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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 02/03/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Cristina Giusti, quale giudice del lavoro, all'esito dell'udienza cartolare del 04/02/2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 527/2024 R.G. Lavoro
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. ALFIERI GIOVANNI, unitamente al Parte_1 quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato Controparte_1 CP_ e difeso dal funzionario LOPEZ ROSALIA ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale della sede
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/01/2024 la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere stata riconosciuta titolare dell'indennità di accompagnamento ex. L. 18/80 a decorrere dal dicembre 2021 (così come accertato nel procedimento di CP_ ATP RGN 3341.22), ha convenuto in giudizio l' , deducendo che l'ente previdenziale aveva provveduto al pagamento della prestazione in questione solamente in data 02.10.2023 corrispondendo la somma complessiva di € 10.519,84 in luogo € 12.083,62 (ovvero omettendo il pagamento delle rate di luglio/agosto/sett. 2023). In ragione di ciò, la ricorrente chiedeva il pagamento della somme differenziale di € 1.563,78 di cui risultava ancora creditrice.
CP_ Il ricorso veniva regolarmente notificato all' , che si costituiva in giudizio e contestava l'avverso dedotto, deducendo che allorquando era stato inviato il Modello AP70, l'Agenzia di Torre del Greco aveva provveduto all'erogazione dell'integrale prestazione dovuta per il periodo complessivo compreso tra la data di decorrenza fissata in CTU – dicembre
2021- sino alla data di liquidazione della prestazione -giugno 2023- per un totale di 10.519,84.
CP_ Il Giudice, rilevato che dai cedolini depositati da in corso di causa, emergeva effettivamente non effettuato il CP pagamento per i ratei riferiti ai mesi di luglio, agosto e settembre 2023, chiedeva alle parti e in particolare all' di specificarne il motivo.
All'esito dell'udienza del 4.02.2025, avvenuto lo scambio delle note di trattazione scritta, il ricorrente, preso atto dell'integrale pagamento della prestazione a novembre 2024 anche per la parte residua rivendicata con il presente giudizio, CP_ chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna dell' al pagamento delle spese di giudizio, atteso che il pagamento dei ratei residui era avvenuto solo in data 7.11.24 ovvero dopo la presentazione del CP_ ricorso giurisdizionale. Specularmente l evidenziando la mancanza di responsabilità dell' riguardo alla CP_3 mancata riscossione delle rate in esame, chiedeva dichiararsi infondata la domanda con condanna della controparte alle spese di lite
La causa è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
***
Alla luce di quanto esposto, si impone la pronuncia della cessazione della materia del contendere. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Nella vicenda all'odierno esame, sussistono le condizioni per la pronuncia in commento, come si evince dalla documentazione prodotta che elide ogni dubbio sulla debenza dei ratei residui della prestazione di cui risulta titolare la CP_ ricorrente e sul suo corretto ammontare, visto l'avvenuto pagamento da parte dell'
CP Dalla documentazione depositata da emerge che il pagamento degli arretrati e dei ratei mensili fu disposto regolarmente a luglio 2023, presso l'ufficio postale di Torre Annunziata, come da comunicazione contenuta nel decreto di liquidazione del 29/6/23 allegato al ricorso, ove si legge “La prestazione viene posta in pagamento allo sportello presso l'ufficio postale CORSO UMBERTO I, 242, 80058 TORRE ANNUNZIATA.” L'avvenuto pagamento è dimostrato dai CP documenti depositati da Tuttavia il pagamento è avvenuto presso l'ufficio postale indicato dalla ricorrente ma non con le modalità da essa indicate CP CP_ nell'Ap70: nelle modalità di pagamento è stato indicato da “sportello” (TE08 all.2 prod. , mentre nel mod. AP70 la ricorrente aveva indicato quell'ufficio postale ma con accredito sul conto corrente, di cui aveva regolarmente indicato l'Iban. Che il pagamento sia avvenuto all'Ufficio postale è certo, ma non sul conto corrente della ricorrente. Ciò emerge anche dalla motivazione del riaccredito delle somme “per mancato ritiro”. A seguito del mancato ritiro le rate dei mesi di luglio agosto e settembre 2023 sono state restituite il 1 settembre ed il 1 ottobre 2023. La riemissione ed il pagamento delle tre rate di luglio, agosto e settembre 2023 è avvenuta con provvedimento del 14/10/24 con bonifico bancario sul conto corrente della ricorrente, valuta 7/11/24.
Pertanto è evidente che al momento del deposito del ricorso giurisdizionale le rate fossero state già pagate ma non con la modalità indicata dalla ricorrente.
Atteso che il pagamento effettivo dei ratei rivendicati dalla ricorrente con il presente giudizio si è perfezionato solo con l'accredito disposto in data 7.11.2024, ovvero dopo la notifica sia della diffida del 28.12.2023 sia del ricorso CP giurisdizionale, e che il mancato pagamento è dipeso da un errore dell' le spese seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico dell' . Tuttavia in considerazione dell'avvenuto pagamento, sia pure con CP_3 modalità errate, possono essere compensate nella misura della metà, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di questioni di fatto e di diritto.
P. Q. M.
Il giudice
1.Dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_
2. Pone le spese a carico dell' nella misura della metà, che liquida in euro 900, oltre IVA CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione, con compensazione dell'altra metà.
Torre Annunziata, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Cristina Giusti
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Cristina Giusti, quale giudice del lavoro, all'esito dell'udienza cartolare del 04/02/2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 527/2024 R.G. Lavoro
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. ALFIERI GIOVANNI, unitamente al Parte_1 quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato Controparte_1 CP_ e difeso dal funzionario LOPEZ ROSALIA ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale della sede
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/01/2024 la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere stata riconosciuta titolare dell'indennità di accompagnamento ex. L. 18/80 a decorrere dal dicembre 2021 (così come accertato nel procedimento di CP_ ATP RGN 3341.22), ha convenuto in giudizio l' , deducendo che l'ente previdenziale aveva provveduto al pagamento della prestazione in questione solamente in data 02.10.2023 corrispondendo la somma complessiva di € 10.519,84 in luogo € 12.083,62 (ovvero omettendo il pagamento delle rate di luglio/agosto/sett. 2023). In ragione di ciò, la ricorrente chiedeva il pagamento della somme differenziale di € 1.563,78 di cui risultava ancora creditrice.
CP_ Il ricorso veniva regolarmente notificato all' , che si costituiva in giudizio e contestava l'avverso dedotto, deducendo che allorquando era stato inviato il Modello AP70, l'Agenzia di Torre del Greco aveva provveduto all'erogazione dell'integrale prestazione dovuta per il periodo complessivo compreso tra la data di decorrenza fissata in CTU – dicembre
2021- sino alla data di liquidazione della prestazione -giugno 2023- per un totale di 10.519,84.
CP_ Il Giudice, rilevato che dai cedolini depositati da in corso di causa, emergeva effettivamente non effettuato il CP pagamento per i ratei riferiti ai mesi di luglio, agosto e settembre 2023, chiedeva alle parti e in particolare all' di specificarne il motivo.
All'esito dell'udienza del 4.02.2025, avvenuto lo scambio delle note di trattazione scritta, il ricorrente, preso atto dell'integrale pagamento della prestazione a novembre 2024 anche per la parte residua rivendicata con il presente giudizio, CP_ chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna dell' al pagamento delle spese di giudizio, atteso che il pagamento dei ratei residui era avvenuto solo in data 7.11.24 ovvero dopo la presentazione del CP_ ricorso giurisdizionale. Specularmente l evidenziando la mancanza di responsabilità dell' riguardo alla CP_3 mancata riscossione delle rate in esame, chiedeva dichiararsi infondata la domanda con condanna della controparte alle spese di lite
La causa è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
***
Alla luce di quanto esposto, si impone la pronuncia della cessazione della materia del contendere. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Nella vicenda all'odierno esame, sussistono le condizioni per la pronuncia in commento, come si evince dalla documentazione prodotta che elide ogni dubbio sulla debenza dei ratei residui della prestazione di cui risulta titolare la CP_ ricorrente e sul suo corretto ammontare, visto l'avvenuto pagamento da parte dell'
CP Dalla documentazione depositata da emerge che il pagamento degli arretrati e dei ratei mensili fu disposto regolarmente a luglio 2023, presso l'ufficio postale di Torre Annunziata, come da comunicazione contenuta nel decreto di liquidazione del 29/6/23 allegato al ricorso, ove si legge “La prestazione viene posta in pagamento allo sportello presso l'ufficio postale CORSO UMBERTO I, 242, 80058 TORRE ANNUNZIATA.” L'avvenuto pagamento è dimostrato dai CP documenti depositati da Tuttavia il pagamento è avvenuto presso l'ufficio postale indicato dalla ricorrente ma non con le modalità da essa indicate CP CP_ nell'Ap70: nelle modalità di pagamento è stato indicato da “sportello” (TE08 all.2 prod. , mentre nel mod. AP70 la ricorrente aveva indicato quell'ufficio postale ma con accredito sul conto corrente, di cui aveva regolarmente indicato l'Iban. Che il pagamento sia avvenuto all'Ufficio postale è certo, ma non sul conto corrente della ricorrente. Ciò emerge anche dalla motivazione del riaccredito delle somme “per mancato ritiro”. A seguito del mancato ritiro le rate dei mesi di luglio agosto e settembre 2023 sono state restituite il 1 settembre ed il 1 ottobre 2023. La riemissione ed il pagamento delle tre rate di luglio, agosto e settembre 2023 è avvenuta con provvedimento del 14/10/24 con bonifico bancario sul conto corrente della ricorrente, valuta 7/11/24.
Pertanto è evidente che al momento del deposito del ricorso giurisdizionale le rate fossero state già pagate ma non con la modalità indicata dalla ricorrente.
Atteso che il pagamento effettivo dei ratei rivendicati dalla ricorrente con il presente giudizio si è perfezionato solo con l'accredito disposto in data 7.11.2024, ovvero dopo la notifica sia della diffida del 28.12.2023 sia del ricorso CP giurisdizionale, e che il mancato pagamento è dipeso da un errore dell' le spese seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico dell' . Tuttavia in considerazione dell'avvenuto pagamento, sia pure con CP_3 modalità errate, possono essere compensate nella misura della metà, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di questioni di fatto e di diritto.
P. Q. M.
Il giudice
1.Dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_
2. Pone le spese a carico dell' nella misura della metà, che liquida in euro 900, oltre IVA CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione, con compensazione dell'altra metà.
Torre Annunziata, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Cristina Giusti