Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 20/06/2025, n. 4636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4636 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 04636/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02514/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2514 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da RO D’IN, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Tretola, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. avv.luigitretola@pec.giuffre.it;
contro
Comune di Somma Vesuviana (NA), in persona del sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall’avv. Aniello Mele, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli, corso Umberto I 75 e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. aniellomele@avvocatinapoli.legalmail.it;
per l’annullamento
- quanto all’atto introduttivo del giudizio:
1) della nota prot. n. c_i820-000843 del 22 marzo 2022, con la quale è stata archiviata la s.c.i.a. presentata dal ricorrente ed assunta al prot. n. 31084 del 14 dicembre 2021;
2) della nota prot. n. c_i820-0005674 del 28 febbraio 2022, con la quale è stato ingiunto al ricorrente di non effettuare l’intervento segnalato con la suddetta s.c.i.a. del 14 dicembre 2021;
3) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, inclusa la delibera giuntale n. 2 del 4 febbraio 2022, pubblicata sul BUR n. 18 del 21 febbraio 2022, avente ad oggetto l’adozione del PUC e l’art. 55 delle n.t.a. dello stesso.
- quanto ai motivi aggiunti, oltre che degli atti già impugnati:
4) dell’ordinanza n. 80 del 30 giugno 2023, notificata il 6 luglio 2023, con la quale è stato ingiunto il ripristino dello stato dei luoghi interessati dall’intervento segnalato con la citata s.c.i.a. del 14 dicembre 2021;
5) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, incluse le note prot. nn. 13340 del 25 maggio 2023, 16004 del 19 giugno 2023, 13340 del 23 maggio 2023.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Somma Vesuviana;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio straordinaria di smaltimento del giorno 17 giugno 2025 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con s.c.i.a. allibrata al prot. n. 31084 del 14 dicembre 2021, includente un’istanza di autorizzazione paesaggistica con procedura semplificata, RO D’IN ha segnalato l’esecuzione di una variante in corso d’opera al permesso di costruire n. 6 del 18 aprile 2019 ed alle s.c.i.a. prot. nn. 16815 dell’8 luglio 2019, 18547 del 4 agosto 2020 e 8805 del 12 aprile 2021. In particolare, P.D’A. ha comunicato l’effettuazione di lavori per il cambio di destinazione d’uso del lastrico solare di copertura in terrazzo adibito a solarium , la costruzione di una pensilina per il ricovero auto, l’apertura di un vano pedonale, la chiusura di un sottoscala per la realizzazione di un deposito, la posa in opera di una recinzione, costituita da un muretto in pietra di altezza non superiore a ml 0,20 con sovrastante ringhiera in ferro di ml 1,00, di delimitazione dell’area ad uso esclusivo dell’immobile oggetto di intervento, che è situato in via Canonico M. Feola 73 e che è distinto nel locale catasto al foglio n. 32, particella n. 869 (poi divenuta 902).
Il Comune di Somma Vesuviana con nota prot. n. c_i820-0005674 del 28 febbraio 2022 ha inibito l’intervento così segnalato, assumendo che l’immobile de quo ricade nel perimetro del Parco dei Regi Lagni del Vesuvio e in zona che il PUC, adottato con delibera giuntale n. 2 del 4 febbraio 2022, destina ad usi agricoli, sottoposta alle prescrizioni di cui all’art. 55 delle relative n.t.a., ed ha affermato che la chiusura del sottoscala per la realizzazione di un deposito costituisce una nuova volumetria che non è consentita dalla disciplina applicabile. Con la medesima nota, l’amministrazione ha assegnato all’odierno ricorrente un termine di dieci giorni per contraddire, comunicando la persona del responsabile del procedimento ed avvertendo che, in mancanza, l’ordine sarebbe stato considerato come definitivo e la s.c.i.a. archiviata.
P.D’A. ha così fatto pervenire le proprie osservazioni con nota prot. n. 5996 del 3 marzo 2022, sottolineando l’avvenuto decorso del termine di legge per l’intervento inibitorio, ma il Comune di Somma Vesuviana con nota prot. n. n. c_i820-000843 del 22 marzo 2022 ha comunicato la definitiva archiviazione della predetta s.c.i.a. del 14 dicembre 2021 e la conferma del divieto di effettuazione dell’intervento, affermando che, in aggiunta agli elementi preclusivi già evidenziati, che: a) anche il cambio di destinazione d’uso del lastrico solare richiede il previo rilascio del permesso di costruire perché “ comportante un incremento rilevante della superficie utile residenziale, ossia una proiezione verso l’esterno dello spazio abitativo fruibile ”; b) l’intero territorio civico è vincolato ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e del d.m. 26 ottobre 1961 e che, quindi, al fine di effettuare l’intervento segnalato è necessaria la previa acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica.
Avuto riguardo a ciò, con il ricorso all’esame, notificato il 22 aprile 2022 e depositato il 18 maggio 2022, P.D’A. ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, lamentando:
I) violazione degli artt. 97 Cost., 10- bis , 19 e 21- octies , l. 7 agosto 1990 n. 241, 22 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, oltre a eccesso di potere, perché l’archiviazione è stata motivata con ragioni diverse da quelle sulle quali è stato provocato il contraddittorio procedimentale;
II) violazione dell’art. 97 Cost., 17- bis , 19, commi 3, 4 e 6- bis , 21- ES , l. n. 241 del 1990, 23- ter , d.P.R. n. 380 del 2001, del punto B.17 del d.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31, oltre a eccesso di potere, perché: a) gli interventi richiesti rientrano tra quelli esclusi dall’obbligo di ottenimento dell’autorizzazione paesistica; b) è decorso il termine decadenziale per l’esercizio del potere inibitorio repressivo e, quindi, l’azione dell’amministrazione procedente avrebbe dovuto svolgersi secondo le garanzie proprie dell’autotutela; c) il cambio di destinazione d’uso del lastrico solare senza opere non richiede il rilascio del permesso di costruire, non verificandosi un passaggio tra le categorie funzionali individuate dalla legge; d) le norme di salvaguardia del PUC non sono applicabili perché il piano è stato pubblicato sul BUR n. 18 del 21 febbraio 2022, mentre il silenzio-assenso di è formato il 12 febbraio 2022; e) l’art. 55, n.t.a. del PUC, non impedisce di procedere a interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.
Si è costituito con comparsa di puro stile il Comune di Somma Vesuviana.
Con ordinanza n. 80 del 30 giugno 2023, l’amministrazione ha ingiunto la demolizione delle seguenti opere realizzate sine titulo nell’immobile del ricorrente situato in via Canonico M. Feola 73 catastalmente identificato al foglio n. 32, particelle nn. 901, 902 e 687: 1) muro in cemento armato delle dimensioni di ml 10,80 x 1,05 (h); 2) pavimentazione del lastrico solare e ringhiera in acciaio del lastrico solare configuranti mutamento di destinazione d’uso con incremento della superficie residenziale; 3) manufatto in lamiera metallica esteso per mq 15,75 poggiato su una platea cementizia di mq 20,00 realizzato sulla particella n. 902; 4) chiusura del sottoscala con contestuale creazione di un locale cucina/lavatoio; 5) realizzazione di un accesso pedonale con relativa scala; 6) chiusura del porticato assentito con la s.c.i.a. del 12 aprile 2021 con vetrate e porta di accesso su struttura in alluminio e muratura costituita dalla chiusura del citato sottoscala. Tali lavori, secondo l’amministrazione, sono stati eseguiti in difetto di titolo edilizio, paesistico e sismico.
Con atto di motivi aggiunti notificato il 5 ottobre 2023 e depositato il successivo giorno 16, P.D’A. ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, lamentando:
I) a titolo di illegittimità propria, violazione della l. n. 241 cit. e del d.P.R. n. 380 cit., oltre ad eccesso di potere, perché: a) l’immobile del ricorrente è stato realizzato sulla base del permesso di costruire del e delle s.c.i.a. dell’8 luglio 2019, 6 novembre 2020, 12 aprile 2021 e 14 dicembre 2021; b) sui presunti abusi non v’è stata alcuna interlocuzione procedimentale né sono state individuate le norme violate; c) i lavori di cui ai nn. 2 e 4 sono quelli sorretti dalla s.c.i.a. del 14 dicembre 2021 inopinatamente archiviata e la realizzazione del portico con sovrastante solarium è legittimata dalla s.c.i.a. sostitutiva del permesso di costruire del 12 aprile 2021; d) la costruzione di un accesso pedonale (n. 5 cit.) non è stata mai contestata in precedenza; e) il muro di cui al n. 1 cit. non richiede il rilascio di un permesso di costruire, essendo sufficiente una s.c.i.a.; f) il manufatto in lamiera di cui al n. 3 cit. sarebbe un’opera di edilizia libera; g) anche la chiusura del porticato (n. 6 cit.) sarebbe un’opera di edilizia libera, trattandosi di vetrate panoramiche scorrevoli trasparenti e amovibili;
II) a titolo di illegittimità derivata, tutti i vizi già lamentati nell’atto introduttivo del giudizio, che sono stati quindi integralmente riproposti.
Il Comune di Somma Vesuviana ha controdedotto nel merito delle censure rivolte a suo carico, evidenziando che la s.c.i.a. del 14 dicembre 2021 non sarebbe mai divenuta efficace in assenza di tutta la documentazione prescritta e segnatamente dell’autorizzazione paesaggistica, come previsto dall’art. 22, comma 6, d.P.R. n. 380 cit., il che consentirebbe all’amministrazione di superare il termine ordinario di trenta giorni per l’inibizione dell’intervento segnalato senza dover ricorrere all’autotutela. Inoltre, ha fatto presente che la maggior parte degli interventi contemplati nell’ordinanza (nn. 2, 3, 4 e 6) ha comportato un incremento di volumi e superfici utili, incremento che non è consentito dal PUC e dalla l. reg. 10 dicembre 2003 n. 21 e che avrebbe richiesto il previo rilascio del permesso di costruire.
In vista della discussione del merito del ricorso, le parti si sono scambiate scritti difensivi nei quali hanno ribadito le rispettive posizioni.
Alla camera di consiglio straordinaria di smaltimento del 17 giugno 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. – Il ricorso è fondato sotto l’assorbente secondo ordine di censure, mentre i motivi aggiunti sono fondati solo nella correlativa parte che ripete per illegittimità derivata i vizi proposti nell’atto introduttivo del giudizio.
2.1 Ai sensi dell’art. 19, commi 3, 4 e 6- bis , l. n. 241 cit., “ 3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. […] 4. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6- bis , l’amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall’articolo 21- ES . […] 6- bis . Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali ”.
Nella specie, è incontroverso in atti che la presentazione della s.c.i.a. su cui è intervenuta l’amministrazione risale al 14 dicembre 2021, mentre il primo provvedimento inibitorio è stato adottato il soltanto il 28 febbraio 2022, dunque ben oltre il termine perentorio previsto per ingiungere in via ordinaria il divieto di prosecuzione dell’attività. Da ciò consegue che la successiva azione del Comune di Somma Vesuviana avrebbe dovuto essere posta in essere secondo le garanzie proprie dell’autotutela ex art. 21- ES , l. n. 241 cit. e ciò non è pacificamente avvenuto. In tal senso, si osserva che detto termine non può essere in alcun modo sforato dall’amministrazione, la quale in presenza di qualunque difformità della segnalazione ricevuta rispetto al suo modello legale è tenuta ad inibire immediatamente l’attività comunicata dal privato. Ciò vale anche per quanto riguarda la mancata acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, sui cui particolarmente insistono le difese dell’ente locale ma che era lo stesso Comune di Somma Vesuviana a dover rilasciare previa acquisizione del parere della soprintendenza territorialmente competente, giusto l’art. 11, comma 5, d.P.R. n. 31 del 2017. Egualmente è a dirsi per l’applicazione delle misure di salvaguardia del PUC, entrate in vigore dopo il decorso del termine di cui all’art. 19, commi 3 e 6- bis , l. n. 241 cit. Infatti, la mancanza del titolo paesaggistico o l’entrata in vigore di un nuovo piano regolatore asseritamente incompatibile con l’intervento segnalato costituiscono ipotesi di attività privata posta in essere in assenza dei presupposti previsti dalla legge che, quindi, avrebbe dovuto essere tempestivamente inibita entro il ridetto termine o, dopo la sua scadenza, essere oggetto di un intervento di secondo grado secondo il modulo precostituito dall’art. 21- ES , l. n. 241 cit.
Ebbene, né la nota inibitoria del 28 febbraio 2022 né la sua conferma del 22 marzo 2022 fanno mai il minimo riferimento all’art. 21- ES , l. n. 241 cit., la cui attivazione, come è noto, richiede l’ostensione delle “ ragioni di interesse pubblico ” alla rimozione d’ufficio dell’atto, ragioni che si indirizzano non tanto e non solo alla necessità di rimediare a una violazione di legge occorsa nella procedura sottostante – necessità senz’altro sussistente ma che integra soltanto la soglia minima superata la quale è possibile l’attivazione del potere di autotutela – ma che si riferiscono alla presenza “ di un interesse pubblico specifico ed ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità violata, destinato a prevalere sul contrapposto interesse privato ” (TAR Campania, Napoli, sez. VII, 19 maggio 2025 n. 3827; TAR Lazio, Latina, sez. I, 17 settembre 2024 n. 580; sez. I, 16 luglio 2024 n. 502; sez. I, 24 dicembre 2022 n. 1020; in termini v. anche TAR Lazio, Roma, sez. V- ter , 30 maggio 2024 n. 10960; TAR Lazio, Latina, sez. I, 25 ottobre 2022 n. 855).
Per tali assorbenti ragioni, il ricorso introduttivo è fondato con susseguente annullamento degli atti gravati ed assorbimento delle ulteriori censure proposte.
2.2 I motivi aggiunti sono fondati solo nella parte relativa all’illegittimità derivata, atteso che l’annullamento della definitiva archiviazione della s.c.i.a. restituisce piena efficacia alla stessa, che quindi costituisce idoneo titolo a sorreggere la legittimità urbanistica di tutte le opere in essa descritte. Ciò comporta che non possono costituire oggetto di sanzione ripristinatoria né il cambio di destinazione d’uso del lastrico solare di copertura in terrazzo adibito a solarium (contestazione n. 2), né la chiusura di un sottoscala per la realizzazione di un deposito (contestazione n. 4), né la realizzazione di una pensilina per il ricovero auto (non contestata), né l’apertura di un vano pedonale (contestazione n. 5), né la realizzazione di una recinzione di delimitazione dell’area ad uso esclusivo dell’immobile oggetto di intervento (non contestata).
Quanto agli altri interventi – e cioè al muro in cemento armato delle dimensioni di ml 10,80 x 1,05 (h), al manufatto in lamiera metallica esteso per mq 15,75 poggiato su una platea cementizia di mq 20,00 realizzato sulla particella n. 902, alla chiusura del porticato assentito con la s.c.i.a. del 12 aprile 2021 con vetrate e porta di accesso su struttura in alluminio e muratura costituita dalla chiusura del citato sottoscala – osserva il collegio che non può trovare accoglimento la dedotta violazione delle garanzie partecipative. Infatti, alla stregua di giurisprudenza condivisa dal collegio, l’ordine di demolizione di un abuso edilizio, essendo una conseguenza dell’accertamento dell’illegalità delle opere, rappresenta un atto obbligatorio e, pertanto, non richiede il preventivo avviso di cui all’art. 7, l. n. 241 cit. (Cons. Stato, sez. IV, 14 marzo 2025 n. 2120; sez. VI, 5 luglio 2024 n. 5968).
Nel merito delle singole opere si osserva quanto segue.
Quanto al muro in cemento armato, si rileva che il muro di cinta o di contenimento è una struttura che differenziandosi dalla semplice recinzione – la quale ha caratteristiche tipologiche di minima entità al fine della mera delimitazione della proprietà – non ha natura pertinenziale, sì che qualora, avuto riguardo alla sua struttura e all’estensione dell’area relativa, sia tale da modificare l’assetto urbanistico del territorio rientra nel novero degli interventi di nuova costruzione subordinati a permesso di costruire (Cons. Stato, sez. II, 8 luglio 2024 n. 7049; sez. VI, 9 luglio 2018 n. 4169). Dalla descrizione del muro operata nel provvedimento si evince che l’opera in discorso non ha natura pertinenziale dato che non presenta dimensioni minimali – ml 10,80 x 1,05 (h) – e, quindi, è idonea a modificare l’assetto del fondo circostante, sì che è assoggettato al rilascio dei titoli edilizi e paesaggistici per le nuove costruzioni.
Egualmente è a dirsi per il manufatto in lamiera metallica con annessa platea di cemento e la chiusura del porticato, che integrano senz’altro interventi idonei a generare nuova superficie utile e nuova volumetria che, in quanto tali, richiedono senz’altro il previo rilascio del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica perché sono idonei a produrre una perdurante trasformazione del territorio.
Sul punto, quindi, l’ordine di demolizione è legittimo, essendo tali opere sprovviste della necessaria legittimazione.
2.3 In definitiva, quindi, il ricorso introduttivo è fondato, con susseguente integrale annullamento degli atti impugnati, mentre i motivi aggiunti lo sono solo in parte, il che comporta la solo parziale illegittimità dell’ordine di demolizione gravato, nei sensi sopra esposti.
3. – Le spese di giudizio possono essere compensate in ragione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania (sezione nona), definitivamente pronunciando sul ricorso integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte nei sensi di cui in parte motiva e per l’effetto annulla gli atti impugnati con l’atto introduttivo del giudizio e, in parte qua , con i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Valerio Torano, Primo Referendario, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Torano | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO