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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 16/12/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 15-1/2025 p.u.
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente
Dott.ssa Cinzia Cicero Giudice
Dott.ssa Oriana Calvo Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 15-1/2024
PROMOSSO DA in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. Parte_1
, p.i. , con sede legale in Bellusco (MB), via Ornago n. 55, rappresentata P.IVA_1 P.IVA_2
e difesa dall'avv. Andrea Davide Arnaldi, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con sede legale in San Cono (CT), viale Luigi Sturzo s.n., c.f. e p.i. rappresentata e P.IVA_3 difesa sia congiuntamente sia disgiuntamente dall'avv. Fabio Borrometi e dall'avv. Beatrice Di
Pentima, giusta procura in atti.
RESISTENTE
Visto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della con sede in San Cono, viale Luigi Sturzo s.n., c.f. e p.i. Controparte_1
, proposto da P.IVA_3 Parte_1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la società resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
ritenuto, quanto alla legittimazione ad agire della ricorrente e fermo l'accertamento incidentale sommario proprio del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, che la stessa trovi fondamento nel decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Monza avente n. 3/2025 del 07.01.2025; rilevato che la parte resistente si è costituita in giudizio contestando la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, con riferimento: 1) alla natura di società agricola, in quanto le attività di commercializzazione e comunque le cd. attività connesse svolte riguarderebbero prodotti ottenuti dall'attività prevalente di coltivazione del fondo;
2) al mancato superamento delle soglie di legge, sostenendo la rilevanza del solo superamento che riguardi tre esercizi consecutivi;
3) all'assenza dello stato di insolvenza, in quanto “la società: • prosegue regolarmente la propria attività aziendale;
• sta onorando i propri impegni finanziari verso i creditori;
• ha recentemente avviato trattative per la ristrutturazione dei debiti e per il riequilibrio finanziario. L'eventuale inadempimento nei confronti della ricorrente, isolato e non generalizzato, non integra il presupposto oggettivo dell'insolvenza, che deve essere valutato in modo complessivo ed oggettivo”; rilevato che, con decreto del 24.06.2025, il Collegio ha conferito incarico al dott. Persona_1
“affinché, letti gli atti di causa e la documentazione versata in atti dalle parti e acquisito ogni ulteriore documento necessario a riscontrare i dati riportati in bilancio (ivi comprese fatture, ordini di acquisto e quant'altro necessario a supportare le voci di bilancio, da indicarsi nella relazione), dica: a) quali siano le attività connesse esercitate dalla b) se esse Controparte_1 abbiano ad oggetto i prodotti ottenuti prevalentemente dall'esercizio dell'attività agricola essenziale;
c) quale sia l'incidenza, per le attività connesse, delle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli provenienti da terzi;
d) se le attività connesse prevalgano, dal punto di vista economico, rispetto all'attività agricola essenziale;
e) se, sulla base dei riscontri effettuati, la sia imprenditore agricolo escluso dalla assoggettabilità Controparte_1 alla liquidazione giudiziale”; ritenuto che costituisce un principio consolidato nella giurisprudenza di merito e di legittimità che
“la ripartizione dell'onere probatorio ai fini dell'accertamento della fallibilità dell'imprenditore agricolo comporta che compete a chi sollecita la dichiarazione di fallimento di un imprenditore agricolo allegare e dimostrare l'esistenza di un'attività commerciale che si affianchi all'attività agricola, affinché sia possibile constatare il ricorrere del presupposto richiesto dall'art.
1, comma 1, L. fall.; grava, invece, su chi invochi l'esenzione dal fallimento assumendo la sussistenza delle condizioni per ricondurre l'attività commerciale svolta nell'ambito dell'art. 2135
c.c., comma 3, - ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma 2, ed anche in applicazione del generale principio di vicinanza della prova - il corrispondente onere probatorio Cass. 16614/2016)” (in termini
Cassazione civile, sez. VI, 22 marzo 2022, n. 9351); ritenuto che la società resistente sia qualificabile come società commerciale come emerso, prescindendo dalla forma societaria adottata, all'esito della consulenza tecnica espletata;
rilevato, al riguardo, che, se negli anni precedenti la svolgeva attività di CP_1 Controparte_1 lavorazione e confezionamento della frutta, dal 1° gennaio 2022 – quindi per il periodo temporale che interessa ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale – la stessa ha svolto esclusivamente attività di commercializzazione all'ingrosso di prodotti agricoli;
considerato, in particolare, che con il contratto di comodato dell'1.1.2022 la resistente ha concesso in uso gratuito all'azienda agricola Randazzo Cono la linea di lavorazione di fichi d'india, pesche e albicocche e la lavapavimenti industriale e nel detto contratto (in atti) si fa espresso riferimento allo svolgimento da parte della comodante di attività di commercializzazione all'ingrosso, al fatto che la stessa non disponesse di una struttura operativa per la lavorazione e il confezionamento dei prodotti ortofrutticoli e alla volontà di esternalizzare la fase di lavorazione e confezionamento dei propri prodotti;
rilevato, tuttavia, che, come accertato dal CTU – le cui conclusioni appaiono condivisibili in quanto trovano riscontro nella documentazione contabile in atti, in parte fornita dalla medesima società resistente – quest'ultima commercializza all'ingrosso prodotti agricoli che non sono il frutto dell'esercizio in prevalenza dell'attività agricola essenziale e che “l'incidenza, per le attività connesse, delle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli provenienti da terzi è totale”; rilevato, ancora, che il CTU, dott. , ha appurato (come emerge peraltro dalla Persona_1 documentazione in atti): “l'assenza del possesso di terreni idonei alla coltivazione dei prodotti agricoli commercializzati, l'assenza di beni strumentali idonei alla coltivazione dei prodotti agricoli commercializzati e l'assenza di acquisti diretti alla coltivazione propria dei prodotti agricoli commercializzati”, non rinvenendosi, in relazione a quest'ultimo profilo, nelle fatture di acquisto costi direttamente ricollegabili ad un'attività produttiva e attenendo i costi di produzione registrati a trasporto, facchinaggio e lavoro dipendente;
rilevato, inoltre, che dal raffronto tra le fatture di acquisto e di vendita per gli anni 2022, 2023 e
2024, emerga la totale coincidenza (considerati i costi di trasporto, facchinaggio e lavoro dipendente) tra i prodotti acquistati e quelli rivenduti;
ritenuto, dunque, che la non possa essere qualificata come Controparte_1 imprenditore agricolo bensì commerciale, con la conseguenza che essa è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
rilevato che, a norma della disposizione da ultimo citata, è onere del resistente fornire la prova del possesso congiunto dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 2, comma 1, lett. d) CCII e, quindi, della non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale;
rilevato che dai bilanci e dall'ulteriore documentazione contabile in atti, nonché come appurato dal
CTU, emerge il superamento delle soglie di “fallibilità”; rilevato, al riguardo, che: “l'attivo patrimoniale della risulta di Controparte_1 ammontare complessivo annuo superiore ad euro trecentomila nel 2023 (€.500.136,00) e nel 2024
(€.308.304,62 ma sulla base di un bilancio non ancora definitivo); ed i ricavi, in qualunque modo essi risultino, della risultano di ammontare complessivo annuo Controparte_1 superiore ad euro duecentomila sia nel 2022 (€.407.146,00), sia nel 2023 (€.834.089,00) che nel
2024 (€.248.096,17), superamento del requisito collegato ai ricavi confermato anche dalle dichiarazioni IVA che riportano i seguenti volumi di affari: anno 2022 €.406.239,00; anno 2023
€.831.138,00; anno 2024 €.247.196,00” (cfr. elaborato peritale p. 25); ritenuto che la posizione creditoria della ricorrente, non essendo emersi dall'istruttoria d'ufficio debiti di rilievo di natura contributiva e fiscale, consente di reputare integrato il presupposto di cui all'art. 49, comma 5, CCII;
ritenuto, tuttavia, che la resistente versi in stato di insolvenza, come è dato ricavare dalla rilevante esposizione debitoria nei confronti della ricorrente, per euro 146.460,94 solo per sorte capitale, da valutare insieme ad altre circostanze emergenti dai bilanci, quali: il fatto che l'esercizio 2022 sia stato chiuso in perdita (- 54.357), che nel 2023 la differenza tra valori e costi della produzione sia minima
(7.813); la diminuzione degli acquisti nel 2024, indice di un calo delle attività; che in bilancio siano indicati debiti che, in quanto non aventi natura tributaria e contributiva, non possono che riguardare l'operatività della società, e dunque gli acquisti effettuati ed eventuali finanziamenti;
rilevato, ancora, che la stessa resistente ha allegato l'esistenza di trattative per la ristrutturazione dei debiti e per il riequilibrio finanziario nonché di stare onorando gli impegni assunti con i propri creditori;
ma di tali circostanze – che comunque equivalgono ad ammissioni in ordine allo stato di difficoltà economica e squilibrio finanziario – non è stata fornita alcuna prova, sicché non è possibile verificare che la società sia effettivamente in grado di onorare i propri debiti e riequilibrare l'esposizione debitoria;
rilevato, poi, che il ricorrente, prima di proporre ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, ha tentato un pignoramento mobiliare presso la sede della società, che non è andato a buon fine in quanto, come attestato dall'Ufficiale giudiziario, il cancello è stato trovato chiuso. ritenuto, in conclusione, che dalle superiori circostanze possa evincersi la strutturale incapacità della debitrice di far fronte alle obbligazioni assunte;
ritenuto, in conclusione, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti de Controparte_1 con sede in San Cono, viale Luigi Sturzo s.n., c.f. e p.i. , numero REA CT – 429730, in P.IVA_3 persona del legale rappresentante CP_2
NOMINA, quale Giudice delegato per la procedura, la dott.ssa Oriana Calvo.
NOMINA Curatore l'avv. con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla Controparte_3 comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co. 3, 358 CCI;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al curatore di procedere immediatamente ex art. 193 CCI alla ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario;
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
INVITA il debitore a presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale a norma dell'art. 198 co. 2 CCI;
INVITA il curatore a procedere all'adempimento di cui al punto che precede in caso di omissione da parte del debitore, segnalando la circostanza al pubblico ministero a norma dell'art. 130 co.2 CCI;
STABILISCE il giorno 07.04.2026 alle ore 9:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato, cui è riservato di valutare se ricorrano i presupposti per procedere in via telematica ai sensi dell'art. 203, comma 3, CCI;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30/05/2002 n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione procedure concorsuali, il 20 novembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Oriana Calvo dott.ssa Concetta Grillo
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente
Dott.ssa Cinzia Cicero Giudice
Dott.ssa Oriana Calvo Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 15-1/2024
PROMOSSO DA in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. Parte_1
, p.i. , con sede legale in Bellusco (MB), via Ornago n. 55, rappresentata P.IVA_1 P.IVA_2
e difesa dall'avv. Andrea Davide Arnaldi, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con sede legale in San Cono (CT), viale Luigi Sturzo s.n., c.f. e p.i. rappresentata e P.IVA_3 difesa sia congiuntamente sia disgiuntamente dall'avv. Fabio Borrometi e dall'avv. Beatrice Di
Pentima, giusta procura in atti.
RESISTENTE
Visto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della con sede in San Cono, viale Luigi Sturzo s.n., c.f. e p.i. Controparte_1
, proposto da P.IVA_3 Parte_1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la società resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
ritenuto, quanto alla legittimazione ad agire della ricorrente e fermo l'accertamento incidentale sommario proprio del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, che la stessa trovi fondamento nel decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Monza avente n. 3/2025 del 07.01.2025; rilevato che la parte resistente si è costituita in giudizio contestando la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, con riferimento: 1) alla natura di società agricola, in quanto le attività di commercializzazione e comunque le cd. attività connesse svolte riguarderebbero prodotti ottenuti dall'attività prevalente di coltivazione del fondo;
2) al mancato superamento delle soglie di legge, sostenendo la rilevanza del solo superamento che riguardi tre esercizi consecutivi;
3) all'assenza dello stato di insolvenza, in quanto “la società: • prosegue regolarmente la propria attività aziendale;
• sta onorando i propri impegni finanziari verso i creditori;
• ha recentemente avviato trattative per la ristrutturazione dei debiti e per il riequilibrio finanziario. L'eventuale inadempimento nei confronti della ricorrente, isolato e non generalizzato, non integra il presupposto oggettivo dell'insolvenza, che deve essere valutato in modo complessivo ed oggettivo”; rilevato che, con decreto del 24.06.2025, il Collegio ha conferito incarico al dott. Persona_1
“affinché, letti gli atti di causa e la documentazione versata in atti dalle parti e acquisito ogni ulteriore documento necessario a riscontrare i dati riportati in bilancio (ivi comprese fatture, ordini di acquisto e quant'altro necessario a supportare le voci di bilancio, da indicarsi nella relazione), dica: a) quali siano le attività connesse esercitate dalla b) se esse Controparte_1 abbiano ad oggetto i prodotti ottenuti prevalentemente dall'esercizio dell'attività agricola essenziale;
c) quale sia l'incidenza, per le attività connesse, delle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli provenienti da terzi;
d) se le attività connesse prevalgano, dal punto di vista economico, rispetto all'attività agricola essenziale;
e) se, sulla base dei riscontri effettuati, la sia imprenditore agricolo escluso dalla assoggettabilità Controparte_1 alla liquidazione giudiziale”; ritenuto che costituisce un principio consolidato nella giurisprudenza di merito e di legittimità che
“la ripartizione dell'onere probatorio ai fini dell'accertamento della fallibilità dell'imprenditore agricolo comporta che compete a chi sollecita la dichiarazione di fallimento di un imprenditore agricolo allegare e dimostrare l'esistenza di un'attività commerciale che si affianchi all'attività agricola, affinché sia possibile constatare il ricorrere del presupposto richiesto dall'art.
1, comma 1, L. fall.; grava, invece, su chi invochi l'esenzione dal fallimento assumendo la sussistenza delle condizioni per ricondurre l'attività commerciale svolta nell'ambito dell'art. 2135
c.c., comma 3, - ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma 2, ed anche in applicazione del generale principio di vicinanza della prova - il corrispondente onere probatorio Cass. 16614/2016)” (in termini
Cassazione civile, sez. VI, 22 marzo 2022, n. 9351); ritenuto che la società resistente sia qualificabile come società commerciale come emerso, prescindendo dalla forma societaria adottata, all'esito della consulenza tecnica espletata;
rilevato, al riguardo, che, se negli anni precedenti la svolgeva attività di CP_1 Controparte_1 lavorazione e confezionamento della frutta, dal 1° gennaio 2022 – quindi per il periodo temporale che interessa ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale – la stessa ha svolto esclusivamente attività di commercializzazione all'ingrosso di prodotti agricoli;
considerato, in particolare, che con il contratto di comodato dell'1.1.2022 la resistente ha concesso in uso gratuito all'azienda agricola Randazzo Cono la linea di lavorazione di fichi d'india, pesche e albicocche e la lavapavimenti industriale e nel detto contratto (in atti) si fa espresso riferimento allo svolgimento da parte della comodante di attività di commercializzazione all'ingrosso, al fatto che la stessa non disponesse di una struttura operativa per la lavorazione e il confezionamento dei prodotti ortofrutticoli e alla volontà di esternalizzare la fase di lavorazione e confezionamento dei propri prodotti;
rilevato, tuttavia, che, come accertato dal CTU – le cui conclusioni appaiono condivisibili in quanto trovano riscontro nella documentazione contabile in atti, in parte fornita dalla medesima società resistente – quest'ultima commercializza all'ingrosso prodotti agricoli che non sono il frutto dell'esercizio in prevalenza dell'attività agricola essenziale e che “l'incidenza, per le attività connesse, delle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli provenienti da terzi è totale”; rilevato, ancora, che il CTU, dott. , ha appurato (come emerge peraltro dalla Persona_1 documentazione in atti): “l'assenza del possesso di terreni idonei alla coltivazione dei prodotti agricoli commercializzati, l'assenza di beni strumentali idonei alla coltivazione dei prodotti agricoli commercializzati e l'assenza di acquisti diretti alla coltivazione propria dei prodotti agricoli commercializzati”, non rinvenendosi, in relazione a quest'ultimo profilo, nelle fatture di acquisto costi direttamente ricollegabili ad un'attività produttiva e attenendo i costi di produzione registrati a trasporto, facchinaggio e lavoro dipendente;
rilevato, inoltre, che dal raffronto tra le fatture di acquisto e di vendita per gli anni 2022, 2023 e
2024, emerga la totale coincidenza (considerati i costi di trasporto, facchinaggio e lavoro dipendente) tra i prodotti acquistati e quelli rivenduti;
ritenuto, dunque, che la non possa essere qualificata come Controparte_1 imprenditore agricolo bensì commerciale, con la conseguenza che essa è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
rilevato che, a norma della disposizione da ultimo citata, è onere del resistente fornire la prova del possesso congiunto dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 2, comma 1, lett. d) CCII e, quindi, della non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale;
rilevato che dai bilanci e dall'ulteriore documentazione contabile in atti, nonché come appurato dal
CTU, emerge il superamento delle soglie di “fallibilità”; rilevato, al riguardo, che: “l'attivo patrimoniale della risulta di Controparte_1 ammontare complessivo annuo superiore ad euro trecentomila nel 2023 (€.500.136,00) e nel 2024
(€.308.304,62 ma sulla base di un bilancio non ancora definitivo); ed i ricavi, in qualunque modo essi risultino, della risultano di ammontare complessivo annuo Controparte_1 superiore ad euro duecentomila sia nel 2022 (€.407.146,00), sia nel 2023 (€.834.089,00) che nel
2024 (€.248.096,17), superamento del requisito collegato ai ricavi confermato anche dalle dichiarazioni IVA che riportano i seguenti volumi di affari: anno 2022 €.406.239,00; anno 2023
€.831.138,00; anno 2024 €.247.196,00” (cfr. elaborato peritale p. 25); ritenuto che la posizione creditoria della ricorrente, non essendo emersi dall'istruttoria d'ufficio debiti di rilievo di natura contributiva e fiscale, consente di reputare integrato il presupposto di cui all'art. 49, comma 5, CCII;
ritenuto, tuttavia, che la resistente versi in stato di insolvenza, come è dato ricavare dalla rilevante esposizione debitoria nei confronti della ricorrente, per euro 146.460,94 solo per sorte capitale, da valutare insieme ad altre circostanze emergenti dai bilanci, quali: il fatto che l'esercizio 2022 sia stato chiuso in perdita (- 54.357), che nel 2023 la differenza tra valori e costi della produzione sia minima
(7.813); la diminuzione degli acquisti nel 2024, indice di un calo delle attività; che in bilancio siano indicati debiti che, in quanto non aventi natura tributaria e contributiva, non possono che riguardare l'operatività della società, e dunque gli acquisti effettuati ed eventuali finanziamenti;
rilevato, ancora, che la stessa resistente ha allegato l'esistenza di trattative per la ristrutturazione dei debiti e per il riequilibrio finanziario nonché di stare onorando gli impegni assunti con i propri creditori;
ma di tali circostanze – che comunque equivalgono ad ammissioni in ordine allo stato di difficoltà economica e squilibrio finanziario – non è stata fornita alcuna prova, sicché non è possibile verificare che la società sia effettivamente in grado di onorare i propri debiti e riequilibrare l'esposizione debitoria;
rilevato, poi, che il ricorrente, prima di proporre ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, ha tentato un pignoramento mobiliare presso la sede della società, che non è andato a buon fine in quanto, come attestato dall'Ufficiale giudiziario, il cancello è stato trovato chiuso. ritenuto, in conclusione, che dalle superiori circostanze possa evincersi la strutturale incapacità della debitrice di far fronte alle obbligazioni assunte;
ritenuto, in conclusione, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti de Controparte_1 con sede in San Cono, viale Luigi Sturzo s.n., c.f. e p.i. , numero REA CT – 429730, in P.IVA_3 persona del legale rappresentante CP_2
NOMINA, quale Giudice delegato per la procedura, la dott.ssa Oriana Calvo.
NOMINA Curatore l'avv. con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla Controparte_3 comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co. 3, 358 CCI;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al curatore di procedere immediatamente ex art. 193 CCI alla ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario;
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
INVITA il debitore a presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale a norma dell'art. 198 co. 2 CCI;
INVITA il curatore a procedere all'adempimento di cui al punto che precede in caso di omissione da parte del debitore, segnalando la circostanza al pubblico ministero a norma dell'art. 130 co.2 CCI;
STABILISCE il giorno 07.04.2026 alle ore 9:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato, cui è riservato di valutare se ricorrano i presupposti per procedere in via telematica ai sensi dell'art. 203, comma 3, CCI;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30/05/2002 n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione procedure concorsuali, il 20 novembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Oriana Calvo dott.ssa Concetta Grillo