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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 11/07/2025, n. 1353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1353 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1119/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1119/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso in proprio ex Parte_1 C.F._1 art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Attilio Regolo n. 19;
APPELLANTE
Contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Tari Controparte_1 C.F._2
Liliana ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Piazzale Gorizia n. 11, giusta procura in atti;
APPELLATA
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza dell'8.7.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, proponendo appello avverso la sentenza n. 720/2022 Controparte_1 depositata il 15.7.2022 pronunciata dal Giudice di Pace di Latina e resa nel procedimento RG
2840/2020, esponendo che: 1) con atto di precetto la sig.ra rivendicava la Controparte_1 somma di euro 800,00 relativa al dedotto mancato versamento del mantenimento della figlia comune per le mensilità di luglio ed agosto 2020, sulla scorta del Persona_1
pagina 1 di 12 decreto provvisorio 02.3.2020 reso nel procedimento RG 2136/2019 del Tribunale di Latina
SVG; 2) con atto di citazione in opposizione al detto precetto, l'odierno appellante conveniva in giudizio la sig.ra per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia Controparte_1 all'Ill.mo Giudice adito “contrariis reiectis” in integrale accoglimento della presente opposizione. a) Disporre anche inaudita altera parte l'immediata sospensione del titolo
(erroneamente ex adverso ritenuto esecutivo) costituito dal decreto 02.3.2020 reso dal Collegio nel procedimento RG 2136/2019 del Tribunale di Latina sezione SVG in ragione di quanto innanzi esposto ed in ragione della insussistenza del debito e della sussistenza della malafede processuale. b) In via pregiudiziale accogliere le eccezioni di rito e nel merito innanzi sollevate.
d) In subordine ed ancora nel merito accertare e dichiarare che la posizione debitoria non sussiste e che l'atto di precetto opposto è inesistente inammissibile improcedibile nullo illegittimo ed illecito nonché a contenuto infondato e non provato nell'an come nel quantum. e)
Gradatamente nel merito accertare e dichiarare che la somma rivendicata dalla non è CP_1 dovuta. f) In ogni caso con ogni conseguente provvedimento favorevole anche in ordine a spese e compensi procuratori maggiorati con equitativo ristoro dei danni ex art. 96 cpc.”; 3) nel merito l'opponente deduceva: - preliminarmente che l'atto in contesa si basava su di un titolo provvisorio privo di efficacia esecutiva (cfr decreto 02.3.2020 RG 2136/2019 SVG) e quindi successivamente sostituito con decreto decisorio 21.4.2021 del medesimo procedimento ad efficacia ex tunc ed a tutt'oggi non notificato dalla all'odierno appellante;
- CP_1 subordinatamente che la posizione debitoria ivi dedotta era nel tutto inesistente avendo lo scrivente provveduto al mantenimento della figlia;
4) la bimba tutelata nel procedimento RG
2136/2019 SVG del Tribunale di Latina era nata in [...] il [...] da una relazione tra le parti, durante la quale l'odierno appellante: - cedeva alla un proprio credito CP_1 professionale pro solvendo con riserva implicita d'attribuzione/imputazione per precettati euro
4.529,63 e successiva assegnazione da PPT con provvedimento del Tribunale di Cassino basatosi sulla dichiarazione del terzo pignorato Azienda USL di Latina che aveva disposto un accantonamento mensile per euro 215,00 con effettivo accreditamento presso l'IBAN indicato dalla;
- in data 21.6.2019 effettuava un bonifico di euro 2.000,00 alla riservato CP_1 CP_1 alle esigenze della nascitura;
- si accollava anche le spese mediche pre-parto e quelle di acquisto del trilogy (carrozzina passeggino seggolino) e di quant'altro necessario alle esigenze della piccola essendo la madre in quel momento disoccupata e poco abbiente;
5) in data 12.8.2019 la pagina 2 di 12 sottraeva contra ius la bimba al padre per poi ostacolare in ogni modo il rapporto padre- CP_1 figlia. Il giorno successivo (il 13.8.2019) l'odierno appellante le inviava una racc.ta ar anticipata su whatsupp al suo mobile avente numero 380.6937772 dove tra l'altro comunicava alla CP_1 che la cessione di credito ed il bonifico di euro 2000,00 innanzi detti dovevano essere attribuiti/imputati per il mantenimento e per le esigenze della bimba ai sensi e per gli effetti di legge;
6) sia la che i suoi legali succedutisi nel tempo mai avevano contestato tale CP_1 attribuzione/imputazione che – stante il carattere provvisorio non retroattivo e non esecutivo del decreto 02.3.2020 del Tribunale di Latina SVG – decorreva dal mese di aprile 2020 e quindi a seguire per i mesi successivi (sino alle estinzioni delle imputazioni e con l'aggiunta del 50% delle spese della bimba sostenute dal padre prima e dopo la sua nascita); 7) l'opposizione al precetto
(recante RG 2840/2020) veniva assegnata al Giudice di Pace dott.ssa Stasi che nell'ambito dell'istruttoria giudiziale all'udienza del 22.12.2021 dava atto della mancata risposta all'interrogatorio formale deferito nei confronti della . La controversia veniva quindi CP_1 rinviata all'udienza del 28.9.2022 per la discussione con deposito di note autorizzate. A seguito di quanto innanzi ricostruito l'odierno appellante a posteriori (cioè dopo aver ricevuto la comunicazione di Cancelleria circa il deposito in data 15.7.2022 della sentenza oggetto di appello) veniva a conoscenza che, in difetto di comunicazione all'odierno appellante, in data
20.4.2022 il Giudice dott.ssa Stasi veniva sostituita dal dott. Pietro Tudino, e quest'ultimo disponeva l'anticipazione dell'udienza del 28.9.2022 all'udienza del 29.6.2022 per quindi redigere in pari data la sentenza appellata (poi pubblicata il 15.7.2022); 8) con sentenza 720/2022 il Giudice di Pace di Latina – sulla scorta delle motivazioni emendate con i motivi di appello de qua, rigettava l'opposizione.
In diritto, formulava i seguenti motivi di appello: 1) Violazione e falsa Parte_1 applicazione dei principi costituzionali: sul giusto processo (ex art. 111 co. 1° Cost.) sul principio del contraddittorio (ex art. 111 co. 2° Cost.) e sul diritto di difesa ( ex art. 24 co. 2° Cost.) – conseguenziale nullità della sentenza appellata. L'appellante lamentava il difetto di comunicazione della sostituzione della dott.ssa Stasi con il dott. Pietro Tudino e dell'anticipazione dell'udienza del 28.9.2022 all'udienza del 29.6.2022 con contestuale redazione della sentenza oggi appellata (poi pubblicata il 15.7.2022), per violazione del proprio diritto di difesa;
2) Travisamento dei fatti – illogicità manifesta – violazione di legge ed errata applicazione delle norme di diritto – difetto di motivazione. Ad avviso dell'appellante, il Giudice di Pace
pagina 3 di 12 aveva dedotto in sentenza che il credito di cui al precetto notificato dalla il 18.8.2020 CP_1
(relativo al mantenimento della minore per le mensilità di luglio ed Persona_1 agosto 2020) emergerebbe documentalmente dalle risultanze del decreto 726/2021 del Tribunale di Latina, per poi stabilire che il decreto esecutivo emesso dal Tribunale della famiglia costituiva certamente titolo esecutivo in quanto regolarmente notificato al destinatario. Contestava, inoltre,
l'errato inquadramento della fattispecie, costituente un giudizio di opposizione ex artt 615 co 1° e
617 co 1° cpc avverso l'atto di precetto. Deduceva che il decreto 726/2021 del Tribunale di
Latina richiamato dal Giudice di Pace non era stato regolarmente e tempestivamente versato in atti al giudizio di prime cure, né mai notificato dalla all'opponente ed odierno CP_1 appellante, risultando quindi inopponibile e tale da privare di effetti (perché lo sostituisce ex lege) il decreto provvisorio e non esecutivo 02.3.2020 posto a base del precetto opposto. Ancora, aveva errato il Giudice di Pace nell'essersi spogliato della decisione nel merito del credito azionato con precetto invocando i rimedi ex art 710 cpc. L'opponente, infatti, non aveva chiesto al Giudice di modificare le condizioni di mantenimento della minore ma soltanto di verificare ed accertare il rapporto di dare ed avere tra le parti in ordine ai fatti di causa di cui al periodo temporale azionato con precetto (luglio ed agosto 2020). La sentenza si palesava sul punto anche affetta da motivazione solo apparente (se non del tutto assente), non avendo il Giudice considerato la mancata risposta all'interpello deferito alla e l'atto di costituzione in mora credendi ai CP_1 danni della stessa anche per le mensilità luglio ed agosto 2020; 3) Ulteriori travisamento dei fatti
– illogicità manifesta – violazione di legge ed errata applicazione delle norme di diritto – difetto di motivazione - Violazione e falsa applicazione dell'art 91 ult. co. Cpc: da ultimo, l'appellante lamentava l'erronea liquidazione delle spese di lite, avendo il Giudice liquidato un importo di euro 875,47 (cioè addirittura superiore alla sorte di causa pari ad euro 800,00).
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Conclusioni: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito in funzione di appello “contrariis reiectis”, a) accertare e disporre la nullità della sentenza appellata;
b) in subordine e nel merito in riforma della sentenza appellata accogliere
l'originaria opposizione dell'odierno appellante e per l'effetto accertare e dichiarare che la posizione debitoria vantata dalla non sussiste e che l'atto di precetto ivi opposto è CP_1 inesistente inammissibile improcedibile nullo illegittimo ed illecito nonché a contenuto infondato
e non provato nell'an come nel quantum;
c) Gradatamente nel merito accertare e dichiarare che la somma rivendicata dalla con il precetto opposto in primo grado non è dovuta. d) In CP_1
pagina 4 di 12 ogni caso con ogni conseguente provvedimento favorevole anche in ordine alle spese ed ai compensi procuratori del doppio grado di giudizio”.
Si costituiva in giudizio deducendo quanto segue: 1) Improcedibilità Controparte_1 dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., come modificato dalla L. n. 83/2012. L'appello proposto da risultava improcedibile per difetto dei requisiti formali previsti Parte_1 dall'art. 342 c.p.c., nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 83/2012, che imponeva, a pena d'inammissibilità, l'indicazione specifica delle circostanze da cui derivava la dedotta violazione di legge, nonché la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata;
2) In relazione al primo motivo di appello – Regolarità della notifica a cura della Cancelleria del
Giudice di Pace di Latina. L'appellata rappresentava che all'udienza del 29 giugno 2022, il
Giudice di Pace, Dott. Tudino, accertava la regolarità della notifica, come risultava dall'estratto della Cancelleria in pari data, da cui si evinceva l'avvenuta notifica del provvedimento di anticipazione udienza, in data 20 aprile 2022, all'Avv. , sicché nessuna Parte_1 violazione del diritto di difesa poteva pertanto ritenersi sussistente;
3) In relazione al secondo motivo di appello: a) Validità del titolo esecutivo. Ai sensi dell'art. 741 c.p.c., i decreti acquistavano efficacia decorsi i termini previsti senza che fosse stato proposto reclamo. Nel caso di specie, il provvedimento veniva emesso in data 2 marzo 2020, notificato in data 12 marzo
2020, e, in assenza di reclamo nel termine di dieci giorni previsto dalla norma, veniva legittimamente richiesta, concessa e apposta la formula esecutiva;
b) Inammissibilità dell'appello per riproposizione di doglianze già esaminate in primo grado. L'appello si sostanziava, nella sostanza, in una mera reiterazione delle medesime argomentazioni già dedotte e disattese dal
Giudice di prime cure, senza che venissero addotti nuovi e specifici elementi idonei a sovvertirne la decisione;
c) Inammissibilità della dedotta mora credendi. Anche sotto tale profilo, la censura risultava priva di fondamento giuridico, oltre che formulata in termini generici e assertivi;
4) In relazione al terzo motivo di appello. Con riferimento alle spese di lite liquidate in primo grado, parte appellata riteneva congrua e corretta la statuizione del Giudice adito, non ritenendo necessario svolgere ulteriori considerazioni rispetto alle doglianze mosse dall'opponente, in quanto del tutto infondate.
Concludeva, quindi, chiedendo: “Voglia il Tribunale di Latina rigettare l'appello proposto da
per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza Parte_1
pagina 5 di 12 impugnata resa dal Giudice di Pace di Latina n. 720/2022. Con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio”.
Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., da ultimo, all'udienza dell'8.7.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
In via preliminare, va premesso che la presente sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c., viene depositata nel termine di cui al comma 3 della citata norma, applicabile, in virtù dell'art. 7, comma 3, d.lgs 165/2024 (c.d. correttivo della riforma Cartabia, entrato in vigore il 26.11.2024), anche ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023.
Ciò posto, in primo luogo devono essere respinte le deduzioni di parte appellata concernenti l'asserita inammissibilità dell'appello. Sul punto, a partire dalla nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 27199 del 16.11.2017, è stato infatti chiarito che “...l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” mentre “resta tuttavia escluso … che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”. Ancora, è stato precisato che non può considerarsi aspecifico il motivo d'appello il quale esponga il punto sottoposto al riesame in maniera tale che il giudice d'appello sia posto in condizione di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e tantomeno riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura (Cass., Sez. II, 19.3.2019, n.
7675). Orbene, nel caso di specie – anche alla luce del tenore conciso della sentenza impugnata, tale da non richiedere un particolare sforzo esplicativo ai fini dell'individuazione del “quantum appellatum” – deve ritenersi che l'atto di appello sia formulato in modo da consentire pienamente al giudicante di comprendere le parti contestate della sentenza e le rispettive doglianze.
Venendo, quindi, all'esame delle doglianze di parte opponente, con il primo motivo di appello il lamenta la violazione del proprio diritto di difesa, a causa dell'omessa comunicazione Parte_1 del decreto che, nel giudizio di primo grado, disponeva l'anticipazione della data dell'udienza di discussione della causa.
pagina 6 di 12 Il motivo è infondato, avendo parte appellata depositato in atti documentazione comprovante la regolare notifica, ad opera della Cancelleria del Giudice di Pace e nei confronti dell'avv.
, del decreto che, in data 20.4.2022, fissava l'udienza del 29.6.2022 per la Parte_1 discussione della causa.
Con il secondo motivo di appello, il lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per Parte_1 aver ritenuto sussistente un valido titolo esecutivo, nonostante l'omessa notifica in suo confronto del decreto n. 726/2021; il Giudice di Pace, inoltre, si sarebbe illegittimamente spogliato della decisione invocando i rimedi di cui all'art. 710 c.p.c., senza verificare l'esatto rapporto di dare- avere tra le parti, omettendo di considerare la mancata risposta della controparte all'interrogatorio formale e l'atto con cui la era stata costituita in mora credendi, atteso che con il decreto CP_1
726/2021 del 21.4.2021 - reso nel procedimento portante RG 2136/2019 SVG del Tribunale di
Latina - veniva disposto che il mantenimento della minore avrebbe dovuto essere versato a mezzo vaglia postale presso l'Ufficio postale di residenza della minore. Deduceva, inoltre, che la aveva illegittimamente trasferito la figlia in Emilia-Romagna, per cui la mora credendi CP_1 innanzi dedotta doveva reputarsi persistente fintanto che la non avesse ricondotto la CP_1 piccola presso la propria residenze in Sabaudia (come ordinatole dalla Persona_1 magistratura) e ritirato i vaglia postali del mantenimento della figlia presso gli Uffici postali di
Sabaudia.
Le suesposte doglianze non meritano di trovare accoglimento.
Procedendo con ordine, il titolo esecutivo posto a fondamento del precetto opposto è costituito dal decreto del 2.3.2020, con cui il Tribunale di Latina, in composizione collegiale nel procedimento N. R.G. 2136/2019 V.G, in sede di emissione di provvedimenti provvisori e urgenti, così statuiva: “Dispone che il resistente entro il giorno 5 di ogni mese versi a parte ricorrente su conto corrente il cui Iban deve essere prontamente comunicato dalla stessa,
l'assegno mensile di € 400,00 e che ciascun genitore sostenga il 50% delle spese straordinarie come indicate in parte motiva.”
In particolare, l'odierna appellata, nel notificare l'atto di precetto, lamentava il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento per le mensilità di luglio e agosto del 2020.
Quindi, in merito al primo motivo di appello, va innanzitutto rilevato che la sentenza del Giudice di Pace di Latina risulta del tutto immune da censure nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'efficacia esecutiva del titolo azionato.
pagina 7 di 12 Ed invero, non può revocarsi in dubbio che i provvedimenti provvisori adottati con decreto dal
Tribunale, nell'ambito dei procedimenti di separazione e di quelli funzionali alla disciplina dell'affidamento dei minori, abbiano piena efficacia di titolo esecutivo, benché destinati ad essere sostituiti dal provvedimento definitivo (nella specie, adottato il 28.4.2021, con integrale conferma di quanto già statuito in via provvisoria in punto di assegno di mantenimento).
Il provvedimento de quo, infatti, è stato adottato dal Tribunale nell'ambito del procedimento instaurato dalla ex art. 337-bis e ss. c.c., che consente l'adozione di provvedimenti CP_1 provvisori. Ne consegue che trova applicazione l'art. 38 delle disposizioni di attuazione al Codice
Civile, a mente del quale “Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 e ss. del codice di procedura civile (..) Il tribunale competete provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e
i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi”.
Nessun rilievo assumono, parimenti, le doglianze del in merito alla mancata notifica Parte_1 del decreto n. 726/2021, giacché il precetto oggetto di causa risulta emesso anteriormente all'adozione di tale decreto, traendo fondamento nei provvedimenti provvisori del marzo del
2020, di per sé idonei a costituire valido titolo esecutivo. Peraltro, non corrisponde al vero che il
Giudice di Pace avrebbe “dedotto in sentenza che il credito di cui al precetto notificato dalla
il 18.8.2020 (relativo al mantenimento della minore per CP_1 Persona_1 le mensilità di luglio ed agosto 2020) emergerebbe documentalmente dalle risultanze del decreto
726/2021 del Tribunale di Latina”, atteso che dalla lettura della sentenza emerge chiaramente che, in parte qua, il Giudice si è limitato a richiamare, senza farle proprie, le argomentazioni spese dalla (“Instaurata la lite, si costituiva L'Avv. LILIANA TARI nell'interesse CP_1 dell'opposta che, contestando la prospettazione di parte opponente nel merito deduceva la piena correttezza del proprio operato in quanto il credito emergerebbe documentalmente dalle risultanze del decreto n. 726-2021 emesso dal Tribunale di LATINA e con il quale si prevede la corresponsione da parte del padre non affidatario dell'importo di €400 mensili a titolo di contributo di mantenimento della figlia minore”). Come rilevato, invece, il titolo esecutivo era nella specie costituito non dal decreto n. 726/2021, ma dal decreto provvisorio del 2.3.2020.
Ciò posto, quanto alle ulteriori contestazioni dell'odierno appellante, il quale assume di aver provveduto al mantenimento della figlia minore mediante la pregressa corresponsione di somme pagina 8 di 12 e la cessione di crediti in favore di da imputarsi a tale titolo, si osserva quanto Controparte_1 segue.
In linea generale, è noto che nel giudizio di opposizione a precetto promosso in forza di un provvedimento di formazione giudiziale, il debitore esecutato non può contestare la correttezza o meno del titolo giudiziale negando il fondamento del diritto fatto valere nei suoi confronti per ragioni processuali o di merito che potrebbe far valere nella sede appropriata. Il giudice dell'esecuzione e dell'opposizione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di questo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività (Cass. 3619 del 2014; Cass. 17 febbraio 2011,
n. 3850; Cass. 24 febbraio 2011, n. 8 4505; Cass. 4 agosto 2011, n. 16998; Cass. 27 gennaio
2012, n. 1183; Cass. 24 luglio 2012, n. 12911).
In materia di famiglia, poi, il titolo esecutivo è soggetto al principio del c.d. rebus sic stantibus
(tra le ultime, v. Cass. ord. 30/07/2015, n. 16173), in forza del quale i fatti sopravvenuti possono rilevare, ma soltanto attraverso un peculiare procedimento ad hoc, quale quello dell'art. 710 c.p.c. per la separazione o quello della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 9 per il divorzio.
In tal senso, costituisce principio consolidato quello per cui “con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato
a favore del figlio in sede di separazione, possono proporsi soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo, mentre non possono dedursi fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 cod. proc. civ. Ne segue che unico oggetto dell'opposizione all'esecuzione è l'accertamento della sussistenza del diritto di un coniuge ad agire esecutivamente nei confronti dell'altro sulla base di un titolo esecutivo formatosi in occasione del giudizio di separazione, il cui contenuto non viene in rilievo ai fini della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi bensì soltanto a fini esecutivi” (Cass. Civ., Sez. 6-3, 25.9.2014, n. 20303).
Ed ancora, secondo il Supremo Collegio è proprio la “peculiarità del giudicato in materia di statuizioni economiche conseguenti a pronunce di separazione o divorzio, vale a dire la sua stretta interrelazione con una determinata situazione preesistente ma suscettibile naturaliter di un'evoluzione imponderabile perchè legata alle vicende personali dei coniugi od ex coniugi, a
pagina 9 di 12 fondare l'insopprimibile esigenza di un previo formale intervento sul titolo preesistente, devoluto al giudice specializzato, come pure ad escludere la rilevanza diretta od immediata in sede di opposizione ad esecuzione di quei fatti, riservati alla cognizione di quel giudice specializzato nel superiore e pubblicistico interesse della migliore composizione possibile delle esigenze dei componenti della famiglia in crisi o disciolta.” (Cass. Civ., sez. III, 2.7.2019, n. 17689).
Facendo applicazione dei suesposti principi, quindi, nel presente giudizio di opposizione a precetto compito del Giudice è esclusivamente quello di verificare l'esistenza di un titolo esecutivo tale da fondare il diritto di ad agire esecutivamente per conseguire il Controparte_1 pagamento dell'importo dovutole a titolo di assegno di mantenimento per le mensilità di luglio e agosto del 2020.
Ebbene, a tale quesito non può che darsi risposta affermativa, risultando inequivocabilmente sussistente un valido titolo esecutivo, costituito dal decreto provvisorio del 2.3.2020.
In tale contesto, a fronte di un titolo esecutivo statuente l'obbligo del di corrispondere Parte_1 un assegno di mantenimento di € 400,00 mensili a favore della figlia, con decorrenza dal giorno 5 di ogni mese successivo al marzo del 2020, non possono assumere rilevanza in questa sede le somme che l'appellante ritiene di aver erogato a titolo di mantenimento della figlia minore in epoca antecedente all'emissione del titolo esecutivo. Peraltro, eventuali somme ad altro titolo corrisposte non sono suscettibili di incidere sull'obbligo di mantenimento dei figli previsto dal titolo giudiziario - né, quindi, di operare in via di compensazione dello stesso, attesa la natura alimentare del credito relativo all'assegno di mantenimento per i figli (cfr., tra le altre, Cass. n.
11689/2018: “Il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti'”).
Correttamente, dunque, il Giudice di primo grado ha ritenuto sussistente il diritto dell'odierna appellata a procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo esecutivo invocato e per le mensilità oggetto di causa, non potendosi per le ragioni esposte e sulla base delle richiamate considerazioni procedere ad una valutazione complessiva del rapporto di dare-avere tra le parti.
L'interrogatorio formale dell'appellata non rivestiva, in ogni caso, carattere dirimente ai fini della decisione, né dalla mancata risposta della medesima – peraltro giustificata mediante la documentazione prodotta in atti – poteva desumersi la sussistenza di elementi idonei a fondare l'accoglimento dell'opposizione a precetto. Invero, l'eventuale insussistenza dell'obbligo del pagina 10 di 12 coniuge di corrispondere somme a titolo di assegno di mantenimento, per effetto di precedenti versamenti effettuati in forza di una imputazione pattiziamente concordata tra le parti, avrebbe dovuto, semmai, essere fatta valere nel diverso giudizio all'esito del quale si è formato il titolo esecutivo.
Quanto, poi, all'invocata mora credendi, che a dire dell'appellante non sarebbe stata adeguatamente considerata dal Giudice di prime cure, è sufficiente rammentare il principio per cui “In materia di esecuzione forzata, il creditore è legittimato all'esercizio dell'azione esecutiva anche se destinatario di atto di costituzione in mora “ , in quanto esso, e la conseguente Pt_2 offerta di restituzione, vale unicamente a stabilire il momento di decorrenza degli effetti della mora, specificamente indicati dall'art. 1207 cod. civ., ma non anche a determinare la liberazione del debitore, che resta subordinata, dalla legge, all'esecuzione del deposito accettato dal creditore o dichiarato valido con sentenza passata in giudicato” (Cass. Civ., sez. III ,
29/04/2015, n. 8711).
Da ultimo, merita il rigetto anche il terzo motivo di appello, concernente l'errata liquidazione delle spese di lite da parte del Giudice di Primo Grado.
La sentenza impugnata, nel rigettare l'opposizione, condannava l'odierno opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 600,00, oltre accessori di legge.
Ebbene, la liquidazione delle spese di lite operata dal Giudice di Pace risulta conforme ai parametri massimi di cui al D.M. 55/2014, vigenti alla data di redazione della sentenza
(29.6.2022, quindi antecedente all'entrata in vigore del D.M. 147/2002). Infatti, tenuto conto del valore della controversia (ricompresa nello scaglione fino ad € 1.100), i parametri all'epoca vigenti prevedevano, per i procedimenti dinanzi al Giudice di Pace, una liquidazione fino ad €
607,00.
Va quindi rammentato che, secondo quanto chiarito dalla S.C., in tema di liquidazione elle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014 , non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, discendendone che l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da pagina 11 di 12 riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla forcella di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura (Cassazione civile , sez. VI , 29/09/2022 , n. 28325).
Nel caso di specie, dunque, il Giudice di primo grado non era tenuto ad una specifica motivazione, avendo liquidato un importo contenuto tra i valori minimi e i valori massimi di cui al D.M. 55/2014, da reputarsi congruo alla luce delle attività espletate, delle allegazioni difensive della controparte e dell'esito del giudizio.
Si impone, quindi, l'integrale rigetto dell'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia ed applicando i parametri medi.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115/2002, con conseguente obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione del presente giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'appello;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
che liquida in € 662,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per
[...] legge;
- dichiara sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. n. 115/2002, con conseguente obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti e allegazione al verbale.
Latina, 11 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1119/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso in proprio ex Parte_1 C.F._1 art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Attilio Regolo n. 19;
APPELLANTE
Contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Tari Controparte_1 C.F._2
Liliana ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Piazzale Gorizia n. 11, giusta procura in atti;
APPELLATA
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza dell'8.7.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, proponendo appello avverso la sentenza n. 720/2022 Controparte_1 depositata il 15.7.2022 pronunciata dal Giudice di Pace di Latina e resa nel procedimento RG
2840/2020, esponendo che: 1) con atto di precetto la sig.ra rivendicava la Controparte_1 somma di euro 800,00 relativa al dedotto mancato versamento del mantenimento della figlia comune per le mensilità di luglio ed agosto 2020, sulla scorta del Persona_1
pagina 1 di 12 decreto provvisorio 02.3.2020 reso nel procedimento RG 2136/2019 del Tribunale di Latina
SVG; 2) con atto di citazione in opposizione al detto precetto, l'odierno appellante conveniva in giudizio la sig.ra per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia Controparte_1 all'Ill.mo Giudice adito “contrariis reiectis” in integrale accoglimento della presente opposizione. a) Disporre anche inaudita altera parte l'immediata sospensione del titolo
(erroneamente ex adverso ritenuto esecutivo) costituito dal decreto 02.3.2020 reso dal Collegio nel procedimento RG 2136/2019 del Tribunale di Latina sezione SVG in ragione di quanto innanzi esposto ed in ragione della insussistenza del debito e della sussistenza della malafede processuale. b) In via pregiudiziale accogliere le eccezioni di rito e nel merito innanzi sollevate.
d) In subordine ed ancora nel merito accertare e dichiarare che la posizione debitoria non sussiste e che l'atto di precetto opposto è inesistente inammissibile improcedibile nullo illegittimo ed illecito nonché a contenuto infondato e non provato nell'an come nel quantum. e)
Gradatamente nel merito accertare e dichiarare che la somma rivendicata dalla non è CP_1 dovuta. f) In ogni caso con ogni conseguente provvedimento favorevole anche in ordine a spese e compensi procuratori maggiorati con equitativo ristoro dei danni ex art. 96 cpc.”; 3) nel merito l'opponente deduceva: - preliminarmente che l'atto in contesa si basava su di un titolo provvisorio privo di efficacia esecutiva (cfr decreto 02.3.2020 RG 2136/2019 SVG) e quindi successivamente sostituito con decreto decisorio 21.4.2021 del medesimo procedimento ad efficacia ex tunc ed a tutt'oggi non notificato dalla all'odierno appellante;
- CP_1 subordinatamente che la posizione debitoria ivi dedotta era nel tutto inesistente avendo lo scrivente provveduto al mantenimento della figlia;
4) la bimba tutelata nel procedimento RG
2136/2019 SVG del Tribunale di Latina era nata in [...] il [...] da una relazione tra le parti, durante la quale l'odierno appellante: - cedeva alla un proprio credito CP_1 professionale pro solvendo con riserva implicita d'attribuzione/imputazione per precettati euro
4.529,63 e successiva assegnazione da PPT con provvedimento del Tribunale di Cassino basatosi sulla dichiarazione del terzo pignorato Azienda USL di Latina che aveva disposto un accantonamento mensile per euro 215,00 con effettivo accreditamento presso l'IBAN indicato dalla;
- in data 21.6.2019 effettuava un bonifico di euro 2.000,00 alla riservato CP_1 CP_1 alle esigenze della nascitura;
- si accollava anche le spese mediche pre-parto e quelle di acquisto del trilogy (carrozzina passeggino seggolino) e di quant'altro necessario alle esigenze della piccola essendo la madre in quel momento disoccupata e poco abbiente;
5) in data 12.8.2019 la pagina 2 di 12 sottraeva contra ius la bimba al padre per poi ostacolare in ogni modo il rapporto padre- CP_1 figlia. Il giorno successivo (il 13.8.2019) l'odierno appellante le inviava una racc.ta ar anticipata su whatsupp al suo mobile avente numero 380.6937772 dove tra l'altro comunicava alla CP_1 che la cessione di credito ed il bonifico di euro 2000,00 innanzi detti dovevano essere attribuiti/imputati per il mantenimento e per le esigenze della bimba ai sensi e per gli effetti di legge;
6) sia la che i suoi legali succedutisi nel tempo mai avevano contestato tale CP_1 attribuzione/imputazione che – stante il carattere provvisorio non retroattivo e non esecutivo del decreto 02.3.2020 del Tribunale di Latina SVG – decorreva dal mese di aprile 2020 e quindi a seguire per i mesi successivi (sino alle estinzioni delle imputazioni e con l'aggiunta del 50% delle spese della bimba sostenute dal padre prima e dopo la sua nascita); 7) l'opposizione al precetto
(recante RG 2840/2020) veniva assegnata al Giudice di Pace dott.ssa Stasi che nell'ambito dell'istruttoria giudiziale all'udienza del 22.12.2021 dava atto della mancata risposta all'interrogatorio formale deferito nei confronti della . La controversia veniva quindi CP_1 rinviata all'udienza del 28.9.2022 per la discussione con deposito di note autorizzate. A seguito di quanto innanzi ricostruito l'odierno appellante a posteriori (cioè dopo aver ricevuto la comunicazione di Cancelleria circa il deposito in data 15.7.2022 della sentenza oggetto di appello) veniva a conoscenza che, in difetto di comunicazione all'odierno appellante, in data
20.4.2022 il Giudice dott.ssa Stasi veniva sostituita dal dott. Pietro Tudino, e quest'ultimo disponeva l'anticipazione dell'udienza del 28.9.2022 all'udienza del 29.6.2022 per quindi redigere in pari data la sentenza appellata (poi pubblicata il 15.7.2022); 8) con sentenza 720/2022 il Giudice di Pace di Latina – sulla scorta delle motivazioni emendate con i motivi di appello de qua, rigettava l'opposizione.
In diritto, formulava i seguenti motivi di appello: 1) Violazione e falsa Parte_1 applicazione dei principi costituzionali: sul giusto processo (ex art. 111 co. 1° Cost.) sul principio del contraddittorio (ex art. 111 co. 2° Cost.) e sul diritto di difesa ( ex art. 24 co. 2° Cost.) – conseguenziale nullità della sentenza appellata. L'appellante lamentava il difetto di comunicazione della sostituzione della dott.ssa Stasi con il dott. Pietro Tudino e dell'anticipazione dell'udienza del 28.9.2022 all'udienza del 29.6.2022 con contestuale redazione della sentenza oggi appellata (poi pubblicata il 15.7.2022), per violazione del proprio diritto di difesa;
2) Travisamento dei fatti – illogicità manifesta – violazione di legge ed errata applicazione delle norme di diritto – difetto di motivazione. Ad avviso dell'appellante, il Giudice di Pace
pagina 3 di 12 aveva dedotto in sentenza che il credito di cui al precetto notificato dalla il 18.8.2020 CP_1
(relativo al mantenimento della minore per le mensilità di luglio ed Persona_1 agosto 2020) emergerebbe documentalmente dalle risultanze del decreto 726/2021 del Tribunale di Latina, per poi stabilire che il decreto esecutivo emesso dal Tribunale della famiglia costituiva certamente titolo esecutivo in quanto regolarmente notificato al destinatario. Contestava, inoltre,
l'errato inquadramento della fattispecie, costituente un giudizio di opposizione ex artt 615 co 1° e
617 co 1° cpc avverso l'atto di precetto. Deduceva che il decreto 726/2021 del Tribunale di
Latina richiamato dal Giudice di Pace non era stato regolarmente e tempestivamente versato in atti al giudizio di prime cure, né mai notificato dalla all'opponente ed odierno CP_1 appellante, risultando quindi inopponibile e tale da privare di effetti (perché lo sostituisce ex lege) il decreto provvisorio e non esecutivo 02.3.2020 posto a base del precetto opposto. Ancora, aveva errato il Giudice di Pace nell'essersi spogliato della decisione nel merito del credito azionato con precetto invocando i rimedi ex art 710 cpc. L'opponente, infatti, non aveva chiesto al Giudice di modificare le condizioni di mantenimento della minore ma soltanto di verificare ed accertare il rapporto di dare ed avere tra le parti in ordine ai fatti di causa di cui al periodo temporale azionato con precetto (luglio ed agosto 2020). La sentenza si palesava sul punto anche affetta da motivazione solo apparente (se non del tutto assente), non avendo il Giudice considerato la mancata risposta all'interpello deferito alla e l'atto di costituzione in mora credendi ai CP_1 danni della stessa anche per le mensilità luglio ed agosto 2020; 3) Ulteriori travisamento dei fatti
– illogicità manifesta – violazione di legge ed errata applicazione delle norme di diritto – difetto di motivazione - Violazione e falsa applicazione dell'art 91 ult. co. Cpc: da ultimo, l'appellante lamentava l'erronea liquidazione delle spese di lite, avendo il Giudice liquidato un importo di euro 875,47 (cioè addirittura superiore alla sorte di causa pari ad euro 800,00).
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Conclusioni: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito in funzione di appello “contrariis reiectis”, a) accertare e disporre la nullità della sentenza appellata;
b) in subordine e nel merito in riforma della sentenza appellata accogliere
l'originaria opposizione dell'odierno appellante e per l'effetto accertare e dichiarare che la posizione debitoria vantata dalla non sussiste e che l'atto di precetto ivi opposto è CP_1 inesistente inammissibile improcedibile nullo illegittimo ed illecito nonché a contenuto infondato
e non provato nell'an come nel quantum;
c) Gradatamente nel merito accertare e dichiarare che la somma rivendicata dalla con il precetto opposto in primo grado non è dovuta. d) In CP_1
pagina 4 di 12 ogni caso con ogni conseguente provvedimento favorevole anche in ordine alle spese ed ai compensi procuratori del doppio grado di giudizio”.
Si costituiva in giudizio deducendo quanto segue: 1) Improcedibilità Controparte_1 dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., come modificato dalla L. n. 83/2012. L'appello proposto da risultava improcedibile per difetto dei requisiti formali previsti Parte_1 dall'art. 342 c.p.c., nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 83/2012, che imponeva, a pena d'inammissibilità, l'indicazione specifica delle circostanze da cui derivava la dedotta violazione di legge, nonché la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata;
2) In relazione al primo motivo di appello – Regolarità della notifica a cura della Cancelleria del
Giudice di Pace di Latina. L'appellata rappresentava che all'udienza del 29 giugno 2022, il
Giudice di Pace, Dott. Tudino, accertava la regolarità della notifica, come risultava dall'estratto della Cancelleria in pari data, da cui si evinceva l'avvenuta notifica del provvedimento di anticipazione udienza, in data 20 aprile 2022, all'Avv. , sicché nessuna Parte_1 violazione del diritto di difesa poteva pertanto ritenersi sussistente;
3) In relazione al secondo motivo di appello: a) Validità del titolo esecutivo. Ai sensi dell'art. 741 c.p.c., i decreti acquistavano efficacia decorsi i termini previsti senza che fosse stato proposto reclamo. Nel caso di specie, il provvedimento veniva emesso in data 2 marzo 2020, notificato in data 12 marzo
2020, e, in assenza di reclamo nel termine di dieci giorni previsto dalla norma, veniva legittimamente richiesta, concessa e apposta la formula esecutiva;
b) Inammissibilità dell'appello per riproposizione di doglianze già esaminate in primo grado. L'appello si sostanziava, nella sostanza, in una mera reiterazione delle medesime argomentazioni già dedotte e disattese dal
Giudice di prime cure, senza che venissero addotti nuovi e specifici elementi idonei a sovvertirne la decisione;
c) Inammissibilità della dedotta mora credendi. Anche sotto tale profilo, la censura risultava priva di fondamento giuridico, oltre che formulata in termini generici e assertivi;
4) In relazione al terzo motivo di appello. Con riferimento alle spese di lite liquidate in primo grado, parte appellata riteneva congrua e corretta la statuizione del Giudice adito, non ritenendo necessario svolgere ulteriori considerazioni rispetto alle doglianze mosse dall'opponente, in quanto del tutto infondate.
Concludeva, quindi, chiedendo: “Voglia il Tribunale di Latina rigettare l'appello proposto da
per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza Parte_1
pagina 5 di 12 impugnata resa dal Giudice di Pace di Latina n. 720/2022. Con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio”.
Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., da ultimo, all'udienza dell'8.7.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
In via preliminare, va premesso che la presente sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c., viene depositata nel termine di cui al comma 3 della citata norma, applicabile, in virtù dell'art. 7, comma 3, d.lgs 165/2024 (c.d. correttivo della riforma Cartabia, entrato in vigore il 26.11.2024), anche ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023.
Ciò posto, in primo luogo devono essere respinte le deduzioni di parte appellata concernenti l'asserita inammissibilità dell'appello. Sul punto, a partire dalla nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 27199 del 16.11.2017, è stato infatti chiarito che “...l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” mentre “resta tuttavia escluso … che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”. Ancora, è stato precisato che non può considerarsi aspecifico il motivo d'appello il quale esponga il punto sottoposto al riesame in maniera tale che il giudice d'appello sia posto in condizione di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e tantomeno riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura (Cass., Sez. II, 19.3.2019, n.
7675). Orbene, nel caso di specie – anche alla luce del tenore conciso della sentenza impugnata, tale da non richiedere un particolare sforzo esplicativo ai fini dell'individuazione del “quantum appellatum” – deve ritenersi che l'atto di appello sia formulato in modo da consentire pienamente al giudicante di comprendere le parti contestate della sentenza e le rispettive doglianze.
Venendo, quindi, all'esame delle doglianze di parte opponente, con il primo motivo di appello il lamenta la violazione del proprio diritto di difesa, a causa dell'omessa comunicazione Parte_1 del decreto che, nel giudizio di primo grado, disponeva l'anticipazione della data dell'udienza di discussione della causa.
pagina 6 di 12 Il motivo è infondato, avendo parte appellata depositato in atti documentazione comprovante la regolare notifica, ad opera della Cancelleria del Giudice di Pace e nei confronti dell'avv.
, del decreto che, in data 20.4.2022, fissava l'udienza del 29.6.2022 per la Parte_1 discussione della causa.
Con il secondo motivo di appello, il lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per Parte_1 aver ritenuto sussistente un valido titolo esecutivo, nonostante l'omessa notifica in suo confronto del decreto n. 726/2021; il Giudice di Pace, inoltre, si sarebbe illegittimamente spogliato della decisione invocando i rimedi di cui all'art. 710 c.p.c., senza verificare l'esatto rapporto di dare- avere tra le parti, omettendo di considerare la mancata risposta della controparte all'interrogatorio formale e l'atto con cui la era stata costituita in mora credendi, atteso che con il decreto CP_1
726/2021 del 21.4.2021 - reso nel procedimento portante RG 2136/2019 SVG del Tribunale di
Latina - veniva disposto che il mantenimento della minore avrebbe dovuto essere versato a mezzo vaglia postale presso l'Ufficio postale di residenza della minore. Deduceva, inoltre, che la aveva illegittimamente trasferito la figlia in Emilia-Romagna, per cui la mora credendi CP_1 innanzi dedotta doveva reputarsi persistente fintanto che la non avesse ricondotto la CP_1 piccola presso la propria residenze in Sabaudia (come ordinatole dalla Persona_1 magistratura) e ritirato i vaglia postali del mantenimento della figlia presso gli Uffici postali di
Sabaudia.
Le suesposte doglianze non meritano di trovare accoglimento.
Procedendo con ordine, il titolo esecutivo posto a fondamento del precetto opposto è costituito dal decreto del 2.3.2020, con cui il Tribunale di Latina, in composizione collegiale nel procedimento N. R.G. 2136/2019 V.G, in sede di emissione di provvedimenti provvisori e urgenti, così statuiva: “Dispone che il resistente entro il giorno 5 di ogni mese versi a parte ricorrente su conto corrente il cui Iban deve essere prontamente comunicato dalla stessa,
l'assegno mensile di € 400,00 e che ciascun genitore sostenga il 50% delle spese straordinarie come indicate in parte motiva.”
In particolare, l'odierna appellata, nel notificare l'atto di precetto, lamentava il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento per le mensilità di luglio e agosto del 2020.
Quindi, in merito al primo motivo di appello, va innanzitutto rilevato che la sentenza del Giudice di Pace di Latina risulta del tutto immune da censure nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'efficacia esecutiva del titolo azionato.
pagina 7 di 12 Ed invero, non può revocarsi in dubbio che i provvedimenti provvisori adottati con decreto dal
Tribunale, nell'ambito dei procedimenti di separazione e di quelli funzionali alla disciplina dell'affidamento dei minori, abbiano piena efficacia di titolo esecutivo, benché destinati ad essere sostituiti dal provvedimento definitivo (nella specie, adottato il 28.4.2021, con integrale conferma di quanto già statuito in via provvisoria in punto di assegno di mantenimento).
Il provvedimento de quo, infatti, è stato adottato dal Tribunale nell'ambito del procedimento instaurato dalla ex art. 337-bis e ss. c.c., che consente l'adozione di provvedimenti CP_1 provvisori. Ne consegue che trova applicazione l'art. 38 delle disposizioni di attuazione al Codice
Civile, a mente del quale “Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 e ss. del codice di procedura civile (..) Il tribunale competete provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e
i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi”.
Nessun rilievo assumono, parimenti, le doglianze del in merito alla mancata notifica Parte_1 del decreto n. 726/2021, giacché il precetto oggetto di causa risulta emesso anteriormente all'adozione di tale decreto, traendo fondamento nei provvedimenti provvisori del marzo del
2020, di per sé idonei a costituire valido titolo esecutivo. Peraltro, non corrisponde al vero che il
Giudice di Pace avrebbe “dedotto in sentenza che il credito di cui al precetto notificato dalla
il 18.8.2020 (relativo al mantenimento della minore per CP_1 Persona_1 le mensilità di luglio ed agosto 2020) emergerebbe documentalmente dalle risultanze del decreto
726/2021 del Tribunale di Latina”, atteso che dalla lettura della sentenza emerge chiaramente che, in parte qua, il Giudice si è limitato a richiamare, senza farle proprie, le argomentazioni spese dalla (“Instaurata la lite, si costituiva L'Avv. LILIANA TARI nell'interesse CP_1 dell'opposta che, contestando la prospettazione di parte opponente nel merito deduceva la piena correttezza del proprio operato in quanto il credito emergerebbe documentalmente dalle risultanze del decreto n. 726-2021 emesso dal Tribunale di LATINA e con il quale si prevede la corresponsione da parte del padre non affidatario dell'importo di €400 mensili a titolo di contributo di mantenimento della figlia minore”). Come rilevato, invece, il titolo esecutivo era nella specie costituito non dal decreto n. 726/2021, ma dal decreto provvisorio del 2.3.2020.
Ciò posto, quanto alle ulteriori contestazioni dell'odierno appellante, il quale assume di aver provveduto al mantenimento della figlia minore mediante la pregressa corresponsione di somme pagina 8 di 12 e la cessione di crediti in favore di da imputarsi a tale titolo, si osserva quanto Controparte_1 segue.
In linea generale, è noto che nel giudizio di opposizione a precetto promosso in forza di un provvedimento di formazione giudiziale, il debitore esecutato non può contestare la correttezza o meno del titolo giudiziale negando il fondamento del diritto fatto valere nei suoi confronti per ragioni processuali o di merito che potrebbe far valere nella sede appropriata. Il giudice dell'esecuzione e dell'opposizione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di questo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività (Cass. 3619 del 2014; Cass. 17 febbraio 2011,
n. 3850; Cass. 24 febbraio 2011, n. 8 4505; Cass. 4 agosto 2011, n. 16998; Cass. 27 gennaio
2012, n. 1183; Cass. 24 luglio 2012, n. 12911).
In materia di famiglia, poi, il titolo esecutivo è soggetto al principio del c.d. rebus sic stantibus
(tra le ultime, v. Cass. ord. 30/07/2015, n. 16173), in forza del quale i fatti sopravvenuti possono rilevare, ma soltanto attraverso un peculiare procedimento ad hoc, quale quello dell'art. 710 c.p.c. per la separazione o quello della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 9 per il divorzio.
In tal senso, costituisce principio consolidato quello per cui “con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato
a favore del figlio in sede di separazione, possono proporsi soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo, mentre non possono dedursi fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 cod. proc. civ. Ne segue che unico oggetto dell'opposizione all'esecuzione è l'accertamento della sussistenza del diritto di un coniuge ad agire esecutivamente nei confronti dell'altro sulla base di un titolo esecutivo formatosi in occasione del giudizio di separazione, il cui contenuto non viene in rilievo ai fini della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi bensì soltanto a fini esecutivi” (Cass. Civ., Sez. 6-3, 25.9.2014, n. 20303).
Ed ancora, secondo il Supremo Collegio è proprio la “peculiarità del giudicato in materia di statuizioni economiche conseguenti a pronunce di separazione o divorzio, vale a dire la sua stretta interrelazione con una determinata situazione preesistente ma suscettibile naturaliter di un'evoluzione imponderabile perchè legata alle vicende personali dei coniugi od ex coniugi, a
pagina 9 di 12 fondare l'insopprimibile esigenza di un previo formale intervento sul titolo preesistente, devoluto al giudice specializzato, come pure ad escludere la rilevanza diretta od immediata in sede di opposizione ad esecuzione di quei fatti, riservati alla cognizione di quel giudice specializzato nel superiore e pubblicistico interesse della migliore composizione possibile delle esigenze dei componenti della famiglia in crisi o disciolta.” (Cass. Civ., sez. III, 2.7.2019, n. 17689).
Facendo applicazione dei suesposti principi, quindi, nel presente giudizio di opposizione a precetto compito del Giudice è esclusivamente quello di verificare l'esistenza di un titolo esecutivo tale da fondare il diritto di ad agire esecutivamente per conseguire il Controparte_1 pagamento dell'importo dovutole a titolo di assegno di mantenimento per le mensilità di luglio e agosto del 2020.
Ebbene, a tale quesito non può che darsi risposta affermativa, risultando inequivocabilmente sussistente un valido titolo esecutivo, costituito dal decreto provvisorio del 2.3.2020.
In tale contesto, a fronte di un titolo esecutivo statuente l'obbligo del di corrispondere Parte_1 un assegno di mantenimento di € 400,00 mensili a favore della figlia, con decorrenza dal giorno 5 di ogni mese successivo al marzo del 2020, non possono assumere rilevanza in questa sede le somme che l'appellante ritiene di aver erogato a titolo di mantenimento della figlia minore in epoca antecedente all'emissione del titolo esecutivo. Peraltro, eventuali somme ad altro titolo corrisposte non sono suscettibili di incidere sull'obbligo di mantenimento dei figli previsto dal titolo giudiziario - né, quindi, di operare in via di compensazione dello stesso, attesa la natura alimentare del credito relativo all'assegno di mantenimento per i figli (cfr., tra le altre, Cass. n.
11689/2018: “Il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti'”).
Correttamente, dunque, il Giudice di primo grado ha ritenuto sussistente il diritto dell'odierna appellata a procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo esecutivo invocato e per le mensilità oggetto di causa, non potendosi per le ragioni esposte e sulla base delle richiamate considerazioni procedere ad una valutazione complessiva del rapporto di dare-avere tra le parti.
L'interrogatorio formale dell'appellata non rivestiva, in ogni caso, carattere dirimente ai fini della decisione, né dalla mancata risposta della medesima – peraltro giustificata mediante la documentazione prodotta in atti – poteva desumersi la sussistenza di elementi idonei a fondare l'accoglimento dell'opposizione a precetto. Invero, l'eventuale insussistenza dell'obbligo del pagina 10 di 12 coniuge di corrispondere somme a titolo di assegno di mantenimento, per effetto di precedenti versamenti effettuati in forza di una imputazione pattiziamente concordata tra le parti, avrebbe dovuto, semmai, essere fatta valere nel diverso giudizio all'esito del quale si è formato il titolo esecutivo.
Quanto, poi, all'invocata mora credendi, che a dire dell'appellante non sarebbe stata adeguatamente considerata dal Giudice di prime cure, è sufficiente rammentare il principio per cui “In materia di esecuzione forzata, il creditore è legittimato all'esercizio dell'azione esecutiva anche se destinatario di atto di costituzione in mora “ , in quanto esso, e la conseguente Pt_2 offerta di restituzione, vale unicamente a stabilire il momento di decorrenza degli effetti della mora, specificamente indicati dall'art. 1207 cod. civ., ma non anche a determinare la liberazione del debitore, che resta subordinata, dalla legge, all'esecuzione del deposito accettato dal creditore o dichiarato valido con sentenza passata in giudicato” (Cass. Civ., sez. III ,
29/04/2015, n. 8711).
Da ultimo, merita il rigetto anche il terzo motivo di appello, concernente l'errata liquidazione delle spese di lite da parte del Giudice di Primo Grado.
La sentenza impugnata, nel rigettare l'opposizione, condannava l'odierno opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 600,00, oltre accessori di legge.
Ebbene, la liquidazione delle spese di lite operata dal Giudice di Pace risulta conforme ai parametri massimi di cui al D.M. 55/2014, vigenti alla data di redazione della sentenza
(29.6.2022, quindi antecedente all'entrata in vigore del D.M. 147/2002). Infatti, tenuto conto del valore della controversia (ricompresa nello scaglione fino ad € 1.100), i parametri all'epoca vigenti prevedevano, per i procedimenti dinanzi al Giudice di Pace, una liquidazione fino ad €
607,00.
Va quindi rammentato che, secondo quanto chiarito dalla S.C., in tema di liquidazione elle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014 , non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, discendendone che l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da pagina 11 di 12 riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla forcella di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura (Cassazione civile , sez. VI , 29/09/2022 , n. 28325).
Nel caso di specie, dunque, il Giudice di primo grado non era tenuto ad una specifica motivazione, avendo liquidato un importo contenuto tra i valori minimi e i valori massimi di cui al D.M. 55/2014, da reputarsi congruo alla luce delle attività espletate, delle allegazioni difensive della controparte e dell'esito del giudizio.
Si impone, quindi, l'integrale rigetto dell'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia ed applicando i parametri medi.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115/2002, con conseguente obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione del presente giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'appello;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
che liquida in € 662,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per
[...] legge;
- dichiara sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. n. 115/2002, con conseguente obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti e allegazione al verbale.
Latina, 11 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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