi è alcun Persona_1 Parte_1 riferimento all'esistenza e\o costituzione di una servitù di scolo e di prelievo nei termini e secondo le modalità da controparte rivendicate;
eccependo la mancanza dei presupposti per l'avvenuto acquisto della servitù per usucapione e per destinazione dal padre di famiglia, vantati da controparte, evidenziando che il pozzo si trova nella loro proprietà e la mancanza di opere visibili da cui desumere la destinazione del predetto anche alle esigenze del fondo confinante da parte del comune dante causa, unico proprietario in origine. Contestavano anche le ulteriori domande di rimborso e risarcitorie dell'attore concludendo per il loro rigetto.
Instaurato il contraddittorio e concessi i termini ex art 183 co 6 c.p.c. la causa veniva istruita a mezzo CTU, che veniva depositata il 08.06.21. Parte convenuta chiedeva un chiarimento al CTU che veniva concesso dal G.I. a verbale d'udienza del 16.06.21; al ctu veniva concesso termine per depositare i chiarimenti per iscritto ed il perito vi ottemperava in data 17.05.22.
Con ordinanza riservata dell'11.06.22 nel premettere “che l'incarico integrativo assolto dal CTU ing.
non ha risposto al quesito aggiuntivo conferitigli: infatti il perito si è limitato a chiedere agli enti territoriali se vi Persona_4 fossero autorizzazioni o documenti relativi alla servitù di scolo rivendicata dall'attore, ma nulla ha accertato o risposto circa la compatibilità della predetta con la normativa in materia ambientale” si conferiva l'incarico di meglio chiarire la risposta al quesito peritale ma il CTU rinunciava a tale quesito integrativo poiché non pertinente alla sua specializzazione.
Veniva nominato un altro CTU in sostituzione a cui veniva conferito il quesito integrativo con ordinanza del 17.05.23.
Previa concessione di una proroga, la perizia veniva depositata sul pct in data 01.10.24. Indi, con ordinanza ex art 127 ter cpc del 17.10.24 si fissava l'odierna udienza del 08.05.25 per discussione orale e decisione ex art 281 sexies cpc.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, nella originaria perizia veniva accertato che per ripristinare le originarie funzionalità delle opere dall'ostruzione rilevata già in sede di ATP, occorrerebbe:
pagina 3 di 6 a) allungare l'ultimo tratto della condotta/canale di scolo interrato, con la posa in opera di tubazione in PVC rigido, fino al superamento del piede della scarpata ed in prossimità della sezione idraulica del vallone;
b) acquistare ed installare un'elettropompa (autoclave) per l'emungimento dell'acqua dal pozzo, ricollegandola elettricamente ed idraulicamente, dalla proprietà dei convenuti alla proprietà dell'attore.
Come evidenziato in precedenza, la difesa di parte convenuta chiedeva un'integrazione/chiarimento della CTU che integralmente si riporta: “siffatto accertamento non può limitarsi alla verifica dell'esistenza di opere materiali strumentali all'esercizio della servitù in questione, ma, una volta appurata la destinazione della condotta a servizio dello scolo di acque reflue bianche e nere prodotte dall'abitazione attorea, risulta consequenziale l'accertamento della conformità alla normativa vigente della detta condotta, con particolare riferimento al testo unico dell'ambiente,
- considerato altresì che
la detta condotta di scolo si sviluppa ad una profondità di appena 65 cm (come evidenziato dal CTU), dapprima per un breve tratto attraversando la strada pubblica, percorsa a sua volta dalle condotte pubbliche di distribuzione dell'acqua potabile, di poi per la maggior misura attraversando il terreno dei convenuti interessato da colture agricole, si rende necessario appunto che il CTU sia chiamato a circa la conformità alla normativa CP_3 vigente dell'anzidetta condotta per l'uso per il quale è stato accertato, ovverossia scolo nel Vallore naturale “Piano Grasso” delle acque reflue, nere e bianche prodotte dall'abitazione attorea. Infatti l'eventuale mero accertamento dell'esistenza della servitù di scolo e della sua funzione in assenza della verifica della sua conformità a legge renderebbe l'accertamento per cui è causa ASSOLUTAMENTE PARZIALE”.
Ritenuta ammissibile e rilevante tale questione, veniva disposto l'incarico integrativo di “Stabilire se la servitù di scolo rivendicata dall'attore sia conforme alla disciplina normativa in materia ambientale (TU ambiente) e, in caso contrario, di indicare le modifiche tecniche idonee a rendere la servitù conforme alla predetta normativa accertare quest'aspetto”.
Il CTU da ultimo nominato ha sul punto rassegnato le seguenti conclusioni: “conto di quanto riportato nel precedente paragrafo § 5 e di quanto relazionato nei chiarimenti alla Relazione di Consulenza Tecnica a firma del precedente C.T.U., il perito agrario dott. , ossia che presso l'area tecnica del Persona_4 Controparte_4 non risultano autorizzazioni rilasciate per gli scarichi dell'impianto di raccolta e trattamento dei reflui domestici a servizio del fabbricato del sig. (attore), riportato in Catasto al foglio 2, particella 730, è possibile affermare che lo Parte_1 scarico oggetto di causa non risulta autorizzato, quindi, che non rispetta i disposti del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Onde rendere lo scarico conforme ai disposti normativi dovrà essere richiesta ed ottenuta l'autorizzazione di cui all'art. 124 del
D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Detta autorizzazione potrà essere conseguita se verranno rispettati anche i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché quanto prescritto dal Regolamento Urbanistico
Edilizio Comunale del Comune di ed in particolar modo dagli articoli 204 e 205”. Controparte_4
pagina 4 di 6 In applicazione del principio di diritto enunciato dalla S.C. di Cass, in Ordinanza n. 11917 del
06/05/2021 secondo cui “Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente; diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione” e tenuto conto che nel caso di specie NON sono pervenute osservazioni delle parti alla bozza peritale – come dichiarato in perizia dal CTU –, ne consegue che l'obbligo di motivazione sulla condivisione delle conclusioni rassegnate nell'elaborato peritale risulta attenuato e lo scrivente giudicante si limita a condividere pienamente le conclusioni e gli accertamenti compiuti dal perito, da intendersi richiamati per relationem, poiché sostenuti da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico-giuridico, sulla base di attento esame della documentazione prodotta e di indagini accurate ed approfondite.
La domanda attorea è pertanto infondata. Le disposizioni normative in materia di rifiuti contenute nel decreto “Ronchi” n 22/1997, poi confluite nel T.U. n 152/06 e ss.mm. sono “norme imperative” perché poste a tutela di beni giuridici di natura collettiva, quale l'obiettivo primario di promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. Vi sono “Titoli” nel T.U. che descrivono fattispecie penali incriminatrici per coloro che trasgrediscono le norme imperative dettate nel
Decreto.
Pertanto, il Tribunale non può riconoscere una servitù di scolo il cui esercizio contrasti con norme imperative di legge.
Soltanto con le note autorizzate del 06.10.24 il difensore di parte attrice ha eccepito che “va comunque precisato che in ogni caso, poiché anche controparte usufruisce di analoga modalità di smaltimento delle acque reflue della propria abitazione e di quelle provenienti dalla adiacente stalla, sempre di sua proprietà, lo scrivente aveva fatto richiesta affinchè l'accertamento fosse esteso in tal senso, come peraltro già in precedenza richiesto. Tale accertamento si rendeva e si rende necessario per verificare se, nel caso in cui il vallone sottostante fosse stato interessato da problemi ambientali, questi fossero stati causati da parte attrice o da parte convenuta. Per tale ragione, le risultanze della CTU non sono soddisfacenti non essendo stato verificato quanto sopra lamentato ed essendo necessarie le medesime prescrizioni anche per la parte convenuta. In ordine al problema prospettato del rispetto della normativa ambientale della servitù di scolo, si rappresenta che, in ogni caso, come è risultato dalle CTU espletate, a monte della condotta in proprietà esiste un impianto di Parte_1 depurazione attraverso il quale viene trattata l'acqua che poi viene immessa nella conduttura che, si ribadisce, esiste da tempo pagina 5 di 6 immemorabile realizzata dal dante causa delle parti. Tale impianto rende le acque provenienti dalla abitazione del Pt_1 assolutamente non inquinanti, come risulta dalla certificazione a corredo dell'impianto installato che potrebbero però essere inquinate per causa non imputabile al in quanto sulla stessa condotta ha diritto di sversare anche controparte. Per Pt_1 tale ragione si chiede una integrazione di perizia per verificare quanto sopra fatto rilevare. Per quanto attiene la regolarità del pozzo, ex adverso eccepita, di cui al diritto rivendicato da parte attrice, si ribadisce anche in questa sede che controparte non può dolersi di un problema eventualmente causato da egli stesso, essendo onere del proprietario del fondo servente provvedere ad ogni incombenza amministrativa al riguardo”.
Tali questioni sono prive di pregio. Parte attrice ha convenuto in giudizio le controparti pretendendo l'esercizio di una servitù di scolo illecita tramite un canale interrato che si collega al pozzo situato nel fondo della parte convenuta;
non ha attinenza con tale domanda la circostanza che la convenuta avesse esercitato o meno in passato lo scolo e smaltimento delle acque reflue in modo illecito, in assenza di titolo.
Parte attrice va condannata alle spese di lite secondo soccombenza ed alle spese di CTU.
P.Q.M.
Il giudice, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) rigetta la domanda;
2) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di controparte che si liquidano in €
3.809,00 oltre rimborso forfettario spese in misura del 15% nonché IVA e CPA come per legge da calcolarsi sull'onorario con attribuzione ex art 93 c.p.c.;
3) pone definitivamente a carico di parte attrice il compenso ai CTU già liquidati con separati decreti;
Così deciso in Salerno
08.05.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
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