Art. 1. 1. Il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120 , recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle universita', e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 dicembre 1993, n. 530, 21 febbraio 1994, n. 122, 26 aprile 1994, n. 249, 23 giugno 1994, n. 404, 8 agosto 1994, n. 510, 21 ottobre 1994, n. 588, 22 dicembre 1994, n. 697, e 21 febbraio 1995, n. 40 .
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 dicembre 1993, n. 530, 21 febbraio 1994, n. 122, 26 aprile 1994, n. 249, 23 giugno 1994, n. 404, 8 agosto 1994, n. 510, 21 ottobre 1994, n. 588, 22 dicembre 1994, n. 697, e 21 febbraio 1995, n. 40 .