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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2025, n. 11424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11424 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 20330/2025 R.A.C.C.
TRA
, con l'avv. Ester Ferrari Morandi, presso il cui studio domicilia in Parte_1 Roma, via Valdinievole, n. 11
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 "pro tempore", con l'avv.to Raffaella Piergentili, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato -in data 3.6.2025- ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1 4.6.2025) poi notificato, con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“DICHIARARE il diritto del ricorrente ai ratei arretrati dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge n. 222/84, relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno del 2024, per un totale di € 3.147,81, mai corrispostigli dall' . CP_1 E conseguentemente: CONDANNARE l al pagamento in suo favore dei ratei arretrati dell'assegno ordinario CP_1 di invalidità di cui all'art. 1 della legge n. 222/84, relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno del 2023, per un totale di € 3.147,81, oltre agli interessi legali su ciascuna rata delle rispettive scadenze al saldo, ed accessori, ciò con riguardo agli artt. 24 e 38 primo comma della Costituzione, alle sentenze della C.C. n. 156/96 e n. 388/99 ed alle sentenze della Suprema Corte, sezioni unite, n. 483/00 e n. 529/00 sul punto. Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, presso il pagamento della prestazione in CP_1 oggetto, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere e liquidarsi le spese
“come per legge”. Acquisita la documentazione, concesso a parte ricorrente il rinvio richiesto per verificare il pagamento preannunciato dall' , la causa è stata rinviata per discussione alla odierna CP_1 udienza durante la quale, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. L' ha depositato prospetto di data 1.9.2025 dal quale si evince la liquidazione della CP_1 prestazione in oggetto. Nel corso dell'odierna udienza, il difensore del ricorrente ha dichiarato che il pagamento è intervenuto durante il mese di ottobre 2025 ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese;
l' ha richiamato le conclusioni di cui alla propria CP_1 memoria. La documentazione in atti, nonché le attuali conformi conclusioni delle parti (come sopra riportate), evidenziano che nel corso del procedimento sono cessate le ragioni di contrasto tra le medesime, sicché va pronunciata la relativa declaratoria.
3. Le spese di lite seguono la (virtuale) soccombenza (atteso che il pagamento è intervenuto in corso di causa e successivamente alla notifica del ricorso di data 18.6.2025, come in atti) liquidate come da dispositivo (secondo i minimi tariffari vigenti per cause previdenziali di valore da € 1.101,00 ad € 5.200,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non ha trovato luogo), da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l al pagamento delle spese processuali del ricorrente, liquidate in € CP_1 885,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge, distratte in favore del procuratore costituito. Roma, 11 novembre 2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 20330/2025 R.A.C.C.
TRA
, con l'avv. Ester Ferrari Morandi, presso il cui studio domicilia in Parte_1 Roma, via Valdinievole, n. 11
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 "pro tempore", con l'avv.to Raffaella Piergentili, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato -in data 3.6.2025- ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1 4.6.2025) poi notificato, con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“DICHIARARE il diritto del ricorrente ai ratei arretrati dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge n. 222/84, relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno del 2024, per un totale di € 3.147,81, mai corrispostigli dall' . CP_1 E conseguentemente: CONDANNARE l al pagamento in suo favore dei ratei arretrati dell'assegno ordinario CP_1 di invalidità di cui all'art. 1 della legge n. 222/84, relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno del 2023, per un totale di € 3.147,81, oltre agli interessi legali su ciascuna rata delle rispettive scadenze al saldo, ed accessori, ciò con riguardo agli artt. 24 e 38 primo comma della Costituzione, alle sentenze della C.C. n. 156/96 e n. 388/99 ed alle sentenze della Suprema Corte, sezioni unite, n. 483/00 e n. 529/00 sul punto. Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, presso il pagamento della prestazione in CP_1 oggetto, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere e liquidarsi le spese
“come per legge”. Acquisita la documentazione, concesso a parte ricorrente il rinvio richiesto per verificare il pagamento preannunciato dall' , la causa è stata rinviata per discussione alla odierna CP_1 udienza durante la quale, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. L' ha depositato prospetto di data 1.9.2025 dal quale si evince la liquidazione della CP_1 prestazione in oggetto. Nel corso dell'odierna udienza, il difensore del ricorrente ha dichiarato che il pagamento è intervenuto durante il mese di ottobre 2025 ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese;
l' ha richiamato le conclusioni di cui alla propria CP_1 memoria. La documentazione in atti, nonché le attuali conformi conclusioni delle parti (come sopra riportate), evidenziano che nel corso del procedimento sono cessate le ragioni di contrasto tra le medesime, sicché va pronunciata la relativa declaratoria.
3. Le spese di lite seguono la (virtuale) soccombenza (atteso che il pagamento è intervenuto in corso di causa e successivamente alla notifica del ricorso di data 18.6.2025, come in atti) liquidate come da dispositivo (secondo i minimi tariffari vigenti per cause previdenziali di valore da € 1.101,00 ad € 5.200,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non ha trovato luogo), da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l al pagamento delle spese processuali del ricorrente, liquidate in € CP_1 885,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge, distratte in favore del procuratore costituito. Roma, 11 novembre 2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia