Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 2190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2190 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02190/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00598/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 598 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocata Carla Celebre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'interno, Questura di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi, ex lege , dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
dell'avviso orale prot. n. -OMISSIS-, emesso, ai sensi degli artt. 1 e 3 del D. Lgs. 159/2011, dal Questore della Provincia di Cosenza;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e Questura di Cosenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. IC TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è insorto avverso il provvedimento del Questore della Provincia di Cosenza, emarginato in oggetto, recante avviso orale, ai sensi dell’art.3 della legge 6 settembre 2011, n.159, disposto sul presupposto che il predetto “ annovera precedenti penali e di Polizia per i seguenti reati: maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli – atti persecutori ”, e, per tale ragione, è “ da considerarsi persona dedita alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica e quindi inquadrabile nella previsione di cui all’art.1 lettera C del Decr. Leg.vo 06.09.2011 nr. 159 ”.
2. A sostegno del ricorso, ha dedotto i seguenti motivi:
2.1. “ Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 3 del d.lgs. n.159 del 06.09.2011 ”, con il quale ha riferito che il provvedimento si fonderebbe sulla pendenza di un solo procedimento penale, nell’ambito del quale la Procura della Repubblica di Cosenza ha indagato il Sig. -OMISSIS- per il “ delitto ex art. 572 co. 2 c.p., perché dopo aver contratto matrimonio con -OMISSIS- (...) maltrattava la OG ponendola in uno stato di soggezione (...) con l’aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di donna in stato di gravidanza (...) dall’anno -OMISSIS-0 ”, e, pertanto, sostenuto che l’ipotesi accusatoria non consente di ascriverlo ad una delle categorie nei confronti delle quali, ai sensi degli artt.1 e 3 del richiamato d.lgs. n.159/2011, è possibile adottare la misura dell’avviso orale;
2.2. “ Eccesso di potere. Irragionevolezza, contraddittorietà ed illogicità dei provvedimenti impugnati ”, con il quale lamenta l’assenza del requisito della “ dedizione ”, “ che non può che desumersi da fatti e condotte che presentino il connotato dell’abitualità e, quindi, per tali, riferibili al tempo presente o, quanto meno, recente ”, rilevando, al riguardo che le condotte contestate penalmente terminano nel 2020; il provvedimento, quindi, sarebbe altresì caratterizzato da “ intempestività e irragionevolezza ”.
3. L’amministrazione, ritualmente intimata, si è costituita in giudizio, sostenendo la infondatezza del ricorso.
4. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 17 dicembre 2025.
5. Tanto premesso, il ricorso, i cui motivi possono trattarsi congiuntamente, per la loro stretta connessione logico-giuridica, è infondato.
5.1. In primo luogo, in ordine alla ascrivibilità fra i soggetti destinatari della misura de qua , non rileva la deduzione difensiva secondo cui il ricorrente non ha mai riportato alcuna condanna o sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza personale, né il richiamo alla particolare natura dei reati contestatigli in sede penale.
Sotto il primo profilo, infatti, deve evidenziarsi che l’intervento dell’autorità di pubblica sicurezza, con le modalità e nell’esercizio del potere di cui all’art.3 d.lgs. n.159/2011, ha finalità preventiva e non presuppone, in quanto tale, che sia stata accertata la responsabilità penale del soggetto interessato né, peraltro, che gli stessi fatti presi in esame siano configurabili come reati, potendo il giudizio di pericolosità basarsi su elementi anche di valenza indiziaria e, quindi, su meri sospetti.
Rispetto al secondo profilo, deve ritenersi che le ipotesi delittuose di “ maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, minaccia, atti persecutori ”, contestate al ricorrente, consentono l’adozione della misura, la quale, ai sensi dell’art.3 del d.lgs. n.159/2011, può essere disposta nei confronti dei soggetti indicati all’art.1 del medesimo testo legislativo, che, in particolare, alla lett. c), comprende “ coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica ”.
5.2. Nemmeno può sostenersi la mancanza del requisito della “ dedizione ” richiesta per l’ipotesi disciplinata dall’art.1, lett. c), appena citata, giacché, come risulta dalla documentazione istruttoria depositata in giudizio dalla amministrazione, il provvedimento non si fonda su un unico procedimento penale, quello iscritto a seguito delle denunce della ex OG (e che riguarda i fatti commessi fra il -OMISSIS-), ma anche su una successiva denuncia che la predetta ha sporto nel -OMISSIS-, da cui è derivato un secondo procedimento penale.
Deve cionondimeno precisarsi che, in ogni caso, anche solo a voler considerare il primo procedimento penale, il reato ivi contestatogli, “ maltrattamenti contro familiari o conviventi ”, è stato commesso fra il -OMISSIS-, con condotte ripetute e differenziate, sicché risulterebbe comunque integrato il riferito presupposto della dedizione.
5.3. Per le ragioni testé esposte, nemmeno fondata è la censura in ordine alla “ inattualità e intempestività ” della misura, in quanto il Questore, come si è visto, ha preso in esame non solo i fatti del primo procedimento penale, ma anche quelli successivi, riferiti nella successiva denuncia sporta a carico del ricorrente nel -OMISSIS-.
5.4. Da ultimo, deve escludersi la rilevanza del provvedimento, depositato dal ricorrente il 5 novembre 2025, con il quale è stata disposta l’archiviazione del primo procedimento penale a suo carico.
Rilevato, infatti, preliminarmente, che ciò non indice sulle diverse accuse oggetto della denuncia successivamente sporta nei confronti del predetto nel -OMISSIS-, deve evidenziarsi, da un lato, l’autonomia della valutazione dell’Autorità di p.s. rispetto agli accertamenti di natura penale ed agli esiti dei relativi procedimenti, dall’altro, che, in ogni caso, la legittimità del provvedimento deve essere verificata ora per allora. Sotto quest’ultimo profilo, alla data della emissione del provvedimento, deve ritenersi sussistessero elementi sufficienti per l’adozione della misura censurata.
Al riguardo, deve invero rilevarsi che, fra le misure aventi la medesima natura, parimenti disciplinate dal citato codice antimafia, quella dell’avviso orale esprime, più delle altre, il carattere preventivo e cautelare, giacché è adottata per avvisare il soggetto interessato “ che esistono indizi a suo carico ”, e si caratterizza per avere effetti certamente meno impattanti sulla vita del destinatario, concretizzandosi in una comunicazione con la quale l’Autorità di pubblica sicurezza “ invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge ” (art.3, commi 1 e 3 d.lgs. n.159/2011).
In materia, peraltro, l'autorità amministrativa competente gode di ampia discrezionalità nell'accertamento e nella valutazione dei presupposti richiesti dalla legge, a fronte della quale il sindacato del giudice amministrativo è limitato ai soli aspetti della manifesta irragionevolezza od arbitrarietà dell' iter logico seguito dall'amministrazione o della motivazione adottata.
Il giudice è, in particolare, chiamato a verificare che le valutazioni, pur ampiamente discrezionali dell’amministrazione, siano adeguatamente motivate e, a monte, sorrette da una adeguata istruttoria (si vedano, in questi termini, Tar Calabria, sez. I, 17 aprile 2025, n.704; id. 18 gennaio 2024, n. 71 e Cons. di Stato, sez. III, 8 febbraio -OMISSIS-, n.1422).
A fronte di tali considerazioni, nella vicenda in esame, le valutazioni espresse dall’Autorità amministrativa resistono alle censure mosse dal ricorrente, giacché dal provvedimento gravato e dagli atti istruttori versati in giudizio dalla amministrazione, risultano integrati i presupposti per l’adozione del provvedimento contestato, il quale, pure in punto di motivazione, seppur con connotati particolarmente sintetici, esprime sufficientemente le ragioni ad esso sottese.
6. Per le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere respinto, perché infondato.
7. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR AN, Presidente
IC TE, Referendario, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC TE | AR AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.