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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 06/11/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G.L. 682/2024
VERBALE DELLA CAUSA R.G.L. 682/2024
All'udienza del 06/11/2025 avanti il Giudice del Lavoro dott.ssa RI Papalia compaiono per parte ricorrente l'avv. Gambone e per l' l'avv. Errico Sara in sostituzione dell'avv. CP_1
Greco;
Nessuno compare per già contumace;
Controparte_2
Il Giudice invita a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa;
Parte ricorrente chiede accertarsi e dichiararsi il rapporto di lavoro in capo alla società con condanna come da conteggio depositato in pct in data 30 ottobre 2025, insistendo nella condanna alla regolarizzazione dei contributi;
L' richiama il contenuto di cui alla memoria difensiva;
CP_1
Dopo discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti.
pagina 1 di 4 N. R.G.L. 682/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa RI Papalia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al n. r.g.l. 682/2024 promossa da:
Parte_1
ATTORE
CONTRO
Controparte_3
[...]
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 6 marzo 2024 rilevava di aver lavorato alle dipendenze della Parte_1
dal 15/01/2018, per un orario di lavoro pari alle 36 ore Controparte_2 settimanali, occupandosi della preparazione dell'impasto delle pizze e della vendita con mansioni da ricondursi al livello B2 del CCNL Alimentari e Panificazioni, ricevendo la somma di 200 a settimana in contanti, sino alla cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni per giusta causa da parte della lavoratrice in data 19 dicembre 2023 a causa del mancato pagamento degli stipendi. Domandava, quindi, il pagamento della somma di €.16.518,07 lordi, a titolo di mensilità lavorate e non pagate, ferie, permessi, festività, trattamento di fine rapporto, indennità di mancato preavviso, nonché la condanna alla regolarizzazione contributiva per l'intero periodo lavorativo intercorso tra le parti.
pagina 2 di 4 Con comparsa del 16 gennaio 2025 si costituiva in giudizio l' domandando la condanna del datore CP_1
di lavoro a corrispondere i contributi di spettanza della lavoratrice nei limiti della prescrizione.
Nessuno si costitutiva per che rimaneva contumace CP_2 Controparte_2
nel giudizio.
***
Le domande di parte ricorrente sono parzialmente fondate, nei limiti di cui si dirà nel prosieguo.
In ordine al vincolo di subordinazione e allo svolgimento della prestazione lavorativa per n. 36 ore settimanali sono dirimenti i testi escussi all'udienza del 15 settembre 2025, che con dichiarazioni lineari e concordi tra loro hanno riscontrato i suddetti elementi fattuali. Dalle dichiarazioni orali testimoniali deve, altresì, ritenersi provato il livello B2 svolto dalla ricorrente, quale addetta alla vendita dei panificati e gestione della cassa.
In ordine al pagamento della retribuzione è stata confessata in atti la percezione di somme settimanali per €.200,00 netti a mezzo contanti fino al mese di agosto (elemento fattuale peraltro riscontrato dai testi in sede di escussione) mentre il datore di lavoro non ha inteso costituirsi in giudizio assolvendo all'onere probatorio su di egli gravante in punto di regolare pagamento del credito lavorativo sorto in capo a per effetto delle prestazioni lavorative rese. Parte_1
In ordine al quantum domandato dalla ricorrente per €.16.518,07 lordi, esso attiene alla retribuzione dei mesi da settembre a dicembre 2023, che va riconosciuta facendosi applicazione della retribuzione di cui all'art. 22 del CCNL per €.1.585,53 (prevista per l'ordinario orario di lavoro full time a 40 ore settimanali) con riduzione secondo il disposto di cui all'art. 31 e così per €.9,85439 da moltiplicarsi per n. 60 ore del mese di settembre, n. 155,70 ore per il mese di ottobre, n. 161,70 ore per il mese di novembre e 96 ore per il mese di dicembre per complessivi €.4.665,07. Alle suddette somme va aggiunta la tredicesima - domandata per le ultime tre mensilità - per €.383,58, le ferie non godute, le festività soppresse e i permessi di cui all'art. 22 – sesto capoverso – per €.472,27, l'indennità di mancato preavviso – vertendosi in ipotesi di recesso della lavoratrice per evidente giusta causa imputabile al datore di lavoro per mancato versamento della retribuzione – da quantificarsi in una mensilità secondo il disposto dell'art. 56 CCNL e così per €. 1.534,33, nonché €. 9.178,55 a titolo di
Tfr e così per complessivi €.16.233,80.
In ordine alla seconda domanda avanzata da parte ricorrente, deve tenersi conto dell'intervenuta prescrizione quinquennale, sì che essa va accolta limitatamente ai contributi dovuti dal datore di lavoro pagina 3 di 4 nel quinquennio antecedente alla messa in mora utile all'interruzione della prescrizione, notificata in data 12 aprile 2024 – doc. 8 parte ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione deve avvenire in base alla materia lavoristica con riferimento allo scaglione da €.5.201,00 ad €.26.000,00 in forza del valore della domanda di accertamento accolta di parte ricorrente (€.16.233,80) e con applicazione dei compensi minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, stante la non complessità fattuale e giuridica delle questioni sottese alle domande accolte di parte ricorrente, la trattazione orale concentrata in una sola udienza e l'assenza di nuove questioni giuridiche trattate nella discussione orale. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.2.695,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014, ed esborsi per
€.118,45 a favore della sola parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna la (P. IV ) al pagamento in Controparte_2 P.IVA_1
favore di (C.F. ) della somma di €.16.233,80 per le causali di Parte_1 C.F._1
cui in parte motiva;
- condanna la (P. IV ) alla Controparte_2 P.IVA_1
regolarizzazione della posizione previdenziale della ricorrente, tenuto conto della maturata prescrizione di una parte dei contributi come specificato in motivazione;
- condanna la (P. IV ) alla refusione Controparte_2 P.IVA_1
delle spese di lite del presente giudizio in favore di (C.F. ), Parte_1 C.F._1
che liquida nella misura di €.118,45 per esborsi e di €.2.695,00 per compensi, oltre IV, Cpa e spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014;
- condanna la (P. IV ) alla refusione Controparte_2 P.IVA_1 delle spese di lite del presente giudizio in favore di l' (C.F. ), che liquida nella CP_1 P.IVA_2
misura di €.2.695,00 per compensi, oltre IV, Cpa e spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2,
D.M. 55/2014.
Ivrea, 6 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa RI Papalia
pagina 4 di 4
VERBALE DELLA CAUSA R.G.L. 682/2024
All'udienza del 06/11/2025 avanti il Giudice del Lavoro dott.ssa RI Papalia compaiono per parte ricorrente l'avv. Gambone e per l' l'avv. Errico Sara in sostituzione dell'avv. CP_1
Greco;
Nessuno compare per già contumace;
Controparte_2
Il Giudice invita a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa;
Parte ricorrente chiede accertarsi e dichiararsi il rapporto di lavoro in capo alla società con condanna come da conteggio depositato in pct in data 30 ottobre 2025, insistendo nella condanna alla regolarizzazione dei contributi;
L' richiama il contenuto di cui alla memoria difensiva;
CP_1
Dopo discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti.
pagina 1 di 4 N. R.G.L. 682/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa RI Papalia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al n. r.g.l. 682/2024 promossa da:
Parte_1
ATTORE
CONTRO
Controparte_3
[...]
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 6 marzo 2024 rilevava di aver lavorato alle dipendenze della Parte_1
dal 15/01/2018, per un orario di lavoro pari alle 36 ore Controparte_2 settimanali, occupandosi della preparazione dell'impasto delle pizze e della vendita con mansioni da ricondursi al livello B2 del CCNL Alimentari e Panificazioni, ricevendo la somma di 200 a settimana in contanti, sino alla cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni per giusta causa da parte della lavoratrice in data 19 dicembre 2023 a causa del mancato pagamento degli stipendi. Domandava, quindi, il pagamento della somma di €.16.518,07 lordi, a titolo di mensilità lavorate e non pagate, ferie, permessi, festività, trattamento di fine rapporto, indennità di mancato preavviso, nonché la condanna alla regolarizzazione contributiva per l'intero periodo lavorativo intercorso tra le parti.
pagina 2 di 4 Con comparsa del 16 gennaio 2025 si costituiva in giudizio l' domandando la condanna del datore CP_1
di lavoro a corrispondere i contributi di spettanza della lavoratrice nei limiti della prescrizione.
Nessuno si costitutiva per che rimaneva contumace CP_2 Controparte_2
nel giudizio.
***
Le domande di parte ricorrente sono parzialmente fondate, nei limiti di cui si dirà nel prosieguo.
In ordine al vincolo di subordinazione e allo svolgimento della prestazione lavorativa per n. 36 ore settimanali sono dirimenti i testi escussi all'udienza del 15 settembre 2025, che con dichiarazioni lineari e concordi tra loro hanno riscontrato i suddetti elementi fattuali. Dalle dichiarazioni orali testimoniali deve, altresì, ritenersi provato il livello B2 svolto dalla ricorrente, quale addetta alla vendita dei panificati e gestione della cassa.
In ordine al pagamento della retribuzione è stata confessata in atti la percezione di somme settimanali per €.200,00 netti a mezzo contanti fino al mese di agosto (elemento fattuale peraltro riscontrato dai testi in sede di escussione) mentre il datore di lavoro non ha inteso costituirsi in giudizio assolvendo all'onere probatorio su di egli gravante in punto di regolare pagamento del credito lavorativo sorto in capo a per effetto delle prestazioni lavorative rese. Parte_1
In ordine al quantum domandato dalla ricorrente per €.16.518,07 lordi, esso attiene alla retribuzione dei mesi da settembre a dicembre 2023, che va riconosciuta facendosi applicazione della retribuzione di cui all'art. 22 del CCNL per €.1.585,53 (prevista per l'ordinario orario di lavoro full time a 40 ore settimanali) con riduzione secondo il disposto di cui all'art. 31 e così per €.9,85439 da moltiplicarsi per n. 60 ore del mese di settembre, n. 155,70 ore per il mese di ottobre, n. 161,70 ore per il mese di novembre e 96 ore per il mese di dicembre per complessivi €.4.665,07. Alle suddette somme va aggiunta la tredicesima - domandata per le ultime tre mensilità - per €.383,58, le ferie non godute, le festività soppresse e i permessi di cui all'art. 22 – sesto capoverso – per €.472,27, l'indennità di mancato preavviso – vertendosi in ipotesi di recesso della lavoratrice per evidente giusta causa imputabile al datore di lavoro per mancato versamento della retribuzione – da quantificarsi in una mensilità secondo il disposto dell'art. 56 CCNL e così per €. 1.534,33, nonché €. 9.178,55 a titolo di
Tfr e così per complessivi €.16.233,80.
In ordine alla seconda domanda avanzata da parte ricorrente, deve tenersi conto dell'intervenuta prescrizione quinquennale, sì che essa va accolta limitatamente ai contributi dovuti dal datore di lavoro pagina 3 di 4 nel quinquennio antecedente alla messa in mora utile all'interruzione della prescrizione, notificata in data 12 aprile 2024 – doc. 8 parte ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione deve avvenire in base alla materia lavoristica con riferimento allo scaglione da €.5.201,00 ad €.26.000,00 in forza del valore della domanda di accertamento accolta di parte ricorrente (€.16.233,80) e con applicazione dei compensi minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, stante la non complessità fattuale e giuridica delle questioni sottese alle domande accolte di parte ricorrente, la trattazione orale concentrata in una sola udienza e l'assenza di nuove questioni giuridiche trattate nella discussione orale. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.2.695,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014, ed esborsi per
€.118,45 a favore della sola parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna la (P. IV ) al pagamento in Controparte_2 P.IVA_1
favore di (C.F. ) della somma di €.16.233,80 per le causali di Parte_1 C.F._1
cui in parte motiva;
- condanna la (P. IV ) alla Controparte_2 P.IVA_1
regolarizzazione della posizione previdenziale della ricorrente, tenuto conto della maturata prescrizione di una parte dei contributi come specificato in motivazione;
- condanna la (P. IV ) alla refusione Controparte_2 P.IVA_1
delle spese di lite del presente giudizio in favore di (C.F. ), Parte_1 C.F._1
che liquida nella misura di €.118,45 per esborsi e di €.2.695,00 per compensi, oltre IV, Cpa e spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014;
- condanna la (P. IV ) alla refusione Controparte_2 P.IVA_1 delle spese di lite del presente giudizio in favore di l' (C.F. ), che liquida nella CP_1 P.IVA_2
misura di €.2.695,00 per compensi, oltre IV, Cpa e spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2,
D.M. 55/2014.
Ivrea, 6 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa RI Papalia
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