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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 27/02/2026, n. 3026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 3026 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3026/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI SALVO GIUSEPPE, Presidente
CA CO, RE
MISITI VITTORIO, Giudice
in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5408/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
C Trading S.a.s. Di TO TO - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso accertamenti.dirittoannuale@rm.legalmail.camcom.it
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso accertamenti.dirittoannuale@rm.legalmail.camcom.it
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso accertamenti.dirittoannuale@rm.legalmail.camcom.it Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso avvvivianadebello@pec.ordineforense.salerno.it
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo.notifica.attigiudiziari@pec.comune.roma.it
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo.risorseeconomiche@pec.comune.roma.it
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo.municipioroma07@pec.comune.roma.it
Ama Spa - 05445891004
elettivamente domiciliato presso amaroma@pec.amaroma.it
Azienda Municipale Ambiente Spa Roma - 05445891004
elettivamente domiciliato presso amaroma@pec.amaroma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097202491301906000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
proposto da
C Trading S.a.s. Di TO TO - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso accertamenti.dirittoannuale@rm.legalmail.camcom.it
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso accertamenti.dirittoannuale@rm.legalmail.camcom.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso avvvivianadebello@pec.ordineforense.salerno.it
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo.risorseeconomiche@pec.comune.roma.it
Azienda Municipale Ambiente Spa Roma - 05445891004
elettivamente domiciliato presso amaroma@pec.amaroma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170256179864000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170256179864000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180037311930000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180053990365000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190031360014000 CIMP-CANONE INSTALLAZIONE IMPIANTI
PUBBLICITARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097201902507216390000 IVA-ALTRO 2016
proposto da
C Trading S.a.s. Di TO TO - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso accertamenti.dirittoannuale@rm.legalmail.camcom.it
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso accertamenti.dirittoannuale@rm.legalmail.camcom.it
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo.risorseeconomiche@pec.comune.roma.it
Azienda Municipale Ambiente Spa Roma - 05445891004
elettivamente domiciliato presso amaroma@pec.amaroma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200117855754000 IRPEF-ALTRO
proposto da
C Trading S.a.s. Di TO TO - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso accertamenti.dirittoannuale@rm.legalmail.camcom.it
Camera Di Commercio Roma elettivamente domiciliato presso accertamenti.dirittoannuale@rm.legalmail.camcom.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso avvvivianadebello@pec.ordineforense.salerno.it
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo.risorseeconomiche@pec.comune.roma.it
Azienda Municipale Ambiente Spa Roma - 05445891004
elettivamente domiciliato presso amaroma@pec.amaroma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200117855855000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097202100098963187000 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2215/2026 depositato il
25/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato e depositato la società contribuente impugnava l'intimazione di pagamento n.
09720249130190106000, deducendo, in sintesi: (i) la mancata notifica (o, comunque, la mancata prova della rituale notifica) delle cartelle di pagamento presupposte;
(ii) l'intervenuta prescrizione di talune pretese, con particolare riguardo ai crediti di natura locale (TARI e diritto annuale camerale); (iii)
l'inesigibilità di alcuni carichi per difetto del presupposto soggettivo, sul rilievo che, nei periodi di riferimento, la ricorrente aveva concesso in affitto rami d'azienda; (iv) ulteriori profili di illegittimità (tra cui, per un carico, la definizione agevolata e, per un altro, un discarico parziale). L'intimazione impugnata risulta fondata su n. 8 cartelle, così indicate in ricorso (con importi complessivi e causali).
Si costituivano in giudizio: (i) Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo, in via preliminare,
l'inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992, sul presupposto della rituale notifica delle cartelle e della conseguente definitività; in subordine, contestava la prescrizione, deducendo atti interruttivi e, per un carico, la definizione agevolata richiesta dalla contribuente;
(ii)
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale III di Roma, che si associava alle difese di ER sulla notifica e sosteneva la prescrizione decennale dei crediti erariali;
(iii) Camera di Commercio di Roma, eccependo carenza di legittimazione passiva sui vizi di notifica e sostenendo la regolarità della formazione del ruolo e la prescrizione ordinaria per il diritto annuale;
oltre agli enti locali interessati, per i carichi di propria competenza.
La ricorrente depositava memoria illustrativa, ribadendo in particolare la mancata dimostrazione della notifica di alcune cartelle notificate a mezzo deposito presso CCIAA/InfoCamere per mancata produzione della prova della raccomandata informativa, nonché la prescrizione quinquennale dei crediti locali e l'inesigibilità di taluni carichi per affitto di ramo d'azienda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 è atto funzionale all'avvio dell'esecuzione forzata e, nel sistema del contenzioso tributario, è impugnabile quando il contribuente deduca di essere venuto a conoscenza della pretesa solo con tale atto, per omessa notificazione degli atti presupposti (cartelle) ovvero per vizi propri dell'intimazione. Ne consegue che l'eccezione di inammissibilità prospettata da ER può essere esaminata e risolta solo previo accertamento, in fatto, della rituale notifica delle cartelle richiamate nell'intimazione.
Poiché, nel caso di specie, la ricorrente ha specificamente contestato la conoscenza legale delle cartelle presupposte (quantomeno per quelle notificate mediante deposito presso CCIAA/InfoCamere) e ha dedotto vizi idonei a travolgere l'atto consequenziale, il ricorso deve ritenersi ammissibile nei limiti in cui i vizi dei presupposti siano scrutinabili in quanto inerenti alla (mancata) notifica ovvero si traducano in inesigibilità sopravvenuta/attuale del carico (ad es. discarico, definizione, difetto soggettivo).
In materia di riscossione mediante ruolo, grava sull'agente della riscossione l'onere di dimostrare la rituale notificazione della cartella di pagamento, trattandosi di fatto costitutivo della definitività del titolo e presupposto della legittimità dell'intimazione. L'onere probatorio assume rilievo decisivo soprattutto quando la notifica avvenga con modalità sostitutive (deposito presso CCIAA/InfoCamere per PEC non valida/satura), poiché la procedura è scandita da adempimenti tipici e la mancanza della prova dell'intero iter impedisce di ritenere raggiunta la conoscenza legale dell'atto.
Nel caso concreto, per le cartelle notificate via PEC (n. 1-5) la resistente ha allegato di avere effettuato le notifiche all'indirizzo PEC della società risultante dai registri pubblici;
tuttavia, la ricorrente ha comunque dedotto che l'intimazione rappresenterebbe la prima conoscenza effettiva della pretesa e che, in ogni caso, residuerebbero specifici profili di inesigibilità riferiti ad alcuni carichi.
Con riguardo alle cartelle n. 6 e n. 7, la ricorrente ha censurato specificamente la mancanza della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio a mezzo deposito presso CCIAA/InfoCamere, osservando che non risulta prodotta la ricevuta di spedizione e/o la cartolina di ritorno della raccomandata informativa. L'eccezione è fondata: la documentazione in atti non consente di verificare, in modo completo e univoco, l'avvenuto espletamento di tutti gli adempimenti richiesti e, quindi, il perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario. Analoga valutazione deve svolgersi per la cartella n. 8, la cui notifica risulta allegata come effettuata con il medesimo meccanismo sostitutivo. In mancanza di prova rigorosa dell'intero iter, la cartella non può considerarsi definitivamente conosciuta dal contribuente e, conseguentemente, l'intimazione che su di essa si fonda è illegittima nella parte corrispondente. L'intimazione di pagamento è atto consequenziale e presuppone la validità e la conoscenza legale dei titoli esecutivi richiamati. La mancata prova della notifica delle cartelle presupposte comporta l'illegittimità dell'intimazione nella parte in cui richiama e aziona i relativi carichi. Ne consegue l'annullamento dell'intimazione limitatamente alle somme recate dalle cartelle per le quali non risulta dimostrata la rituale notificazione.
La ricorrente ha prodotto una visura camerale e i contratti di affitto di ramo d'azienda relativi al periodo
2013-2017, deducendo che gli obblighi tributari inerenti l'esercizio del ramo (ivi comprese talune entrate locali) gravavano sui soggetti affittuari, come espressamente previsto dalle clausole contrattuali richiamate.
Le difese dei resistenti, sul punto, risultano generiche e non accompagnate da specifica contestazione degli elementi documentali prodotti dalla contribuente. Ne deriva che, quanto meno per i carichi strettamente correlati all'esercizio dell'attività nel periodo di affidamento del ramo (TARI e, per quanto di ragione, canoni connessi all'occupazione/mezzi pubblicitari), l'azione di riscossione nei confronti della società odierna ricorrente non risulta sorretta da adeguata dimostrazione del presupposto soggettivo.
Per i crediti di natura locale (in particolare, TARI), trova applicazione il termine prescrizionale quinquennale. In difetto di valida notifica del titolo e/o di atti interruttivi efficaci, il decorso del termine determina l'estinzione del diritto di credito e l'inesigibilità del carico.
Nella fattispecie, i carichi TARI relativi agli anni 2016 e 2017 risultano oggetto di contestazione sia sotto il profilo della notifica sia sotto il profilo del presupposto soggettivo. In particolare, per il carico 2017 è altresì dedotto un discarico parziale comunicato dall'ente impositore, circostanza che esclude comunque la debenza nella misura intimata. Tali profili convergono nel senso dell'illegittimità dell'intimazione in parte qua.
Dagli atti di parte resistente risulta che la contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata
(cd. rottamazione) in relazione almeno alla cartella n. 1 e che l'istanza sarebbe stata accolta, con comunicazione delle somme dovute. Tale circostanza, pur potendo rilevare come riconoscimento del debito ai fini della prescrizione, incide anche sul regime di esigibilità del carico, che non può essere richiesto senza tener conto dell'eventuale perfezionamento, decadenza o rimodulazione delle somme dovute.
Nel caso di specie, l'intimazione impugnata richiama il carico in modo "standardizzato", senza offrire elementi idonei a chiarire se l'adesione alla definizione sia stata perfezionata o sia intervenuta decadenza, né se le somme richieste coincidano con quelle oggetto della comunicazione di accoglimento. In presenza di tale incertezza, e considerati gli ulteriori vizi che colpiscono l'intimazione, anche tale profilo concorre alla valutazione complessiva di illegittimità dell'atto impugnato.
L'eccezioni di difetto di legittimazione passiva dell'ente impositore (CCIAA) in tema di notifica è fondata nei limiti in cui la censura attenga esclusivamente alle modalità di notifica delle cartelle e degli atti della riscossione, attività attribuita all'agente della riscossione. Resta, tuttavia, ferma la legittimazione dell'ente impositore in ordine ai profili inerenti l'an del tributo, la regolarità della formazione del ruolo e le cause di inesigibilità/dovutezza del credito di competenza.
In definitiva, risultando non dimostrata la rituale notifica di talune cartelle presupposte, non adeguatamente confutata l'eccezione di inesigibilità soggettiva per affitto di ramo d'azienda con riguardo ai carichi connessi all'esercizio dell'attività e comunque emergendo profili di incertezza/esigibilità in relazione ad ulteriori carichi, l'intimazione di pagamento impugnata deve essere annullata.
Le spese di lite si compensano integralmente alla luce dell'obiettiva controvertibilità e complessità delle questioni giuridiche sottese al presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese di lite
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI SALVO GIUSEPPE, Presidente
CA CO, RE
MISITI VITTORIO, Giudice
in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5408/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
C Trading S.a.s. Di TO TO - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso accertamenti.dirittoannuale@rm.legalmail.camcom.it
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso accertamenti.dirittoannuale@rm.legalmail.camcom.it
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso accertamenti.dirittoannuale@rm.legalmail.camcom.it Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso avvvivianadebello@pec.ordineforense.salerno.it
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo.notifica.attigiudiziari@pec.comune.roma.it
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo.risorseeconomiche@pec.comune.roma.it
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo.municipioroma07@pec.comune.roma.it
Ama Spa - 05445891004
elettivamente domiciliato presso amaroma@pec.amaroma.it
Azienda Municipale Ambiente Spa Roma - 05445891004
elettivamente domiciliato presso amaroma@pec.amaroma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097202491301906000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
proposto da
C Trading S.a.s. Di TO TO - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso accertamenti.dirittoannuale@rm.legalmail.camcom.it
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso accertamenti.dirittoannuale@rm.legalmail.camcom.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso avvvivianadebello@pec.ordineforense.salerno.it
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo.risorseeconomiche@pec.comune.roma.it
Azienda Municipale Ambiente Spa Roma - 05445891004
elettivamente domiciliato presso amaroma@pec.amaroma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170256179864000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170256179864000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180037311930000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180053990365000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190031360014000 CIMP-CANONE INSTALLAZIONE IMPIANTI
PUBBLICITARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097201902507216390000 IVA-ALTRO 2016
proposto da
C Trading S.a.s. Di TO TO - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso accertamenti.dirittoannuale@rm.legalmail.camcom.it
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso accertamenti.dirittoannuale@rm.legalmail.camcom.it
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo.risorseeconomiche@pec.comune.roma.it
Azienda Municipale Ambiente Spa Roma - 05445891004
elettivamente domiciliato presso amaroma@pec.amaroma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200117855754000 IRPEF-ALTRO
proposto da
C Trading S.a.s. Di TO TO - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso accertamenti.dirittoannuale@rm.legalmail.camcom.it
Camera Di Commercio Roma elettivamente domiciliato presso accertamenti.dirittoannuale@rm.legalmail.camcom.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso avvvivianadebello@pec.ordineforense.salerno.it
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo.risorseeconomiche@pec.comune.roma.it
Azienda Municipale Ambiente Spa Roma - 05445891004
elettivamente domiciliato presso amaroma@pec.amaroma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200117855855000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097202100098963187000 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2215/2026 depositato il
25/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato e depositato la società contribuente impugnava l'intimazione di pagamento n.
09720249130190106000, deducendo, in sintesi: (i) la mancata notifica (o, comunque, la mancata prova della rituale notifica) delle cartelle di pagamento presupposte;
(ii) l'intervenuta prescrizione di talune pretese, con particolare riguardo ai crediti di natura locale (TARI e diritto annuale camerale); (iii)
l'inesigibilità di alcuni carichi per difetto del presupposto soggettivo, sul rilievo che, nei periodi di riferimento, la ricorrente aveva concesso in affitto rami d'azienda; (iv) ulteriori profili di illegittimità (tra cui, per un carico, la definizione agevolata e, per un altro, un discarico parziale). L'intimazione impugnata risulta fondata su n. 8 cartelle, così indicate in ricorso (con importi complessivi e causali).
Si costituivano in giudizio: (i) Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo, in via preliminare,
l'inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992, sul presupposto della rituale notifica delle cartelle e della conseguente definitività; in subordine, contestava la prescrizione, deducendo atti interruttivi e, per un carico, la definizione agevolata richiesta dalla contribuente;
(ii)
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale III di Roma, che si associava alle difese di ER sulla notifica e sosteneva la prescrizione decennale dei crediti erariali;
(iii) Camera di Commercio di Roma, eccependo carenza di legittimazione passiva sui vizi di notifica e sostenendo la regolarità della formazione del ruolo e la prescrizione ordinaria per il diritto annuale;
oltre agli enti locali interessati, per i carichi di propria competenza.
La ricorrente depositava memoria illustrativa, ribadendo in particolare la mancata dimostrazione della notifica di alcune cartelle notificate a mezzo deposito presso CCIAA/InfoCamere per mancata produzione della prova della raccomandata informativa, nonché la prescrizione quinquennale dei crediti locali e l'inesigibilità di taluni carichi per affitto di ramo d'azienda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 è atto funzionale all'avvio dell'esecuzione forzata e, nel sistema del contenzioso tributario, è impugnabile quando il contribuente deduca di essere venuto a conoscenza della pretesa solo con tale atto, per omessa notificazione degli atti presupposti (cartelle) ovvero per vizi propri dell'intimazione. Ne consegue che l'eccezione di inammissibilità prospettata da ER può essere esaminata e risolta solo previo accertamento, in fatto, della rituale notifica delle cartelle richiamate nell'intimazione.
Poiché, nel caso di specie, la ricorrente ha specificamente contestato la conoscenza legale delle cartelle presupposte (quantomeno per quelle notificate mediante deposito presso CCIAA/InfoCamere) e ha dedotto vizi idonei a travolgere l'atto consequenziale, il ricorso deve ritenersi ammissibile nei limiti in cui i vizi dei presupposti siano scrutinabili in quanto inerenti alla (mancata) notifica ovvero si traducano in inesigibilità sopravvenuta/attuale del carico (ad es. discarico, definizione, difetto soggettivo).
In materia di riscossione mediante ruolo, grava sull'agente della riscossione l'onere di dimostrare la rituale notificazione della cartella di pagamento, trattandosi di fatto costitutivo della definitività del titolo e presupposto della legittimità dell'intimazione. L'onere probatorio assume rilievo decisivo soprattutto quando la notifica avvenga con modalità sostitutive (deposito presso CCIAA/InfoCamere per PEC non valida/satura), poiché la procedura è scandita da adempimenti tipici e la mancanza della prova dell'intero iter impedisce di ritenere raggiunta la conoscenza legale dell'atto.
Nel caso concreto, per le cartelle notificate via PEC (n. 1-5) la resistente ha allegato di avere effettuato le notifiche all'indirizzo PEC della società risultante dai registri pubblici;
tuttavia, la ricorrente ha comunque dedotto che l'intimazione rappresenterebbe la prima conoscenza effettiva della pretesa e che, in ogni caso, residuerebbero specifici profili di inesigibilità riferiti ad alcuni carichi.
Con riguardo alle cartelle n. 6 e n. 7, la ricorrente ha censurato specificamente la mancanza della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio a mezzo deposito presso CCIAA/InfoCamere, osservando che non risulta prodotta la ricevuta di spedizione e/o la cartolina di ritorno della raccomandata informativa. L'eccezione è fondata: la documentazione in atti non consente di verificare, in modo completo e univoco, l'avvenuto espletamento di tutti gli adempimenti richiesti e, quindi, il perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario. Analoga valutazione deve svolgersi per la cartella n. 8, la cui notifica risulta allegata come effettuata con il medesimo meccanismo sostitutivo. In mancanza di prova rigorosa dell'intero iter, la cartella non può considerarsi definitivamente conosciuta dal contribuente e, conseguentemente, l'intimazione che su di essa si fonda è illegittima nella parte corrispondente. L'intimazione di pagamento è atto consequenziale e presuppone la validità e la conoscenza legale dei titoli esecutivi richiamati. La mancata prova della notifica delle cartelle presupposte comporta l'illegittimità dell'intimazione nella parte in cui richiama e aziona i relativi carichi. Ne consegue l'annullamento dell'intimazione limitatamente alle somme recate dalle cartelle per le quali non risulta dimostrata la rituale notificazione.
La ricorrente ha prodotto una visura camerale e i contratti di affitto di ramo d'azienda relativi al periodo
2013-2017, deducendo che gli obblighi tributari inerenti l'esercizio del ramo (ivi comprese talune entrate locali) gravavano sui soggetti affittuari, come espressamente previsto dalle clausole contrattuali richiamate.
Le difese dei resistenti, sul punto, risultano generiche e non accompagnate da specifica contestazione degli elementi documentali prodotti dalla contribuente. Ne deriva che, quanto meno per i carichi strettamente correlati all'esercizio dell'attività nel periodo di affidamento del ramo (TARI e, per quanto di ragione, canoni connessi all'occupazione/mezzi pubblicitari), l'azione di riscossione nei confronti della società odierna ricorrente non risulta sorretta da adeguata dimostrazione del presupposto soggettivo.
Per i crediti di natura locale (in particolare, TARI), trova applicazione il termine prescrizionale quinquennale. In difetto di valida notifica del titolo e/o di atti interruttivi efficaci, il decorso del termine determina l'estinzione del diritto di credito e l'inesigibilità del carico.
Nella fattispecie, i carichi TARI relativi agli anni 2016 e 2017 risultano oggetto di contestazione sia sotto il profilo della notifica sia sotto il profilo del presupposto soggettivo. In particolare, per il carico 2017 è altresì dedotto un discarico parziale comunicato dall'ente impositore, circostanza che esclude comunque la debenza nella misura intimata. Tali profili convergono nel senso dell'illegittimità dell'intimazione in parte qua.
Dagli atti di parte resistente risulta che la contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata
(cd. rottamazione) in relazione almeno alla cartella n. 1 e che l'istanza sarebbe stata accolta, con comunicazione delle somme dovute. Tale circostanza, pur potendo rilevare come riconoscimento del debito ai fini della prescrizione, incide anche sul regime di esigibilità del carico, che non può essere richiesto senza tener conto dell'eventuale perfezionamento, decadenza o rimodulazione delle somme dovute.
Nel caso di specie, l'intimazione impugnata richiama il carico in modo "standardizzato", senza offrire elementi idonei a chiarire se l'adesione alla definizione sia stata perfezionata o sia intervenuta decadenza, né se le somme richieste coincidano con quelle oggetto della comunicazione di accoglimento. In presenza di tale incertezza, e considerati gli ulteriori vizi che colpiscono l'intimazione, anche tale profilo concorre alla valutazione complessiva di illegittimità dell'atto impugnato.
L'eccezioni di difetto di legittimazione passiva dell'ente impositore (CCIAA) in tema di notifica è fondata nei limiti in cui la censura attenga esclusivamente alle modalità di notifica delle cartelle e degli atti della riscossione, attività attribuita all'agente della riscossione. Resta, tuttavia, ferma la legittimazione dell'ente impositore in ordine ai profili inerenti l'an del tributo, la regolarità della formazione del ruolo e le cause di inesigibilità/dovutezza del credito di competenza.
In definitiva, risultando non dimostrata la rituale notifica di talune cartelle presupposte, non adeguatamente confutata l'eccezione di inesigibilità soggettiva per affitto di ramo d'azienda con riguardo ai carichi connessi all'esercizio dell'attività e comunque emergendo profili di incertezza/esigibilità in relazione ad ulteriori carichi, l'intimazione di pagamento impugnata deve essere annullata.
Le spese di lite si compensano integralmente alla luce dell'obiettiva controvertibilità e complessità delle questioni giuridiche sottese al presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese di lite