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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 14577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14577 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai signori magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5841 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1
MO AL , giusta procura in atti
Ricorrente
E 2
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
RA CE AN, giusta procura in atti
Resistente
nonché
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con sede in Roma, con il patrocinio dell'avv.
FF Piergentili, giusta procura generale alle liti richiamata in atti
Resistente
OGGETTO: ricorso ex art.9, L.D.
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 24.9.25 le parti concludevano come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 9 legge n. 898/1970 e successive modificazioni,
ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso di essere coniuge superstite Parte_1
di , nato ad [...] il [...] e Persona_1
deceduto in Roma in data 7 ottobre 2024, con cui aveva contratto matrimonio in data 25.10.2018; che il marito era coniuge divorziato di , Controparte_1
giusta sentenza del Tribunale di Roma del 22.4.25; che il coniuge divorziato era titolare di assegno;
chiedeva all'intestato Tribunale di volere determinare la quota del trattamento pensionistico di reversibilità del defunto a lei spettante nella misura del 65% in proprio favore e nella misura del 35% in favore dell'ex coniuge. 3 Si costituiva in giudizio che non si opponeva alla Controparte_1
pronuncia di determinazione delle rispettive quote di reversibilità della pensione, facendo rilevare il proprio maggior diritto al riconoscimento della pensione, dati gli anni del matrimonio e della precedente convivenza e la precarietà delle proprie condizioni reddituali, istando per il riconoscimento del 75% della pensione dell'ex coniuge dal mese successivo il decesso.
Si costituiva in giudizio l' che chiedeva accertarsi la sussistenza delle CP_2
condizioni per il riconoscimento della quota pensione.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti e l'estratto pensionistico da
CP_ parte dell' Giusto provvedimento del GD del 24.6.25, non articolate dalle parti richieste istruttorie, all'udienza del 24 settembre 2025, trattata cartolarmente ex art.127ter c.p.c., sulle note scritte delle parti che si riportavano ai rispettivi atti, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Ai sensi dell'art. 9, co. 2 e 3, l. 898/1970, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass, 9.12.1992, n. 13041), sia il coniuge superstite che quello divorziato sono titolari di un proprio diritto all'unico trattamento di reversibilità, diritto autonomo e concorrente che si qualifica come diritto ad una quota della pensione di reversibilità. I presupposti normativi per l'ottenimento della quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge deceduto possono, poi, identificarsi, a norma dell' art. 13 l. 74/1987,
nella libertà di stato del coniuge divorziato beneficiario richiedente, il quale,
appunto, non deve aver contratto nuove nozze, nella titolarità in capo a costui di un assegno divorzile ex art. 5 l. 898/1970 (da intendersi, a norma dell'art. 5 l. 263/2005, come intervenuto riconoscimento dell'assegno da parte del
Tribunale ex art. 5 l. 898/1970), nonché, infine, nell'anteriorità del rapporto 4 da cui trae origine il trattamento pensionistico rispetto alla sentenza di divorzio.
La questione più complessa attiene all'individuazione dei criteri di suddivisione del trattamento pensionistico tra gli aventi diritto, in ipotesi di concorso tra ex e attuale coniuge, posto che, sul punto, il legislatore ha fatto riferimento unicamente alla durata del vincolo matrimoniale, da intendersi,
secondo l'indirizzo interpretativo estensivo fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità, compreso, per l'ex coniuge, tra la celebrazione del matrimonio e lo scioglimento dello stesso (incluso, pertanto, il periodo di separazione personale, cfr. Cass., n. 15164/2003).
Secondo l'orientamento giurisprudenziale formatosi successivamente alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 419 del 4.11.1999, l'art. 9, comma 3,
l. 898/70 va interpretato nel senso che l'elemento temporale della durata dei matrimoni, pur costituendo momento imprescindibile dell'apprezzamento del
Giudice, non è elemento esclusivo e la valutazione non deve ridursi ad un mero calcolo aritmetico.
In questo senso, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato, come, in ragione del carattere solidaristico della pensione di reversibilità ed alla luce dei precetti costituzionali di uguaglianza sostanziale e solidarietà sociale, la ripartizione del trattamento di reversibilità debba essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata del rapporto matrimoniale, anche ponderando ulteriori elementi da utilizzare eventualmente quali correttivi del criterio temporale e da individuare nell'ambito della L. n. 898 del 1970, art. 5
(come, esattamente, la durata dei rapporti prematrimoniali, l'ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato prima del decesso dell'ex coniuge,
nonché le condizioni dei soggetti coinvolti nella vicenda), funzionali allo 5 scopo di evitare che il primo coniuge sia privato dei mezzi indispensabili per mantenere il tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare nel tempo l'assegno di divorzio ed il secondo il tenore di vita che il de cuius gli aveva assicurato in vita, senza che, peraltro, tali elementi debbano tutti necessariamente concorrere ne' essere valutati in eguale misura, rientrando nell'ambito del prudente apprezzamento del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto (cfr. Cass. 19 febbraio 2003,
n. 2471; Cass. 10 ottobre 2003, n. 15164; Cass. 30 marzo 2004, n. 6272; Cass.
16 dicembre 2004, n. 23379; Cass. 7 marzo 2006, n. 4867 e n. 4868).
Fra i correttivi adottati dalla giurisprudenza è compresa anche l'entità
dell'assegno divorzile, che non deve però costituire un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso (cfr., in termini, Cass. 2012/10391; Cass.
2020/5268).
Ciò premesso, mette conto evidenziare che nel caso di specie deve ritenersi sussistente il diritto della ricorrente, quale coniuge superstite, a percepire una quota del trattamento di reversibilità in conseguenza del decesso dell'ex
coniuge con il quale è stata coniugata per 6 anni Persona_2
dal 25 ottobre 2018 sino alla di lui morte, il 7.10.24.
Del pari sussiste il diritto dell'ex coniuge, , essendo pacifico, Parte_2
oltre che documentalmente provato, che la stessa è stata coniugata con il de cuius dal 4.9.1996 al 5.5.2016 per un totale di 19 anni e 8 anni;
che era titolare di assegno divorzile pari ad euro 806,00 mensili alla data del decesso dell'ex coniuge, che non ha contratto nuove nozze e non essendo stato contestato che il rapporto lavorativo da cui scaturisce il trattamento previdenziale è
antecedente alla pronuncia di divorzio. 6 E' altresì circostanza incontestata tra le parti e documentata in atti che gli ex coniugi hanno convissuto per 4 anni prima del matrimonio (cfr. allegato 4
resistente).
Relativamente alla rispettiva capacità economico-patrimoniale, la ricorrente,
di anni 70, pensionata, ha dichiarato di percepire un reddito pensionistico di euro 2912,33, in linea con i modelli fiscali in atti;
di essere proprietaria dell'immobile in cui vive;
di essere nella titolarità di c/c su cui insiste carta di credito, con ultimo saldo disponibile al 31.12.24 di circa euro 53000,00; di sostenere oneri restitutori mensili per un prestito a scadenza 2030 contratto per spese di degenza del coniuge per euro 769,00.
La resistente, di anni 65, ha dichiarato di non svolgere attività lavorativa,
documentando (cfr. modelli fiscali per gli anni 2023-2022-2021) un reddito complessivo per l'anno 2023 di euro 10845 (di cui euro 9720,00 quale assegno del coniuge) ed analogo reddito per l'anno 2022 e l'anno 2021; è
proprietaria dell'immobile in cui vive e di altro immobile al 50% con la sorella asseritamente non produttivo di reddito;
è titolare di un c/c bancario con un saldo al 31.12.24 di circa euro 24000,00 nonché di una polizza vita
(con beneficiaria la figlia) del controvalore di euro 180000
Ciò premesso, ritiene il Collegio che ai fini della determinazione della quota della pensione di reversibilità spettante alle parti, occorre aver riguardo, nel caso di specie, oltre che al criterio legale della durata dei rispettivi matrimoni
(6 anni quello tra la ed il , 19 anni ed 8 mesi quello tra la Pt_1 Per_1 CP_1
ed il ) alle seguenti ulteriori circostanze, alla luce di quanto affermato Per_1
dalla Corte Costituzionale nella sentenza interpretativa di rigetto n. 419 del
1999 e dalla giurisprudenza di legittimità: la convivenza more uxorio tra il deceduto e la prima moglie, per 4 anni;
la natura previdenziale del trattamento 7 di reversibilità e la comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, titolare la prima di pensione, la seconda priva di reddito ma titolare di due immobili e con consistenze finanziarie superiori la seconda e considerati gli oneri restitutori incombenti sulla prima e valutata la misura dell'assegno goduto dal coniuge divorziato (attualmente nel rivalutato importo di euro 967).
Alla luce di tali complessive emergenze istruttorie, il Collegio, sia in ragione del criterio della durata dei rispettivi matrimoni, sia degli ulteriori correttivi come sopra enunciati, ritiene che la quota da liquidarsi in favore del coniuge superstite debba essere pari al 55% del trattamento pensionistico di
[...]
. Persona_1
La decorrenza del trattamento spettante alla ricorrente è quella in cui matura il diritto a percepire la pensione di reversibilità, ovvero il primo giorno del mese successivo al decesso del pensionato, posto che sia il coniuge divorziato sia il coniuge superstite sono titolari di un proprio diritto all'unico trattamento di reversibilità (diritto autonomo e concorrente, in pari grado, che si qualifica per l'appunto come diritto ad una quota della pensione di reversibilità). Il
coniuge superstite, pertanto, non è più l'unico naturale destinatario della pensione di reversibilità che spetta al coniuge sopravvissuto (Cass. Sezioni
Unite 12 gennaio 1998, n. 159). Il diritto al trattamento di reversibilità del coniuge divorziato in concorso con il coniuge superstite nasce, per entrambi,
nei confronti dell'Ente erogatore (Cass. 14 dicembre 2001 n. 15837) ed è
dunque a carico di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero ovvero per una quota superiore a quella realmente spettante il trattamento di reversibilità corrisposto dall'Ente
medesimo, che debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge 8 divorziato, sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge (Cass. Sez. L, n. 22259 del 2013).
La sentenza che determina la ripartizione delle quote di pensione di reversibilità spettanti al coniuge superstite ed al coniuge divorziato ha,
pertanto, natura costitutiva con efficacia ex tunc, perché fa sorgere un diritto di natura previdenziale, al quale deve intendersi applicabile la relativa normativa previdenziale che espressamente prevede che il diritto alla pensione di reversibilità in favore dei superstiti abbia decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il decesso dell'assicurato o del pensionato, con la conseguenza che il coniuge divorziato ha diritto alla corresponsione della quota di pensione di reversibilità,
attribuitagli dalla sentenza pronunciata L. n. 898 del 1970, ex art. 9, con la decorrenza anzidetta (v. Cass. n. 2092/2007).
È chiaro - precisa inoltre la Suprema Corte nella sentenza citata - che il soggetto tenuto all'adempimento di una prestazione previdenziale non può
che essere l'ente previdenziale tenuto all'erogazione della pensione di reversibilità, non l'assistito cui, in un primo momento, la pensione sia stata integralmente corrisposta e solo l'ente previdenziale, del resto, ha titolo per effettuare in modo corretto i conteggi relativi al computo delle somme nello specifico spettanti ai diversi beneficiari in relazione alla vigente normativa e potrà quindi recuperare dalla prima beneficiaria le somme versatele in eccesso e pagare alla seconda beneficiaria quelle a lei effettivamente spettanti in base alla ripartizione delle quote stabilite dal giudice. 9 Le ragioni della decisione in una con la natura e l'oggetto della presente controversia ed il contegno processuale delle parti giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5841/2025
R.G.A.C., ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
- Accerta e dichiara il diritto di , nata a [...] il Parte_1
18/10/1955, a percepire una quota pari al 55% della pensione di reversibilità del coniuge , con attribuzione Persona_1
della restante percentuale a;
Controparte_1
CP_
- ordina ad di procedere alla corresponsione della pensione di reversibilità come determinata nel capo precedente in favore di
, con il concorrente diritto di come Parte_1 Controparte_1
sopra determinato, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso di (7.10.24); Persona_1
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Roma, 8 ottobre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi