Decreto cautelare 30 dicembre 2021
Decreto cautelare 4 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 17 gennaio 2022
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00016/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00883/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 883 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Granara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Bartolomeo Bosco 31/4;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
Questura di Genova, non costituita in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto del Questore della Provincia di Genova, prot. n. -OMISSIS-, di sospensione dal diritto a svolgere l'attività lavorativa ai sensi dell'art. 4-ter, comma 3, del D.L. 1.4.2021 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2021 n. 76, fino alla comunicazione dell'avvio o del completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal -OMISSIS-.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati:
- del Decreto della Direzione Centrale per gli Affari e le Politiche del Personale della Polizia di Stato – Dipartimento della Sicurezza Pubblica - del -OMISSIS-, non notificato, depositato, nel presente giudizio, il -OMISSIS- dal Ministero dell’Interno e conosciuto dal Vice Sovrintendente Tecnico, -OMISSIS-, in medesima data nonché per l’annullamento, di ogni altro atto presupposto, inerente, conseguente o comunque connesso, cognito e non, nessuno escluso od eccettuato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 novembre 2025 la dott.ssa IA LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il gravame introduttivo del giudizio il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore della Provincia di Genova, prot. n. -OMISSIS-, di sospensione dal diritto a svolgere l'attività lavorativa ai sensi dell'art. 4-ter, comma 3, del D.L. 1.4.2021 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2021 n. 76, fino alla comunicazione dell'avvio o del completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal -OMISSIS-.
Avverso tale atto è stato articolato un unico mezzo di censura, con il quale si deduce che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto emesso all’esito di un procedimento difforme da quanto previsto dall’art. 4 ter del D.L. n. 44/2021: infatti, il ricorrente, ricevuto l’invito a produrre la documentazione attestante l’avvenuta vaccinazione in data -OMISSIS-, entro il termine di cinque giorni, e in particolare in data 21.12.2021, consegnava alla Questura di Genova certificazione rilasciata dal Medico di Medicina Generale attestante il differimento della vaccinazione fino al 15.01.2021.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio, deducendo l’infondatezza dell’impugnazione.
Con ricorso per motivi aggiunti del 18.07.2025 il ricorrente ha impugnato il decreto del -OMISSIS-, depositato nel presente giudizio il -OMISSIS- dal Ministero dell’Interno, che ha disposto una nuova posizione di ruolo e la decurtazione dell’anzianità dell’esponente medesimo, per asserito mancato rispetto del procedimento stabilito dall’art. 4 ter D.L. n. 44/2021.
Questi i motivi di censura svolti:
1) in primo luogo, se ne lamenta l’illegittimità in via derivata per i vizi propri dell’atto impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio;
2) inoltre, il Decreto ministeriale del -OMISSIS- sarebbe illegittimo e comunque inefficace perché mai comunicato né notificato all’esponente;
3) infine, si osserva che la normativa richiamata dalla P.A. procedente non prevede (né legittima) la decurtazione della anzianità di servizio per il periodo di sospensione dell’attività lavorativa.
L’Amministrazione resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti in difetto dell'impugnazione da parte dei ricorrenti del DPCM del 12 ottobre 2021, e ne ha chiesto nel merito il rigetto.
All’udienza straordinaria del 20 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio si contesta la legittimità del provvedimento con il quale il Vice Sovrintendente -OMISSIS- è stato sospeso dal servizio presso la Polizia di Stato ai sensi dell’art. 4-ter, comma 3, del DL 01.04.2021 n. 44, fino all’adempimento dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS -CoV-2.
Il Collegio non ravvisa concreti elementi sulla scorta dei quali discostarsi dall’orientamento, pur sinteticamente, espresso in sede di reiezione della domanda cautelare (con ordinanza avverso la quale, peraltro, non consta essere stato interposto appello), orientamento che ha trovato poi conferma anche in successivi arresti della giurisprudenza dei TAR.
In particolare, consta agli atti e non è stato smentito documentalmente che, nel termine di legge, il ricorrente ha fatto pervenire all’Amministrazione di appartenenza un certificato rilasciato il 1-OMISSIS- attestante la necessità “del differimento alla vaccinazione Covid 19 in quanto in attesa di accertamenti volti a verificare se può sottoporsi a vaccinazione. Provvedimento valido sino al 15/01/22” (cfr. doc. n. 5 della produzione di parte resistente).
Come noto, in base alla normativa di settore, le condizioni cliniche che giustificano l’esenzione o il differimento della vaccinazione devono essere specificamente attestate non già da un qualsiasi medico, bensì “dal medico di medicina generale”, cioè dal professionista convenzionato con il S.S.N. e scelto dall’assistito che meglio ne conosce la condizione di salute; peraltro, la circolare del Ministero della salute n. 35309 del 4 agosto 2021, ancorché preveda che i certificati di esenzione non possono contenere dati relativi alla motivazione clinica dell’esenzione, prescrive una serie di requisiti formali a garanzia della sua provenienza, e dunque della sua attendibilità (tra le quali il numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del M.M.G. certificatore): il certificato prodotto dal ricorrente, come correttamente rilevato dall’Amministrazione, risulta privo di tali requisiti formali.
In termini: “ Questa sezione ha già avuto modo di chiarire che l'art. 4, comma 1, del d.l. n. 44 del 2021, nel prevedere l'imposizione dell'obbligo vaccinale (esteso, per quanto qui rileva, al comparto del personale delle forze della difesa e sicurezza prima dall'art. 4-ter, comma 1, lettera b), e poi dall'art. 4-ter.1, comma 1, lettera b), non condiziona tale obbligo all'effettivo e attuale svolgimento del servizio e consente deroghe allo stesso solo nelle ipotesi, quivi non ricorrenti, di cui al comma 2 del medesimo articolo (ossia, in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2)” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 28/03/2024, n. 2925).
Il ricorso introduttivo del giudizio è, dunque, infondato.
2. Con il ricorso per motivi aggiunti è stato, inoltre, impugnato il decreto del -OMISSIS-, non notificato e depositato nel presente giudizio il -OMISSIS- dal Ministero dell’Interno, che ha disposto una nuova posizione di ruolo e la decurtazione dell’anzianità di servizio del ricorrente in conseguenza del mancato adempimento all’obbligo vaccinale.
Occorre, preliminarmente, esaminare l’eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall’Amministrazione resistente in ragione della mancata impugnazione del DPCM del 12 ottobre 2021.
Il Collegio ritiene che l’eccezione sia fondata, nei termini che si passa ad esplicitare.
Giova, in primo luogo, ricostruire sinteticamente le coordinate normative di riferimento.
L'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 127 del 2021, prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro della salute, possono essere adottate linee guida per l'omogenea definizione delle modalità organizzative delle verifiche sul possesso della certificazione verde COVID-19.
In forza di tale previsione, su proposta del Ministero per la pubblica amministrazione e del Ministero della salute, e ritenuto necessario fornire a tutte le pubbliche amministrazioni indicazioni omogenee per l'applicazione delle misure di controllo sul possesso della certificazione verde COVID-19, è stato adottato il DPCM richiamato in precedenza.
Al punto 1.4 dell’allegato al DPCM 12.10.2021 risulta, in particolare, previsto quanto segue:
“ 1.4 Trattamento economico
In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata.
I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio ”.
Dunque, la perdita dell’anzianità di servizio nel periodo di assenza dal lavoro per mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale, è conseguenza testualmente prevista dalle predette Linee Guida.
Nel quadro della normativa emergenziale, non pare possibile escludere il carattere chiaramente precettivo e vincolante di tale disposizione, all’evidenza diverso da quello proprio di una mera raccomandazione.
Tirando le fila del discorso, questo Collegio non ignora i molteplici arresti, citati dalla parte ricorrente, in occasione dei quali la giurisprudenza dei TAR si è pronunciata in senso favorevole alle argomentazioni svolte dall’interessato: osserva, tuttavia, che nelle decisioni richiamate il tema del rilievo da riconnettersi alle disposizioni del DPCM 12 ottobre 2021 non viene affrontato.
Al contrario, ove esso è stato prospettato, la giurisprudenza si è espressa nel senso del carattere preclusivo della mancata impugnazione del decreto in commento.
In tal senso: “…condivisibili sono anche le argomentazioni della Difesa erariale per cui, in difetto dell'impugnazione da parte dei ricorrenti del DPCM del 12 ottobre 2021, non può essere accolta nemmeno la richiesta di reintegra dell’anzianità di servizio per il periodo di sospensione patito.
Infatti, il DPCM citato, recante le linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale, prevede all’allegato 1, punto 1.4., rubricato “Trattamento economico” che, “in relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio”.
Ciò posto, in materia di detrazioni di anzianità, l’azione dell’Amministrazione contestata si configura come meramente recettizia di disposizioni formulate dal legislatore e di provvedimenti che ne discendono, così come quello di sospensione, che costituiscono espressione dell’esercizio di un potere vincolato conferito dagli artt. 4-ter del D.L. 44/2021, l’art. 1 del D.L. 127/2021 e dal richiamato DPCM del 12 ottobre 2021 per l’accertamento dell’obbligo vaccinale, cui l’Amministrazione non può sottrarsi né deviare.
Il citato DPCM è quindi atto presupposto di portata generale che, nel caso di specie, non risulta essere stato impugnato dai ricorrenti, determinando così anche l’inammissibilità, oltre che l’infondatezza, del relativo ricorso in parte qua (cfr. in senso analogo, parere Consiglio di Stato n. 86/2023)” (cfr. Tar Sicilia, Sez. I, nr. 1239/2024).
Più di recente, anche il Tar Lazio si è espresso nel senso del carattere vincolante delle previsioni in commento, ove ha statuito: “ ….Iniziando dal primo motivo la risposta alla FAQ n. 2 si limita a richiamare le linee guida approvate con il D.P.C.M. del 12.10.2021 (già impugnate con il ricorso introduttivo).
Ne deriva che questo Collegio si può limitare a richiamare le considerazioni già svolte in ordine all'infondatezza del ricorso introduttivo, dovendosi rimarcare soltanto come non vi sia stata alcuna applicazione analogica di disposizione eccezionale, essendosi il datore di lavoro pubblico limitato a ripristinare, nell'esercizio del relativo potere di organizzazione, la modalità ordinaria di svolgimento del lavoro, vale a dire quella in presenza.
Passando al secondo motivo la risposta alla FAQ n. 15 è la seguente "Come specificato nelle linee guida relativamente alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio, a qualunque fine".
Si tratta di risposta che rispecchia esattamente quanto già stabilito nelle linee guida e che non innova in alcuna misura il contenuto delle stesse (avendo le linee guida già espressamente statuito che "I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio") e, quindi, anche sul punto si possono richiamare le considerazioni già svolte con riferimento al ricorso introduttivo.
Va soltanto detto che la ricorrente continua a sostenere in modo erroneo che la mancata maturazione di anzianità nei giorni di mancato svolgimento della prestazione lavorativa da parte del lavoratore sia vera e propria sanzione, mentre così non è, costituendo la stessa la necessaria conseguenza del mancato svolgimento della prestazione lavorativa per un determinato periodo di tempo per scelta del lavoratore, il che non potrebbe non incidere anche sulle progressioni economiche ” (cfr. T.A.R. Roma Lazio sez. I, 01/10/2025, (ud. 19/09/2025- dep. 01/10/2025) - n. 16961).
Deve, dunque, concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, per mancata impugnazione del DPCM 12 ottobre 2021.
3. Conclusivamente, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere respinto; deve, invece, essere dichiarato inammissibile il ricorso per motivi aggiunti.
Ne discende il rigetto delle pretese risarcitorie avanzate dalla parte ricorrente.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, il Collegio ritiene, anche avuto riguardo alla natura degli interessi fatti valere e in presenza di un quadro giurisprudenziale non ancora definitivamente cristallizzatosi, di doverne disporre la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso introduttivo del giudizio;
- dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti;
- spese compensate.
-Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025, celebratasi da remoto mediante videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:
IA LE, Presidente FF, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
Andrea Gana, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IA LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.