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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 23/11/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 508/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA - CIVILE
------------------------------------------------------------------------------------------
Il Tribunale Ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di
Pace, dott.ssa Filomena Maria Cofone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado, iscritta al N. 175/2025, promossa da
(C.F.: ), in qualità di socio accomandatario e legale Parte_1 C.F._1 rappresentante della società (P. IVA Parte_2
), rappresentata e difesa, dall'Avv. Silvia Antonucci presso il cui studio è elettivamente P.IVA_1 domiciliata;
OPPONENTE
CONTRO il (P.I. in persona del pro Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Mastrangelo presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
OPPOSTO
********
OGGETTO: Opposizione ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del
18.09.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.
---- FATTO E PROCESSO ---- 1 N.R.G. 508/2024
1- Con ricorso del 07.12.2024, depositato in pari data, la IG.ra , nella qualità Parte_1 in atti, impugnava l'ordinanza ingiunzione n. 37 del 05.11.2024, emessa il 05.11.2024 e notificata con pec del 07.11.2024, dal Dirigente del III Settore del di CP_1 Controparte_1
con la quale veniva ingiunto alla ricorrente di pagare, nel termine di trenta giorni, dalla
[...] notifica, la somma totale di € 538,65, di cui € 516,00 per la sanzione amministrativa ed €
22,65 per diritti di notifica per la violazione dell'art. 3, comma 3, del Regolamento Comunale per lo svolgimento delle manifestazioni estive temporanee e rumorose, approvato con
Delibera di Consiglio comunale n. 24 del 22.05.2023 e che l'ordinanza era stata emessa dopo la presentazione di memorie difensive avverso il verbale n. 62/PM di violazione in materia di inquinamento acustico, emesso dal Comando di Polizia Locale di Controparte_1 notificato il 30.07.2024 (che aveva originariamente commisurato la sanzione nella misura di
€ 1.032,00), depositate a mezzo pec in data 30.08.2024, e dell'audizione personale della ricorrente del 19.09.2024.
La ricorrente proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione per tre motivi di seguito riassunti:
1) SULLA NULLITA' DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO PER INIDONEITA' ED
INUTILIZZABILITA' DEL REPORT DI RILIEVO FONOMETRICO AI FINI
DELL'ACCERTAMENTO DELL'ASSERITA VIOLAZIONE. Sul punto deduceva la nullità dell'atto presupposto ossia del verbale di accertamento dell'avvenuta violazione in materia di inquinamento acustico per inidoneità ed inutilizzabilità del report di rilievo fonometrico ai fini dell'accertamento dell'asserita violazione. Con il predetto verbale di violazione in materia di inquinamento acustico n. 62/PM, si contestava la violazione dell'art. 3 comma 3° del
Regolamento Comunale per lo svolgimento delle manifestazioni estive e temporanee e rumorose, che prevede all'art. 6 comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00
a € 5.164,00, con applicazione della sanzione pecuniaria nella misura di € 1.032,00 + € 5,88 per spese notifica perché: “quale titolare dell'attività denominata “ Parte_2 pur svolgendo una manifestazione e spettacolo a carattere temporaneo, la stessa si
[...] protraeva dopo le ore 24.00, ovvero si concludeva alle ore 01,15 del 06.06.2024, senza aver preventivamente richiesto la necessaria autorizzazione in deroga all'ente A CP_1 supporto della violazione … come da report di rilievo fonometrico del 08 luglio 2024 a firma dall' Ing. iscritto all'albo dei tecnici acustici Enteca, consultabile presso Persona_1 gli Uffici di questo Comando di P.L., il cui esito (pag n. 5) è parte integrante del presente
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verbale (art. 5 comma 7 regolamento Comunale n. 24 del 22,05,2023)”. Nel verbale si legge che “La violazione non è stata immediatamente contestata in quanto è stato necessario attendere gli esiti degli accertamenti della misura fonometrica e del relativo orario di fine misurazione (report di rilievo fonometrico)”. La ricorrente, dopo l'acquisizione del report di rilievo fonometrico evidenziato nel verbale non notificato unitamente al verbale, apprendeva che questo era stato redatto ed eseguito nei confronti dell'adiacente “ID BI” e che alcun rilievo era stato direttamente effettuato presso l'attività sanzionata, poiché l'accertamento dell'asserita violazione derivava dalla mera osservazione del tecnico contenuta nelle “Note a margine” del predetto report, ove si leggeva che: “In fase di sopralluogo, dopo il termine dell'attività indagata, si è notato che l'adiacente stabilimento balneare denominato “
[...]
esercitava attività di intrattenimento musicale, quindi ben oltre le ore 24.00” (cfr. Pt_2 all. n. 4, pag. 5). Rilevava la ricorrente come la violazione contestata al LIDO
[...] non era stata accertata, né direttamente dalla Polizia Locale, Parte_2 né in virtù di apposita valida rilevazione. Precisava che l'incarico conferito all'Ing. Per_1 era volto a verificare il rispetto dei limiti acustici ed orari fissati dal Regolamento comunale nei confronti del ID BI AC LU (stabilimento balneare adiacente), da cui derivava l'irregolarità della violazione, non essendo stata accertata in ossequio alla normativa vigente, ma solo sulla base della predetta nota a margine di cui al report in parola e, di conseguenza, il dedotto report era inidoneo ed inutilizzabile ai fini dell'accertamento dell'asserita violazione, non essendo stata rispettata la normativa in materia. Nessuna prova, dunque, potrà ritenersi raggiunta in ordine alla violazione così come contestata, con conseguente illegittimità dell'accertamento eseguito e della relativa contestazione e, per l'effetto, dell'impugnata ordinanza ingiunzione.
2) SULLA NULLITA' DELL'ATTO PRESUPPOSTO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.
13 e 14 L. 689/1981. Deduceva la ricorrente che, in ossequio alle previsioni di cui alla L.
689/1981, la violazione de qua, a tutto concedere, andava eventualmente accertata e contestata nella sua immediatezza dalle Forze dell'Ordine competenti. L'art. 14 L. 689/1981 stabilisce che "la violazione, quando possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa", così garantendo che l'accertamento avvenga in contraddittorio con l'autore della violazione, affinché lo stesso sia posto in condizione di chiedere che, in relazione al fatto addebitatogli, vengano inserite nel verbale anche quelle sue dichiarazioni che reputi necessario, dunque la contestazione immediata risulta prioritaria
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rispetto a quella differita. Dalla lettura del report di rilievo fonometrico, si evince che il servizio era stato eseguito “in affiancamento alla Polizia Municipale” e non è dato capire il motivo per cui, laddove gli Agenti fossero stati presenti, abbiano dovuto “attendere gli esiti degli accertamenti della misura fonometrica e del relativo orario di fine misurazione” (tra l'altro relativi a soggetto differente da quello oggi sanzionato), atteso che questi, se ed in quanto sul posto, potevano recarsi presso lo stabilimento balneare per contestare nell'immediatezza la violazione, pertanto anche sotto tale profilo di irrilevanza e contraddittorietà delle motivazioni indicate nel citato verbale, deriva l'assoluta illegittimità del verbale di contestazione, per violazione dell'art. 14 della Legge n. 689/81.
3) SUL VIZIO MOTIVAZIONALE. OMESSA ALLEGAZIONE DEGLI ATTI E
DOCUMENTI POSTI A BASE DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO. VIOLAZIONE
DEL DIRITTO DI DIFESA. La ricorrente rilevava anche l'omessa citazione, all'interno del verbale di contestazione, delle norme violate ed il mero riferimento generico a norme non applicabili nel caso di specie. Insisteva, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata anche in virtù di tale lacuna operativa e deduttiva, inficiante l'intero costrutto motivazionale e l'intelligibilità stessa dell'ordinanza ingiuntiva, poiché tutti gli atti amministrativi, tra cui anche l'ordinanza ingiunzione, esplicanti direttamente efficacia nei confronti dei terzi (ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990), vanno motivati adeguatamente onde consentire al destinatario dell'atto di ricostruire esattamente l'iter logico seguito dall'ente impositore al fine di garantirgli l'esercizio del proprio diritto di difesa
4) SULL'INSUSSISTENZA DELLA VIOLAZIONE. Rilevava la ricorrente come il verbale di violazione in materia di inquinamento acustico si fondava sull'errato presupposto motivazionale secondo cui l'odierna ricorrente avesse svolto una manifestazione e/o uno spettacolo a carattere temporaneo, che si protraeva oltre le ore 24:00, ma la ricorrente alcuna manifestazione, né spettacolo, né tantomeno temporanea e/o particolare attività (come previsto dalla Legge Regionale n. 23/2007) svolgeva nella serata del 05.07.2024, terminando alle ore 1:15 del 06.07.2024, poiché detta attività nella circostanza di tempo e di luogo si era occupata, come al solito, soltanto di ristorazione con musica in sottofondo, terminata prima delle ore 24.00 e nei limiti di legge in materia di inquinamento acustico, peraltro non vi è neppure prova del superamento dei valori limite di immissione sonore. Pertanto, risultava inapplicabile il regolamento comunale al caso de quo, in quanto il comma 4 dell'art. 1 di detto regolamento prevede “a) spettacoli, concerti, serate danzanti, piano bar, proiezioni cinematografiche;
2 b) feste popolari, sagre, fiere, manifestazioni di partito, sindacali, di
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beneficenza; c) luna park temporanei;
d) manifestazioni sportive all'aperto”, ossia situazioni ben diverse da quella che occupa, quindi, in assenza di prova in tal senso relativa allo svolgimento della manifestazione e/o spettacolo, nonché al superamento dei limiti di emissione in materia di inquinamento acustico e di orario, il verbale opposto deve essere annullato. Da ultimo, rilevava che, durante la stagione estiva 2024, vi erano state, presso il comune di , svariate rimostranze da parte dei commercianti, relative a Controparte_1 difficoltà ad ottenere deroghe per poter svolgere manifestazioni e/o spettacoli oltre le ore
24.00 e ciò proprio per la confusione regnante in merito all'applicazione ed interpretazione delle norme a tutela dell'inquinamento acustico da parte dell'amministrazione comunale e del regolamento stesso.
Per tali motivi, chiedeva “IN VIA PRINCIPALE - accertare e dichiarare per le motivazioni sopra evidenziate la nullità e/o annullabilità e/o l'inefficacia del verbale di violazione in materia di inquinamento acustico n. 62/PM emesso dalla Polizia Locale di Controparte_1 in data 20.07.2024 e notificato in data 30.07.2024 e per l'effetto dichiarare la
[...] conseguente nullità e/o inefficacia e/o invalidità della susseguente ordinanza - ingiunzione n.
37 del 05/11/2024, emessa dal Dirigente del III settore in data 05.11.2024 e notificata in data
07.11.2024; - accertare e dichiarare in ogni caso e per le motivazioni di cui al ricorso, la nullità insanabile dell'ordinanza n. 37 del 05/11/2024, emessa dal Dirigente del III settore in data 05.11.2024, e notificata in data 07.11.2024 perché affetta da ineludibile vizio motivazionale;
NEL MERITO - accertare e dichiarare, altresì ed in ogni caso, per le motivazioni sopra evidenziate la nullità e/o l'inefficacia e/o l'invalidità dell'ordinanza n. 37 del 05/11/2024, emessa dal Dirigente del III settore in data 05.11.2024 e notificata in data
07.11.2024, con conseguente annullamento e/o privazione di validità ed efficacia della stessa
e di ogni atto presupposto, collegato e/o connesso ed adozione di ogni conseguente provvedimento di legge;
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni di cui ai punti precedenti, contenere la sanzione nel minimo edittale;
- il tutto con vittoria di spese di lite.”.
2- Il si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata Controparte_1 il 21.03.2025. Nelle premesse di fatto, esponeva, quanto alla prima doglianza di parte opponente, che l'accertamento della violazione era stato effettuato in conformità alla previsione di cui all'art. 5 comma 7 del citato regolamento, che presuppone un'attività di controllo e di rilevazione, avvalendosi di supporto tecnico di soggetto qualificato e il tecnico all'uopo autorizzato dall'Ente, Ing. , nell'occasione rilevava il superamento Persona_1
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orario dell'attività rumorosa, oltre il limite delle 24:00, ragion per cui, l'Ente, constatata l'assenza di autorizzazione, elevava il verbale presupposto alla ordinanza ingiunzione impugnata. E la rilevata circostanza per cui l'accertamento in questione abbia avuto origine da altra verifica su attività attenzionata adiacente (ID BI) risultava circostanza irrilevante, trattandosi di attività collocata in posizione del tutto adiacente alla odierna ricorrente, come pure dalla stessa confermato. La tipologia della violazione contestata (attività musicale dopo le 24:00) ha poi permesso un accertamento del tutto agevole nell'occasione, salva la verifica, a posteriori, dell'assenza di autorizzazione, che rendeva necessaria la contestazione differita. In relazione al ruolo dell'Ing. , evidenziava come lo Persona_1 stesso era stato legittimamente incaricato, dal Comune di , all'esecuzione Controparte_1 di rilievi fonometrici relativi a manifestazioni temporanee che utilizzano sorgenti rumorose, come da determina dirigenziale N. 608 DEL 24/07/2023 e che detto servizio gli era stato affidato “in affiancamento al corpo di polizia municipale”, come si legge nella citata determina e come confermato nelle controdeduzioni del Ten. . CP_3
In ordine alla seconda doglianza di parte ricorrente, relativa alla nullità dell'atto presupposto per violazione degli artt. 13 e 14 della L. 689/198, richiamava quanto disposto all'art. 5 comma 7 del regolamento comunale che prevede espressamente la possibilità, per l'Ente, di avvalersi, nelle operazioni di controllo e rilevazione, del supporto tecnico fornito da soggetti all'uopo qualificati. Per tale ragione, come risulta dal verbale, la contestazione immediata non era possibile in virtù della necessaria verifica a posteriori degli esiti dei rilevamenti fonometrici e del relativo orario di fine misurazione. Pertanto, deduceva la legittimità dell'ordinanza impugnata, in uno con il sottostante verbale. Precisava altresì che, diversamente da altre tipologie di controllo, le verifiche fonometriche non consentono all'organo accertatore di procedere ad una contestazione immediata della violazione, giacché
l'esito delle misurazioni (nelle quali rientra anche il mero accertamento della rumorosità dell'attività) non è desunto nell'immediatezza del rilievo fonometrico, bensì ricavato in una fase di post-elaborazione e tale circostanza caratterizza non solo e non tanto il controllo finalizzato alla verifica del superamento soglie di rumore, ma anche l'accertamento basilare circa la verifica dell'orario di esercizio di un'attività di spettacolo a carattere temporaneo, qualora comporti l'impiego di sorgenti sonore. Il regolamento comunale in materia di controllo dell'inquinamento acustico ha, come suo campo di applicazione, lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore (Art.
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1). Il report fonometrico, che, per sua natura, viene in essere in un momento successivo al fenomeno oggetto di controllo, serve ad accertare la presenza di una sorgente sonora in un dato arco temporale e l'entità della sorgente sonora in tema di decibel, per cui non è possibile alcuna contestazione immediata, in quanto soltanto dagli esiti del report fonografico si può avere certezza di: 1) Utilizzo di una sorgente sonora in un dato arco temporale. 2) Entità della sorgente sonora in un dato arco temporale, intesa come sorgente che produce inquinamento acustico. Dato, quest'ultimo, che non può essere sempre garantito dalla percezione, per sua natura soggettiva, di un agente accertatore. Ciò rende, dunque, impossibile una contestazione immediata della violazione, in quanto alla contestazione immediata (e soggettiva) da parte di un agente, potrebbero sfuggire molti fenomeni di inquinamento acustico. Evidenziava che, essendo l'art. 14 L. 689/1891 in punto di contestazione immediata, norma a tutela del diritto di difesa, nella fattispecie in esame, non vi era stato alcun pregiudizio e/o nocumento del diritto di difesa dell'odierna opponente, la quale ha avuto modi e tempi per contestare l'accertamento anche in sede amministrativa, come dimostrato dalla stessa produzione documentale di parte opponente. Le apparecchiature utilizzate per i rilievi in parola risultano, nel caso di specie, funzionanti e tarate, come da certificazione allegate in atti, al rilievo fonometrico versato in atti. Deduceva che, in materia di sanzioni amministrative, ciò che assume rilevanza ai fini del rispetto del principio della immediatezza della contestazione, di cui all'art. 14 l. n. 689/1981, non è la notizia del fatto sanzionabile nella sua materialità, ma l'acquisizione della piena conoscenza della condotta illecita, implicante il riscontro dell'esistenza e della consistenza della infrazione e dei suoi effetti (CdS sez. VI, 12/01/2023,
n.410).
Contestava l'asserito vizio motivazionale e l'omessa allegazione degli atti e documenti posti a base del provvedimento impugnato con conseguente violazione del diritto di difesa, precisando che l'ordinanza ingiunzione faceva ampio richiamo a tutti gli atti prodromici, risultando così pienamente motivata su ogni punto. Inoltre, il verbale di accertamento fa richiamo alle rilevazioni fonometriche, che costituiscono atto endoprocedimentale, per il quale il trasgressore non ha un diritto alla notifica, mantenendo tuttavia, sul punto, un pieno diritto di accesso agli atti, nella fattispecie esercitato dal trasgressore, pertanto, dall'esame degli atti oggetto di censura, tutti notificati al trasgressore, emerge l'iter logico seguito dall'Ente impositore, circostanza questa che ha posto la odierna ricorrente nelle condizioni ottimali di esercitare il proprio diritto di difesa mediante la spiegata opposizione. La Legge n.
241/1990 all'art. 3 ha sancito l'obbligo di adeguata motivazione per tutti gli atti
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amministrativi, esclusi gli atti amministrativi generali e quelli normativi. Ne consegue che, quando l'ordinanza rechi la dettagliata indicazione della normativa violata, della condotta contestata, nonché degli estremi del verbale di accertamento di illecito amministrativo presupposto, regolarmente notificato, deve ritenersi soddisfatto l'obbligo di motivazione.
Infatti, si è al cospetto di una motivazione “per relationem”, pienamente legittima ai sensi dell'art. 3 c. 3 della Legge n. 241/1990, ove le ragioni alla base della determinazione amministrativa vengono esplicitate mediante il riferimento ad altri atti espressamente richiamati ed entrati nella sfera di conoscibilità legale dell'interessato e, quindi, nella sua disponibilità, come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, che ritiene che i provvedimenti amministrativi inflittivi di sanzioni, strutturati secondo un richiamo ad atti del procedimento, siano incontestabilmente legittimi atteso che contengono elementi che consentono al privato di opporsi alla sanzione ed esercitare il diritto di difesa ed al Giudice di effettuare il controllo giurisdizionale. Tali ragioni rendono la doglianza parimenti infondata.
Contestava la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente che, nel fare richiamo alla Legge
Regionale Abruzzo n. 23/2007, sosteneva che presso l'esercizio non fosse Parte_2 in svolgimento alcuna manifestazione a carattere temporaneo, né spettacolo o evento, trattandosi invece solo di cena con piano bar. Sul punto, deduceva l'irrilevanza della ricostruzione ai fini che ci occupano, poiché tale generico riferimento a cena con piano bar o a musica di sottofondo non può avere alcuna rilevanza in questa sede, vertendosi in ipotesi di fonti rumorose al di fuori delle soglie minime di tollerabilità e al di fuori degli orari previsti dal regolamento comunale, in assenza di apposita autorizzazione e per tali ragioni confermava la correttezza dell'operato dell'Amministrazione opposta e la conseguente infondatezza dei motivi di opposizione. Concludeva, chiedendo “Rigettare l'opposizione ex art. 22 legge
689/81 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 37 del 05/11/2024, emessa dal Dirigente del III settore del Comune di in data 05.11.2024 e notificata a mezzo pec in data Controparte_1
07.11.2024 - Con vittoria di spese di lite”.
3- Con decreto del 14.04.2025, il Giudice fissava, per la comparizione delle parti, l'udienza del
17.04.2025, ove parte ricorrente si riportava al proprio atto introduttivo, impugnando quello avverso e, all'esito delle avverse deduzioni e produzioni, rinunciava alla prova per testi, chiedendo che la causa venisse trattenuta in decisione, inoltre contestava quanto evidenziato dalla resistente in ordine alla circostanza relativa al fatto che, nella serata in contestazione, si svolgesse una cena con piano bar, deducendo che, dalla mera lettura degli atti, emerge come, nell'occasione in contestazione, vi era solo musica in sottofondo, coadiuvante il servizio di
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ristorazione, rientrante nei limiti dei valori di immissioni sonore e, tra l'altro, la serata era terminata prima delle ore 24.00; parte resistente, nel riportarsi alla propria memoria, contestava ed impugnava le avverse deduzioni e chiedeva fissarsi l'udienza di discussione con termine per note conclusive;
i procuratori delle parti chiedevano congiuntamente fissarsi l'udienza di discussione con la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. e fissazione di termine per il deposito di note conclusive. Il Giudice, dato atto, fissava l'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 18.09.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte di udienza da depositarsi entro la data della medesima udienza, fissando termine per il deposito di note conclusive entro giorni dieci prima della fissata udienza.
Alla udienza del 18.09.2025, le parti hanno rassegnato le conclusioni e si sono rispettivamente riportate ai propri scritti difensivi e alle note conclusionali depositate.
La causa viene ora per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi dell'opposizione sono fondati per le seguenti ragioni.
4- Con ricorso ritualmente depositato il 07.12.2024, , in qualità di socio Parte_1 accomandatario e legale rappresentante della società Parte_2 [...]
esponeva di avere ricevuto un'ordinanza-ingiunzione, con la quale gli veniva Parte_2 contestata la violazione dell'art. 3, comma 3, Regolamento Comunale per lo svolgimento delle manifestazioni estive temporanee e rumorose, approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 24 del 22.05.2023 (Cfr. doc. n. 1 fascicolo ricorrente).
La ricorrente, preliminarmente, eccepiva la nullità dell'atto presupposto, ossia del verbale di accertamento n. 62/PM allegato al doc. 3 del proprio fascicolo.
Dall'esame del verbale di accertamento, redatto il 20.07.2024, emerge che la IG.ra Pt_1 nella qualità di socio accomandatario e rappresentante legale della ditta ” Parte_2
ubicata in Via Vomano, traversa di viale Alcione, pur svolgendo una manifestazione e Pt_2 spettacolo a carattere temporaneo, la stessa si protraeva dopo le ore 24,00 ossia si concludeva alle ore 01,15 del giorno 06.07.2024, senza aver preventivamente richiesto la necessaria autorizzazione in deroga all'ente Comune, in violazione dell'art. 3 comma 3 del citato
Regolamento Comunale.
Nel predetto verbale, viene precisato “come da report di rilievo fonometrico del 08 luglio 2024 a firma dell'Ing. iscritto all'albo dei tecnici acustici Enteca, consultabile presso gli Persona_1
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Uffici di questo Comando di P.L. il cui esito (pag. 5) è parte integrante del presente verbale. (art. 5 comma 7 del regolamento Comunale n. 24 del 22.05.2023) La violazione non è stata immediatamente contestata in quanto è stato necessario attendere gli esiti degli accertamenti della misura fonometrica e del relativo orario di fine misurazione (report di rilievo fonometrico).
Per tali ragioni, la ricorrente veniva ammessa al pagamento della sanzione, in misura ridotta, di € 1.032,00 oltre spese di notifica.
La ricorrente, però, nell'acquisire il report di rilievo fonometrico indicato nel verbale in contestazione, è venuta a conoscenza che il citato report non era stato effettuato presso l'attività della ricorrente che la P.A. vuole sanzionare, bensì presso l'adiacente stabilimento balneare denominato ”. Parte_2
La ricorrente ha fornito la prova di quanto asserito, infatti ha prodotto in giudizio il report di rilievo fonometrico per la verifica dei livelli di rumorosità prodotti dalle manifestazioni temporanee rumorose dei locali commerciali del territorio dell'08.07.2024 (determinazione n.
608 del 24/07/2023), ove, alla pagina 5 nelle note a margine, si legge: “In fase di sopralluogo, dopo il termine dell'attività indagata, si è notato che l'adiacente stabilimento balneare denominato “ ” esercitava attività di intrattenimento musicale, quindi ben oltre le Parte_2 ore 24.00” (cfr. doc. n. 4 parte ricorrente).
La ricorrente depositava memorie difensive avverso il verbale n. 62/PM, cui seguiva anche l'audizione personale dell'interessata in data 19.09.2024, di cui al verbale depositato dalla ricorrente (Cfr. doc. n. 6).
Dunque, la P.A., in virtù della “nota a margine” del rilievo fonometrico, ha ritenuto la sussistenza degli estremi per la contestazione dell'infrazione di cui all'art. 3, comma 3, del citato Regolamento Comunale, applicando alla ricorrente la sanzione di € 516,00 oltre € 22,65 per i diritti di notifica, quindi in totale € 538,65.
Tuttavia, parte ricorrente contesta il provvedimento applicativo della sanzione, rilevandone in primis l'illegittimità, poiché il provvedimento sanzionatorio e, ancor prima, il verbale di contestazione facevano riferimento all'esito di un accertamento fonometrico che, verosimilmente, non riguardava l'attività dell'interessata.
Sul punto, va osservato che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria, nel quale sull'Amministrazione resistente, che viene a rivestire - da un punto di vista sostanziale - la posizione di ricorrente (mentre, da un punto di vista formale, ha il ruolo di resistente),
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incombe, sotto il profilo dell'onere probatorio, l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa.
All'opponente, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione resistente (Cfr. Cass. nn.
3837/2001, 2363/2005, 5277/2007, 12231/2007, 27596/2008, 5122/2011, n. 4898/2015 e S.U.
n. 20930/2009).
Spetterà, invece, al giudice investito dell'opposizione a sanzione amministrativa, il potere- dovere di verificare la legittimità formale e sostanziale della pretesa sanzionatoria della P.A., verificandone il fondamento, sia in ordine all'esistenza storica dei fatti e della loro riferibilità all'opponente, sia sul piano della qualificazione giuridica (in tal senso, v. Tribunale di
Potenza, sentenza n. 279/2020).
Il Tribunale di Latina, più di recente, con la sentenza n. 345 del 13.02.2024, ha ribadito che
“... Come è stato chiarito dalla Suprema Corte nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c. Grava pertanto sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa, mentre non grava sull'opponente, che li abbia contestati, la prova della loro inesistenza….omissis” (Cfr.
Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1921 del 24/01/2019).
In sostanza, la ricorrente deve dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti sulla regolarità formale del procedimento ovvero sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione.
Sulla scorta del predetto insegnamento giurisprudenziale, si ritiene che l'eccezione di nullità del verbale di accertamento relativa alla inidoneità e conseguente inutilizzabilità del report di rilievo fonometrico, posta a fondamento del ricorso, sia infondata.
D'altronde, la scrivente non può giungere a diverse conclusioni, per le seguenti ragioni.
La P.A. deduce, sul punto, che l'accertamento della violazione presuppone un'attività di controllo di rilevazione e che tale verifica è stata effettuata da soggetto qualificato nel rispetto dell'art. 5 comma 7 del Regolamento Comunale, che ha riscontrato il superamento orario dell'attività rumorosa oltre il limite delle ore 24,00 e che non rileva, ai fini che ci occupano, la circostanza per cui l'accertamento in questione abbia avuto origine da altra verifica eseguita
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su attività collocata in posizione del tutto adiacente, denominata “ID BI” (Cfr. pag. 3 comparsa di costituzione resistente).
Erra la resistente nel sostenere l'irrilevanza della predetta circostanza, che invece, a parere della scrivente, rileva ai fini decisori, in quanto non solo pone dubbi sullo svolgimento dell'accertamento di cui al report di rilievo fonometrico, ma anche sui risultati dello stesso.
Peraltro, il destinatario ne ha avuto conoscenza solo dopo l'accesso agli atti, ove ha avuto modo di conoscere il contenuto essenziale degli atti posti a base dell'illecito, che le sono stati notificati, così da consentire la proposizione dell'azione giudiziaria, poi in effetti intrapresa.
Dunque, la P.A. ha sostenuto la piena legittimità del provvedimento sanzionatorio e ha contestato le argomentazioni poste a sostegno dell'impugnazione.
Va osservato, in ordine al dedotto difetto di motivazione dell'atto impugnato, che il provvedimento deve necessariamente costituire la risultante logica e coerente del procedimento da cui promana, compresi tutti gli elementi, le osservazioni e le deduzioni oggetto di analisi e confronto in sede procedimentale.
Quindi, tra il procedimento e il provvedimento, deve sussistere un legame imprescindibile, di cui la motivazione è l'espressione formale.
Infatti, l'amministrazione, attraverso la motivazione, porta a conoscenza dei terzi quanto è avvenuto durante il procedimento, ponendosi come strumento di controllo e sindacato sull'operato dell'amministrazione ed assicurando la trasparenza dell'azione amministrativa.
Nel caso di specie, non si ha nessuna certezza neppure sulla corretta posizione di misura, circostanza questa rilevante poiché tali misurazioni devono essere effettuate in prossimità e tale prova, relativa alla fonte della sanzione irrogata, non è stata fornita dall'amministrazione.
Mentre, dal verbale in contestazione si è riscontrata la totale incertezza sulla correttezza del rilievo, che risulta perfino indirizzato ad altra attività (quindi, verosimilmente, le misurazioni avvenivano da un punto più vicino all'attività limitrofa), sintomo di totale inattendibilità dello stesso.
È noto che l'ordinanza ingiunzione in materia di impatto acustico degli esercizi commerciali, che riguarda la tutela dell'ambiente, deve indicare con maggiore precisione quale, tra le condotte previste dalla norma sanzionatoria, sia stata commessa dal trasgressore, non potendo limitarsi a un richiamo generico della disposizione violata, pena la carenza di motivazione del provvedimento.
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Nel caso di specie, rimangono totalmente oscuri alcuni dati fondamentali, oltre a quelli già rilevati, quali l'incarico conferito al tecnico in ordine alla rilevazione fonometrica indirizzata proprio all'attività della ricorrente, gli strumenti usati, la data e l'orario ed i risultati ottenuti.
Ne discende che la motivazione posta a base della sanzione, ossia la sola nota a margine di cui al verbale contestato, risulta davvero scarna.
Anche di recente, la Suprema Corte, Sez. II, con l'ordinanza n. 30148/20, afferma che, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria ex art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione.
E, soprattutto in virtù della particolare materia, è richiesto alla Pubblica Amministrazione un obbligo di motivazione rafforzato, che deve esplicitare in modo dettagliato le ragioni della scelta sanzionatoria e la ponderazione tra l'interesse pubblico e i diritti del sanzionato e, ciò, anche al fine di permettere al destinatario di comprendere la decisione e di poterla impugnare, oltre che per garantire il controllo sull'operato della PA.
La Pubblica Amministrazione, nel caso di specie, non ha assolto all'onere probatorio su di essa incombente.
Quindi, il difetto di motivazione invocato dalla ricorrente può dirsi sussistente nel caso di specie, risultando evidente che la violazione contestata è generica ed in alcun modo dimostrata.
E, dagli elementi acquisiti soprattutto dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente, ne sono emersi taluni, valorizzati dalla scrivente, che fanno sorgere seri dubbi sulla veridicità degli esiti dell'accertamento.
***
5- In buona sostanza, la resistente non ha provato, con sufficiente grado di certezza, la commissione dell'illecito da parte della ricorrente, in quanto gli elementi acquisiti al presente giudizio non possono certo ritenersi prova sufficiente a dimostrare la responsabilità dell'opponente.
In conclusione, la P.A., onerata della dimostrazione in giudizio della legittimità del provvedimento, non ha dimostrato, con sufficiente grado di certezza, la sussistenza degli elementi costitutivi dell'infrazione, non avendo allegato né idonea documentazione, né
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ulteriori prove a sostegno, con la conseguenza che, non potendo il giudicante giungere a diversa decisione, il provvedimento impugnato va annullato.
6- Non si ritiene di dover effettuare nessuna valutazione sulle ulteriori censure mosse dalla ricorrente, per essere le stesse assorbite dalla presente decisione.
7- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i valori medi per i giudizi di valore fino ad € 1.100,00, ai sensi del DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, definitivamente pronunciando sull'opposizione di cui in narrativa, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie l'opposizione proposta relativa all'ordinanza ingiunzione n. 37 del 05.11.2024, emessa dal
Dirigente del III Settore del Comune di , in data 05.11.2024 e notificata con pec Controparte_1 del 07.11.2024, e, per l'effetto, ne dispone l'annullamento;
Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della ricorrente, delle spese processuali, quantificate in € 662,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA se dovuti e spese.
***
Sentenza resa in base al combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., in assenza di discussione orale e lettura alle parti.
Si comunichi.
Ortona lì 23.11.2025
Il GOP
Dott.ssa Filomena Maria Cofone
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA - CIVILE
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Il Tribunale Ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di
Pace, dott.ssa Filomena Maria Cofone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado, iscritta al N. 175/2025, promossa da
(C.F.: ), in qualità di socio accomandatario e legale Parte_1 C.F._1 rappresentante della società (P. IVA Parte_2
), rappresentata e difesa, dall'Avv. Silvia Antonucci presso il cui studio è elettivamente P.IVA_1 domiciliata;
OPPONENTE
CONTRO il (P.I. in persona del pro Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Mastrangelo presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
OPPOSTO
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OGGETTO: Opposizione ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del
18.09.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.
---- FATTO E PROCESSO ---- 1 N.R.G. 508/2024
1- Con ricorso del 07.12.2024, depositato in pari data, la IG.ra , nella qualità Parte_1 in atti, impugnava l'ordinanza ingiunzione n. 37 del 05.11.2024, emessa il 05.11.2024 e notificata con pec del 07.11.2024, dal Dirigente del III Settore del di CP_1 Controparte_1
con la quale veniva ingiunto alla ricorrente di pagare, nel termine di trenta giorni, dalla
[...] notifica, la somma totale di € 538,65, di cui € 516,00 per la sanzione amministrativa ed €
22,65 per diritti di notifica per la violazione dell'art. 3, comma 3, del Regolamento Comunale per lo svolgimento delle manifestazioni estive temporanee e rumorose, approvato con
Delibera di Consiglio comunale n. 24 del 22.05.2023 e che l'ordinanza era stata emessa dopo la presentazione di memorie difensive avverso il verbale n. 62/PM di violazione in materia di inquinamento acustico, emesso dal Comando di Polizia Locale di Controparte_1 notificato il 30.07.2024 (che aveva originariamente commisurato la sanzione nella misura di
€ 1.032,00), depositate a mezzo pec in data 30.08.2024, e dell'audizione personale della ricorrente del 19.09.2024.
La ricorrente proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione per tre motivi di seguito riassunti:
1) SULLA NULLITA' DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO PER INIDONEITA' ED
INUTILIZZABILITA' DEL REPORT DI RILIEVO FONOMETRICO AI FINI
DELL'ACCERTAMENTO DELL'ASSERITA VIOLAZIONE. Sul punto deduceva la nullità dell'atto presupposto ossia del verbale di accertamento dell'avvenuta violazione in materia di inquinamento acustico per inidoneità ed inutilizzabilità del report di rilievo fonometrico ai fini dell'accertamento dell'asserita violazione. Con il predetto verbale di violazione in materia di inquinamento acustico n. 62/PM, si contestava la violazione dell'art. 3 comma 3° del
Regolamento Comunale per lo svolgimento delle manifestazioni estive e temporanee e rumorose, che prevede all'art. 6 comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00
a € 5.164,00, con applicazione della sanzione pecuniaria nella misura di € 1.032,00 + € 5,88 per spese notifica perché: “quale titolare dell'attività denominata “ Parte_2 pur svolgendo una manifestazione e spettacolo a carattere temporaneo, la stessa si
[...] protraeva dopo le ore 24.00, ovvero si concludeva alle ore 01,15 del 06.06.2024, senza aver preventivamente richiesto la necessaria autorizzazione in deroga all'ente A CP_1 supporto della violazione … come da report di rilievo fonometrico del 08 luglio 2024 a firma dall' Ing. iscritto all'albo dei tecnici acustici Enteca, consultabile presso Persona_1 gli Uffici di questo Comando di P.L., il cui esito (pag n. 5) è parte integrante del presente
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verbale (art. 5 comma 7 regolamento Comunale n. 24 del 22,05,2023)”. Nel verbale si legge che “La violazione non è stata immediatamente contestata in quanto è stato necessario attendere gli esiti degli accertamenti della misura fonometrica e del relativo orario di fine misurazione (report di rilievo fonometrico)”. La ricorrente, dopo l'acquisizione del report di rilievo fonometrico evidenziato nel verbale non notificato unitamente al verbale, apprendeva che questo era stato redatto ed eseguito nei confronti dell'adiacente “ID BI” e che alcun rilievo era stato direttamente effettuato presso l'attività sanzionata, poiché l'accertamento dell'asserita violazione derivava dalla mera osservazione del tecnico contenuta nelle “Note a margine” del predetto report, ove si leggeva che: “In fase di sopralluogo, dopo il termine dell'attività indagata, si è notato che l'adiacente stabilimento balneare denominato “
[...]
esercitava attività di intrattenimento musicale, quindi ben oltre le ore 24.00” (cfr. Pt_2 all. n. 4, pag. 5). Rilevava la ricorrente come la violazione contestata al LIDO
[...] non era stata accertata, né direttamente dalla Polizia Locale, Parte_2 né in virtù di apposita valida rilevazione. Precisava che l'incarico conferito all'Ing. Per_1 era volto a verificare il rispetto dei limiti acustici ed orari fissati dal Regolamento comunale nei confronti del ID BI AC LU (stabilimento balneare adiacente), da cui derivava l'irregolarità della violazione, non essendo stata accertata in ossequio alla normativa vigente, ma solo sulla base della predetta nota a margine di cui al report in parola e, di conseguenza, il dedotto report era inidoneo ed inutilizzabile ai fini dell'accertamento dell'asserita violazione, non essendo stata rispettata la normativa in materia. Nessuna prova, dunque, potrà ritenersi raggiunta in ordine alla violazione così come contestata, con conseguente illegittimità dell'accertamento eseguito e della relativa contestazione e, per l'effetto, dell'impugnata ordinanza ingiunzione.
2) SULLA NULLITA' DELL'ATTO PRESUPPOSTO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.
13 e 14 L. 689/1981. Deduceva la ricorrente che, in ossequio alle previsioni di cui alla L.
689/1981, la violazione de qua, a tutto concedere, andava eventualmente accertata e contestata nella sua immediatezza dalle Forze dell'Ordine competenti. L'art. 14 L. 689/1981 stabilisce che "la violazione, quando possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa", così garantendo che l'accertamento avvenga in contraddittorio con l'autore della violazione, affinché lo stesso sia posto in condizione di chiedere che, in relazione al fatto addebitatogli, vengano inserite nel verbale anche quelle sue dichiarazioni che reputi necessario, dunque la contestazione immediata risulta prioritaria
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rispetto a quella differita. Dalla lettura del report di rilievo fonometrico, si evince che il servizio era stato eseguito “in affiancamento alla Polizia Municipale” e non è dato capire il motivo per cui, laddove gli Agenti fossero stati presenti, abbiano dovuto “attendere gli esiti degli accertamenti della misura fonometrica e del relativo orario di fine misurazione” (tra l'altro relativi a soggetto differente da quello oggi sanzionato), atteso che questi, se ed in quanto sul posto, potevano recarsi presso lo stabilimento balneare per contestare nell'immediatezza la violazione, pertanto anche sotto tale profilo di irrilevanza e contraddittorietà delle motivazioni indicate nel citato verbale, deriva l'assoluta illegittimità del verbale di contestazione, per violazione dell'art. 14 della Legge n. 689/81.
3) SUL VIZIO MOTIVAZIONALE. OMESSA ALLEGAZIONE DEGLI ATTI E
DOCUMENTI POSTI A BASE DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO. VIOLAZIONE
DEL DIRITTO DI DIFESA. La ricorrente rilevava anche l'omessa citazione, all'interno del verbale di contestazione, delle norme violate ed il mero riferimento generico a norme non applicabili nel caso di specie. Insisteva, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata anche in virtù di tale lacuna operativa e deduttiva, inficiante l'intero costrutto motivazionale e l'intelligibilità stessa dell'ordinanza ingiuntiva, poiché tutti gli atti amministrativi, tra cui anche l'ordinanza ingiunzione, esplicanti direttamente efficacia nei confronti dei terzi (ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990), vanno motivati adeguatamente onde consentire al destinatario dell'atto di ricostruire esattamente l'iter logico seguito dall'ente impositore al fine di garantirgli l'esercizio del proprio diritto di difesa
4) SULL'INSUSSISTENZA DELLA VIOLAZIONE. Rilevava la ricorrente come il verbale di violazione in materia di inquinamento acustico si fondava sull'errato presupposto motivazionale secondo cui l'odierna ricorrente avesse svolto una manifestazione e/o uno spettacolo a carattere temporaneo, che si protraeva oltre le ore 24:00, ma la ricorrente alcuna manifestazione, né spettacolo, né tantomeno temporanea e/o particolare attività (come previsto dalla Legge Regionale n. 23/2007) svolgeva nella serata del 05.07.2024, terminando alle ore 1:15 del 06.07.2024, poiché detta attività nella circostanza di tempo e di luogo si era occupata, come al solito, soltanto di ristorazione con musica in sottofondo, terminata prima delle ore 24.00 e nei limiti di legge in materia di inquinamento acustico, peraltro non vi è neppure prova del superamento dei valori limite di immissione sonore. Pertanto, risultava inapplicabile il regolamento comunale al caso de quo, in quanto il comma 4 dell'art. 1 di detto regolamento prevede “a) spettacoli, concerti, serate danzanti, piano bar, proiezioni cinematografiche;
2 b) feste popolari, sagre, fiere, manifestazioni di partito, sindacali, di
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beneficenza; c) luna park temporanei;
d) manifestazioni sportive all'aperto”, ossia situazioni ben diverse da quella che occupa, quindi, in assenza di prova in tal senso relativa allo svolgimento della manifestazione e/o spettacolo, nonché al superamento dei limiti di emissione in materia di inquinamento acustico e di orario, il verbale opposto deve essere annullato. Da ultimo, rilevava che, durante la stagione estiva 2024, vi erano state, presso il comune di , svariate rimostranze da parte dei commercianti, relative a Controparte_1 difficoltà ad ottenere deroghe per poter svolgere manifestazioni e/o spettacoli oltre le ore
24.00 e ciò proprio per la confusione regnante in merito all'applicazione ed interpretazione delle norme a tutela dell'inquinamento acustico da parte dell'amministrazione comunale e del regolamento stesso.
Per tali motivi, chiedeva “IN VIA PRINCIPALE - accertare e dichiarare per le motivazioni sopra evidenziate la nullità e/o annullabilità e/o l'inefficacia del verbale di violazione in materia di inquinamento acustico n. 62/PM emesso dalla Polizia Locale di Controparte_1 in data 20.07.2024 e notificato in data 30.07.2024 e per l'effetto dichiarare la
[...] conseguente nullità e/o inefficacia e/o invalidità della susseguente ordinanza - ingiunzione n.
37 del 05/11/2024, emessa dal Dirigente del III settore in data 05.11.2024 e notificata in data
07.11.2024; - accertare e dichiarare in ogni caso e per le motivazioni di cui al ricorso, la nullità insanabile dell'ordinanza n. 37 del 05/11/2024, emessa dal Dirigente del III settore in data 05.11.2024, e notificata in data 07.11.2024 perché affetta da ineludibile vizio motivazionale;
NEL MERITO - accertare e dichiarare, altresì ed in ogni caso, per le motivazioni sopra evidenziate la nullità e/o l'inefficacia e/o l'invalidità dell'ordinanza n. 37 del 05/11/2024, emessa dal Dirigente del III settore in data 05.11.2024 e notificata in data
07.11.2024, con conseguente annullamento e/o privazione di validità ed efficacia della stessa
e di ogni atto presupposto, collegato e/o connesso ed adozione di ogni conseguente provvedimento di legge;
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni di cui ai punti precedenti, contenere la sanzione nel minimo edittale;
- il tutto con vittoria di spese di lite.”.
2- Il si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata Controparte_1 il 21.03.2025. Nelle premesse di fatto, esponeva, quanto alla prima doglianza di parte opponente, che l'accertamento della violazione era stato effettuato in conformità alla previsione di cui all'art. 5 comma 7 del citato regolamento, che presuppone un'attività di controllo e di rilevazione, avvalendosi di supporto tecnico di soggetto qualificato e il tecnico all'uopo autorizzato dall'Ente, Ing. , nell'occasione rilevava il superamento Persona_1
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orario dell'attività rumorosa, oltre il limite delle 24:00, ragion per cui, l'Ente, constatata l'assenza di autorizzazione, elevava il verbale presupposto alla ordinanza ingiunzione impugnata. E la rilevata circostanza per cui l'accertamento in questione abbia avuto origine da altra verifica su attività attenzionata adiacente (ID BI) risultava circostanza irrilevante, trattandosi di attività collocata in posizione del tutto adiacente alla odierna ricorrente, come pure dalla stessa confermato. La tipologia della violazione contestata (attività musicale dopo le 24:00) ha poi permesso un accertamento del tutto agevole nell'occasione, salva la verifica, a posteriori, dell'assenza di autorizzazione, che rendeva necessaria la contestazione differita. In relazione al ruolo dell'Ing. , evidenziava come lo Persona_1 stesso era stato legittimamente incaricato, dal Comune di , all'esecuzione Controparte_1 di rilievi fonometrici relativi a manifestazioni temporanee che utilizzano sorgenti rumorose, come da determina dirigenziale N. 608 DEL 24/07/2023 e che detto servizio gli era stato affidato “in affiancamento al corpo di polizia municipale”, come si legge nella citata determina e come confermato nelle controdeduzioni del Ten. . CP_3
In ordine alla seconda doglianza di parte ricorrente, relativa alla nullità dell'atto presupposto per violazione degli artt. 13 e 14 della L. 689/198, richiamava quanto disposto all'art. 5 comma 7 del regolamento comunale che prevede espressamente la possibilità, per l'Ente, di avvalersi, nelle operazioni di controllo e rilevazione, del supporto tecnico fornito da soggetti all'uopo qualificati. Per tale ragione, come risulta dal verbale, la contestazione immediata non era possibile in virtù della necessaria verifica a posteriori degli esiti dei rilevamenti fonometrici e del relativo orario di fine misurazione. Pertanto, deduceva la legittimità dell'ordinanza impugnata, in uno con il sottostante verbale. Precisava altresì che, diversamente da altre tipologie di controllo, le verifiche fonometriche non consentono all'organo accertatore di procedere ad una contestazione immediata della violazione, giacché
l'esito delle misurazioni (nelle quali rientra anche il mero accertamento della rumorosità dell'attività) non è desunto nell'immediatezza del rilievo fonometrico, bensì ricavato in una fase di post-elaborazione e tale circostanza caratterizza non solo e non tanto il controllo finalizzato alla verifica del superamento soglie di rumore, ma anche l'accertamento basilare circa la verifica dell'orario di esercizio di un'attività di spettacolo a carattere temporaneo, qualora comporti l'impiego di sorgenti sonore. Il regolamento comunale in materia di controllo dell'inquinamento acustico ha, come suo campo di applicazione, lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore (Art.
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1). Il report fonometrico, che, per sua natura, viene in essere in un momento successivo al fenomeno oggetto di controllo, serve ad accertare la presenza di una sorgente sonora in un dato arco temporale e l'entità della sorgente sonora in tema di decibel, per cui non è possibile alcuna contestazione immediata, in quanto soltanto dagli esiti del report fonografico si può avere certezza di: 1) Utilizzo di una sorgente sonora in un dato arco temporale. 2) Entità della sorgente sonora in un dato arco temporale, intesa come sorgente che produce inquinamento acustico. Dato, quest'ultimo, che non può essere sempre garantito dalla percezione, per sua natura soggettiva, di un agente accertatore. Ciò rende, dunque, impossibile una contestazione immediata della violazione, in quanto alla contestazione immediata (e soggettiva) da parte di un agente, potrebbero sfuggire molti fenomeni di inquinamento acustico. Evidenziava che, essendo l'art. 14 L. 689/1891 in punto di contestazione immediata, norma a tutela del diritto di difesa, nella fattispecie in esame, non vi era stato alcun pregiudizio e/o nocumento del diritto di difesa dell'odierna opponente, la quale ha avuto modi e tempi per contestare l'accertamento anche in sede amministrativa, come dimostrato dalla stessa produzione documentale di parte opponente. Le apparecchiature utilizzate per i rilievi in parola risultano, nel caso di specie, funzionanti e tarate, come da certificazione allegate in atti, al rilievo fonometrico versato in atti. Deduceva che, in materia di sanzioni amministrative, ciò che assume rilevanza ai fini del rispetto del principio della immediatezza della contestazione, di cui all'art. 14 l. n. 689/1981, non è la notizia del fatto sanzionabile nella sua materialità, ma l'acquisizione della piena conoscenza della condotta illecita, implicante il riscontro dell'esistenza e della consistenza della infrazione e dei suoi effetti (CdS sez. VI, 12/01/2023,
n.410).
Contestava l'asserito vizio motivazionale e l'omessa allegazione degli atti e documenti posti a base del provvedimento impugnato con conseguente violazione del diritto di difesa, precisando che l'ordinanza ingiunzione faceva ampio richiamo a tutti gli atti prodromici, risultando così pienamente motivata su ogni punto. Inoltre, il verbale di accertamento fa richiamo alle rilevazioni fonometriche, che costituiscono atto endoprocedimentale, per il quale il trasgressore non ha un diritto alla notifica, mantenendo tuttavia, sul punto, un pieno diritto di accesso agli atti, nella fattispecie esercitato dal trasgressore, pertanto, dall'esame degli atti oggetto di censura, tutti notificati al trasgressore, emerge l'iter logico seguito dall'Ente impositore, circostanza questa che ha posto la odierna ricorrente nelle condizioni ottimali di esercitare il proprio diritto di difesa mediante la spiegata opposizione. La Legge n.
241/1990 all'art. 3 ha sancito l'obbligo di adeguata motivazione per tutti gli atti
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amministrativi, esclusi gli atti amministrativi generali e quelli normativi. Ne consegue che, quando l'ordinanza rechi la dettagliata indicazione della normativa violata, della condotta contestata, nonché degli estremi del verbale di accertamento di illecito amministrativo presupposto, regolarmente notificato, deve ritenersi soddisfatto l'obbligo di motivazione.
Infatti, si è al cospetto di una motivazione “per relationem”, pienamente legittima ai sensi dell'art. 3 c. 3 della Legge n. 241/1990, ove le ragioni alla base della determinazione amministrativa vengono esplicitate mediante il riferimento ad altri atti espressamente richiamati ed entrati nella sfera di conoscibilità legale dell'interessato e, quindi, nella sua disponibilità, come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, che ritiene che i provvedimenti amministrativi inflittivi di sanzioni, strutturati secondo un richiamo ad atti del procedimento, siano incontestabilmente legittimi atteso che contengono elementi che consentono al privato di opporsi alla sanzione ed esercitare il diritto di difesa ed al Giudice di effettuare il controllo giurisdizionale. Tali ragioni rendono la doglianza parimenti infondata.
Contestava la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente che, nel fare richiamo alla Legge
Regionale Abruzzo n. 23/2007, sosteneva che presso l'esercizio non fosse Parte_2 in svolgimento alcuna manifestazione a carattere temporaneo, né spettacolo o evento, trattandosi invece solo di cena con piano bar. Sul punto, deduceva l'irrilevanza della ricostruzione ai fini che ci occupano, poiché tale generico riferimento a cena con piano bar o a musica di sottofondo non può avere alcuna rilevanza in questa sede, vertendosi in ipotesi di fonti rumorose al di fuori delle soglie minime di tollerabilità e al di fuori degli orari previsti dal regolamento comunale, in assenza di apposita autorizzazione e per tali ragioni confermava la correttezza dell'operato dell'Amministrazione opposta e la conseguente infondatezza dei motivi di opposizione. Concludeva, chiedendo “Rigettare l'opposizione ex art. 22 legge
689/81 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 37 del 05/11/2024, emessa dal Dirigente del III settore del Comune di in data 05.11.2024 e notificata a mezzo pec in data Controparte_1
07.11.2024 - Con vittoria di spese di lite”.
3- Con decreto del 14.04.2025, il Giudice fissava, per la comparizione delle parti, l'udienza del
17.04.2025, ove parte ricorrente si riportava al proprio atto introduttivo, impugnando quello avverso e, all'esito delle avverse deduzioni e produzioni, rinunciava alla prova per testi, chiedendo che la causa venisse trattenuta in decisione, inoltre contestava quanto evidenziato dalla resistente in ordine alla circostanza relativa al fatto che, nella serata in contestazione, si svolgesse una cena con piano bar, deducendo che, dalla mera lettura degli atti, emerge come, nell'occasione in contestazione, vi era solo musica in sottofondo, coadiuvante il servizio di
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ristorazione, rientrante nei limiti dei valori di immissioni sonore e, tra l'altro, la serata era terminata prima delle ore 24.00; parte resistente, nel riportarsi alla propria memoria, contestava ed impugnava le avverse deduzioni e chiedeva fissarsi l'udienza di discussione con termine per note conclusive;
i procuratori delle parti chiedevano congiuntamente fissarsi l'udienza di discussione con la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. e fissazione di termine per il deposito di note conclusive. Il Giudice, dato atto, fissava l'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 18.09.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte di udienza da depositarsi entro la data della medesima udienza, fissando termine per il deposito di note conclusive entro giorni dieci prima della fissata udienza.
Alla udienza del 18.09.2025, le parti hanno rassegnato le conclusioni e si sono rispettivamente riportate ai propri scritti difensivi e alle note conclusionali depositate.
La causa viene ora per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi dell'opposizione sono fondati per le seguenti ragioni.
4- Con ricorso ritualmente depositato il 07.12.2024, , in qualità di socio Parte_1 accomandatario e legale rappresentante della società Parte_2 [...]
esponeva di avere ricevuto un'ordinanza-ingiunzione, con la quale gli veniva Parte_2 contestata la violazione dell'art. 3, comma 3, Regolamento Comunale per lo svolgimento delle manifestazioni estive temporanee e rumorose, approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 24 del 22.05.2023 (Cfr. doc. n. 1 fascicolo ricorrente).
La ricorrente, preliminarmente, eccepiva la nullità dell'atto presupposto, ossia del verbale di accertamento n. 62/PM allegato al doc. 3 del proprio fascicolo.
Dall'esame del verbale di accertamento, redatto il 20.07.2024, emerge che la IG.ra Pt_1 nella qualità di socio accomandatario e rappresentante legale della ditta ” Parte_2
ubicata in Via Vomano, traversa di viale Alcione, pur svolgendo una manifestazione e Pt_2 spettacolo a carattere temporaneo, la stessa si protraeva dopo le ore 24,00 ossia si concludeva alle ore 01,15 del giorno 06.07.2024, senza aver preventivamente richiesto la necessaria autorizzazione in deroga all'ente Comune, in violazione dell'art. 3 comma 3 del citato
Regolamento Comunale.
Nel predetto verbale, viene precisato “come da report di rilievo fonometrico del 08 luglio 2024 a firma dell'Ing. iscritto all'albo dei tecnici acustici Enteca, consultabile presso gli Persona_1
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Uffici di questo Comando di P.L. il cui esito (pag. 5) è parte integrante del presente verbale. (art. 5 comma 7 del regolamento Comunale n. 24 del 22.05.2023) La violazione non è stata immediatamente contestata in quanto è stato necessario attendere gli esiti degli accertamenti della misura fonometrica e del relativo orario di fine misurazione (report di rilievo fonometrico).
Per tali ragioni, la ricorrente veniva ammessa al pagamento della sanzione, in misura ridotta, di € 1.032,00 oltre spese di notifica.
La ricorrente, però, nell'acquisire il report di rilievo fonometrico indicato nel verbale in contestazione, è venuta a conoscenza che il citato report non era stato effettuato presso l'attività della ricorrente che la P.A. vuole sanzionare, bensì presso l'adiacente stabilimento balneare denominato ”. Parte_2
La ricorrente ha fornito la prova di quanto asserito, infatti ha prodotto in giudizio il report di rilievo fonometrico per la verifica dei livelli di rumorosità prodotti dalle manifestazioni temporanee rumorose dei locali commerciali del territorio dell'08.07.2024 (determinazione n.
608 del 24/07/2023), ove, alla pagina 5 nelle note a margine, si legge: “In fase di sopralluogo, dopo il termine dell'attività indagata, si è notato che l'adiacente stabilimento balneare denominato “ ” esercitava attività di intrattenimento musicale, quindi ben oltre le Parte_2 ore 24.00” (cfr. doc. n. 4 parte ricorrente).
La ricorrente depositava memorie difensive avverso il verbale n. 62/PM, cui seguiva anche l'audizione personale dell'interessata in data 19.09.2024, di cui al verbale depositato dalla ricorrente (Cfr. doc. n. 6).
Dunque, la P.A., in virtù della “nota a margine” del rilievo fonometrico, ha ritenuto la sussistenza degli estremi per la contestazione dell'infrazione di cui all'art. 3, comma 3, del citato Regolamento Comunale, applicando alla ricorrente la sanzione di € 516,00 oltre € 22,65 per i diritti di notifica, quindi in totale € 538,65.
Tuttavia, parte ricorrente contesta il provvedimento applicativo della sanzione, rilevandone in primis l'illegittimità, poiché il provvedimento sanzionatorio e, ancor prima, il verbale di contestazione facevano riferimento all'esito di un accertamento fonometrico che, verosimilmente, non riguardava l'attività dell'interessata.
Sul punto, va osservato che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria, nel quale sull'Amministrazione resistente, che viene a rivestire - da un punto di vista sostanziale - la posizione di ricorrente (mentre, da un punto di vista formale, ha il ruolo di resistente),
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incombe, sotto il profilo dell'onere probatorio, l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa.
All'opponente, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione resistente (Cfr. Cass. nn.
3837/2001, 2363/2005, 5277/2007, 12231/2007, 27596/2008, 5122/2011, n. 4898/2015 e S.U.
n. 20930/2009).
Spetterà, invece, al giudice investito dell'opposizione a sanzione amministrativa, il potere- dovere di verificare la legittimità formale e sostanziale della pretesa sanzionatoria della P.A., verificandone il fondamento, sia in ordine all'esistenza storica dei fatti e della loro riferibilità all'opponente, sia sul piano della qualificazione giuridica (in tal senso, v. Tribunale di
Potenza, sentenza n. 279/2020).
Il Tribunale di Latina, più di recente, con la sentenza n. 345 del 13.02.2024, ha ribadito che
“... Come è stato chiarito dalla Suprema Corte nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c. Grava pertanto sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa, mentre non grava sull'opponente, che li abbia contestati, la prova della loro inesistenza….omissis” (Cfr.
Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1921 del 24/01/2019).
In sostanza, la ricorrente deve dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti sulla regolarità formale del procedimento ovvero sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione.
Sulla scorta del predetto insegnamento giurisprudenziale, si ritiene che l'eccezione di nullità del verbale di accertamento relativa alla inidoneità e conseguente inutilizzabilità del report di rilievo fonometrico, posta a fondamento del ricorso, sia infondata.
D'altronde, la scrivente non può giungere a diverse conclusioni, per le seguenti ragioni.
La P.A. deduce, sul punto, che l'accertamento della violazione presuppone un'attività di controllo di rilevazione e che tale verifica è stata effettuata da soggetto qualificato nel rispetto dell'art. 5 comma 7 del Regolamento Comunale, che ha riscontrato il superamento orario dell'attività rumorosa oltre il limite delle ore 24,00 e che non rileva, ai fini che ci occupano, la circostanza per cui l'accertamento in questione abbia avuto origine da altra verifica eseguita
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su attività collocata in posizione del tutto adiacente, denominata “ID BI” (Cfr. pag. 3 comparsa di costituzione resistente).
Erra la resistente nel sostenere l'irrilevanza della predetta circostanza, che invece, a parere della scrivente, rileva ai fini decisori, in quanto non solo pone dubbi sullo svolgimento dell'accertamento di cui al report di rilievo fonometrico, ma anche sui risultati dello stesso.
Peraltro, il destinatario ne ha avuto conoscenza solo dopo l'accesso agli atti, ove ha avuto modo di conoscere il contenuto essenziale degli atti posti a base dell'illecito, che le sono stati notificati, così da consentire la proposizione dell'azione giudiziaria, poi in effetti intrapresa.
Dunque, la P.A. ha sostenuto la piena legittimità del provvedimento sanzionatorio e ha contestato le argomentazioni poste a sostegno dell'impugnazione.
Va osservato, in ordine al dedotto difetto di motivazione dell'atto impugnato, che il provvedimento deve necessariamente costituire la risultante logica e coerente del procedimento da cui promana, compresi tutti gli elementi, le osservazioni e le deduzioni oggetto di analisi e confronto in sede procedimentale.
Quindi, tra il procedimento e il provvedimento, deve sussistere un legame imprescindibile, di cui la motivazione è l'espressione formale.
Infatti, l'amministrazione, attraverso la motivazione, porta a conoscenza dei terzi quanto è avvenuto durante il procedimento, ponendosi come strumento di controllo e sindacato sull'operato dell'amministrazione ed assicurando la trasparenza dell'azione amministrativa.
Nel caso di specie, non si ha nessuna certezza neppure sulla corretta posizione di misura, circostanza questa rilevante poiché tali misurazioni devono essere effettuate in prossimità e tale prova, relativa alla fonte della sanzione irrogata, non è stata fornita dall'amministrazione.
Mentre, dal verbale in contestazione si è riscontrata la totale incertezza sulla correttezza del rilievo, che risulta perfino indirizzato ad altra attività (quindi, verosimilmente, le misurazioni avvenivano da un punto più vicino all'attività limitrofa), sintomo di totale inattendibilità dello stesso.
È noto che l'ordinanza ingiunzione in materia di impatto acustico degli esercizi commerciali, che riguarda la tutela dell'ambiente, deve indicare con maggiore precisione quale, tra le condotte previste dalla norma sanzionatoria, sia stata commessa dal trasgressore, non potendo limitarsi a un richiamo generico della disposizione violata, pena la carenza di motivazione del provvedimento.
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Nel caso di specie, rimangono totalmente oscuri alcuni dati fondamentali, oltre a quelli già rilevati, quali l'incarico conferito al tecnico in ordine alla rilevazione fonometrica indirizzata proprio all'attività della ricorrente, gli strumenti usati, la data e l'orario ed i risultati ottenuti.
Ne discende che la motivazione posta a base della sanzione, ossia la sola nota a margine di cui al verbale contestato, risulta davvero scarna.
Anche di recente, la Suprema Corte, Sez. II, con l'ordinanza n. 30148/20, afferma che, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria ex art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione.
E, soprattutto in virtù della particolare materia, è richiesto alla Pubblica Amministrazione un obbligo di motivazione rafforzato, che deve esplicitare in modo dettagliato le ragioni della scelta sanzionatoria e la ponderazione tra l'interesse pubblico e i diritti del sanzionato e, ciò, anche al fine di permettere al destinatario di comprendere la decisione e di poterla impugnare, oltre che per garantire il controllo sull'operato della PA.
La Pubblica Amministrazione, nel caso di specie, non ha assolto all'onere probatorio su di essa incombente.
Quindi, il difetto di motivazione invocato dalla ricorrente può dirsi sussistente nel caso di specie, risultando evidente che la violazione contestata è generica ed in alcun modo dimostrata.
E, dagli elementi acquisiti soprattutto dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente, ne sono emersi taluni, valorizzati dalla scrivente, che fanno sorgere seri dubbi sulla veridicità degli esiti dell'accertamento.
***
5- In buona sostanza, la resistente non ha provato, con sufficiente grado di certezza, la commissione dell'illecito da parte della ricorrente, in quanto gli elementi acquisiti al presente giudizio non possono certo ritenersi prova sufficiente a dimostrare la responsabilità dell'opponente.
In conclusione, la P.A., onerata della dimostrazione in giudizio della legittimità del provvedimento, non ha dimostrato, con sufficiente grado di certezza, la sussistenza degli elementi costitutivi dell'infrazione, non avendo allegato né idonea documentazione, né
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ulteriori prove a sostegno, con la conseguenza che, non potendo il giudicante giungere a diversa decisione, il provvedimento impugnato va annullato.
6- Non si ritiene di dover effettuare nessuna valutazione sulle ulteriori censure mosse dalla ricorrente, per essere le stesse assorbite dalla presente decisione.
7- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i valori medi per i giudizi di valore fino ad € 1.100,00, ai sensi del DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, definitivamente pronunciando sull'opposizione di cui in narrativa, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie l'opposizione proposta relativa all'ordinanza ingiunzione n. 37 del 05.11.2024, emessa dal
Dirigente del III Settore del Comune di , in data 05.11.2024 e notificata con pec Controparte_1 del 07.11.2024, e, per l'effetto, ne dispone l'annullamento;
Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della ricorrente, delle spese processuali, quantificate in € 662,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA se dovuti e spese.
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Sentenza resa in base al combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., in assenza di discussione orale e lettura alle parti.
Si comunichi.
Ortona lì 23.11.2025
Il GOP
Dott.ssa Filomena Maria Cofone
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