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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/07/2025, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 614/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
(C.F. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa quale P.IVA_1
procuratrice Controparte_1
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_2
difesa dagli avv.ti Gargani Benedetto e Gargani Guido
Appellante nei confronti di:
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore; (C.F. , Parte_2 C.F._1
rappresentati e difesi dagli avv.ti Giangravè Paolo e Assante Marcello;
Controparte_3
(C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_4
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mazzarella
Giuseppe e Carapezza Claudio
Appellati
Oggetto: Contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI E RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 5258/2019 del 27.11.2019, il Tribunale di Palermo ha accolto l'opposizione proposta da e dalla società affidata ai Parte_2 Controparte_2
diversi motivi di nullità delle clausole di contratto di conto corrente, e ha revocato il decreto ingiuntivo, chiesto ed ottenuto da , rideterminando il saldo e Controparte_3
condannando la cessionaria, , alla CP_3 Parte_1
restituzione delle somme risultanti a credito della correntista, nonché al risarcimento del danno per l'illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi.
Avverso tale decisione, la cessionaria, e Parte_1
per essa ha proposto gravame con atto di citazione del Controparte_1
13.5.2020, contestando la decisione per diverse ragioni, anche rispetto alla posizione della originaria creditrice . Controparte_3
Costituendosi, e hanno contestato le censure Parte_2 Controparte_2
prospettate dall'appellante, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata. Si è costituita, altresì, quale cedente della Controparte_3
posizione contrattuale per cui è causa, contestando le ragioni dell'impugnazione rispetto alla sua posizione.
Senza incombenti istruttori, con note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno così concluso: appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello: per le motivazioni di cui in narrativa annullare e riformare la sentenza n. 5258 del 2019 del Tribunale di Palermo;
in ogni caso, rideterminare – eventualmente previa rinnovazione della CTU disposta in primo grado – il credito oggetto della originaria ingiunzione, confermando la debenza delle
C.M.S., e riformare comunque la sentenza per avere il Tribunale di Palermo indicato come destinataria di tutte le statuizioni condannatorie, risarcitorie e restitutorie, la
nella qualità di Controparte_1
procuratrice con rappresentanza del Fondo Temporaneo del Credito Cooperativo;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”;
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 appellati e “gli odierni appellati concludono Pt_2 Controparte_2
riportandosi a tutto quanto dedotto nella comparsa di costituzione in appello, contestando integralmente gli atti e le richieste istruttorie avversarie ed insistendo nel rigetto dell'appello, chiedono che la causa venga posta in decisione”; appellata “ritenere e dichiarare inammissibili, o comunque Controparte_3
rigettare tutte le domande proposte dall'appellante Controparte_1
nei confronti della
[...] [...]
”. Controparte_3
Indi, con ordinanza del 14/2/2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Così compendiate le diverse allegazioni, il gravame deve essere disatteso, per le seguenti sintetiche considerazioni.
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto indeterminata la clausola del contratto di conto corrente relativa alla commissione di massimo scoperto (CMS) e ha fatto proprie le conclusioni del CTU, il quale ha provveduto ad espungere le somme addebitate a tale titolo. Argomenta che il contratto contiene l'espressa pattuizione della detta commissione sia per lo scoperto intra fido, nella misura dello 0,250%, sia per lo scoperto extra fido, nella misura dell'1,250%.
Sul punto deve rilevarsi che dalle condizioni economiche inserite nel contratto di conto corrente – peraltro richiamate dallo stesso appellante –, si evince che la CMS è indeterminata, in quanto viene espressa solo l'aliquota. Infatti, come è noto, la giurisprudenza di legittimità è ormai da tempo consolidata nel ritenere che per poter essere riconosciuta valida, la cms deve risultare determinata o, comunque determinabile, non solo nell'ammontare, ma anche nelle modalità di computo. In particolare, le relative clausole debbono contenere la puntuale indicazione di tutti gli elementi necessari alla
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 loro applicazione: percentuale, base di calcolo, criteri, periodicità dell'addebito, tempo minimo di durata. In difetto, la relativa pattuizione deve considerarsi nulla, risolvendosi in un'imposizione unilaterale della Banca e non consentendo il raggiungimento di un valido accordo tra le parti (ex multis Cass. 870/2006; n. 19825/2022). Mancando, pertanto, tali riferimenti nel testo negoziale, la statuizione sul punto merita conferma, risultando infondata la censura.
Con il secondo e il terzo motivo di gravame, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, l'appellante contesta il capo relativo alla restituzione del saldo attivo, pari ad € 558,50, nonché al risarcimento del danno per illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi, in favore della società correntista.
Argomenta che con la cedente è intervenuta una cessione del credito, Controparte_3
non già una cessione del contratto, pertanto, la destinataria della statuizione di condanna avrebbe dovuto essere la Banca cedente.
Sul punto, vale innanzitutto rilevare che nelle more del giudizio, tra cedente e cessionaria è intervenuto accordo transattivo: segnatamente, con le comparse conclusionali ex art. 190 c.p.c. entrambe le parti ne hanno dato atto e l'appellante ha rinunciato all'azione e alle domande proposte nei confronti dell'appellata CP_3
, la quale a sua volta ha chiesto dichiararsi cessata materia del contendere nei
[...]
rispettivi rapporti, con compensazione delle relative spese.
Ciò posto, vale ricordare che:
- la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso;
- la cessazione della materia del contendere presuppone quindi che le parti si
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso, ovvero, che in mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte sia valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali (Cass. civ. sez. III del 7 novembre 2019 n. 28622).
Avendo le due dette parti concordemente dato atto del venir meno del 'conflitto', va quindi dichiarata cessata materia del contendere relativamente al rapporto processuale tra l'appellante e . Controparte_3
Quanto alle doglianze spiegate relativamente alle statuizioni (anche di condanna al risarcimento del danno) verso gli altri appellanti, devesi osservare che il contratto di cessione del credito, concluso il 29.11.2016 (doc. 4 della produzione di prime cure) ha comportato il subentro del Fondo Temporaneo a non soltanto nella Controparte_3
titolarità delle posizioni creditorie di quest'ultima, ma in ogni rapporto obbligatorio, anche risarcitorio - come quello per la segnalazione oggetto delle contestazioni della correntista -, e sia dal punto di vista sostanziale che processuale. A tanto si perviene dalla disamina dell'art. 6 del testo negoziale, e in particolare: al punto 6.3, ove viene pattuito che “il Cessionario interverrà nelle procedure giudiziali pendenti e acconsentirà alla richiesta della Cedente ai fini dell'estromissione dal giudizio, fermo restando in ogni caso il diritto esclusivo del Cessionario di impartire istruzioni ai legali incaricati.”; e al 6.4, per cui “resta altresì inteso che tutti gli oneri, costi e spese legali
(ivi incluse le spese per notai, custodi, consulenti tecnici) nonché eventuali oneri e danni, inerenti alle attività (anche giudiziali) connesse alla gestione dei crediti sino alla
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 data della cessione saranno a carico della cedente, successivamente saranno ad integrale ed esclusivo carico del cessionario”. Pertanto, è evidente che non si è in presenza di mera cessione di credito, di guisa che infondato è anche questo aspetto del gravame, risultando irrilevante che la segnalazione contestata era antecedente al contratto appena richiamato.
Stante l'esito complessivo del giudizio e le ragioni sin qui evidenziate, il quarto e ultimo motivo, concernente le spese di lite e della consulenza tecnica, deve essere conseguentemente rigettato, e dovendosi conclusivamente confermare la statuizione di prime cure.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
la liquidazione come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: rigetta l'appello proposto da Controparte_1
(quale procuratrice del ), con atto di
[...] Parte_1
citazione del 13.5.2020, avverso la sentenza n. 5258 del 27.11.2019 emessa dal
Tribunale di Palermo, nei confronti di e di dichiara Parte_2 Controparte_2
cessata la materia del contendere tra le altre parti.
Condanna (quale Controparte_1 Controparte_1
procuratrice del ) alla rifusione delle spese Parte_1
processuali sostenute da liquidate in complessivi Controparte_4
€ 5.200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
compensa le spese tra le altre parti.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma
17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico dell'appellante.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 20 giugno 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 614/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
(C.F. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa quale P.IVA_1
procuratrice Controparte_1
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_2
difesa dagli avv.ti Gargani Benedetto e Gargani Guido
Appellante nei confronti di:
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore; (C.F. , Parte_2 C.F._1
rappresentati e difesi dagli avv.ti Giangravè Paolo e Assante Marcello;
Controparte_3
(C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_4
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mazzarella
Giuseppe e Carapezza Claudio
Appellati
Oggetto: Contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI E RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 5258/2019 del 27.11.2019, il Tribunale di Palermo ha accolto l'opposizione proposta da e dalla società affidata ai Parte_2 Controparte_2
diversi motivi di nullità delle clausole di contratto di conto corrente, e ha revocato il decreto ingiuntivo, chiesto ed ottenuto da , rideterminando il saldo e Controparte_3
condannando la cessionaria, , alla CP_3 Parte_1
restituzione delle somme risultanti a credito della correntista, nonché al risarcimento del danno per l'illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi.
Avverso tale decisione, la cessionaria, e Parte_1
per essa ha proposto gravame con atto di citazione del Controparte_1
13.5.2020, contestando la decisione per diverse ragioni, anche rispetto alla posizione della originaria creditrice . Controparte_3
Costituendosi, e hanno contestato le censure Parte_2 Controparte_2
prospettate dall'appellante, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata. Si è costituita, altresì, quale cedente della Controparte_3
posizione contrattuale per cui è causa, contestando le ragioni dell'impugnazione rispetto alla sua posizione.
Senza incombenti istruttori, con note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno così concluso: appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello: per le motivazioni di cui in narrativa annullare e riformare la sentenza n. 5258 del 2019 del Tribunale di Palermo;
in ogni caso, rideterminare – eventualmente previa rinnovazione della CTU disposta in primo grado – il credito oggetto della originaria ingiunzione, confermando la debenza delle
C.M.S., e riformare comunque la sentenza per avere il Tribunale di Palermo indicato come destinataria di tutte le statuizioni condannatorie, risarcitorie e restitutorie, la
nella qualità di Controparte_1
procuratrice con rappresentanza del Fondo Temporaneo del Credito Cooperativo;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”;
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 appellati e “gli odierni appellati concludono Pt_2 Controparte_2
riportandosi a tutto quanto dedotto nella comparsa di costituzione in appello, contestando integralmente gli atti e le richieste istruttorie avversarie ed insistendo nel rigetto dell'appello, chiedono che la causa venga posta in decisione”; appellata “ritenere e dichiarare inammissibili, o comunque Controparte_3
rigettare tutte le domande proposte dall'appellante Controparte_1
nei confronti della
[...] [...]
”. Controparte_3
Indi, con ordinanza del 14/2/2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Così compendiate le diverse allegazioni, il gravame deve essere disatteso, per le seguenti sintetiche considerazioni.
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto indeterminata la clausola del contratto di conto corrente relativa alla commissione di massimo scoperto (CMS) e ha fatto proprie le conclusioni del CTU, il quale ha provveduto ad espungere le somme addebitate a tale titolo. Argomenta che il contratto contiene l'espressa pattuizione della detta commissione sia per lo scoperto intra fido, nella misura dello 0,250%, sia per lo scoperto extra fido, nella misura dell'1,250%.
Sul punto deve rilevarsi che dalle condizioni economiche inserite nel contratto di conto corrente – peraltro richiamate dallo stesso appellante –, si evince che la CMS è indeterminata, in quanto viene espressa solo l'aliquota. Infatti, come è noto, la giurisprudenza di legittimità è ormai da tempo consolidata nel ritenere che per poter essere riconosciuta valida, la cms deve risultare determinata o, comunque determinabile, non solo nell'ammontare, ma anche nelle modalità di computo. In particolare, le relative clausole debbono contenere la puntuale indicazione di tutti gli elementi necessari alla
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 loro applicazione: percentuale, base di calcolo, criteri, periodicità dell'addebito, tempo minimo di durata. In difetto, la relativa pattuizione deve considerarsi nulla, risolvendosi in un'imposizione unilaterale della Banca e non consentendo il raggiungimento di un valido accordo tra le parti (ex multis Cass. 870/2006; n. 19825/2022). Mancando, pertanto, tali riferimenti nel testo negoziale, la statuizione sul punto merita conferma, risultando infondata la censura.
Con il secondo e il terzo motivo di gravame, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, l'appellante contesta il capo relativo alla restituzione del saldo attivo, pari ad € 558,50, nonché al risarcimento del danno per illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi, in favore della società correntista.
Argomenta che con la cedente è intervenuta una cessione del credito, Controparte_3
non già una cessione del contratto, pertanto, la destinataria della statuizione di condanna avrebbe dovuto essere la Banca cedente.
Sul punto, vale innanzitutto rilevare che nelle more del giudizio, tra cedente e cessionaria è intervenuto accordo transattivo: segnatamente, con le comparse conclusionali ex art. 190 c.p.c. entrambe le parti ne hanno dato atto e l'appellante ha rinunciato all'azione e alle domande proposte nei confronti dell'appellata CP_3
, la quale a sua volta ha chiesto dichiararsi cessata materia del contendere nei
[...]
rispettivi rapporti, con compensazione delle relative spese.
Ciò posto, vale ricordare che:
- la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso;
- la cessazione della materia del contendere presuppone quindi che le parti si
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso, ovvero, che in mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte sia valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali (Cass. civ. sez. III del 7 novembre 2019 n. 28622).
Avendo le due dette parti concordemente dato atto del venir meno del 'conflitto', va quindi dichiarata cessata materia del contendere relativamente al rapporto processuale tra l'appellante e . Controparte_3
Quanto alle doglianze spiegate relativamente alle statuizioni (anche di condanna al risarcimento del danno) verso gli altri appellanti, devesi osservare che il contratto di cessione del credito, concluso il 29.11.2016 (doc. 4 della produzione di prime cure) ha comportato il subentro del Fondo Temporaneo a non soltanto nella Controparte_3
titolarità delle posizioni creditorie di quest'ultima, ma in ogni rapporto obbligatorio, anche risarcitorio - come quello per la segnalazione oggetto delle contestazioni della correntista -, e sia dal punto di vista sostanziale che processuale. A tanto si perviene dalla disamina dell'art. 6 del testo negoziale, e in particolare: al punto 6.3, ove viene pattuito che “il Cessionario interverrà nelle procedure giudiziali pendenti e acconsentirà alla richiesta della Cedente ai fini dell'estromissione dal giudizio, fermo restando in ogni caso il diritto esclusivo del Cessionario di impartire istruzioni ai legali incaricati.”; e al 6.4, per cui “resta altresì inteso che tutti gli oneri, costi e spese legali
(ivi incluse le spese per notai, custodi, consulenti tecnici) nonché eventuali oneri e danni, inerenti alle attività (anche giudiziali) connesse alla gestione dei crediti sino alla
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 data della cessione saranno a carico della cedente, successivamente saranno ad integrale ed esclusivo carico del cessionario”. Pertanto, è evidente che non si è in presenza di mera cessione di credito, di guisa che infondato è anche questo aspetto del gravame, risultando irrilevante che la segnalazione contestata era antecedente al contratto appena richiamato.
Stante l'esito complessivo del giudizio e le ragioni sin qui evidenziate, il quarto e ultimo motivo, concernente le spese di lite e della consulenza tecnica, deve essere conseguentemente rigettato, e dovendosi conclusivamente confermare la statuizione di prime cure.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
la liquidazione come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: rigetta l'appello proposto da Controparte_1
(quale procuratrice del ), con atto di
[...] Parte_1
citazione del 13.5.2020, avverso la sentenza n. 5258 del 27.11.2019 emessa dal
Tribunale di Palermo, nei confronti di e di dichiara Parte_2 Controparte_2
cessata la materia del contendere tra le altre parti.
Condanna (quale Controparte_1 Controparte_1
procuratrice del ) alla rifusione delle spese Parte_1
processuali sostenute da liquidate in complessivi Controparte_4
€ 5.200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
compensa le spese tra le altre parti.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma
17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico dell'appellante.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 20 giugno 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7