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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/12/2025, n. 2047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2047 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA
R.G. 5860/2020
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, SEZIONE SECONDA in persona del dott. EF IV, giudice applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), assistiti e difesi dall'Avv.
[...] CodiceFiscale_2
SY UG AR attori e
(C.F. ), CP_1 C.F._3 Parte_3
(C.F. ), (C.F. C.F._4 Parte_4
) e (C.F. C.F._5 Parte_5
), quest'ultima in proprio e quale amministratrice C.F._6
di sostegno di (C.F. ), Controparte_2 C.F._7
assistiti e difesi dall'Avv. MANCA MICHELE convenuti
(C.F. ), rappresentato e Controparte_3 C.F._8
difeso dall'avv. NICOLA CANO convenuto (C.F. ), Controparte_4 C.F._9
rappresentata e difesa dall'avv. SALVATORE PAOLO SATTA convenuta
(C.F. , Controparte_5 C.F._10 CP_6
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._11 CP_7
, (C.F. e C.F._12 CP_8 C.F._13
(C,F, Controparte_9 C.F._14
contumaci
CONCLUSIONI: per parte attrice: “Piaccia al Sig. Giudice Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. In via preliminare si chiede che il Sig. Giudice voglia acquisire al processo
l'originale del testamento ex art. 210 cpc al fine di verificare la falsità dello stesso;
2. In via principale dichiarare la nullità del testamento olografo della Sig. previa declaratoria della non Persona_1
autenticità della grafia e/o della sottoscrizione del testamento asseritamente olografo e per l'effetto dichiarare aperta la successione ab intestato con ogni effetto di legge condannando la Sig.ra e i CP_1
Sig.ri , , , Controparte_3 Controparte_2 Parte_4 [...]
, alla restituzione dei beni e dei relativi Parte_3 Parte_5
frutti percepiti e percipiendi;
3. In via subordinata, di annullarlo per incapacità del testatore e captazione da parte degli eredi istituiti ovvero per errore sui motivi e per l'effetto dichiarare aperta la successione ab intestato con ogni effetto di legge condannando la Sig.ra e i CP_1
Sig.ri , , , Controparte_3 Controparte_2 Parte_4 [...]
, alla restituzione dei beni e dei relativi Parte_3 Parte_5
frutti percepiti e percipiendi;
4. Con vittoria di spese ed onorari”;
pag. 2/12 per i convenuti ed altri: “Voglia l'Ill.mo Collegio adito, contrariis CP_1 reiectis − in via principale rigettare le domande attoree perchè infondate in fatto e in diritto e per l'effetto accertare che il testamento della sig.ra
è olografo;
− con vittoria di spese e competenze Persona_1
professionali”; per il convenuto “Voglia l'Ill.mo Collegio adito, Controparte_3 contrariis reiectis in via principale rigettare le domande attoree perchè infondate in fatto e in diritto e per l'effetto accertare che il testamento della sig.ra è olografo;
con vittoria di spese e competenze Persona_1
professionali”; per la convenuta “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Controparte_4
contrariis reiectis: a) con riferimento alle domande di nullità e/o, subordinatamente, annullamento della scrittura testamentaria datata
9.10.2008, pubblicata a Cagliari dal notaio dott. Rep. Persona_2
1414, Racc. 1134, in data 3.10.2016, valuti il Tribunale la fondatezza o meno delle domande proposte dagli attori e Parte_1 Parte_2
emettendo sentenza secondo legge e giustizia, rimettendosi la
[...]
convenuta alla decisione che verrà assunta da Controparte_4
codesto Ill.mo Tribunale;
b) in caso di accoglimento della domanda di nullità o di annullamento - o entrambe - della scrittura di cui al capo a) che precede, voglia per l'effetto dichiarare aperta la successione legittima della signora e, sempre per l'effetto, condannare i Persona_1
convenuti CP_1 Controparte_3 Controparte_2 Pt_4
e alla restituzione dei beni
[...] Parte_3 Parte_5
e dei relativi frutti percepiti e percipiendi con integrale ricostituzione della massa ereditaria da dividersi tra gli eredi secondo le regole della
pag. 3/12 successione legittima. c) ci si rimette all'Ill.mo Tribunale adito anche con riguardo ai mezzi istruttori che lo stesso riterrà di disporre, segnatamente eventuali CTU grafologica e medica. Con ogni riserva di legge, anche in relazione ad ulteriori mezzi istruttori, da prodursi o richiedersi nei termini consentiti dal codice di rito. Con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori di legge”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 [...]
evocavano in giudizio innanzi il Tribunale di Cagliari i Parte_6
convenuti costituiti e quelli rimasti intimati, come in epigrafe individuati, esponendo che in data 10/07/2016 decedeva in Cagliari la Sig.ra
[...]
, la quale aveva i seguenti fratelli e sorelle: Per_1 Persona_3
defunto, padre di , , , Controparte_3 Controparte_2 Parte_4
, e marito di Parte_3 Parte_5 CP_1 [...]
defunta, madre di , CP_10 CP_8 Controparte_9
e Controparte_6 Controparte_5 CP_7 [...]
e , odierni attori;
. Parte_1 Parte_6 Parte_7
In data 3/10/2016 veniva pubblicato, su istanza della Sig.ra a CP_1
cura del notaio di Cagliari, il testamento attribuito alla Sig.ra Persona_2
apparentemente redatto dalla de cuius il 9/10/2008, con il Persona_1
quale venivano nominati quali eredi universali il fratello e la Persona_3
cognata CP_1
Gli attori esponevano ancora che la defunta era affetta da sindrome depressiva caratterizzata da comportamenti compulsivi da accumulo, diagnosticata dall'Azienda Asl 8 di Sestu, in data 24 ottobre 2008, e successivamente confermata dal Prof. in data 29 Persona_4
pag. 4/12 gennaio 2010, che l'aveva indotta ad accumulare presso la sua abitazione un'indicibile quantità di oggetti e rifiuti vari, tanto da rendere la casa non più abitabile e da procurare l'intervento dei vigili urbani e dei Servizi
Sociali di Sestu, all'esito del quale i vigili avevano sollecitato lo sgombero della casa per ragioni di pubblica salute, oltre che la nomina di un amministratore di sostegno, in quanto evidentemente la Signora non era più in grado di provvedere ai propri interessi. Su istanza congiunta di Per_3
, , , ,
[...] Parte_6 CP_8 CP_9 CP_6
, e , era stato quindi nominato il
[...] Controparte_5 CP_7
, quale amministratore di sostegno della Signora . Persona_3 Per_1
Gli attori chiedevano quindi, previa acquisizione dell'originale del testamento apparentemente relitto dalla defunta, dichiararsene la nullità per mancanza di autenticità, e comunque per incapacità di intendere di volere della disponente, ed aprirsi la successione legittima.
Si costituivano, con separate comparse, da un lato CP_1 Parte_3
e quest'ultima in proprio e
[...] Parte_4 Parte_5
quale amministratrice di sostegno di dall'altro lato Controparte_2
i quali concludevano per il rigetto della domanda di Controparte_3
parte attrice e la declaratoria dell'autenticità del testamento.
Si costituiva infine rimettendosi sostanzialmente Controparte_4
alle determinazioni del Tribunale.
Rimanevano invece contumaci , Controparte_5 Controparte_6
, e . CP_7 CP_8 Controparte_9
Con ordinanza del 13.2.2014 il giudice istruttore rilevava che gli attori hanno contestato l'autenticità della sottoscrizione apposta al testamento pubblicato in data 3.10.2016 ma che non avevano indicato, né prodotto, le pag. 5/12 scritture di comparazione necessarie per svolgere l'indagine grafologica, e dunque riteneva precluso il relativo accertamento. Disponeva invece
C.T.U. per accertare la capacità di intendere e volere della testatrice, avendo gli attori formulato anche domanda di annullamento del testamento per incapacità di intendere e di volere della stessa.
Dopo il deposito della C.T.U., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28 ottobre 2027, da svolgere nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., successivamente anticipata dal giudice applicato a distanza, a seguito dell'assegnazione allo stesso del fascicolo, a quella del 30 ottobre 2025. Le parti costituite hanno depositato note scritte nel termine all'uopo assegnato, precisando le rispettive conclusioni.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.pc. di 20 giorni per deposito di conclusionali e di ulteriori 20 giorni per repliche. Nei detti termini, le parti depositavano i rispettivi scritti difensivi.
La domanda di accertamento della falsità del testamento va qualificata come azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura, il cui onere della prova grava sulla parte che l'ha proposta (cfr. Cass. Sez. U,
Sentenza n. 12307 del 15/06/2015, Rv. 635554; conf. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 1545 del 15/06/1951, Rv. 882295; Cass. Sez. 2, Sentenza n.
109 del 04/01/2017, Rv. 642186). Non avendo parte attrice indicato, né prodotto, le scritture di comparazione nei termini previsti dalle preclusioni istruttorie, l'indagine sull'autenticità della scheda testamentaria è preclusa, non essendo possibile procedere alle necessarie comparazioni tra la stessa e altri documenti, appunto di comparazione, di sicura autenticità o comunque riferibili con certezza alla mano dell'autrice. Ciò consente di superare pag. 6/12 l'eccezione relativa alla mancata acquisizione dell'originale della scheda, che comunque risulta inutile, nell'accertato difetto di produzione, dalla parte che vi aveva interesse, delle scritture comparative necessarie per potersi procedere all'accertamento dell'autenticità del testamento.
La C.T.U. medicolegale, invece, ha accertato che “Sulla base della scarna documentazione sanitaria agli atti, da un punto di vista scientifico, non è possibile esprimere una risposta certa o maggiormente probabile, su quale fosse l'entità della capacità di intendere e di volere di Persona_1 in data 09.10.2008. È evidente come la diagnosi di • Depressione
Maggiore ad andamento cronico • Disturbo Ossessivo-compulsivo con scarso Insight interessi funzioni psichiche maggiori e costituisca – in potenza, un substrato organico atto a scatenare una sintomatologia variabile, in grado, o meno, di determinare al contempo una totale incapacità di comprendere e determinare i propri atti. La certificazione di tale rilievo clinico è redatta dalla Dott.ssa , Specialista Persona_5
in Psichiatria presso Clinica Psichiatrica Universitaria di Cagliari, in data
24/10/2008, quindi a pochi giorni dalla stesura dell'atto testamentale.
Nella succitata si legge quanto segue: “Si certifica che.. è affetta da
Disturbo Depressivo Maggiore Cronico, Disturbo Ossessivo Compulsivo per cui necessita di assistenza continua nelle 24 ore. Non ne si evince, invero, alcun riferimento puntuale allo status psichico, in termini di impulsività, coscienza, orientamento, volizione, consapevolezza di sé e di patologia. Il medesimo rilievo clinico è quindi riconosciuto dal Prof.
[...]
, Specialista in Psichiatria, Direttore della Clinica Psichiatrica Persona_6
Universitaria di Cagliari, in data 29/01/2010. In tale occasione, il
certificava che l fosse “affetta da anni da una sindrome CP_11 Per_1
pag. 7/12 complessa caratterizzata da episodi depressivi ricorrenti associati con comportamenti compulsivi di accumulo, senza adeguata consapevolezza di malattia…inquadrabile quale Depressione Maggiore ad andamento cronico associata a Disturbo Ossessivo compulsivo con scarso insight. Si segnala altresì il riscontro alla RMN encefalica di segni di vasculopatia cerebrale diffusa a livello sottocorticale, non accompagnata allo stato attuale da chiari segni di deterioramento cognitivo, fatta eccezione che un discreto rallentamento cognitivo”. Anche in tale reperto, successivo alla redazione del testamento, seppur vi sia un riferimento relativo all'insoddisfacente, ma non assente, consapevolezza di patologia dell'assistita, si sottolinea financo l'assenza di conclamati segni di deterioramento cognitivo e si tace su aspetti determinanti dello status, quali orientamento, coscienza, impulsività. Solo a partire dall'Aprile 2010, peraltro, l godette della nomina di una Figura di Supporto, Per_1
finalizzata al discrimine dei bisogni e delle scelte ed alla supervisione della
Stessa nella gestione dei propri interessi. In conclusione, si ritiene che il
CTU non disponga di documentazione sanitaria risalente al periodo oggetto di esame (Ottobre 2008), né Firmato Da: Emesso Testimone_1
Da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA Serial#: 13 Num_1
immediatamente precedente alla stesura testamentale, che consenta di rispondere in termini di certezza o maggiore probabilità ai quesiti dell'Ill.mo Giudice. Quindi, poichè circa la capacità di intendere e di volere di non è emerso un orientamento unilaterale da Persona_1
parte dei Sanitari che la ebbero in cura, poiché la patologia di cui risultava affetta già nel 2010 non è dirimente nel sancire tale attitudine e poichè la documentazione sanitaria analizzata è carente e scarna, sul
pag. 8/12 punto ci troviamo nel campo della mera possibilità, in quanto – per le patologie su di Lei accertate l'Interessata poteva essere ben orientata e capace di intendere e di volere o, viceversa, essere incapace di gestire consapevolmente i propri interessi. È pur vero che, in considerazione della sussistenza già nel 2008 delle alterazioni psicopatologiche succitate, ritenute di tale gravità da necessitare di assistenza continuativa nelle 24 ore, anche qualora la si fosse mostrata orientata, cosciente, Per_1
consapevole, Ella avrebbe potuto esperire difficoltà nell'esecuzione, in assenza di supervisione ed in autonomia, di un atto di straordinaria amministrazione di tale valenza, quale l'atto testamentale è” (cfr. pagg.
11-13 della relazione di C.T.U.). In sostanza, l'ausiliario ha evidenziato che il solo elemento diagnostico risalente all'epoca della redazione del testamento oggetto di causa è quello concernente la prova dell'esistenza, a carico della testatrice, di una sindrome depressiva ed un disturbo ossessivo- compulsivo, come certificato dalla dott.ssa , Specialista Persona_5
in Psichiatria presso Clinica Psichiatrica Universitaria di Cagliari, in data
24/10/2008. L'ausiliario ha però aggiunto che da tale certificazione “Non ne si evince, invero, alcun riferimento puntuale allo status psichico, in termini di impulsività, coscienza, orientamento, volizione, consapevolezza di sé e di patologia”. In sostanza, dunque, non è stata rinvenuta la prova, a livello medico-legale, dell'esistenza, alla data di redazione del testamento oggetto di causa, di una patologia interessante la capacità del soggetto di autodeterminarsi. Va ribadito, al riguardo, che l'incapacità di intendere e volere può essere dimostrata anche mediante presunzioni, potendo la capacità essere provata con ogni mezzo (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
26873 del 22/10/2019, Rv. 655661; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6236
pag. 9/12 del 24/11/1980, Rv. 409966). Occorre tuttavia, a tal riguardo, che siano presenti diversi e concordanti indizi, che nella specie non si ravvisano, posto che l'unico elemento di carattere medico-clinico evidenziato dal
C.T.U. come coevo alla stesura del testamento impugnato non contiene alcun indizio idoneo a far presumere l'incapacità della testatrice. O ancora, che sia dimostrata l'assenza della capacità in due periodi prossimi nel tempo, dal che si trae la presunzione iuris tantum della sussistenza di tale condizione anche nel periodo intermedio, essendo in tal caso la parte che sostiene la validità dell'atto compiuto è tenuta a provare che il soggetto ha agito in una fase di lucido intervallo o di remissione della patologia (cfr.
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4316 del 04/03/2016, Rv. 639411). Poiché neppure questa ipotesi si configura, non essendo stata data la prova dell'incapacità della testatrice prima e dopo la redazione della scheda testamentaria contestata, la domanda di accertamento della sua condizione di incapacità di intendere e volere va rigettata.
Le spese del presente giudizio, determinate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014
e s.m.i. sulla base del valore dichiarato da parte attrice (€ 150.000), con applicazione dello scaglione di valore da € 26.000,01 ad € 52.000), seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore di ciascuna parte convenuta costituita, salvo che per in complessivi € Controparte_4
4.000,00 (di cui € 850,00 per la fase di studio, € 650,00 per quella introduttiva, € 1.000,00 per quella di trattazione ed € 1.500,00 per quella decisoria), oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15% dei compensi, all'iva ed alla cassa avvocati come per legge. Le spese vanno invece compensate per intero tra la predetta e le Controparte_4
altre parti, in ragione dell'atteggiamento neutrale assunto dalla predetta, la pag. 10/12 quale non ha formulato alcuna domanda, limitandosi a rimettersi alle determinazioni del Tribunale.
Le spese di C.T.U., liquidate come da notula del 25.4.2025 in € 3.050 iva inclusa, somma comprensiva dell'acconto già percepito dall'ausiliario di €
244,00, sono poste del pari a carico di parte attrice in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_6 CP_1
e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
quest'ultima in proprio e quale amministratrice di sostegno di CP_2
,
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, e Controparte_6 CP_7 CP_8 CP_9
, la rigetta.
[...]
Condanna gli attori al pagamento, in favore dei convenuti:
1) e CP_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
quest'ultima in proprio e quale amministratrice di sostegno
[...]
di Controparte_2
2) Controparte_3
delle spese del presente giudizio, liquidate, in favore di ciascuna delle due parti convenute sopra indicate, in complessivi € 4.000,00 oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15% dei compensi, all'iva ed alla cassa avvocati come per legge.
Compensa per intero le spese del giudizio tra e le Controparte_4
altre parti. Pone le spese di C.T.U., liquidate in € 3.050 iva inclusa, a carico di parte attrice.
pag. 11/12 Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE SECONDA, in data
10/12/2025.
Il giudice
EF IV
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA
R.G. 5860/2020
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, SEZIONE SECONDA in persona del dott. EF IV, giudice applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), assistiti e difesi dall'Avv.
[...] CodiceFiscale_2
SY UG AR attori e
(C.F. ), CP_1 C.F._3 Parte_3
(C.F. ), (C.F. C.F._4 Parte_4
) e (C.F. C.F._5 Parte_5
), quest'ultima in proprio e quale amministratrice C.F._6
di sostegno di (C.F. ), Controparte_2 C.F._7
assistiti e difesi dall'Avv. MANCA MICHELE convenuti
(C.F. ), rappresentato e Controparte_3 C.F._8
difeso dall'avv. NICOLA CANO convenuto (C.F. ), Controparte_4 C.F._9
rappresentata e difesa dall'avv. SALVATORE PAOLO SATTA convenuta
(C.F. , Controparte_5 C.F._10 CP_6
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._11 CP_7
, (C.F. e C.F._12 CP_8 C.F._13
(C,F, Controparte_9 C.F._14
contumaci
CONCLUSIONI: per parte attrice: “Piaccia al Sig. Giudice Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. In via preliminare si chiede che il Sig. Giudice voglia acquisire al processo
l'originale del testamento ex art. 210 cpc al fine di verificare la falsità dello stesso;
2. In via principale dichiarare la nullità del testamento olografo della Sig. previa declaratoria della non Persona_1
autenticità della grafia e/o della sottoscrizione del testamento asseritamente olografo e per l'effetto dichiarare aperta la successione ab intestato con ogni effetto di legge condannando la Sig.ra e i CP_1
Sig.ri , , , Controparte_3 Controparte_2 Parte_4 [...]
, alla restituzione dei beni e dei relativi Parte_3 Parte_5
frutti percepiti e percipiendi;
3. In via subordinata, di annullarlo per incapacità del testatore e captazione da parte degli eredi istituiti ovvero per errore sui motivi e per l'effetto dichiarare aperta la successione ab intestato con ogni effetto di legge condannando la Sig.ra e i CP_1
Sig.ri , , , Controparte_3 Controparte_2 Parte_4 [...]
, alla restituzione dei beni e dei relativi Parte_3 Parte_5
frutti percepiti e percipiendi;
4. Con vittoria di spese ed onorari”;
pag. 2/12 per i convenuti ed altri: “Voglia l'Ill.mo Collegio adito, contrariis CP_1 reiectis − in via principale rigettare le domande attoree perchè infondate in fatto e in diritto e per l'effetto accertare che il testamento della sig.ra
è olografo;
− con vittoria di spese e competenze Persona_1
professionali”; per il convenuto “Voglia l'Ill.mo Collegio adito, Controparte_3 contrariis reiectis in via principale rigettare le domande attoree perchè infondate in fatto e in diritto e per l'effetto accertare che il testamento della sig.ra è olografo;
con vittoria di spese e competenze Persona_1
professionali”; per la convenuta “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Controparte_4
contrariis reiectis: a) con riferimento alle domande di nullità e/o, subordinatamente, annullamento della scrittura testamentaria datata
9.10.2008, pubblicata a Cagliari dal notaio dott. Rep. Persona_2
1414, Racc. 1134, in data 3.10.2016, valuti il Tribunale la fondatezza o meno delle domande proposte dagli attori e Parte_1 Parte_2
emettendo sentenza secondo legge e giustizia, rimettendosi la
[...]
convenuta alla decisione che verrà assunta da Controparte_4
codesto Ill.mo Tribunale;
b) in caso di accoglimento della domanda di nullità o di annullamento - o entrambe - della scrittura di cui al capo a) che precede, voglia per l'effetto dichiarare aperta la successione legittima della signora e, sempre per l'effetto, condannare i Persona_1
convenuti CP_1 Controparte_3 Controparte_2 Pt_4
e alla restituzione dei beni
[...] Parte_3 Parte_5
e dei relativi frutti percepiti e percipiendi con integrale ricostituzione della massa ereditaria da dividersi tra gli eredi secondo le regole della
pag. 3/12 successione legittima. c) ci si rimette all'Ill.mo Tribunale adito anche con riguardo ai mezzi istruttori che lo stesso riterrà di disporre, segnatamente eventuali CTU grafologica e medica. Con ogni riserva di legge, anche in relazione ad ulteriori mezzi istruttori, da prodursi o richiedersi nei termini consentiti dal codice di rito. Con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori di legge”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 [...]
evocavano in giudizio innanzi il Tribunale di Cagliari i Parte_6
convenuti costituiti e quelli rimasti intimati, come in epigrafe individuati, esponendo che in data 10/07/2016 decedeva in Cagliari la Sig.ra
[...]
, la quale aveva i seguenti fratelli e sorelle: Per_1 Persona_3
defunto, padre di , , , Controparte_3 Controparte_2 Parte_4
, e marito di Parte_3 Parte_5 CP_1 [...]
defunta, madre di , CP_10 CP_8 Controparte_9
e Controparte_6 Controparte_5 CP_7 [...]
e , odierni attori;
. Parte_1 Parte_6 Parte_7
In data 3/10/2016 veniva pubblicato, su istanza della Sig.ra a CP_1
cura del notaio di Cagliari, il testamento attribuito alla Sig.ra Persona_2
apparentemente redatto dalla de cuius il 9/10/2008, con il Persona_1
quale venivano nominati quali eredi universali il fratello e la Persona_3
cognata CP_1
Gli attori esponevano ancora che la defunta era affetta da sindrome depressiva caratterizzata da comportamenti compulsivi da accumulo, diagnosticata dall'Azienda Asl 8 di Sestu, in data 24 ottobre 2008, e successivamente confermata dal Prof. in data 29 Persona_4
pag. 4/12 gennaio 2010, che l'aveva indotta ad accumulare presso la sua abitazione un'indicibile quantità di oggetti e rifiuti vari, tanto da rendere la casa non più abitabile e da procurare l'intervento dei vigili urbani e dei Servizi
Sociali di Sestu, all'esito del quale i vigili avevano sollecitato lo sgombero della casa per ragioni di pubblica salute, oltre che la nomina di un amministratore di sostegno, in quanto evidentemente la Signora non era più in grado di provvedere ai propri interessi. Su istanza congiunta di Per_3
, , , ,
[...] Parte_6 CP_8 CP_9 CP_6
, e , era stato quindi nominato il
[...] Controparte_5 CP_7
, quale amministratore di sostegno della Signora . Persona_3 Per_1
Gli attori chiedevano quindi, previa acquisizione dell'originale del testamento apparentemente relitto dalla defunta, dichiararsene la nullità per mancanza di autenticità, e comunque per incapacità di intendere di volere della disponente, ed aprirsi la successione legittima.
Si costituivano, con separate comparse, da un lato CP_1 Parte_3
e quest'ultima in proprio e
[...] Parte_4 Parte_5
quale amministratrice di sostegno di dall'altro lato Controparte_2
i quali concludevano per il rigetto della domanda di Controparte_3
parte attrice e la declaratoria dell'autenticità del testamento.
Si costituiva infine rimettendosi sostanzialmente Controparte_4
alle determinazioni del Tribunale.
Rimanevano invece contumaci , Controparte_5 Controparte_6
, e . CP_7 CP_8 Controparte_9
Con ordinanza del 13.2.2014 il giudice istruttore rilevava che gli attori hanno contestato l'autenticità della sottoscrizione apposta al testamento pubblicato in data 3.10.2016 ma che non avevano indicato, né prodotto, le pag. 5/12 scritture di comparazione necessarie per svolgere l'indagine grafologica, e dunque riteneva precluso il relativo accertamento. Disponeva invece
C.T.U. per accertare la capacità di intendere e volere della testatrice, avendo gli attori formulato anche domanda di annullamento del testamento per incapacità di intendere e di volere della stessa.
Dopo il deposito della C.T.U., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28 ottobre 2027, da svolgere nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., successivamente anticipata dal giudice applicato a distanza, a seguito dell'assegnazione allo stesso del fascicolo, a quella del 30 ottobre 2025. Le parti costituite hanno depositato note scritte nel termine all'uopo assegnato, precisando le rispettive conclusioni.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.pc. di 20 giorni per deposito di conclusionali e di ulteriori 20 giorni per repliche. Nei detti termini, le parti depositavano i rispettivi scritti difensivi.
La domanda di accertamento della falsità del testamento va qualificata come azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura, il cui onere della prova grava sulla parte che l'ha proposta (cfr. Cass. Sez. U,
Sentenza n. 12307 del 15/06/2015, Rv. 635554; conf. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 1545 del 15/06/1951, Rv. 882295; Cass. Sez. 2, Sentenza n.
109 del 04/01/2017, Rv. 642186). Non avendo parte attrice indicato, né prodotto, le scritture di comparazione nei termini previsti dalle preclusioni istruttorie, l'indagine sull'autenticità della scheda testamentaria è preclusa, non essendo possibile procedere alle necessarie comparazioni tra la stessa e altri documenti, appunto di comparazione, di sicura autenticità o comunque riferibili con certezza alla mano dell'autrice. Ciò consente di superare pag. 6/12 l'eccezione relativa alla mancata acquisizione dell'originale della scheda, che comunque risulta inutile, nell'accertato difetto di produzione, dalla parte che vi aveva interesse, delle scritture comparative necessarie per potersi procedere all'accertamento dell'autenticità del testamento.
La C.T.U. medicolegale, invece, ha accertato che “Sulla base della scarna documentazione sanitaria agli atti, da un punto di vista scientifico, non è possibile esprimere una risposta certa o maggiormente probabile, su quale fosse l'entità della capacità di intendere e di volere di Persona_1 in data 09.10.2008. È evidente come la diagnosi di • Depressione
Maggiore ad andamento cronico • Disturbo Ossessivo-compulsivo con scarso Insight interessi funzioni psichiche maggiori e costituisca – in potenza, un substrato organico atto a scatenare una sintomatologia variabile, in grado, o meno, di determinare al contempo una totale incapacità di comprendere e determinare i propri atti. La certificazione di tale rilievo clinico è redatta dalla Dott.ssa , Specialista Persona_5
in Psichiatria presso Clinica Psichiatrica Universitaria di Cagliari, in data
24/10/2008, quindi a pochi giorni dalla stesura dell'atto testamentale.
Nella succitata si legge quanto segue: “Si certifica che.. è affetta da
Disturbo Depressivo Maggiore Cronico, Disturbo Ossessivo Compulsivo per cui necessita di assistenza continua nelle 24 ore. Non ne si evince, invero, alcun riferimento puntuale allo status psichico, in termini di impulsività, coscienza, orientamento, volizione, consapevolezza di sé e di patologia. Il medesimo rilievo clinico è quindi riconosciuto dal Prof.
[...]
, Specialista in Psichiatria, Direttore della Clinica Psichiatrica Persona_6
Universitaria di Cagliari, in data 29/01/2010. In tale occasione, il
certificava che l fosse “affetta da anni da una sindrome CP_11 Per_1
pag. 7/12 complessa caratterizzata da episodi depressivi ricorrenti associati con comportamenti compulsivi di accumulo, senza adeguata consapevolezza di malattia…inquadrabile quale Depressione Maggiore ad andamento cronico associata a Disturbo Ossessivo compulsivo con scarso insight. Si segnala altresì il riscontro alla RMN encefalica di segni di vasculopatia cerebrale diffusa a livello sottocorticale, non accompagnata allo stato attuale da chiari segni di deterioramento cognitivo, fatta eccezione che un discreto rallentamento cognitivo”. Anche in tale reperto, successivo alla redazione del testamento, seppur vi sia un riferimento relativo all'insoddisfacente, ma non assente, consapevolezza di patologia dell'assistita, si sottolinea financo l'assenza di conclamati segni di deterioramento cognitivo e si tace su aspetti determinanti dello status, quali orientamento, coscienza, impulsività. Solo a partire dall'Aprile 2010, peraltro, l godette della nomina di una Figura di Supporto, Per_1
finalizzata al discrimine dei bisogni e delle scelte ed alla supervisione della
Stessa nella gestione dei propri interessi. In conclusione, si ritiene che il
CTU non disponga di documentazione sanitaria risalente al periodo oggetto di esame (Ottobre 2008), né Firmato Da: Emesso Testimone_1
Da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA Serial#: 13 Num_1
immediatamente precedente alla stesura testamentale, che consenta di rispondere in termini di certezza o maggiore probabilità ai quesiti dell'Ill.mo Giudice. Quindi, poichè circa la capacità di intendere e di volere di non è emerso un orientamento unilaterale da Persona_1
parte dei Sanitari che la ebbero in cura, poiché la patologia di cui risultava affetta già nel 2010 non è dirimente nel sancire tale attitudine e poichè la documentazione sanitaria analizzata è carente e scarna, sul
pag. 8/12 punto ci troviamo nel campo della mera possibilità, in quanto – per le patologie su di Lei accertate l'Interessata poteva essere ben orientata e capace di intendere e di volere o, viceversa, essere incapace di gestire consapevolmente i propri interessi. È pur vero che, in considerazione della sussistenza già nel 2008 delle alterazioni psicopatologiche succitate, ritenute di tale gravità da necessitare di assistenza continuativa nelle 24 ore, anche qualora la si fosse mostrata orientata, cosciente, Per_1
consapevole, Ella avrebbe potuto esperire difficoltà nell'esecuzione, in assenza di supervisione ed in autonomia, di un atto di straordinaria amministrazione di tale valenza, quale l'atto testamentale è” (cfr. pagg.
11-13 della relazione di C.T.U.). In sostanza, l'ausiliario ha evidenziato che il solo elemento diagnostico risalente all'epoca della redazione del testamento oggetto di causa è quello concernente la prova dell'esistenza, a carico della testatrice, di una sindrome depressiva ed un disturbo ossessivo- compulsivo, come certificato dalla dott.ssa , Specialista Persona_5
in Psichiatria presso Clinica Psichiatrica Universitaria di Cagliari, in data
24/10/2008. L'ausiliario ha però aggiunto che da tale certificazione “Non ne si evince, invero, alcun riferimento puntuale allo status psichico, in termini di impulsività, coscienza, orientamento, volizione, consapevolezza di sé e di patologia”. In sostanza, dunque, non è stata rinvenuta la prova, a livello medico-legale, dell'esistenza, alla data di redazione del testamento oggetto di causa, di una patologia interessante la capacità del soggetto di autodeterminarsi. Va ribadito, al riguardo, che l'incapacità di intendere e volere può essere dimostrata anche mediante presunzioni, potendo la capacità essere provata con ogni mezzo (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
26873 del 22/10/2019, Rv. 655661; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6236
pag. 9/12 del 24/11/1980, Rv. 409966). Occorre tuttavia, a tal riguardo, che siano presenti diversi e concordanti indizi, che nella specie non si ravvisano, posto che l'unico elemento di carattere medico-clinico evidenziato dal
C.T.U. come coevo alla stesura del testamento impugnato non contiene alcun indizio idoneo a far presumere l'incapacità della testatrice. O ancora, che sia dimostrata l'assenza della capacità in due periodi prossimi nel tempo, dal che si trae la presunzione iuris tantum della sussistenza di tale condizione anche nel periodo intermedio, essendo in tal caso la parte che sostiene la validità dell'atto compiuto è tenuta a provare che il soggetto ha agito in una fase di lucido intervallo o di remissione della patologia (cfr.
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4316 del 04/03/2016, Rv. 639411). Poiché neppure questa ipotesi si configura, non essendo stata data la prova dell'incapacità della testatrice prima e dopo la redazione della scheda testamentaria contestata, la domanda di accertamento della sua condizione di incapacità di intendere e volere va rigettata.
Le spese del presente giudizio, determinate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014
e s.m.i. sulla base del valore dichiarato da parte attrice (€ 150.000), con applicazione dello scaglione di valore da € 26.000,01 ad € 52.000), seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore di ciascuna parte convenuta costituita, salvo che per in complessivi € Controparte_4
4.000,00 (di cui € 850,00 per la fase di studio, € 650,00 per quella introduttiva, € 1.000,00 per quella di trattazione ed € 1.500,00 per quella decisoria), oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15% dei compensi, all'iva ed alla cassa avvocati come per legge. Le spese vanno invece compensate per intero tra la predetta e le Controparte_4
altre parti, in ragione dell'atteggiamento neutrale assunto dalla predetta, la pag. 10/12 quale non ha formulato alcuna domanda, limitandosi a rimettersi alle determinazioni del Tribunale.
Le spese di C.T.U., liquidate come da notula del 25.4.2025 in € 3.050 iva inclusa, somma comprensiva dell'acconto già percepito dall'ausiliario di €
244,00, sono poste del pari a carico di parte attrice in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_6 CP_1
e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
quest'ultima in proprio e quale amministratrice di sostegno di CP_2
,
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, e Controparte_6 CP_7 CP_8 CP_9
, la rigetta.
[...]
Condanna gli attori al pagamento, in favore dei convenuti:
1) e CP_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
quest'ultima in proprio e quale amministratrice di sostegno
[...]
di Controparte_2
2) Controparte_3
delle spese del presente giudizio, liquidate, in favore di ciascuna delle due parti convenute sopra indicate, in complessivi € 4.000,00 oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15% dei compensi, all'iva ed alla cassa avvocati come per legge.
Compensa per intero le spese del giudizio tra e le Controparte_4
altre parti. Pone le spese di C.T.U., liquidate in € 3.050 iva inclusa, a carico di parte attrice.
pag. 11/12 Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE SECONDA, in data
10/12/2025.
Il giudice
EF IV
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