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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 04/12/2025, n. 1834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1834 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 7063/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 4 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7063/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “altre ipotesi”,
PROMOSSA DA
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso del foro di Roma (C.F.
, giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. ) – Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), ciascuno in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai propri dipendenti, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma;
- Resistente - MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.Con ricorso depositato il 22/11/2024 chiedeva all'intestato Tribunale di: “- Parte_1
ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente, in virtù del maggior punteggio posseduto, ad essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza annuale per tutto il corrente anno scolastico 2024/25 in una delle sedi di preferenze espresse in domanda con riferimento alle GPS di prima Fascia – Provincia di Roma per la classe di concorso
“EEEE”;
E PER L'EFFETTO
- CONDANNARE il resistente a riconoscere il diritto della Controparte_1 ricorrente ad ottenere il punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico di supplenza annuale che avrebbe dovuto espletare, in relazione al successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'ordinanza ministeriale n. 88/2024;
- CONDANNARE il resistente al risarcimento del danno Controparte_1 conseguente al mancato conferimento dell'incarico di supplenza, determinato in base alla mancata corresponsione di tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto di supplenza annuale, per un importo pari ad € 15.720,23, salvo errori e/o omissioni, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore costituito che si dichiara antistatario” per i motivi di cui al ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.Il si costituiva in giudizio con memoria difensiva Controparte_1 del 26/9/2025 per chiedere al Tribunale di: “- respingere il ricorso avversario perché totalmente infondato in fatto e in diritto;
- condannare parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Amministrazione scrivente” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
2 3.La prima udienza di comparizione delle parti veniva celebrata il 2/10/2025, con rinvio per note all'udienza del 4/12/2025 con onere di deposito della prima pagina del doc. n 3 allegato al ricorso (GPS); all'esito di tale ultima udienza, a seguito della discussione orale, la causa veniva decisa con sentenza con motivazione contestuale.
4.L'istruttoria della causa si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti in allegato rispettivamente al ricorso e alla memoria difensiva, nonché ammessa ex art 421 con riferimento al documento richiesto a verbale d'udienza del 2/10/2025 e prodotto il
3/12/2025.
2. In fatto e in diritto
5. Il ricorso è infondato per difetto di prova. Parte ricorrente deduce di essere stata illegittimamente pretermessa dall'algoritmo nell'assegnazione delle supplenze GPS di Prima
Fascia per la Provincia di Roma, per la classe di concorso EEEE;
deduce di essere inserita in detta graduatoria con 125 punti.
6. Parte ricorrente omette di dedurre:
a) la sua posizione in graduatoria;
b) l'indicazione del candidato, per la sede di preferenza a lei verosimilmente spettante, con punteggio inferiore e con posizione successiva in graduatoria.
7. Si precisa che il documento n. 3, consistente nella GPS dedotta in giudizio - pur integrato in data 3/12/2025 a seguito del deposito del documento integrale disposto d'ufficio - non consente al decidente di ritenere provato quanto richiesto, in difetto di specifica deduzione e allegazione della parte.
8. Si precisa che non si ravvisa nullità del ricorso, poiché sono delineati il petitum e la causa petendi, ma un difetto di deduzione specifica e allegazione che impedisce la prova di quanto dedotto. Per i motivi sin qui illustrati il ricorso è infondato per difetto di prova e per l'effetto va rigettato.
3. Le Spese di lite
3 9. In ordine alle spese di lite, stante la soccombenza della ricorrente condanna quest'ultima al pagamento delle spese di lite in favore del , che Controparte_1 vengono liquidate definitivamente in applicazione della tabella n. 3 (cause di lavoro del
DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n.
147/2022) ritenuta la causa di valore indeterminato compreso nel III scaglione, come segue:
1) fase di studio della controversia: 1822,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 911,00 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 1617,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
808,50 euro per un totale di € 2108,00 con riduzione del 20% ex art 152 bis disp att cpc= (421,68) pari a € 1686,32.
10. Condanna, dunque, la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del
[...]
liquidate nella misura di € 1686,32 per onorari, oltre al Controparte_1 rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del
[...]
liquidate nella misura di € 1686,32 per onorari, oltre al Controparte_1 rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Velletri, il 4 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 4 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7063/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “altre ipotesi”,
PROMOSSA DA
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso del foro di Roma (C.F.
, giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. ) – Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), ciascuno in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai propri dipendenti, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma;
- Resistente - MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.Con ricorso depositato il 22/11/2024 chiedeva all'intestato Tribunale di: “- Parte_1
ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente, in virtù del maggior punteggio posseduto, ad essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza annuale per tutto il corrente anno scolastico 2024/25 in una delle sedi di preferenze espresse in domanda con riferimento alle GPS di prima Fascia – Provincia di Roma per la classe di concorso
“EEEE”;
E PER L'EFFETTO
- CONDANNARE il resistente a riconoscere il diritto della Controparte_1 ricorrente ad ottenere il punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico di supplenza annuale che avrebbe dovuto espletare, in relazione al successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'ordinanza ministeriale n. 88/2024;
- CONDANNARE il resistente al risarcimento del danno Controparte_1 conseguente al mancato conferimento dell'incarico di supplenza, determinato in base alla mancata corresponsione di tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto di supplenza annuale, per un importo pari ad € 15.720,23, salvo errori e/o omissioni, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore costituito che si dichiara antistatario” per i motivi di cui al ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.Il si costituiva in giudizio con memoria difensiva Controparte_1 del 26/9/2025 per chiedere al Tribunale di: “- respingere il ricorso avversario perché totalmente infondato in fatto e in diritto;
- condannare parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Amministrazione scrivente” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
2 3.La prima udienza di comparizione delle parti veniva celebrata il 2/10/2025, con rinvio per note all'udienza del 4/12/2025 con onere di deposito della prima pagina del doc. n 3 allegato al ricorso (GPS); all'esito di tale ultima udienza, a seguito della discussione orale, la causa veniva decisa con sentenza con motivazione contestuale.
4.L'istruttoria della causa si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti in allegato rispettivamente al ricorso e alla memoria difensiva, nonché ammessa ex art 421 con riferimento al documento richiesto a verbale d'udienza del 2/10/2025 e prodotto il
3/12/2025.
2. In fatto e in diritto
5. Il ricorso è infondato per difetto di prova. Parte ricorrente deduce di essere stata illegittimamente pretermessa dall'algoritmo nell'assegnazione delle supplenze GPS di Prima
Fascia per la Provincia di Roma, per la classe di concorso EEEE;
deduce di essere inserita in detta graduatoria con 125 punti.
6. Parte ricorrente omette di dedurre:
a) la sua posizione in graduatoria;
b) l'indicazione del candidato, per la sede di preferenza a lei verosimilmente spettante, con punteggio inferiore e con posizione successiva in graduatoria.
7. Si precisa che il documento n. 3, consistente nella GPS dedotta in giudizio - pur integrato in data 3/12/2025 a seguito del deposito del documento integrale disposto d'ufficio - non consente al decidente di ritenere provato quanto richiesto, in difetto di specifica deduzione e allegazione della parte.
8. Si precisa che non si ravvisa nullità del ricorso, poiché sono delineati il petitum e la causa petendi, ma un difetto di deduzione specifica e allegazione che impedisce la prova di quanto dedotto. Per i motivi sin qui illustrati il ricorso è infondato per difetto di prova e per l'effetto va rigettato.
3. Le Spese di lite
3 9. In ordine alle spese di lite, stante la soccombenza della ricorrente condanna quest'ultima al pagamento delle spese di lite in favore del , che Controparte_1 vengono liquidate definitivamente in applicazione della tabella n. 3 (cause di lavoro del
DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n.
147/2022) ritenuta la causa di valore indeterminato compreso nel III scaglione, come segue:
1) fase di studio della controversia: 1822,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 911,00 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 1617,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
808,50 euro per un totale di € 2108,00 con riduzione del 20% ex art 152 bis disp att cpc= (421,68) pari a € 1686,32.
10. Condanna, dunque, la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del
[...]
liquidate nella misura di € 1686,32 per onorari, oltre al Controparte_1 rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del
[...]
liquidate nella misura di € 1686,32 per onorari, oltre al Controparte_1 rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Velletri, il 4 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
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