TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 2190
TAR
Sentenza 29 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Violazione di legge e falsa applicazione degli articoli 1 e 3 del d.lgs. n.159 del 06.09.2011

    L'avviso orale ha finalità preventiva e non presuppone l'accertamento della responsabilità penale. Le ipotesi delittuose contestate (maltrattamenti in famiglia, atti persecutori) rientrano tra quelle che consentono l'adozione della misura ai sensi dell'art. 1, lett. c) del d.lgs. n. 159/2011.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà e illogicità

    Il provvedimento non si fonda su un unico procedimento penale, ma anche su una successiva denuncia sporta nel 2023. Inoltre, anche il primo procedimento penale, relativo a fatti commessi tra il 2017 e il 2020, con condotte ripetute, integra il presupposto della dedizione. Pertanto, la misura non è intempestiva.

  • Rigettato
    Rilevanza dell'archiviazione del primo procedimento penale

    L'archiviazione del primo procedimento penale non incide sulle accuse oggetto della successiva denuncia. Vi è autonomia tra la valutazione dell'Autorità di P.S. e gli accertamenti penali. La legittimità del provvedimento va verificata "ora per allora", e alla data di emissione sussistevano elementi sufficienti. L'avviso orale ha carattere preventivo e meno impattante rispetto ad altre misure.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 2190
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 2190
    Data del deposito : 29 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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