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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/11/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova Sezione del Lavoro in persona del dott. Francesca Maria Parodi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
Parte_1
elettivamente domiciliato in Genova, Via Galata 36/4 presso e nello studio dell'avv. Riccardo Marmorato ( che lo CodiceFiscale_1 rappresenta e difende per procura alle liti su foglio aggiunto inserito in una busta digitale. Il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al n. fax 010-54.21.22 oppure al seguente indirizzo pec: Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
[...]
Convenuta contumace Motivazione
Con ricorso depositato il 27.6.2023 conveniva Parte_2
in giudizio , per la quale aveva Controparte_2
lavorato nel periodo dal 15.7.2019 al 19.7.2020, quale addetto alla consegna di pizze da asporto, rivendicando differenze retributive per l'importo di euro 7.274,24 lordi, oltre interessi e rivalutazione monetaria ex art 429 cpc.
Allegava: -di essere stato regolarizzato solo a far data dal 6.2.3.2020 come da C2 storico depositato in atti;
-di aver svolto mansioni proprie del VI livello CN Turismo Pubblici
Esercizi;
-di aver seguito un orario di lavoro 18,00-22,30 per 4 giorni alla settimana e poi , nel periodo COVID, dall'8.3.2020 al 4.5.2020 dalle 18,00 alle 22,30 per complessive 32 ore settimanali, festività comprese;
-di essere stato licenziato verbalmente il 19.7.2020 e di non essere stato correttamente retribuito per i titoli di cui al ricorso.
La convenuta, pur ritualmente notificata, non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia. Allo stesso modo nessuno compariva per rispondere all'interrogatorio formale successivamente notificato.
La difesa , preso atto della mancata comparizione dei testi, nella cui audizione non insisteva, discuteva la causa, limitando la domanda con rinuncia alla pretesa per il Bonus di cui D.lgs 66/2014. La causa può quindi essere decisa sulla base di quello che risulta dagli atti depositati in causa.
Il periodo di lavoro documentato è solo quello risultante da C2 storico e cioè il contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 6.3.2020, part time 12 ore quale VI livello CN IO.
Risulta allegata una fine rapporto per licenziamento verbale in data
19.7.2020 che, in mancanza di diverse annotazioni sul C2 e di diversa prova circa una causa di cessazione del rapporto di lavoro alternativa a quella allegata - incombente sul datore di lavoro- deve essere considerata quale fine dell'attività del per conto della convenuta. Pt_1
La mancata risposta all'interrogatorio formale suffraga la prova di tale circostanza.
L'inquadramento contrattuale è quello risultante dal C2 come l'orario di lavoro.
Sulla base di tali dati, la difesa del ricorrente ha elaborato conteggio contabile che ha portato ad una quantificazione per i titoli di retribuzione ordinaria, lavoro festivo domenicale, XIII e XIV mensilità ad un importo di euro 813,39, oltre al TFR maturato quantificato in euro 228,0.
Tali somme risultano coerenti con i parametri risultanti dal C2 e devono pertanto essere fatti propri da questo Giudice, con conseguente condanna della società convenuta.
Le spese di lite vanno compensate per metà, mentre la frazione residua va posta a carico della convenuta secondo il criterio della soccombenza.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando Dichiara l'esistenza fra le parti di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 6.3.2020 al 19.7.2020, VI livello CN IO;
ON la , in persona del suo Liquidatore Controparte_3
pro tempore, a corrispondere al ricorrente l'importo di euro 813,39, oltre al
TFR maturato quantificato in euro 228,0, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalle scadenze al saldo;
compensa per metà le spese di lite;
condanna inoltre la convenuta, ut supra, a rifondere il ricorrente della frazione residua delle spese di lite che si liquidano in euro 321,00 , oltre spese generali, oltre IVA e CPA cin distrazione in favore dell''Avv.
Riccardo Marmorato.
Genova, 19/11/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Maria PARODI