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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 207/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 2, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
GIANFELICE ANNALISA, AT
APPIGNANI LORENZO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 383/2021 depositato il 23/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ascoli Piceno E Fermo - Via Della Liberazione 190 63074 San Benedetto Del
Tronto AP elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Delle Marche - 92049990416
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 83/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ASCOLI PICENO sez.
1 e pubblicata il 11/02/2021
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00820190010279455000 CONTRIBUTI CONS 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00820190010320291000 CONTRIBUTI CONS 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00820190008541264000 CONTRIBUTI CONS 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza gravata la CTP di Ascoli Piceno ha rigettato l'impugnazione delle cartelle di pagamento in epigrafe emesse da Agenzia delle Entrate – Riscossione, iscritte a ruolo dal Consorzio Bonifica delle
Marche quale quota consortile dell'anno 2018.
La commissione di prime cure ha ritenuto che il contribuente, in presenza di un piano di classifica, è tenuto a partecipare alle spese sulla base della presunzione dell'esistenza di un beneficio con esonero della prova a carico dell'ente impositore, osservando altresì che i benefici non erano stati adeguatamente contestati.
I contribuenti Ricorrente_2, Ricorrente_3 e Ricorrente_1 hanno impugnato la pronuncia prospettando i motivi di doglianza riportati in parte motiva.
Si è costituita la sola Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo il rigetto del gravame ed osservando la propria carenza di legittimazione quale ente di riscossione;
il Consorzio di bonifica non si è costituito, sicchè va dichiarato contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i motivi di gravame, i contribuenti, ricordato che la contribuzione è a carico dei proprietari degli immobili, presenti all'interno del comprensorio, che traggono beneficio dalla bonifica, deducono l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha utilizzato una pronuncia della Suprema Corte totalmente irrilevante nel presente giudizi, in quanto relativa a conflitto di giurisdizione, nonché nella parte in cui ha deciso che l'inclusione dell'immobile del contribuente nel piano di classifica fa presumere l'esistenza del beneficio;
argomentano che il beneficio deve essere di tipo fondiario e deve tradursi in un incremento del valore dell'immobile causalmente collegato con le opere di bonifica;
deducono che nel caso di specie non vi è la prova di alcun beneficio di tipo fondiario, atteso che la cartella impugnata non è preceduta da alcun atto amministrativo, e fissa delle quote senza riferimento a nessuna opera, nessun beneficio ante e post bonifica;
deducono pertanto che l'ente impositore e l'Agente della Riscossione non hanno provato la sussistenza del beneficio derivante dalle attività consortili agli immobili facenti parte del comprensorio;
aggiungono che il piano di classifica è estremamente generico per quanto riguarda il riparto dei contributi, atteso che esso prevede soli due “ambiti di contribuenza” ossia quello n. 1 – “basso collinare-costiero” e quello n. 2 – “montano-alto collinare”, divide l'intera regione in sei comprensori, determina il contributo a carico delle singole proprietà agricole genericamente in millesimi in relazione alla totalità del territorio interessato;
argomentano quindi che i criteri di riparto sono determinati solo in relazione alla zona di appartenenza (comuni montani o di collina/bassa pianura) e alla distanza dal reticolo idrografico, e che anche il criterio di contribuenza per gli immobili di categoria 'D', aree industriali, commerciali e artigianali in ambito extraurbano, è privo di collegamento ai benefici concessi, atteso che nelle zone industriali in realtà esiste già il sistema fognario e del ciclo integrato delle acque gestito dalla Società_1 SpA, circostanza che conferma l'inesistenza di interventi e/o investimenti del Consorzio Bonifica per gli immobili a servizio;
aggiungono che nello stesso piano di classifica, in relazione al “beneficio degli immobili” (punto 4) il Consorzio rappresenta che “l'approccio all'attuazione del programma consortile è di tipo empirico in quanto non muove da una preliminare rilevazione dello stato dell'arte del reticolo idrografico che comporterebbe, per questa attività ricognitiva, un ingente impegno di risorse” e gli interventi sono effettuati su “segnalazione dei privati cittadini o per iniziativa del Consorzio stesso”, dunque con generica e indeterminata previsione.
Col secondo motivo gli appellanti deducono l'erroneità della sentenza gravata, che non avrebbe rilevato la genericità del piano di classifica;
argomentano che il piano di classifica è insufficiente per identificare con esattezza i singoli perimetri di contribuenza, visto che rappresenta solo un quadro generale della Regione, disegnando, 6 comprensori molto ampi;
aggiungono che il perimetro di contribuenza, all'interno del quale vi sarebbe la presunzione del beneficio, “non coincide con il comprensorio di attività del consorzio, ma consiste in quell'area (all'interno del comprensorio) che gode o godrà dei benefici delle opere realizzate o realizzande, e che sola potrà essere sottoposta a contribuzione proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto” (cfr. Cass Civ 4605/2009); osservano che sussiste l'obbligo della trascrizione volta a pubblicizzare la localizzazione della concreta ed effettiva attività di bonifica.
L'appello è fondato.
L'obbligo contributivo nei confronti dei Consorzi di bonifica trova la propria disciplina nell'art. 860 cod. civ.
e nel R.D. 13 febbraio 1933, n. 215. La Corte Costituzionale, con la fondamentale sentenza n. 188/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lett. a), della legge regionale della Calabria
n. 11/2003 nella parte in cui prevedeva che il contributo consortile di bonifica fosse dovuto “indipendentemente dal beneficio fondiario” invece che “in presenza di detto beneficio”.
Tale pronuncia ha sancito definitivamente che il presupposto della prestazione contributiva è costituito dal beneficio diretto e specifico che il singolo immobile riceve dall'esecuzione delle opere di bonifica, idoneo a tradursi in un incremento di valore del fondo in rapporto causale con le opere di bonifica e con la loro manutenzione.
Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 8960/1996, il beneficio deve essere specifico (riguardante il fondo di cui si tratta), concreto (effettivo e dimostrabile) e diretto (non di riflesso). Non è sufficiente un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante per riflesso dall'inclusione dell'immobile nel comprensorio.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la ripartizione dell'onere probatorio in materia di contributi consortili opera secondo il seguente criterio: quando sussiste un piano di classifica regolarmente approvato dalla competente autorità regionale e il fondo del contribuente è incluso nel perimetro di contribuenza, sorge una presunzione iuris tantum circa l'esistenza del beneficio fondiario.
In tale ipotesi, il Consorzio è esonerato dalla prova specifica del beneficio, mentre grava sul contribuente l'onere di superare tale presunzione, fornendo la prova contraria, ossia dimostrando specificamente l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica, la non esecuzione o il non funzionamento delle opere previste.
Come precisato dalla Corte di Cassazione (ex plurimis, Cass. n. 11431/2022, Cass. n. 20359/2021; Cass.
n. 23542/2019; Cass. n. 4671/2012; Cass. n. 9099/2012): “costituisce principio ampiamente consolidato che, in presenza di documentato inserimento del bene del contribuente nel perimetro di contribuenza e di relativa valutazione nell'ambito di un piano di classifica, nessun ulteriore onere probatorio grava sul Consorzio che agisce per la riscossione del contributo, in difetto di specifica contestazione da parte del contribuente della pretesa consortile e dei relativi presupposti in prospettiva di disapplicazione degli atti anzidetti”; con l'ordinanza n. 22176 del 12.7.2023, il Supremo consesso ha ribadito che "in ordine alla ripartizione dell'onere della prova sulla esistenza del beneficio fondiario diretto e immediato che, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del R.D. n. 215 del 1933, costituisce il presupposto della debenza dei contributi consortili, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità ormai consolidatosi, il consorzio di bonifica è esonerato dalla prova del beneficio tutte le volte in cui sussista un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, recante i criteri di riparto della contribuenza degli immobili compresi sia nel perimetro consortile sia nel comprensorio di bonifica (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 5, n. 11431 del 08/04/2022; Sez. 5, n. 20359 del
16/07/2021; Sez. 5, n. 8079 del 23/04/2020; Sez. 5, n. 21176 del 2014; n. 4671 e 9099 del 2012; tutte nel solco delle pronunce n. 26009, 26010 e 26012 del 2008, nonché n. 11722 del 2010 rese dalle Sezioni unite).
Nel caso di specie il Consorzio non ha provato in modo puntuale né la specifica inclusione dei mappali degli appellanti in un perimetro di contribuenza reso pubblico (con prova della trascrizione, dove richiesta), né il beneficio diretto e specifico per quei fondi;
ove il perimetro di contribuenza non risulti approvato e trascritto
è onere del Consorzio fornire la prova che le spese compiute hanno determinato un incremento di valore del bene immobile. La presunzione di beneficio con inversione dell'onere della prova opera esclusivamente per gli immobili inclusi nel perimetro di contribuenza (Cass. n. 12860/2012) e non può essere estesa indiscriminatamente a tutti gli immobili del comprensorio.
3.3. Nel caso in esame, non essendo stato adottato alcun perimetro di contribuenza, il Consorzio avrebbe dovuto fornire la prova specifica dei benefici conseguiti dagli immobili dell'appellante, onere che non è stato assolto.
Pertanto, in mancanza dei presupposti (perimetro effettivo e prova del beneficio) non opera la presunzione in favore del Consorzio, poiché l'omessa trascrizione, o la mancata prova dell'inclusione specifica, impediscono il meccanismo presuntivo e impongono al Consorzio la prova concreta del vantaggio.
L'appello va pertanto accolto.
Quanto alle spese di lite si ritiene opportuno disporre la compensazione atteso che l'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in ordine alle condizioni ritenute necessarie per la fondatezza della pretesa del Consorzio, si è consolidato nelle more del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie l'appello. Spese compensate per entrambi gradi di giudizio.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del 17.02.2026 Il Giudice rel.
Dott AL FE
IL PRESIDENTE
Dott. Ugo Maria Fantini
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 2, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
GIANFELICE ANNALISA, AT
APPIGNANI LORENZO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 383/2021 depositato il 23/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ascoli Piceno E Fermo - Via Della Liberazione 190 63074 San Benedetto Del
Tronto AP elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Delle Marche - 92049990416
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 83/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ASCOLI PICENO sez.
1 e pubblicata il 11/02/2021
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00820190010279455000 CONTRIBUTI CONS 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00820190010320291000 CONTRIBUTI CONS 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00820190008541264000 CONTRIBUTI CONS 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza gravata la CTP di Ascoli Piceno ha rigettato l'impugnazione delle cartelle di pagamento in epigrafe emesse da Agenzia delle Entrate – Riscossione, iscritte a ruolo dal Consorzio Bonifica delle
Marche quale quota consortile dell'anno 2018.
La commissione di prime cure ha ritenuto che il contribuente, in presenza di un piano di classifica, è tenuto a partecipare alle spese sulla base della presunzione dell'esistenza di un beneficio con esonero della prova a carico dell'ente impositore, osservando altresì che i benefici non erano stati adeguatamente contestati.
I contribuenti Ricorrente_2, Ricorrente_3 e Ricorrente_1 hanno impugnato la pronuncia prospettando i motivi di doglianza riportati in parte motiva.
Si è costituita la sola Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo il rigetto del gravame ed osservando la propria carenza di legittimazione quale ente di riscossione;
il Consorzio di bonifica non si è costituito, sicchè va dichiarato contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i motivi di gravame, i contribuenti, ricordato che la contribuzione è a carico dei proprietari degli immobili, presenti all'interno del comprensorio, che traggono beneficio dalla bonifica, deducono l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha utilizzato una pronuncia della Suprema Corte totalmente irrilevante nel presente giudizi, in quanto relativa a conflitto di giurisdizione, nonché nella parte in cui ha deciso che l'inclusione dell'immobile del contribuente nel piano di classifica fa presumere l'esistenza del beneficio;
argomentano che il beneficio deve essere di tipo fondiario e deve tradursi in un incremento del valore dell'immobile causalmente collegato con le opere di bonifica;
deducono che nel caso di specie non vi è la prova di alcun beneficio di tipo fondiario, atteso che la cartella impugnata non è preceduta da alcun atto amministrativo, e fissa delle quote senza riferimento a nessuna opera, nessun beneficio ante e post bonifica;
deducono pertanto che l'ente impositore e l'Agente della Riscossione non hanno provato la sussistenza del beneficio derivante dalle attività consortili agli immobili facenti parte del comprensorio;
aggiungono che il piano di classifica è estremamente generico per quanto riguarda il riparto dei contributi, atteso che esso prevede soli due “ambiti di contribuenza” ossia quello n. 1 – “basso collinare-costiero” e quello n. 2 – “montano-alto collinare”, divide l'intera regione in sei comprensori, determina il contributo a carico delle singole proprietà agricole genericamente in millesimi in relazione alla totalità del territorio interessato;
argomentano quindi che i criteri di riparto sono determinati solo in relazione alla zona di appartenenza (comuni montani o di collina/bassa pianura) e alla distanza dal reticolo idrografico, e che anche il criterio di contribuenza per gli immobili di categoria 'D', aree industriali, commerciali e artigianali in ambito extraurbano, è privo di collegamento ai benefici concessi, atteso che nelle zone industriali in realtà esiste già il sistema fognario e del ciclo integrato delle acque gestito dalla Società_1 SpA, circostanza che conferma l'inesistenza di interventi e/o investimenti del Consorzio Bonifica per gli immobili a servizio;
aggiungono che nello stesso piano di classifica, in relazione al “beneficio degli immobili” (punto 4) il Consorzio rappresenta che “l'approccio all'attuazione del programma consortile è di tipo empirico in quanto non muove da una preliminare rilevazione dello stato dell'arte del reticolo idrografico che comporterebbe, per questa attività ricognitiva, un ingente impegno di risorse” e gli interventi sono effettuati su “segnalazione dei privati cittadini o per iniziativa del Consorzio stesso”, dunque con generica e indeterminata previsione.
Col secondo motivo gli appellanti deducono l'erroneità della sentenza gravata, che non avrebbe rilevato la genericità del piano di classifica;
argomentano che il piano di classifica è insufficiente per identificare con esattezza i singoli perimetri di contribuenza, visto che rappresenta solo un quadro generale della Regione, disegnando, 6 comprensori molto ampi;
aggiungono che il perimetro di contribuenza, all'interno del quale vi sarebbe la presunzione del beneficio, “non coincide con il comprensorio di attività del consorzio, ma consiste in quell'area (all'interno del comprensorio) che gode o godrà dei benefici delle opere realizzate o realizzande, e che sola potrà essere sottoposta a contribuzione proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto” (cfr. Cass Civ 4605/2009); osservano che sussiste l'obbligo della trascrizione volta a pubblicizzare la localizzazione della concreta ed effettiva attività di bonifica.
L'appello è fondato.
L'obbligo contributivo nei confronti dei Consorzi di bonifica trova la propria disciplina nell'art. 860 cod. civ.
e nel R.D. 13 febbraio 1933, n. 215. La Corte Costituzionale, con la fondamentale sentenza n. 188/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lett. a), della legge regionale della Calabria
n. 11/2003 nella parte in cui prevedeva che il contributo consortile di bonifica fosse dovuto “indipendentemente dal beneficio fondiario” invece che “in presenza di detto beneficio”.
Tale pronuncia ha sancito definitivamente che il presupposto della prestazione contributiva è costituito dal beneficio diretto e specifico che il singolo immobile riceve dall'esecuzione delle opere di bonifica, idoneo a tradursi in un incremento di valore del fondo in rapporto causale con le opere di bonifica e con la loro manutenzione.
Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 8960/1996, il beneficio deve essere specifico (riguardante il fondo di cui si tratta), concreto (effettivo e dimostrabile) e diretto (non di riflesso). Non è sufficiente un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante per riflesso dall'inclusione dell'immobile nel comprensorio.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la ripartizione dell'onere probatorio in materia di contributi consortili opera secondo il seguente criterio: quando sussiste un piano di classifica regolarmente approvato dalla competente autorità regionale e il fondo del contribuente è incluso nel perimetro di contribuenza, sorge una presunzione iuris tantum circa l'esistenza del beneficio fondiario.
In tale ipotesi, il Consorzio è esonerato dalla prova specifica del beneficio, mentre grava sul contribuente l'onere di superare tale presunzione, fornendo la prova contraria, ossia dimostrando specificamente l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica, la non esecuzione o il non funzionamento delle opere previste.
Come precisato dalla Corte di Cassazione (ex plurimis, Cass. n. 11431/2022, Cass. n. 20359/2021; Cass.
n. 23542/2019; Cass. n. 4671/2012; Cass. n. 9099/2012): “costituisce principio ampiamente consolidato che, in presenza di documentato inserimento del bene del contribuente nel perimetro di contribuenza e di relativa valutazione nell'ambito di un piano di classifica, nessun ulteriore onere probatorio grava sul Consorzio che agisce per la riscossione del contributo, in difetto di specifica contestazione da parte del contribuente della pretesa consortile e dei relativi presupposti in prospettiva di disapplicazione degli atti anzidetti”; con l'ordinanza n. 22176 del 12.7.2023, il Supremo consesso ha ribadito che "in ordine alla ripartizione dell'onere della prova sulla esistenza del beneficio fondiario diretto e immediato che, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del R.D. n. 215 del 1933, costituisce il presupposto della debenza dei contributi consortili, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità ormai consolidatosi, il consorzio di bonifica è esonerato dalla prova del beneficio tutte le volte in cui sussista un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, recante i criteri di riparto della contribuenza degli immobili compresi sia nel perimetro consortile sia nel comprensorio di bonifica (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 5, n. 11431 del 08/04/2022; Sez. 5, n. 20359 del
16/07/2021; Sez. 5, n. 8079 del 23/04/2020; Sez. 5, n. 21176 del 2014; n. 4671 e 9099 del 2012; tutte nel solco delle pronunce n. 26009, 26010 e 26012 del 2008, nonché n. 11722 del 2010 rese dalle Sezioni unite).
Nel caso di specie il Consorzio non ha provato in modo puntuale né la specifica inclusione dei mappali degli appellanti in un perimetro di contribuenza reso pubblico (con prova della trascrizione, dove richiesta), né il beneficio diretto e specifico per quei fondi;
ove il perimetro di contribuenza non risulti approvato e trascritto
è onere del Consorzio fornire la prova che le spese compiute hanno determinato un incremento di valore del bene immobile. La presunzione di beneficio con inversione dell'onere della prova opera esclusivamente per gli immobili inclusi nel perimetro di contribuenza (Cass. n. 12860/2012) e non può essere estesa indiscriminatamente a tutti gli immobili del comprensorio.
3.3. Nel caso in esame, non essendo stato adottato alcun perimetro di contribuenza, il Consorzio avrebbe dovuto fornire la prova specifica dei benefici conseguiti dagli immobili dell'appellante, onere che non è stato assolto.
Pertanto, in mancanza dei presupposti (perimetro effettivo e prova del beneficio) non opera la presunzione in favore del Consorzio, poiché l'omessa trascrizione, o la mancata prova dell'inclusione specifica, impediscono il meccanismo presuntivo e impongono al Consorzio la prova concreta del vantaggio.
L'appello va pertanto accolto.
Quanto alle spese di lite si ritiene opportuno disporre la compensazione atteso che l'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in ordine alle condizioni ritenute necessarie per la fondatezza della pretesa del Consorzio, si è consolidato nelle more del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie l'appello. Spese compensate per entrambi gradi di giudizio.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del 17.02.2026 Il Giudice rel.
Dott AL FE
IL PRESIDENTE
Dott. Ugo Maria Fantini