TRIB
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/07/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2594 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso
DA
, nato a [...] in data [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Rizzuto, presso il cui studio a Palermo, via
Chinnici n. 14, è elettivamente domiciliato
E
, nata a [...] in data [...] ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Maggio, presso il cui studio a Palermo, via
Turrisi Colonna n. 20, è elettivamente domiciliata
OGGETTO: Domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 23/05/2025 le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il
18/06/2001 alle condizioni concordate.
Con note scritte ex art 127 ter c.p.c. e con le allegate dichiarazioni sottoscritte in sostituzione dell'udienza del 03/07/2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
1 • la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 200/2024 emessa da questo
Tribunale il 12-15/01/2024, passata in giudicato (cf. attestazione del 06/06/2025);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 23/05/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“
1. I ricorrenti continueranno a vivere separati, ciascuno presso la casa in cui ha fissato il proprio domicilio e/o la propria residenza, come in epigrafe meglio specificato, con
l'obbligo di reciproco rispetto.
2. I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti, pertanto nulla prevedono reciprocamente per il loro mantenimento e dichiarano, altresì, di avere definito in separata sede ogni accordo legato agli aspetti patrimoniali/economici tra essi, anche pregressi.
3. I ricorrenti si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti.
4. Le spese ed i compensi legali del presente procedimento si intendono compensati tra la parti”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico;
dall'unione coniugale non sono nati figli.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 18/06/2001 da , nato a [...] in data [...] Parte_1
( ) e , nata a Palermo in [...] C.F._1 Controparte_1
08/06/1980 ( ), alle condizioni indicate nel ricorso congiunto C.F._2 del 23/05/2025 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 396 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 51, parte II, serie A, dell'anno 2001).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 04/07/2025.
2 Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2594 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso
DA
, nato a [...] in data [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Rizzuto, presso il cui studio a Palermo, via
Chinnici n. 14, è elettivamente domiciliato
E
, nata a [...] in data [...] ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Maggio, presso il cui studio a Palermo, via
Turrisi Colonna n. 20, è elettivamente domiciliata
OGGETTO: Domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 23/05/2025 le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il
18/06/2001 alle condizioni concordate.
Con note scritte ex art 127 ter c.p.c. e con le allegate dichiarazioni sottoscritte in sostituzione dell'udienza del 03/07/2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
1 • la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 200/2024 emessa da questo
Tribunale il 12-15/01/2024, passata in giudicato (cf. attestazione del 06/06/2025);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 23/05/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“
1. I ricorrenti continueranno a vivere separati, ciascuno presso la casa in cui ha fissato il proprio domicilio e/o la propria residenza, come in epigrafe meglio specificato, con
l'obbligo di reciproco rispetto.
2. I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti, pertanto nulla prevedono reciprocamente per il loro mantenimento e dichiarano, altresì, di avere definito in separata sede ogni accordo legato agli aspetti patrimoniali/economici tra essi, anche pregressi.
3. I ricorrenti si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti.
4. Le spese ed i compensi legali del presente procedimento si intendono compensati tra la parti”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico;
dall'unione coniugale non sono nati figli.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 18/06/2001 da , nato a [...] in data [...] Parte_1
( ) e , nata a Palermo in [...] C.F._1 Controparte_1
08/06/1980 ( ), alle condizioni indicate nel ricorso congiunto C.F._2 del 23/05/2025 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 396 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 51, parte II, serie A, dell'anno 2001).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 04/07/2025.
2 Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
3