TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/06/2025, n. 2533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2533 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5207/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5207/2022
Oggi 10 giugno 2025, innanzi al dott. Giuseppina Notonica, sono comparsi:
Per parte opponente l'avv. Salvatore Aglialoro;
Per parte opposta l'avv. Angela Cipolla in sostituzione dell'avv. Marco Rossi;
entrambi i procuratori discutono brevemente la causa e si riportano ai rispettivi atti depositati , insistendo tutto quanto dedotto ed argomentato nelle rispettive note conclusive depositate e chiedono che la causa venga decisa,
Il G.O.T.
Dopo la camera di consiglio , provvede come di seguito alla decisione :
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di Palermo, in composizione Monocratica ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 7 nel procedimento civile N. 5207 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
tra nato a [...] il [...], CF Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Aglialoro del Foro di Palermo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo alla Via Goethe n°1, (C.F.
, PEC Fax 091.7480493) giusta procura C.F._2 Email_1 allegata in atti
- opponente-
Contro
( – già ) , con sede in Venezia- Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
Mestre, via Terraglio, 63, in persona della sua Procuratrice e legale rappresentante pro tempore dott.ssa ( ), giusta procura notaio Controparte_2 C.F._3 Per_1
di Venezia-Mestre (rep. 39722; racc. 14051) (doc. 2), e per essa, quale mandataria,
[...] giusta procura notaio di Venezia-Mestre (rep. 42351; racc. 15678) (doc. 3) Persona_1 [...]
( - già ) (doc. 4), con sede in Venezia-Mestre, Controparte_3 P.IVA_2 CP_4 via Terraglio, 63, in persona della Dott.ssa ( ), Controparte_2 C.F._3 Contr Responsabile Contenzioso (doc. 5), nata a [...] il [...], giusta procura notaio di Venezia-Mestre (rep. 43812; racc. 16503) (doc. 6), difesa Persona_1 dall'avv. Marco Rossi ( ), presso il cui studio in Verona, v.lo S. C.F._4
Bernardino, 5A, elegge domicilio come da procura su foglio separato inserita nella busta telematica contenente il presente atto Opposta
Oggetto: Contratto di finanziamento
Conclusioni: le parti precisano le conclusioni come da note conclusionali depositate in atti
PQM
pagina 2 di 7 Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, ogni contraria istanza , eccezione e deduzioni, definitivamente pronunziando , così provvede :
- Rigetta l'opposizione proposta con atto di citazione da e per l'effetto Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo nr 526/2022 , emesso dal Tribunale di Palermo in data
03.02.2022;
- Dichiara tenuta e conseguentemente condanna parte opponente, a rimborsare a parte opposta le spese di lite del presente giudizio che liquida, in applicazione dei parametri di cui al D.M 147/2022, in Euro 2100,00 oltre spese generali, Iva ed CPA come per legge
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo la società e per essa n.q. di Controparte_1 mandataria premettendo - che il sig. il sig. Controparte_3 Parte_1
ha sottoscritto con la società ME CA SP un contratto di finanziamento nr
10023341228810 ; che quest'ultima ha ceduto pro soluto il proprio credito a con CP_5 atto di cessione del23.06.2017; che l'intervenuta cessione è stata notificata al a mezzo Per_2
A/R ; che , in relazione al contratto sottoscritto era maturato un saldo debitore di € 6.515,85 per capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine, come da estratto conto con autentica notarile, oltre interessi al tasso contrattualmente previsti- in ragione di quanto in premessa, chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Palermo in data 03.02.2022 il decreto ingiuntivo nr 526/2022 con il quale ingiungeva al sig. di pagare la somma pari ad Pt_1
euro 6.515,85 oltre interessi, competenze e spese del monitorio .
Avverso il predetto provvedimento con atto di citazione , ritualmente notificato, proponeva opposizione il sig. eccependo in via preliminare la carenza di Parte_1
legittimazione attiva della nel merito deduceva 1) l'insussitenza Controparte_1
del credito poiché non provato e sul precipuo rilievo che la certificazione ex art. 50 TUB prodotta nel procedimento monitorio non forniva adeguata prova del credito della banca;
; 2)
l'illegittimità del contratto di finanziamento depositato sotto il profilo della sua inefficacia giuridica in pagina 3 di 7 quanto illeggibile;
3) inidoneità e irregolarità della documentazione contabile per la prova del credito;
5) violazione della legge 108/96. Chiedeva , quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta la società e Controparte_1
per essa n.q. di mandataria che contestava tutto quanto dedotto Controparte_3
ed eccepito dall'opponente chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Istruita la causa con la documentazione acquisita e prodotta dalle parti, in assenza di attività istruttoria , sulle conclusioni rassegnate dalle parti è stata trattenuta per la decisione.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Va preliminarmente evidenziato - quanto al motivo secondo cui il decreto ingiuntivo non poteva essere emesso per difetto dei requisiti ex art. 633 cpc. - che il debito per cui è lite deriva da un contratto di finanziamento allegato in sede monitoria unitamente all'estratto conto certificato e che , secondo il disposto ex art. 633 e ss cpc, devono ritenersi documenti idonei a fondare l'emissione del decreto ingiuntivo.
In relazione al difetto della titolarità in capo alla società opposta, va evidenziato che la pretesa creditoria di quest'ultima si fonda sul contratto di finanziamento che il sig. ha Pt_1
stipulato con la società finanziaria ME CA SP, di cui è Controparte_1
divenuta titolare a seguito di una cessione del credito intervenuta tra e Controparte_5
ME CA SP (allegato .4 produzione monitoria) .
Dall'esame di tutta la documentazione agli atti si evince la cessione del credito in favore della
Controparte_1
La cessione del credito da ME a risulta documentato dall'atto di Controparte_5
cessione stipulato in data 20.6.2017 ed allegato al fascicolo monitorio, unitamente al documento prodotto dalla convenuta opposta, costituito dall'allegato A, in cui è indicato il credito ceduto del sig. per la somma di euro 652,85 ( cfr all. 7 estratto elenco Pt_1
creditori ceduti).
Risulta, inoltre, documentalmente che la cessione del credito è stata comunicata al in Pt_1
data 16.08.2017 dalla stessa come si evince dalla raccomandata del Controparte_5
23.06.2017 (doc. 5 fascicolo monitorio).
pagina 4 di 7 La poi divenuta a seguito di cambiamento di denominazione Controparte_1 [...]
appartenente al Gruppo e soggetta all'attività di direzione e Controparte_1 CP_5
coordinamento di quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività Controparte_5 di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di è divenuta Controparte_5
titolare del suddetto credito ( doc. 9 produzione opposta).
Sussiste, pertanto, la titolarità in capo a del diritto di credito che Controparte_1 assume vantare nei confronti della signor . Parte_1
Nel merito in relazione al credito azionato, mette conto, anzitutto, evidenziare che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. per tutte, Cass. S.U. 13533/2001; 9351/2007).
Simile principio generale non subisce alcuna deroga in caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, atteso che, come noto: “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui Mette conto, anzitutto, evidenziare che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. per tutte, Cass. S.U. 13533/2001; 9351/2007).
Inoltre, la peculiarità del giudizio di opposizione fa sì che la posizione processuale delle parti risulti invertita: in particolare, l'opponente (attore in senso formale) è in realtà il convenuto sostanziale mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è l'attore in senso sostanziale (cfr.
Cass. 11625/95).
In tale giudizio, quindi, alla luce della suddetta inversione di posizioni processuali, incombe sulla parte opposta – creditore o attore in senso sostanziale – l'onere di provare il fondamento della sua pretesa.
pagina 5 di 7 Ciò posto, come risulta dalla documentazione versata in atti dall'opposta , deve ritenersi provata la fonte negoziale del credito monitoriamente azionato, suffragata nel contratto di finanziamento allegato e debitamente sottoscritto dall' odierno opponente, nel quale si da atto della somma mutuata, nella specie l'apertura di una linea di credito importo max autorizzato 2600,00, da restituire in rate mensili minimo di euro 45,00.
Il finanziamento non è stato contestato dal debitore, né la sua della erogazione, né la sottoscrizione del contratto, né la sua quantificazione, né il saldo dovuto.
Invero, le argomentazioni, assai generiche, svolte dall'opponente sono rimaste allo stato di mere affermazioni non avendo allegato alcunchè a sostegno delle stesse ed omettendo di addurre elementi tecnici di valutazione in ragione dei quali apprezzare la fondatezza della contestazione.
Quanto alla contestata illeggibilità del contratto depositato in atti , l'eccezione è priva di rilievo e consistenza posto che parte opponente non ha negato di avere ricevuto copia del contratto sottoscritto al momento della sua sottoscrizione, circostanza questa che fa venir meno la contestata mancata conoscenza e/o illeggibilità delle clausole contrattuali.
Sotto il profilo del quantum, priva di pregio appare la censura in tema di usurarietà degli interessi pattuiti.
Sul punto, deve osservarsi come l'istante sia gravato dell'onere di dimostrare i fatti posti a sostegno della domanda in ossequio al principio di ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. (cfr., ex multis, Cass. SSUU 9201/2015); “… In tal senso è stato altresì ritenuto che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude nè inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo” (cfr. Cass. 23229/04; conf. Cass. 9099/12).
Al riguardo, parte opponente si è limitata a dedurre l'applicazione di tassi di interessi usurari, senza procedere alla specifica indicazione delle poste pretesamente illegittime, come pagina 6 di 7 era sua specifico onere (cfr. Cass. 20693/2016); deve, infatti, evidenziarsi che gli estratti conto, ove non contestati specificamente, hanno piena efficacia probatoria. Difatti, il debitore ha l'onere di muovere rilievi specifici, indicando le singole annotazioni contestate;
in mancanza, essi, per la presunzione che li assiste, si intendono approvati (cfr., ex plurimis, Cass.
20693/16; Cass. 19.11.07 n. 23934; conf., tra le tante, Trib. Roma 5.2.10).
Invero, le argomentazioni, come detto assai generiche , svolte dall'opponente sono rimaste allo stato di mere ipotesi, avendo allegato a sostegno delle stesse soltanto i d.m di rilevazione delle soglie .
In conclusione, parte opponente non ha inteso provare in alcun modo le generiche censure formulate;
difatti, ha avanzato richiesta di espletamento di una CTU contabile omettendo di addurre alcun elemento tecnico di valutazione in ragione del quale apprezzare l'utilità della consulenza stessa che, in difetto di detti elementi, si sarebbe connotata come meramente esplorativa e volta a supplire ad un preciso onere probatorio gravante sulla parte.
L'opposizione va, quindi, rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite , tenendo conto del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo.
Così deciso in Palermo all'udienza odierna del 09 giugno 2025
Il Giudice Onorario dott. Giuseppina Notonica
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5207/2022
Oggi 10 giugno 2025, innanzi al dott. Giuseppina Notonica, sono comparsi:
Per parte opponente l'avv. Salvatore Aglialoro;
Per parte opposta l'avv. Angela Cipolla in sostituzione dell'avv. Marco Rossi;
entrambi i procuratori discutono brevemente la causa e si riportano ai rispettivi atti depositati , insistendo tutto quanto dedotto ed argomentato nelle rispettive note conclusive depositate e chiedono che la causa venga decisa,
Il G.O.T.
Dopo la camera di consiglio , provvede come di seguito alla decisione :
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di Palermo, in composizione Monocratica ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 7 nel procedimento civile N. 5207 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
tra nato a [...] il [...], CF Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Aglialoro del Foro di Palermo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo alla Via Goethe n°1, (C.F.
, PEC Fax 091.7480493) giusta procura C.F._2 Email_1 allegata in atti
- opponente-
Contro
( – già ) , con sede in Venezia- Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
Mestre, via Terraglio, 63, in persona della sua Procuratrice e legale rappresentante pro tempore dott.ssa ( ), giusta procura notaio Controparte_2 C.F._3 Per_1
di Venezia-Mestre (rep. 39722; racc. 14051) (doc. 2), e per essa, quale mandataria,
[...] giusta procura notaio di Venezia-Mestre (rep. 42351; racc. 15678) (doc. 3) Persona_1 [...]
( - già ) (doc. 4), con sede in Venezia-Mestre, Controparte_3 P.IVA_2 CP_4 via Terraglio, 63, in persona della Dott.ssa ( ), Controparte_2 C.F._3 Contr Responsabile Contenzioso (doc. 5), nata a [...] il [...], giusta procura notaio di Venezia-Mestre (rep. 43812; racc. 16503) (doc. 6), difesa Persona_1 dall'avv. Marco Rossi ( ), presso il cui studio in Verona, v.lo S. C.F._4
Bernardino, 5A, elegge domicilio come da procura su foglio separato inserita nella busta telematica contenente il presente atto Opposta
Oggetto: Contratto di finanziamento
Conclusioni: le parti precisano le conclusioni come da note conclusionali depositate in atti
PQM
pagina 2 di 7 Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, ogni contraria istanza , eccezione e deduzioni, definitivamente pronunziando , così provvede :
- Rigetta l'opposizione proposta con atto di citazione da e per l'effetto Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo nr 526/2022 , emesso dal Tribunale di Palermo in data
03.02.2022;
- Dichiara tenuta e conseguentemente condanna parte opponente, a rimborsare a parte opposta le spese di lite del presente giudizio che liquida, in applicazione dei parametri di cui al D.M 147/2022, in Euro 2100,00 oltre spese generali, Iva ed CPA come per legge
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo la società e per essa n.q. di Controparte_1 mandataria premettendo - che il sig. il sig. Controparte_3 Parte_1
ha sottoscritto con la società ME CA SP un contratto di finanziamento nr
10023341228810 ; che quest'ultima ha ceduto pro soluto il proprio credito a con CP_5 atto di cessione del23.06.2017; che l'intervenuta cessione è stata notificata al a mezzo Per_2
A/R ; che , in relazione al contratto sottoscritto era maturato un saldo debitore di € 6.515,85 per capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine, come da estratto conto con autentica notarile, oltre interessi al tasso contrattualmente previsti- in ragione di quanto in premessa, chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Palermo in data 03.02.2022 il decreto ingiuntivo nr 526/2022 con il quale ingiungeva al sig. di pagare la somma pari ad Pt_1
euro 6.515,85 oltre interessi, competenze e spese del monitorio .
Avverso il predetto provvedimento con atto di citazione , ritualmente notificato, proponeva opposizione il sig. eccependo in via preliminare la carenza di Parte_1
legittimazione attiva della nel merito deduceva 1) l'insussitenza Controparte_1
del credito poiché non provato e sul precipuo rilievo che la certificazione ex art. 50 TUB prodotta nel procedimento monitorio non forniva adeguata prova del credito della banca;
; 2)
l'illegittimità del contratto di finanziamento depositato sotto il profilo della sua inefficacia giuridica in pagina 3 di 7 quanto illeggibile;
3) inidoneità e irregolarità della documentazione contabile per la prova del credito;
5) violazione della legge 108/96. Chiedeva , quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta la società e Controparte_1
per essa n.q. di mandataria che contestava tutto quanto dedotto Controparte_3
ed eccepito dall'opponente chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Istruita la causa con la documentazione acquisita e prodotta dalle parti, in assenza di attività istruttoria , sulle conclusioni rassegnate dalle parti è stata trattenuta per la decisione.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Va preliminarmente evidenziato - quanto al motivo secondo cui il decreto ingiuntivo non poteva essere emesso per difetto dei requisiti ex art. 633 cpc. - che il debito per cui è lite deriva da un contratto di finanziamento allegato in sede monitoria unitamente all'estratto conto certificato e che , secondo il disposto ex art. 633 e ss cpc, devono ritenersi documenti idonei a fondare l'emissione del decreto ingiuntivo.
In relazione al difetto della titolarità in capo alla società opposta, va evidenziato che la pretesa creditoria di quest'ultima si fonda sul contratto di finanziamento che il sig. ha Pt_1
stipulato con la società finanziaria ME CA SP, di cui è Controparte_1
divenuta titolare a seguito di una cessione del credito intervenuta tra e Controparte_5
ME CA SP (allegato .4 produzione monitoria) .
Dall'esame di tutta la documentazione agli atti si evince la cessione del credito in favore della
Controparte_1
La cessione del credito da ME a risulta documentato dall'atto di Controparte_5
cessione stipulato in data 20.6.2017 ed allegato al fascicolo monitorio, unitamente al documento prodotto dalla convenuta opposta, costituito dall'allegato A, in cui è indicato il credito ceduto del sig. per la somma di euro 652,85 ( cfr all. 7 estratto elenco Pt_1
creditori ceduti).
Risulta, inoltre, documentalmente che la cessione del credito è stata comunicata al in Pt_1
data 16.08.2017 dalla stessa come si evince dalla raccomandata del Controparte_5
23.06.2017 (doc. 5 fascicolo monitorio).
pagina 4 di 7 La poi divenuta a seguito di cambiamento di denominazione Controparte_1 [...]
appartenente al Gruppo e soggetta all'attività di direzione e Controparte_1 CP_5
coordinamento di quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività Controparte_5 di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di è divenuta Controparte_5
titolare del suddetto credito ( doc. 9 produzione opposta).
Sussiste, pertanto, la titolarità in capo a del diritto di credito che Controparte_1 assume vantare nei confronti della signor . Parte_1
Nel merito in relazione al credito azionato, mette conto, anzitutto, evidenziare che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. per tutte, Cass. S.U. 13533/2001; 9351/2007).
Simile principio generale non subisce alcuna deroga in caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, atteso che, come noto: “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui Mette conto, anzitutto, evidenziare che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. per tutte, Cass. S.U. 13533/2001; 9351/2007).
Inoltre, la peculiarità del giudizio di opposizione fa sì che la posizione processuale delle parti risulti invertita: in particolare, l'opponente (attore in senso formale) è in realtà il convenuto sostanziale mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è l'attore in senso sostanziale (cfr.
Cass. 11625/95).
In tale giudizio, quindi, alla luce della suddetta inversione di posizioni processuali, incombe sulla parte opposta – creditore o attore in senso sostanziale – l'onere di provare il fondamento della sua pretesa.
pagina 5 di 7 Ciò posto, come risulta dalla documentazione versata in atti dall'opposta , deve ritenersi provata la fonte negoziale del credito monitoriamente azionato, suffragata nel contratto di finanziamento allegato e debitamente sottoscritto dall' odierno opponente, nel quale si da atto della somma mutuata, nella specie l'apertura di una linea di credito importo max autorizzato 2600,00, da restituire in rate mensili minimo di euro 45,00.
Il finanziamento non è stato contestato dal debitore, né la sua della erogazione, né la sottoscrizione del contratto, né la sua quantificazione, né il saldo dovuto.
Invero, le argomentazioni, assai generiche, svolte dall'opponente sono rimaste allo stato di mere affermazioni non avendo allegato alcunchè a sostegno delle stesse ed omettendo di addurre elementi tecnici di valutazione in ragione dei quali apprezzare la fondatezza della contestazione.
Quanto alla contestata illeggibilità del contratto depositato in atti , l'eccezione è priva di rilievo e consistenza posto che parte opponente non ha negato di avere ricevuto copia del contratto sottoscritto al momento della sua sottoscrizione, circostanza questa che fa venir meno la contestata mancata conoscenza e/o illeggibilità delle clausole contrattuali.
Sotto il profilo del quantum, priva di pregio appare la censura in tema di usurarietà degli interessi pattuiti.
Sul punto, deve osservarsi come l'istante sia gravato dell'onere di dimostrare i fatti posti a sostegno della domanda in ossequio al principio di ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. (cfr., ex multis, Cass. SSUU 9201/2015); “… In tal senso è stato altresì ritenuto che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude nè inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo” (cfr. Cass. 23229/04; conf. Cass. 9099/12).
Al riguardo, parte opponente si è limitata a dedurre l'applicazione di tassi di interessi usurari, senza procedere alla specifica indicazione delle poste pretesamente illegittime, come pagina 6 di 7 era sua specifico onere (cfr. Cass. 20693/2016); deve, infatti, evidenziarsi che gli estratti conto, ove non contestati specificamente, hanno piena efficacia probatoria. Difatti, il debitore ha l'onere di muovere rilievi specifici, indicando le singole annotazioni contestate;
in mancanza, essi, per la presunzione che li assiste, si intendono approvati (cfr., ex plurimis, Cass.
20693/16; Cass. 19.11.07 n. 23934; conf., tra le tante, Trib. Roma 5.2.10).
Invero, le argomentazioni, come detto assai generiche , svolte dall'opponente sono rimaste allo stato di mere ipotesi, avendo allegato a sostegno delle stesse soltanto i d.m di rilevazione delle soglie .
In conclusione, parte opponente non ha inteso provare in alcun modo le generiche censure formulate;
difatti, ha avanzato richiesta di espletamento di una CTU contabile omettendo di addurre alcun elemento tecnico di valutazione in ragione del quale apprezzare l'utilità della consulenza stessa che, in difetto di detti elementi, si sarebbe connotata come meramente esplorativa e volta a supplire ad un preciso onere probatorio gravante sulla parte.
L'opposizione va, quindi, rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite , tenendo conto del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo.
Così deciso in Palermo all'udienza odierna del 09 giugno 2025
Il Giudice Onorario dott. Giuseppina Notonica
pagina 7 di 7